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Corte di Giustizia (Seconda Sezione) sent. 14 luglio 2006
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia - Italia) - WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo
(GOL), Lega abolizione della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV) /
Regione Lombardia.
Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Deroghe al regime
di protezione
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(Causa C-60/05)
(Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Deroghe al
regime di protezione)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti nella causa principale
Ricorrenti: WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione
della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV)
Convenuta: Regione Lombardia
Interveniente: Associazione migratoristi italiani
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia - Interpretazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile
1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L
103, pag. 1) - Condizioni per l'esercizio del potere degli Stati membri di
derogare al divieto di uccidere o di catturare specie protette - Specie del
fringuello e del fringuello del nord
Dispositivo
L'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979,
79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, impone agli
Stati membri, indipendentemente dalla ripartizione interna delle competenze
determinata dall'ordinamento giuridico nazionale, di garantire, nell'adottare
le misure di trasposizione di tale disposizione, che, in tutti i casi di
applicazione della deroga ivi prevista e per tutte le specie protette, i
prelievi venatori autorizzati non superino un tetto - da determinarsi in base
a dati scientifici rigorosi - conforme alla limitazione, imposta da tale
disposizione, dei detti prelievi a piccole quantità.
Le disposizioni nazionali di recepimento relative alla nozione di
"piccole quantità" enunciata all'art. 9, n. 1, lett. c), della
direttiva 79/409 devono consentire alle autorità incaricate di autorizzare
prelievi in deroga di uccelli di una determinata specie di fondarsi su indici
sufficientemente precisi quanto ai quantitativi massimi da rispettare.
Nel recepire l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, gli Stati
membri sono tenuti a garantire che, indipendentemente dal numero e
dall'identità delle autorità incaricate, nel loro ambito, di dare attuazione
a tale disposizione, il totale dei prelievi venatori autorizzati, per ciascuna
specie protetta, da ciascuna delle dette autorità non superi il tetto,
conforme alla limitazione di tali prelievi a "piccole quantità",
fissato per la detta specie per tutto il territorio nazionale.
L'obbligo incombente agli Stati membri di garantire che i prelievi di uccelli
siano effettuati solo in "piccole quantità", a norma dell'art. 9,
n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, esige che i procedimenti
amministrativi previsti siano organizzati in modo tale che tanto le decisioni
delle autorità competenti di autorizzazione dei prelievi in deroga, quanto le
modalità di applicazione di tali decisioni siano assoggettate ad un controllo
efficace effettuato tempestivamente.
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