Corte di Giustizia ordinanza pres. 19 dicembre 2006
Procedimento sommario – Domanda di sospensione
dell’esecuzione e
domanda di provvedimenti provvisori – Domanda di pronuncia
inaudita
altera parte – Protezione degli uccelli – Deroghe
Commissione c Repubblica Italiana
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
19 dicembre 2006 (*)
«Procedimento sommario – Domanda di sospensione
dell’esecuzione e domanda di provvedimenti provvisori
– Domanda di pronuncia inaudita altera parte –
Protezione degli uccelli – Deroghe»
Nel procedimento C‑503/06 R,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione
e di provvedimenti provvisori ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE,
proposta il 13 dicembre 2006,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla
sig.ra D. Recchia, in qualità di agente, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana,
convenuta,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito il primo avvocato generale, sig.ra J. Kokott,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1
Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee
chiede alla Corte di ordinare alla Repubblica italiana di prendere i
provvedimenti necessari per sospendere l’applicazione della
legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, Attivazione della
deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici
(Bollettino ufficiale della Regione Liguria 2 novembre 2006, n. 16,
pag. 697; in prosieguo: la «legge regionale n.
36/2006»), fino alla pronuncia della sentenza di merito.
2
La Commissione ha anche chiesto, ai sensi dell’art. 84, n. 2,
del regolamento di procedura, che tale domanda sia provvisoriamente
accolta prima ancora che l’altra parte abbia presentato le
sue osservazioni, fino alla pronuncia dell’ordinanza di
chiusura del procedimento sommario.
3
Tali domande sono state proposte nell’ambito di un ricorso
per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, presentato dalla
Commissione il 13 dicembre 2006 e finalizzato a far dichiarare che,
poiché la Regione Liguria ha adottato ed applicato una
normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli
selvatici senza rispettare le condizioni fissate dall’art. 9
della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), la Repubblica
italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai
sensi di tale disposizione.
Contesto normativo
4
La direttiva 79/409 ha per obiettivo la protezione, la gestione e la
regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo
stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri a cui si
applica il Trattato. A tal fine, essa impone agli Stati membri di
istituire un regime generale di tutela che preveda, in particolare, il
divieto di uccidere, di catturare o di disturbare gli uccelli indicati
al suo art. 1 e di distruggere i nidi.
5
L’art. 9 della direttiva 79/409 così prevede:
«1. Sempre
che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri
possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni;
a)
–
nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,
–
nell’interesse della sicurezza aerea,
– per
prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca
e alle acque,
– per la
protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della
ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della
reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a
tali operazioni;
c) per consentire in
condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la
detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole
quantità.
2. Le deroghe
dovranno menzionare:
–
le specie che formano oggetto delle medesime,
–
i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,
–
le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui
esse possono esser fatte,
–
l’autorità abilitata a dichiarare che le
condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti
e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali
persone,
–
i controlli che saranno effettuati.
3. Gli Stati membri
inviano ogni anno alla Commissione una relazione
sull’applicazione del presente articolo.
4. In base alle
informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai
sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente
affinché le conseguenze di tali deroghe non siano
incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate
iniziative in merito».
6
Lo storno (sturnus vulgaris), essendo una specie indicata nella parte
2, come modificata dalla direttiva del Consiglio 8 giugno 1994,
94/24/CE (GU L 164, pag. 9), dell’allegato II alla direttiva
79/409, può essere cacciato, ai sensi dell’art. 7,
n. 3, della direttiva stessa, soltanto negli Stati membri per i quali
è menzionato. Dal momento che la Repubblica italiana non
rientra fra tali Stati membri, l’eventuale caccia a tale
specie deve, per essere lecita, assumere la forma di una deroga e
rispettare le condizioni fissate a tale proposito dall’art. 9
della direttiva 79/409.
