Cass. Sez. III n. 5910 del 13 febbraio 2023 (UP 11 gen 2023)
Pres. Andreazza Est. Corbo Ric. PG in proc. Mangano
Rifiuti.Estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova

L’ordinanza di ammissione alla prova e la successiva sentenza di proscioglimento sono viziate laddove l’ordinanza di ammissione alla prova non risulta aver subordinato l’ammissione alla prova alla prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, né, comunque, aver fissato la relativa prescrizione (nella fattiospecie la Corte ha rilevato che, essendo il reato oggetto del procedimento quello di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 156 del 2006, ed essendosi contestato all’imputato di avere, nella qualità di titolare di una ditta individuale, depositato in modo incontrollato e senza autorizzazione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, quali autocarri e materiali di risulta, sarebbe stato possibile eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, ad esempio attraverso la bonifica dell’area o, eventualmente, la regolarizzazione della stessa).
           


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19 gennaio 2022, il Tribunale di Messina ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giacomo Mangano per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, per essere l’illecito penale estinto per esito positivo della messa alla prova.
Giacomo Mangano è stato accusato di avere, nella qualità di titolare di una ditta individuale, depositato in modo incontrollato e senza autorizzazione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, quali autocarri e materiali di risulta, con condotta accertata in data 8 luglio 2020.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Messina, articolando un unico motivo, preceduto da una premessa, nella quale, in particolare, si espone che la condotta illecita aveva interessato un’area di circa 14.452 mq., e che tra le prescrizioni imposte per la messa alla prova non vi era alcun riferimento alla bonifica dell’area o alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato.  
Con l’unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 168-bis, comma 2, cod. pen., 464-bis, 464-quater e 464-septies cod. proc. pen., avendo riguardo alla illegittimità dell’ammissione alla prova, per l’assenza nel programma di trattamento di prescrizioni concernenti la eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Messina rappresenta, innanzitutto, di essere legittimato ad impugnare l’ordinanza di accoglimento dell’istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente alla sentenza di proscioglimento perché l’ordinanza è stata pubblicata esclusivamente mediante lettura in udienza, e della stessa nessun avviso di deposito gli è mai stato comunicato.
Deduce, poi, che illegittimamente il programma di trattamento ha omesso di disporre prescrizioni concernenti la eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, perché tali prescrizioni sono espressamente previste dall’art. 168-bis, comma 2, cod. pen., e sono cumulative, non certo alternative, rispetto a quella del lavoro di pubblica utilità e ad altre eventualmente stabilite. Osserva, quindi, che il Giudice avrebbe dovuto necessariamente prevedere le per accogliere l’istanza di messa alla prova prescrizioni concernenti la eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, e che, nella specie, l’imputato, pur avendo ottenuto l’autorizzazione ad accedere all’area oggetto dell’illegittimo deposito dei rifiuti al fine di bonificarla, non ha provveduto a tale attività.   

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Occorre innanzitutto premettere che il procuratore generale presso la corte d’appello è legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione l’ordinanza di ammissione alla prova, e che, nella specie, il ricorso è tempestivo.
Invero, le Sezioni Unite, all’esito dell’udienza del 27 ottobre 2022, ric. P.T.M. in proc. Società La Sportiva SPA, hanno emesso decisione in relazione alla quale hanno diffuso la seguente notizia di decisione: «Il procuratore generale è legittimato, ai sensi dell’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., l’ordinanza di ammissione alla prova (art. 464-bis, cod. proc. pen.), ritualmente comunicatagli ai sensi dell’art. 128 cod. proc. pen. In conformità a quanto previsto dall’art. 586 cod. proc. pen., in caso di omessa comunicazione dell’ordinanza è legittimato ad impugnare quest’ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova. L’istituto dell’ammissione alla prova (art. 168-bis cod. pen.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001».
E, nella specie, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Messina non risulta aver ricevuto comunicazione dell’ordinanza di ammissione alla prova, né la difesa dell’imputato ha fornito elementi utili per concludere diversamente.      

3. Ciò posto, il ricorso, che contesta la legittimità del provvedimento di ammissione alla prova, deducendo che lo stesso ha omesso di disporre le prescrizioni concernenti la eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, in violazione di quanto stabilito dall’art. 168-bis cod. pen., è fondato.

