TAR Campania (NA) Sez. VII n. 2025 del 21 aprile 2016
Ambiente in genere.Legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'Ambiente da parte di associazioni
Il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso -ove cioè non si sia in presenza di riconoscimenti ex lege per effetto dell’inclusione nell’elenco delle “associazioni di protezione ambientale riconosciute” ai sensi dell’art. 13 della l. 349 del 1986- la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'Ambiente ad associazioni/federazioni/comitati et similia, indipendentemente dalla loro natura giuridica, purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Pertanto, la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi:a) alle finalità statutarie dell'ente, ovvero al perseguimento, in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale; b) alla stabilità del suo assetto organizzativo; c) nonché alla c.d. vicinitas rispetto all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente esponenziale intende (recte: può essere ammesso ad) agire in giudizio. Occorre inoltre che il provvedimento che si intenda impugnare leda in modo diretto ed immediato l'interesse alla preservazione del bene ambiente
N. 02025/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04890/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4890 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Federazione Provinciale Coldiretti di Benevento, Sindacato Venatorio Italiano,in persona dei rispettivi Presidenti,
rappresentati e difesi dagli avv. Gianni Emilio Iacobelli, Flavio De Nicolais, Alberto Messina, con domicilio eletto presso Gianni Emilio Iacobelli in Napoli, Via P.Giannone 30;
contro
Regione Campania in Persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia.81-C/0 Avv.ra Regionale;
Comune di Benevento in Persona del Sindaco pro tempore, Comune di San Lupo in Persona del Sindaco pro tempore, Comune di Campolattaro in Persona del Sindaco pro tempore, Comune di Castelpagano in Persona del Sindaco pro tempore, Comune di Colle Sannita in Persona del Sindaco pro tempore, Comune di Fragneto Monforte in Persona del Sindaco pro tempore, Comune di Fragneto L'Abate in Persona del Sindaco pro tempore, Comune di Morcone in Persona del Sindaco pro termpore, Comune di Pontelandolfo in Persona del Sindaco pro tempore, Comune di Casalduni in Persona del Sindaco pro tempore;
nei confronti di
Eolica San Lupo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Capria, Teodora Marocco, Massimo Ambroselli, con domicilio eletto presso Massimo Ambroselli in Napoli, via Carducci n. 19;
per l'annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
1.- del Decreto dirigenziale n. 256 del 07/06/2013- A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento - Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati, della Regione Campania - avente ad oggetto : "D. LGS 387/03, ART. 12 - DGR 460/2004 - impianti alimentati da fonte rinnovabile: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per produzione di energia, con tecnologia eolica, da realizzare nel comune di San lupo (BN), proponente: Eolica San lupo SRL";
2 - di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, per la cui identificazione si rinvia al contenuto dell'attività provvedimentale richiamata nel decreto sub 1), che qui si ritenga espressamente richiamata in ogni sua parte, interamente sconosciuta e della quale si chiede sin d'ora l'acquisizione, con espressa riserva di motivi aggiunti;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e dei seguenti atti presupposti: a) il decreto GRC n. 291 del 24.7.2013; b) il decreto dirigenziale n. 34 del 6.2.2013; c) il decreto GRC n. 100 del 14.3.2013; d) il decreto GRC n. 591 del 25.6.09; e) la nota regionale n. prot. n. 2011.0570935 del 20.7.2011;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti nonché dei verbali della conferenza di servizi
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania in Persona del Presidente pro tempore e di Eolica San Lupo S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2016 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 8 ottobre 2013 e depositato il successivo 7 novembre la Federazione Provinciale Coldiretti di Benevento in persona del suo Presidente e il Sindacato Venatorio Italiano in persona del suo Presidente hanno impugnato il Decreto dirigenziale n. 256 del 07/06/2013 dell’ Area Generale di Coordinamento - Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati, della Regione Campania - avente ad oggetto : "D. LGS 387/03, art.. 12 - DGR 460/2004. impianti alimentati da fonte rinnovabile: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per produzione di energia, con tecnologia eolica, da realizzare nel comune di San lupo (BN), proponente: Eolica San lupo SRL"; nonché i relativi atti presupposti, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti, per la cui identificazione si rinviava al contenuto dell'attività provvedimentale richiamata nel decreto impugnato, ritenuta richiamata in ogni sua parte, interamente sconosciuta e della quale si chiedeva l'acquisizione, con espressa riserva di motivi aggiunti.