7
La legge regionale n. 36/2006 dispone quanto segue:
«Art. 1
(Disposizioni in materia di conservazione degli uccelli selvatici)
1. Per la stagione
venatoria 2006/2007 è autorizzato, sentito
l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per le ragioni
previste dall’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea
della direttiva comunitaria 79/409/CEE (…), il prelievo in
deroga di esemplari appartenenti alla specie storno (Sturnus vulgaris)
al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole, presenti nella
Regione, con le seguenti modalità:
a) mezzi di prelievo
autorizzati: fucile a canna liscia con non più di tre colpi,
non sono consentiti richiami né vivi né
elettroacustici;
b)
modalità di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo,
oppure in forma vagante;
c) luogo di
applicazione e periodo: su tutto il territorio regionale dalla data di
entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 2007;
d) limite massimo di
prelievo giornaliero per soggetto autorizzato: n. 10 capi;
e) limite massimo di
prelievo stagionale per soggetto autorizzato: n. 90 capi;
f) giornate aperte al
prelievo: tutte le giornate in cui è consentita la caccia
alla migratoria con l’esclusione di martedì e
venerdì;
g) controllo:
monitoraggio attraverso la certificazione dei prelievi realizzata
mediante apposita scheda di rilevazione.
2. Il prelievo
è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino
venatorio regionale che ne facciano richiesta alla Amministrazione
provinciale di competenza e che risultino essere in possesso
dell’apposita scheda di prelievo predisposta dalla Regione,
rilasciata dalle Province.
3. I prelievi devono
essere annotati sull’apposita scheda per il prelievo in
deroga; entro il 31 marzo 2007, le schede devono essere restituite alle
Province competenti, le quali provvedono, entro il 30 aprile 2007, ad
inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati.
4. Le funzioni di
controllo sono esercitate dai soggetti di cui all’articolo 27
della legge 157/1992.
5. La presente legge
regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria».
Sulla domanda di pronuncia inaudita altera parte
8
Ai sensi dell’art. 84, n. 2, del regolamento di procedura, il
presidente della Corte può accogliere provvisoriamente la
domanda cautelare anche prima che l’altra parte abbia
presentato le sue osservazioni.
Sul fumus boni iuris
9
Secondo la Commissione, la legge regionale n. 36/2006 rimette
sostanzialmente in vigore una disciplina anteriore, vale a dire la
legge della Regione Liguria 5 ottobre 2001, n. 34, Attuazione
dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2
aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici (Bollettino
ufficiale della Regione Liguria 10 ottobre 2001, n. 10), come
modificata dalla legge della Regione Liguria 13 agosto 2002, n. 31
(Bollettino ufficiale della Regione Liguria 28 agosto 2002, n. 12) (in
prosieguo: la «legge regionale n. 34/2001
modificata»).
10 Per quanto
riguarda la legge regionale n. 34/2001 modificata, le
autorità italiane avrebbero ammesso la sua
contrarietà alla direttiva 79/409. La Commissione precisa a
tale proposito che, in seguito a contatti con le autorità
italiane nell’ambito di una procedura di infrazione relativa
a tale legge regionale, quest’ultima legge è stata
abrogata e sostituita dalla legge della Regione Liguria 31 ottobre
2006, n. 35, Attuazione dell’articolo 9 della direttiva
comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli
selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale
(Bollettino ufficiale della Regione Liguria 2 novembre 2006, n. 16,
pag. 692; in prosieguo: la «legge regionale n.
35/2006»), che, ad un primo sommario esame, sembra alla
Commissione conforme alle disposizioni della direttiva 79/409.
11 Tuttavia, il
giorno stesso dell’adozione della legge regionale n. 35/2006,
il Consiglio regionale della Liguria avrebbe adottato la legge
regionale n. 36/2006, la quale contiene, secondo la Commissione,
sostanzialmente gli stessi elementi di incompatibilità con
l’art. 9 della direttiva 79/409 contenuti nella legge
regionale n. 34/2001 modificata.
12 La Commissione
osserva in proposito, in particolare, che non sarebbe stata verificata
l’inesistenza di altre soluzioni accettabili, che mancherebbe
una giustificazione specifica della necessità di autorizzare
il prelievo di un certo numero di esemplari di una determinata specie
al fine di proteggere l’olivicoltura e che la deroga
all’art. 9 della direttiva 79/409 effettuata dalla legge
regionale n. 36/2006 non sarebbe, contrariamente a quanto impone il
diritto comunitario, di natura eccezionale e specifica. Pertanto la
legge regionale n. 36/2006 autorizzerebbe, come la legge regionale n.
34/2001 modificata, la continuazione di una pratica regolare della
caccia ad uccelli protetti dalla direttiva 79/409.
