TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1387 del 9 giugno 2010
Caccia e animali. Piano faunistico venatorio
Le previsioni dell’art. 10 della l. 11 febbraio 1992 n. 157 e degli artt. 9 e 10 della l.r. Puglia 13 agosto 1998 n. 27 delineano un sistema in cui gli effetti del piano faunistico venatorio regionale sono riportati, appunto, all’approvazione da parte della Regione dello strumento programmatorio; è, infatti, a questo momento che deve essere riportata l’istituzione delle <<oasi di protezione, …(delle) zone di ripopolamento e cattura, ..(dei) centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ..(delle) zone di addestramento cani, nonché …(degli) A.T.C.>> (art. 9, 9° comma l.r. 13 agosto 1998 n. 27), senza che la detta conclusione possa essere modificata dalla disposizione (art. 10, 5° comma l.r. 13 agosto 1998 n. 27) che prevede che i proprietari delle aree possano manifestare la propria opposizione all’istituzione di un’oasi di protezione successivamente alla notificazione della deliberazione che approva il piano faunistico provinciale (in buona sostanza, si tratta, infatti, di una semplice opposizione antecedente alla vera e propria entrata in vigore del vincolo; entrata in vigore che è riportata alla successiva fase dell’approvazione del Piano faunistico regionale, in asssenza di opposizioni).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01387/2010 REG.SEN.
 N. 00767/2010 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
 Lecce - Sezione Prima
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 767 del 2010, proposto da:
 Anlc Associazione Nazionale Libera Caccia, Giorgio Carmelo Colucci,  Santo Rizzo,  Lorenzo Calabretto, Coviser, rappresentati e difesi dall'avv. Umberto  Giuseppe  Garrisi, con domicilio eletto presso Umberto Giuseppe Garrisi in Lecce,  viale U.  Foscolo n. 1/C;
 contro
 Comune di Tequile, non costituito in giudizio;
 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 del silenzio osservato dall'Amministrazione Comunale di Lequile (LE)  rispetto  all'atto di diffida notificato in data 27 gennaio 2010;
 
 e per l’annullamento degli effetti della D.I.A. acquisita in data  7.8.2008 agli  atti del Comune di Lequile.
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di  consiglio  del giorno 9 giugno 2010 il dott. Luigi Viola e udito altresì, l’Avv.  Giuseppe  Umberto Garrisi per i ricorrenti;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 Con il ricorso, i ricorrenti (associazione a tutela dei cittadini che  esercitano  la caccia e proprietari di terreni posti in prossimità dell’area in cui è  in  corso di realizzazione l’intervento proposto dalla controinteressata)  chiedono  l’accertamento del silenzio rifiuto formatosi sull’atto di diffida  notificato in  data 27 gennaio 2010 ed avente ad oggetto l’esercizio del potere di  autotutela  sugli effetti della D.I.A. acquisita in data 7.8.2008 agli atti del  Comune di  Lequile e relativa alla realizzazione di impianto fotovoltaico di  potenza pari a  kW 999 in località “Libelli”; con il ricorso impugnano altresi  direttamente gli  effetti della D.I.A. acquisita in data 7.8.2008 agli atti del Comune di  Lequile.
 
 In conseguenza della proposizione dell’azione di annullamento avverso  gli  effetti della D.I.A. acquisita in data 7.8.2008 agli atti del Comune di  Lequile,  il ricorso è stato pertanto trattenuto in decisione, alla camera di  consiglio  del 9 giugno 2010, anche ai sensi della previsione dell’art. 9 della l.  205 del  2010.
 
 Nel merito il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
 
 Le previsioni dell’art. 10 della l. 11 febbraio 1992 n. 157 e degli  artt. 9 e 10  della l.r. 13 agosto 1998 n. 27 delineano, infatti, un sistema in cui  gli  effetti del piano faunistico venatorio regionale sono riportati,  appunto,  all’approvazione da parte della Regione dello strumento programmatorio;  è,  infatti, a questo momento che deve essere riportata l’istituzione delle  <<oasi  di protezione, …(delle) zone di ripopolamento e cattura, ..(dei) centri  pubblici  e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale,  ..(delle)  zone di addestramento cani, nonché …(degli) A.T.C.>> (art. 9, 9°  comma l.r. 13  agosto 1998 n. 27), senza che la detta conclusione possa essere  modificata dalla  disposizione (art. 10, 5° comma l.r. 13 agosto 1998 n. 27) che prevede  che i  proprietari delle aree possano manifestare la propria opposizione  all’istituzione di un’oasi di protezione successivamente alla  notificazione  della deliberazione che approva il piano faunistico provinciale (in  buona  sostanza, si tratta, infatti, di una semplice opposizione antecedente  alla vera  e propria entrata in vigore del vincolo; entrata in vigore che è  riportata alla  successiva fase dell’approvazione del Piano faunistico regionale, in  asssenza di  opposizioni).
 
 Il fatto che, con deliberazione 19 dicembre 2007 n. 84, il Consiglio  provinciale  di Lecce abbia approvato un Piano faunistico provinciale prevedente  sull’area in  discorso un’oasi di protezione, non implica, quindi, l’istituzione del  relativo  vincolo che è rinviata al successivo intervento del Piano faunistico  regionale  (piano approvato con la delib. G.r. 21 luglio 2009 n. 217); la  dichiarazione non  contemplante il vincolo resa in data 12 marzo 2009 (e, quindi, in data  antecedente all’approvazione del piano faunistico regionale), dall’Ing.  Luigi  Bruno nel procedimento di valutazione della legittimità della D.I.A.  presentata  dalla controinteressata, si limitava pertanto a riportare la corretta  situazione  giuridica dell’area e non può certo essere considerata non veritiera.
 
 Il ricorso deve pertanto essere respinto, con riferimento, sia  all’azione in  materia di silenzio rifiuto (l’istanza di instaurazione del procedimento  di  autotutela presentata dai ricorrenti è da considerarsi, infatti,  manifestamente  infondata, per quanto sopra rilevato), sia all’azione impugnatoria,  comunque da  ritenersi inammissibile per omessa notificazione del ricorso alla  società  realizzatrice dell’intervento (che assume la qualità di  controinteressata al  ricorso); nulla sulle spese, non essendosi costituita l’amministrazione  intimata.
 P.Q.M.
 Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce,  definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo respinge, come  da  motivazione.
 
 Nulla sulle spese.
 
 Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010  con  l'intervento dei Signori:
 
 Luigi Viola, Presidente FF, Estensore
 Carlo Dibello, Primo Referendario
 Claudia Lattanzi, Referendario
 
 IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 09/06/2010
                    