2. A sostegno del ricorso si deduce in punto di fatto che con il decreto oggetto di impugnativa era stata concessa autorizzazione alla Eolica San Lupo Srl per la costruzione e l'esercizio di: a) di un impianto per produzione di energia, con tecnologia eolica, da realizzare nel comune di San Lupo (BN), costituito da n. 17 aerogeneratori, di potenza nominale unitaria di 2,5 MW (massima fino a 3 MW), così come definita al punto 3.39 della norma CE1 EN 61400-1-terza edizione), e di dimensioni massime pari a 80 m di altezza misurata al mozzo e 92,5 m di diametro rotorio, ricadenti nel Comune di Benevento, San Lupo (BN) in località Monte Ciesco, Serra la Giumenta, Monte Croce, Saudiello, ed opere connesse ricadenti nei comuni di Pontelandolfo, Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Colle Sannita, Circello, Morcone, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, tutti siti nella provincia di Benevento, "per una potenza complessiva nominale di 42,5 MW (massima consentita fino a 51 MW), e cavidotto interrato in media tensione a 30 kV per il collegamento tra il parco eolico e la stazione di trasformazione 30/150 kV ubicata nel Comune di Pontelandolfo; b) stazione di trasformazione a 30/150 kV posizionata nel Comune di Pontelandolfo che sarà collegata in antenna ad una futura stazione di smistamento 150 kV, localizzata nel Comune di Pontelandolfo; c) stazione di smistamento 150 kV, costituente impianto di rete per la connessione, posizionata nel Comune di Pontelandolfo e collegata alle stazioni di Castelpagano e di Benevento 3 mediante due elettrodotti aerei a 150 kV di collegamento tra la stazione a 150 kV di Pontelandolfo e la stazione a 150 kV di Castelpagano; d) Elettrodotto aereo a 150 kV di collegamento tra la stazione a 150 kV di Pontelandolfo e la sezione a 150 kV della stazione di trasformazione 150/380 kV di Benevento 3 e relativi raccordi aerei a 380 kV di collegamento alla linea a 380 kV "Benevento-Foggia"; e) stazione di trasformazione 150/380 kV di Benevento 3 e relativi raccordi aerei a 380 kV di collegamento alla linea a 380 kV "Benevento-Foggia".
2.1. L'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dello stesso, autorizzati con il Decreto impugnato, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.lgs n. 387/2003, erano stati dichiarati inoltre "di pubblica utilità indifferibili ed urgenti"; disponendo l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento ai sensi e con gli effetti del comma 1, art. 10 del D.P.R 327/01 sui terreni riportati al Catasto dei comuni di San Lupo, Casalduni, Campolatttaro, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Fragneto l'Abate, Morcone, Fragneto Manforte, Pontelandolfo, Benevento, interessati dall'opera.
2.2.. Gli aerogeneratori in questione, nella prospettazione attorea da localizzare in zone sottoposte a colture arboree date da vigneti e uliveti, provocherebbero irreversibili danni alle coltivazioni DOP e DOC del vino primitivo e dell'extravergine d'oliva, fiore all'occhiello dell’agricoltura locale, nonchè fonte di reddito ed economia per il territorio.
2.2.1.Per tali ragioni, le ricorrenti, secondo le finalità previste nei rispettivi statuti, avevano più volte espresso alla Regione Campania il proprio dissenso per l'iniziativa in questione.
3. Ciò posto, ritenendo il decreto autorizzativo ed i relativi atti presupposti (non espressamente indicati) illegittimi, li hanno impugnati, articolando avverso i medesimi, in cinque motivi di ricorso, le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione del d.lg.vo 29.12.2003 n. 387, Violazione e falsa applicazione dei "parametri da utilizzare nella verifica di coerenza delle richieste di realizzazione di campi eolici"; nonché delle "linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell'art. 12 del lgs. 29.12.03 n. 387"; Violazione e falsa applicazione del decreto 10.09.2010 (g. u 18.09.2010 n. 219); Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 357/97, recettivo delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE ed in particolare dell'art. 5 — eccesso di potere per erroneità dei presupposti — carenza di logicita', congruenza e completezza dell'istruttoria.