13 Poiché
la Repubblica italiana, in questa fase del procedimento, non ha ancora
potuto presentare le sue osservazioni sulla domanda cautelare della
Commissione, non è al momento possibile decidere se la
Commissione abbia sufficientemente dimostrato, sia in diritto che in
fatto, il fondamento di tale domanda.
14 Tuttavia, a prima
vista gli argomenti presentati dalla Commissione non sembrano privi di
fondamento. Infatti, sebbene la legge regionale n. 36/2006 sia
formulata in termini più precisi della legge regionale n.
34/2001 modificata, resta tuttavia il fatto che essa autorizza il
prelievo venatorio di esemplari appartenenti alla specie degli storni
sulla base di condizioni definite in modo piuttosto ampio, senza che
siano indicate le ragioni per le quali è ritenuto necessario
proteggere in tal modo l’olivicoltura della Regione Liguria.
15 Si deve in
proposito osservare che, nonostante alcune precisazioni per quanto
riguarda, in particolare, i metodi di prelievo e i limiti massimi del
prelievo stesso, la legge regionale n. 36/2006 autorizza la caccia agli
storni su tutto il territorio della Regione Liguria, per tutta la
stagione venatoria 2006/2007 e da parte di tutti i cacciatori in
possesso del permesso di caccia regionale.
Sull’urgenza
16 La legge regionale
n. 36/2006, essendo stata dichiarata urgente, ha iniziato a produrre i
suoi effetti dal momento della pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria, e continuerà a produrli fino al 31
gennaio 2007. Eventuali provvedimenti cautelari, per non essere privi
di efficacia, dovranno dunque essere disposti prima di tale data.
17 A ciò
si deve aggiungere il fatto che la protezione degli uccelli di cui alla
direttiva 79/409 è ritenuta una materia in cui la gestione
del patrimonio comune è affidata, per il rispettivo
territorio, agli Stati membri (sentenza 8 giugno 2006, causa C‑60/05,
WWF Italia e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24).
È pacifico che ogni attività di caccia
è idonea a perturbare la fauna selvatica e che essa
può, in numerosi casi, condizionare lo stato di
conservazione delle specie considerate, indipendentemente
dall’ampiezza dei prelievi ai quali essa dà luogo.
L’eliminazione periodica di individui alimenta infatti, tra
le popolazioni oggetto di caccia, uno stato di allerta permanente che
ha conseguenze nefaste su molteplici aspetti delle loro condizioni di
vita (sentenza 19 gennaio 1994, causa C‑435/92, Association pour la
protection des animaux sauvages e a., Racc. pag. I‑67, punto 16).
18 Sembra dunque,
sulla base delle informazioni disponibili in questa fase del
procedimento, che la prosecuzione della caccia agli storni, come
consentita dalla legge regionale n. 36/2006, rischi di causare un danno
grave e irreparabile al patrimonio faunistico e ornitologico.
Sul bilanciamento degli interessi
19 Mentre
è sufficientemente dimostrata, ai fini del presente
procedimento, la realtà di un danno grave e irreparabile, a
prima vista non appare, per contro, che la sospensione
dell’applicazione della legge regionale n. 36/2006 fino alla
pronuncia dell’ordinanza di chiusura del presente
procedimento sommario possa compromettere gravemente
l’obiettivo perseguito da tale legge. Infatti, come
è stato rilevato al punto 14 della presente ordinanza, la
lettura delle disposizioni della legge regionale n. 36/2006 non
consente di individuare con precisione le ragioni per le quali
è ritenuto necessario raggiungere l’obiettivo
perseguito mediante la deroga prevista da tale legge.
20 Sulla base di
quanto sopra, e tenuto conto delle particolarità della
controversia, in particolare delle condizioni di
applicabilità ratione temporis della legge regionale n.
36/2006, come rilevata al punto 16 della presente ordinanza, appare
necessario, nell’interesse di una buona amministrazione della
giustizia, ordinare alla Repubblica italiana di sospendere
l’applicazione di tale legge per la stagione venatoria
2006/2007 fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del
presente procedimento sommario.
Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:
1) La Repubblica
italiana sospenderà l’applicazione della legge
della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, Attivazione della deroga
per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici, fino alla pronuncia
dell’ordinanza di chiusura del presente procedimento sommario.
2) Le spese sono
riservate.
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