2) Violazione ed errata applicazione dell'art. 5 d.p.r. n. 357/97 recante valutazione di incidenza — eccesso di potere violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione - difetto di istruttoria.
3) Ulteriore violazione dell'art. 12 de d.g.vo n. 387/03 e del d.m. (mise) 10.9.2010 — Violazione e falsa applicazione del d.d. 50/2011 e del d.lg.vo n. 152/2006 — eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.lgs 152/06 e s.m. i.. violazione del d.p.r. 8.9.1997 n. 357 (g.u. n. 284 del 23-10-1997, s.o. n.219/l) — (testo aggiornato e coordinato al d.p.r. 12 marzo 2003 n. 120 - g.u. n. 124 del 30.05.2003), Violazione del giusto procedimento.
5) Eccesso di potere — Violazione e falsa applicazione del D.M. 2007 (Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258) — Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).- Violazione della Direttiva 92/43/CEE -Violazione D.L. 11 giugno 1998, n. 180- Violazione Legge 365/2000.
4. Si sono costituiti in resistenza al ricorso la Regione Campania e la controinteressata Eolica San Lupo.
5. Con memoria difensiva depositata in data 28 maggio 2015 la Regione Campania ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione a proporre il presente ricorso da parte delle ricorrenti, come già deciso da questa Sezione con la sentenza n.1190/2015, depositata il 20.02.2015, emessa nel giudizio R.G. n.3871/2014 instaurato dalle medesime ricorrenti con il quale era stato impugnato il provvedimento regionale D.D. n.311 del 09.05.2014 a mezzo del quale era stata autorizzata la realizzazione di un impianto eolico da parte della società Eolica P.M. Srl. nei comuni di Mortone e Pontelandolfo (BN).
5.1. Nella prospettazione della Regione i molteplici motivi di inammissibilità del ricorso così come all'epoca proposto avverso l'atto autorizzativo n.311/2014 sarebbero del pari presenti anche rispetto all’odierna impugnativa, a partire dalla carenza della potestà dei presidenti dei due enti ricorrenti di proporre ricorso in assenza di una formale autorizzazione da parte di organi statutari, nonché della carenza di legittimazione ed interesse al ricorso. Nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso.
6. Con memoria difensiva depositata in data 29 maggio 2015 la società controinteressata, autorizzata alla realizzazione dell’impianto con il provvedimento di cui è causa, ha del pari eccepito in primis il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere delle odierne ricorrenti, nonché l'irricevibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti, ovvero del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e del provvedimento di valutazione di incidenza, non esplicitamente impugnati, con conseguente inammissibilità delle censure inerenti il relativo iter procedimentale, nonché infine l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito ricadendo la controversia in esame tra quelle sottoposte a rito abbreviato comune ex art. 119, comma 1, lett. f), in relazione alle quali tutti i termini del processo sarebbero dimezzati, avuto riguardo alla circostanza che con la presente autorizzazione si sarebbe altresì dichiarato l'impianto in questione e le opere connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, disponendo l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
7. Con atto notificato in data 29 giugno 2015 e depositato il successivo 1 luglio le ricorrenti hanno altresì impugnato gli atti depositati il 22.5.2015 dalla società Eolica San Lupo s.r.l. (già a loro dire integralmente gravati, perché indicati nel decreto regionale n. 256/2013), e, segnatamente: a) il decreto GRC n. 291 del 24.7.2013; b) il decreto dirigenziale n. 34 del 6.2.2013; c) il decreto GRC n. 100 del 14.3.2013; d) il decreto GRC n. 591 del 25.6.09; e) la nota regionale n. prot. n. 2011.0570935 del 20.7.2011, articolando avverso i medesimi sia censure di illegittimità derivata, rispetto a quelle già articolate nel ricorso introduttivo, sia censure, sub specie di violazione di legge e di eccesso di potere, di illegittimità propria in tre distinti motivi di ricorso.
8. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato in data 23 dicembre 2015 e depositato in data 29 dicembre le ricorrenti hanno impugnato i verbali della conferenza di servizi, formulando altresì ulteriori censure avverso gli atti già oggetto di impugnativa.
8.1. La società controinteressata ha depositato memoria difensiva in vista dell’udienza di discussione in data 14 gennaio 2016, insistendo nelle eccezioni preliminari, cui ha replicato brevemente parte ricorrente con memoria depositata in data 26 gennaio 2016.
9. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 16 febbraio 2016.
10. In via preliminare vanno delibate le eccezioni preliminari di rito avanzate sia dalla Regione, che al riguardo ha fatto cenno alla sentenza di questa Sezione n. 1190/2015 relativa ad analoga impugnativa delle odierne ricorrenti, che dalla Società controinteressata Eolica San Lupo.
11. Le stesse sono fondate nel senso di seguito precisato.
12. La Sezione in primo luogo ritiene non vi siano ragioni per discostarsi da quanto deciso con la recente sentenza n. 1190/2015 richiamata dalla Regione Campania, relativamente alle molteplici ragioni di inammissibilità del ricorso introduttivi e dei ricorsi per motivi aggiunti.
12.1. La prima ragione è legata alla non provata potestà per i due Presidenti di proporre giudizio senza formale autorizzazione da parte di altri organi statutari.
E’ noto che la qualità di legittimato a stare in giudizio per conto della persona giuridica, o dell'associazione, deve essere dimostrata (Cons. Stato, sezione sesta, 16 febbraio 1955 n. 50; sezione quarta, 27 maggio 1955 n. 372; 15 maggio 1963 n. 334; 30 dicembre 1966 n. 10997) e che, in mancanza, il ricorso è inammissibile (cfr. sempre Cons. Stato, sezione sesta, 6 aprile 1960 n. 180; sezione quinta, 13 dicembre 1974 n. 6219 e 25 febbraio 1977 n. 141; Tar Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 31 luglio 2000, n. 586; Tar Valle d'Aosta, 18 marzo 1999, n.59 e 20 marzo 2000, n.92; Tar Basilicata, 12 maggio 1995, n.226).
Nel caso di specie, senza che in ricorso detto profilo sia trattato, in atti sono stati versati solo i due Statuti dei due soggetti ricorrenti, dai quali, tuttavia, non si ricava l’attribuzione espressa della potestà di proporre un giudizio in capo al Presidente.
12.1.1.Ed invero, quanto allo Statuto della Federazione provinciale Coldiretti di Benevento, i relativi organi sociali sono indicati in: 1) Assemblea; 2) Consiglio Direttivo; 3) Giunta esecutiva 4) Presidente; 5) Direzione; 6) Collegio dei revisori dei conti; 7) Comitato dei probiviri.
Per quanto qui più immediatamente riguarda, ancorchè il Presidente abbia “la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio” (art. 24, punto 2) e “può rilasciare mandati generali e speciali” (art. 24, punto 3), spettano alla Giunta esecutiva i poteri di “ordinaria amministrazione” e di “nominare eventuali consulenti tecnici e legali” (art. 23, punti 3 e 5).
Il che a dire che la potestà di rilasciare mandati non appare poter essere disgiunta da quella, a monte e demandata “all’organo esecutivo” della Federazione, di disporre la nomina di legali che presuppone, a sua volta, l’assunzione della decisione se stare o meno in giudizio (se azionarlo o resistervi).
12.1.2.Alla medesima conclusione si perviene anche rispetto allo Statuto del Sindacato Venatorio Italiano che, in presenza degli stessi organi sociali (fatta salva una parziale diversa denominazione), non assegna al Presidente (nemmeno) il potere di “rilasciare mandati”, ma la sola rappresentanza in giudizio, laddove la gestione ordinaria e straordinaria di amministrazione (e dunque la decisione se agire o resistere in giudizio) compete al Consiglio Direttivo quale organo collegiale.
Deve quindi concludersi, come anticipato, che non è stata provata la legittimazione dei due Presidenti ad instaurare il giudizio, cui consegue la dichiarazione della sussistenza di un primo profilo di inammissibilità del gravame.
13. Va ora esaminata l’eccezione, formulata sia dalla Regione che dalla società controinteressata, di carenza, in capo alle ricorrenti, di legittimazione e di interesse al ricorso.
L’impugnativa è stata proposta congiuntamente dalla “Federazione Provinciale Coldiretti Benevento” e dal “Sindacato Venatorio Italiano”.
13.1. A supporto della rispettiva legittimazione processuale detti soggetti hanno versato in atti copie dei rispettivi Statuti, deducendo genericamente nel ricorso introduttivo che “Gli aerogeneratori in questione verranno localizzati in zone sottoposte a colture arboree date da vigneti e uliveti, provocando irreversibili danni alle coltivazioni DOP e DOC del vino primitivo e dell'extravergine d'oliva fiore all'occhiello della nostra agricoltura nonchè fonte di reddito ed economia per il territorio. Insomma una operazione che potrebbe cambiare letteralmente e radicalmente i connotati delle attività agricole-industriali la principale risorsa strategica del territorio
Per tali ragioni, ma in ogni caso anche sotto diversi profili, le ricorrenti, secondo le finalità previste nei rispettivi statuti, hanno più volte espresso alla Regione Campania il proprio dissenso per l'iniziativa in questione”.
13.2 Quanto alle finalità statuarie vi è da evidenziarsi che dallo Statuto della Coldiretti si evince all’art. 2, che la stessa, oltre alle finalità di sviluppo e valorizzazione dell’impresa agricola ed ittica per una migliore ed ulteriore utilizzazione delle sue risorse produttive, abbia anche quello della diffusione di energie rinnovabili (art. 2 punto 10)
13.3. Quanto allo Statuto del “Sindacato Venatorio Italiano” in seno ad esso si legge che l’oggetto e lo scopo della “Associazione Nazionale” ed “apartitica” denominata Sindacato Venatorio Italiano è quello di:
“1. realizzare progetti per il miglioramento qualitativo della caccia, promuovendo relazioni e collaborazioni tra quanti svolgono attività analoghe. Promuovere la partecipazione degli associati ai processi decisionali, sia in ambito locale che nazionale assunti in sede politica e/o amministrativa, riguardanti le tematica della caccia, la salvaguardia dell’assetto del territorio e dell’habitat naturale faunistico, fornendo a tal fine adeguata tutela di carattere giuridico-legale a tutti gli associati;
2. recuperare, preservare e valorizzare la disciplina dell’arte venatoria;
3. organizzare iniziative, servizi, attività culturali……;
4. diffondere nelle feste di paese arte, cultura, tradizioni e prodotti tipici … derivanti dal mondo rurale e dal mondo della caccia;
5. divulgare le attività naturalistiche che svolgono i cacciatori da sempre criticati dalle associazioni contrarie al mondo della caccia ….;
6. favorire i legami duraturi di amicizia e collaborazione con gli associati e con funzionari e dirigenti di vari enti territoriali con segnalazioni, analisi e proposte per la tutela dell’habitat naturale faunistico e del territorio sia per l’aspetto paesaggistico che per l’aspetto idrogeologico;
7. attività culturali formative sull’arte venatoria…;
8. protezione civile in caso di calamità naturali;
9. qualsiasi attività connessa ….”.
13.4. In considerazione di quanto evidenziato, prescindendosi, per brevità, dall’approfondire l’ammissibilità del ricorso (in quanto) proposto in forma collettiva da due soggetti la cui coincidenza di interessi, alla luce delle rispettive finalità istituzionali (difesa dell’agricoltura e dell’arte venatoria) potrebbe esser posta in dubbio- va a questo punto ricordato che per giurisprudenza ormai consolidata, in linea generale, il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso -ove cioè, come qui accade, non si sia in presenza di riconoscimenti ex lege per effetto dell’inclusione nell’elenco delle “associazioni di protezione ambientale riconosciute” ai sensi dell’art. 13 della l. 349 del 1986- la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'Ambiente ad associazioni/federazioni/comitati et similia, indipendentemente dalla loro natura giuridica, purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Pertanto, la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi:
a) alle finalità statutarie dell'ente, ovvero al perseguimento, in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale;
b) alla stabilità del suo assetto organizzativo;
c) nonché alla c.d. vicinitas rispetto all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente esponenziale intende (recte: può essere ammesso ad) agire in giudizio.
Occorre inoltre che il provvedimento che si intenda impugnare leda in modo diretto ed immediato l'interesse alla preservazione del bene ambiente (fra le ultime, ex multis, Tar Sardegna, Cagliari, sezione prima, 11 luglio 2014, n. 599).
Ha affermato la Sezione (sentenza n. 1535 del 13 marzo 2014 che ha dichiarato inammissibile il ricorso), e qui il Collegio ribadisce, che “occorre dimostrare il danno: siamo a fronte di un’opera “di pubblica utilità, indifferibile ed urgente” (art. 12 del d. l.vo 29 dicembre 2003, n. 387), allocabili anche “in zone classificate agricole” (art. 12 sempre)” ed ha quindi negato che lo stesso, a fronte di quanto emergeva dagli atti formati dall’amministrazione, fosse stato dimostrato.
Orbene, applicandosi alla fattispecie de qua i cennati criteri -da seguirsi in maniera rigorosa, sì “da non trasformare il processo amministrativo, che rimane pur sempre forma di tutela di situazioni soggettive, in una giurisdizione di diritto oggettivo” (cfr. Cons. Stato, 19 giugno 2014, n. 3111)- deve negarsi che le ricorrenti, abbiano dato prova della rispettiva legittimazione ed interesse ad agire.
Quanto alla Federazione provinciale Coldiretti, poiché:
- la stessa si prefigge una pluralità di scopi, fra i quali vi è solo un generico cenno anche alla tutela ambientale, ma sempre all’interno di un quadro finalistico segnato dalla tutela delle imprese che lavorano nel settore agricolo o ittico, nel cui seno (per come innanzi concluso) trova espresso spazio la tutela “delle energie rinnovabili”;
- ne consegue che l’interesse a ricorrere potrebbe essere riconosciuto solo ove l’opera realizzanda effettivamente si palesasse atta a vulnerare -come, lamentato in via meramente apodittica- le “produzioni vinicole di alta qualità”, così privando (recte: potendo privare e sempre in via meramente assertiva) il territorio beneventano della sua “principale risorsa strategica”.
Al riguardo alcun attendibile principio di prova la ricorrente ha offerto in ordine al possibile danno alle colture vinicole ed all’ovicoltura, essendo anche le deduzioni contenute nella consulenza di parte estremamente generiche.
Quanto al Sindacato Venatorio Italiano, mancando ogni forma di indicazione di lesioni di interessi legati all’arte venatoria,
- anche rispetto ad esso, mutatis mutandis, emerge che la tutela dell’ambiente ha spazio nei ristretti limiti funzionali della sua correlazione alla tutela dell’arte venatoria ed a quella associativa, sociale e “parapolitica” che appare caratterizzare le finalità statutarie;
- lo stesso è chiamato ad operare, indiscriminatamente, su tutto il territorio nazionale, sicchè, in carenza di ogni indicazione, non può dirsi sussistere la “vicinitas” necessaria per poter essere ammessi ad impugnare.
Ne deriva l’inammissibilità del gravame anche per le ragioni immediatamente innanzi indicate.
14. Ulteriore, autonomo, profilo di inammissibilità è poi legato alla mancata notifica del ricorso alle amministrazioni statali coinvolte nel procedimento.
14.1. Va al riguardo ricordato che la Conferenza di servizi costituisce un modulo organizzativo, previsto anche per addivenirsi al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (art. 12 del d. l.vo n. 387 del 2003), volto all'acquisizione dell'avviso di tutte le amministrazioni preposte alla cura dei diversi interessi rilevanti, finalizzato all'accelerazione dei tempi procedurali, mediante un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti. La Conferenza non si identifica dunque con un nuovo organo separato dai singoli partecipanti, non trattandosi di organo collegiale oppure di ufficio speciale della pubblica amministrazione. Essa consiste soltanto in un modulo procedimentale e organizzatorio, ossia in un metodo di azione amministrativa per la gestione di procedure complesse. Pertanto, la stessa non altera le regole che presiedono alla competenza amministrativa e, quindi, l'avviso espresso in tale sede dai rappresentanti delle varie amministrazioni partecipanti è dunque pur sempre imputabile a ciascuna di esse.
“Ne discende, sul piano strettamente processuale, che il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell'ambito della Conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame” (così, occupandosi sempre di un’autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico, le testuali conclusioni di Tar Campania, Napoli, questa Settima Sezione, 12 marzo 2013, n. 1406, richiamate da Tar Sardegna, Cagliari, Sezione Prima, 11 luglio 2014, n. 599).
Ben si intende, come di seguito precisato dalla Sezione, “il ricorso avverso l'atto finale della conferenza di servizi va notificato non a tutte le amministrazioni che hanno partecipato ai suoi lavori, ma solo a quelle che, nell'ambito di essa, abbiano espresso pareri o determinazioni specificamente lesivi della sfera giuridica degli interessi della parte ricorrente. Ne consegue ancora, ai fini che qui interessano, che non è decisiva la rilevanza esoprocedimentale o meno della posizione assunta all'interno della conferenza di servizi, quanto piuttosto la concreta riferibilità a tale specifica posizione della determinazione finale della conferenza di servizi: di talché va affermata la necessità della notifica del ricorso anche all'autorità che ha espresso un parere dotato di c.d. efficienza causale. In sostanza, il gravame deve intendersi come rivolto a tutti gli avvisi e le determinazioni manifestati all'interno della conferenza che abbiano concorso a formare il convincimento e la volontà delle amministrazioni procedenti, poi tradottisi nella decisione conclusiva……..”.
14.2. Trasponendo siffatte considerazioni interpretative al caso di specie, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato trova causa diretta ed efficiente -anche e soprattutto- nei pareri favorevoli espressi dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento del 9/01/2013 e del 14/11/2011. Del resto, la rilevanza -formale e sostanziale- dell’apporto delle amministrazioni statali preposte alla tutela dell’Ambiente è sottolineata dalle stesse ricorrenti che, oltre a calibrare l’intera prospettazione/denuncia in riferimento ai vulnera recati all’Ambiente dalla installazione dell’impianto per cui è causa, fanno espressa leva sull’inclusione nell’allegato III, lettera c-bIs, degli “impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali”.
Il che a dire, per quanto qui ora riguarda, che non è dubbia, per le ricorrenti, l’obbligatorietà dei pareri di cui si è detto innanzi e la loro pregnanza sostanziale.
Ed il che si traduce nella conclusione che il diritto alla difesa dell’operato dell’indicata amministrazione statale, risiede in capo alla stessa amministrazione, con correlato onere, qui non assolto, di evocarla in giudizio.
14.3.Anche sotto questo profilo, il ricorso si appalesa dunque inammissibile.
15. Va inoltre stigamatizzata la formulazione del tutto generica dell’impugnativa svolta nell’atto introduttivo avverso tutti gli atti presupposti, con mero rinvio all’iter procedimentale riportato nel decreto autorizzativo espressamente impugnato, con conseguente inammissibilità del ricorso in relazione agli atti presupposti, dotati di autonoma portata lesiva, avversati tardivamente solo con il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti, ovvero i provvedimenti di VIA e di VINCA, presupposti al Decreto dirigenziale n. 256 del 7 giugno 2013.
16. Parimenti da accogliersi è l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività del deposito del ricorso, avvenuto ben oltre il termine dimidiato di rito di quindici giorni, dovendo trovare applicazione nell’ipotesi di specie, ricadendo la controversia in esame tra quelle sottoposte a rito abbreviato comune ex art. 119, comma 1, lett. f), in relazione alle quali tutti i termini del processo sarebbero dimezzati, avuto riguardo alla circostanza che con la presente autorizzazione è altresì dichiarato l'impianto in questione e le opere connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, disponendo l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (cfr., al riguardo Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2013 n., 1217, peraltro relativa proprio ad un impianto di fonti rinnovabili) per cui trattasi di atto pluristrutturato che non può che essere soggetto al rito abbreviato, da intendersi prevalente rispetto a quello ordinario (come evincibile dall’art. 32 del codice del processo amministrativo riferito al concorso di domande soggette a riti diversi).
17. In definitiva, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile e comunque irricevibile, con conseguenti inammissibilità per difetto di interesse anche dei ricorsi per motivi aggiunti, come correttamente dedotto dalla controinteressata.
18. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti costituite le spese di giudizio, avuto riguardo alla peculiarità di taluni profili della vicenda, nonché alla risalenza del gravame ad epoca precedente la novellazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (l’introduzione da essa recata di nuovi e più stringenti criteri per potersi far luogo a compensazioni delle spese di giudizio) ad opera dell’art. 13 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162 che espressamente fissa la decorrenza della disposizione “ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile e comunque irricevibile il ricorso introduttivo,
dichiara inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Marina Perrelli, Consigliere
Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)