4. Va innanzitutto osservato che il provvedimento di ammissione alla prova di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen. deve contenere necessariamente la prescrizione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato.  
4.1. La conclusione indicata è puntualmente inferibile dal dato letterale dell’art. 168-bis cod. pen., il quale precisa quale deve essere il contenuto della messa alla prova.
In dettaglio, l’art. 168-bis cod. pen., nel secondo comma, prevede: «La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’inosservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali». Il medesimo art. 168-bis cod. pen., nel terzo comma, primo periodo, dispone: «La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità»; poi, nei successivi periodi, indica contenuto e modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.  
Dal combinato disposto di queste disposizioni si evince come, per il legislatore, «la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato» è elemento necessario ed indefettibile per la concessione della messa alla prova, non surrogabile da altri. Invero, le prescrizioni dell’affidamento dell’imputato al servizio sociale e della prestazione di lavoro di pubblica utilità sono previste espressamente dalla legge come “aggiuntive” e non come alternative rispetto alla prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato: il secondo periodo del secondo comma dell’art. 168-bis cod. pen. stabilisce che la messa alla prova comporta «altresì» l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, mentre il terzo comma del medesimo art. 168-bis cod. pen. subordina «inoltre» la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
Si può aggiungere che una conferma delle esposte conclusioni si evince anche dalla disciplina processuale.
In effetti, l’art. 464-bis cod. proc. pen., al comma 4, stabilisce che il programma di trattamento allegato all’istanza di messa alla prova «in ogni caso prevede: […] b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale; […]». Inoltre, l’art. 464-quinquies cod. proc. pen., al comma 1, dispone: «Nell’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti debbono essere adempiuti […]». In altri termini, anche secondo le disposizioni di diritto processuale appena richiamate, la prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato resta distinta rispetto all’affidamento al servizio sociale ed alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, ed è condizione autonomamente necessaria ai fini dell’ammissione alla prova ed al buon esito della stessa.      
4.2. Nel senso dell’indefettibilità della prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, o della relativa prescrizione, quale presupposto per l’ammissione alla prova, risulta già orientata la giurisprudenza con specifico riguardo ai reati in materia edilizia.
Si è infatti recentemente affermato che, «nella materia edilizia, la corretta applicazione, da parte del giudice, sia della sospensione del processo con messa alla prova sia della possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 464-septies, c.p.p., passa, doverosamente, per la preventiva verifica della avvenuta effettuazione, da parte dell'imputato, di condotte atte a ripristinare l'assetto urbanistico violato con l'abuso, o mediante la sua piena e integrale demolizione ovvero mediante la sua riconduzione, ove possibile, alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo (e dunque non condizionabile all'esecuzione di futuri interventi) titolo abilitativo in sanatoria» (così Sez. 3, n. 36822 del 4/09/2022, Acquaro, Rv. 283664-01, in motivazione, § 4).
E già in precedenza, le stesse conclusioni, sia pure incidentalmente, erano state affermate, in particolare rilevandosi, con affermazione di carattere generale: «La  lettura della disposizione [l’art. 168-bis cod. pen.] evidenzia chiaramente - come dimostra la posizione attribuita nel comma e il successivo uso del termine "altresì" - che il legislatore ha inteso assegnare rilievo prioritario, e pregiudiziale rispetto all'affidamento dell'imputato al servizio sociale, alla "eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato": deve essere allora chiaro che la mera eventuale prestazione delle attività in senso al servizio sociale non esplica alcuna efficacia, ai fini del positivo superamento della messa alla prova, in assenza di condotte teleologicamente volte, e concretamente ed univocamente idonee, alla eliminazione del danno o del pericolo derivante dal reato» (così Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, La Barbera, Rv. 271642-01, in motivazione, § 3).

5. Ciò posto, deve rilevarsi che, nella specie, l’ordinanza di ammissione alla prova e la successiva sentenza di proscioglimento sono viziate.
Invero, l’ordinanza di ammissione alla prova non risulta aver subordinato l’ammissione alla prova alla prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, né, comunque, aver fissato la relativa prescrizione.
E però, atteso che il reato oggetto del procedimento è quello di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 156 del 2006, e si contesta all’imputato di avere, nella qualità di titolare di una ditta individuale, depositato in modo incontrollato e senza autorizzazione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, quali autocarri e materiali di risulta, sarebbe stato possibile eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, ad esempio attraverso la bonifica dell’area o, eventualmente, la regolarizzazione della stessa.

6. In conclusione, la sentenza impugnata, che ha dichiarato non doversi procedere, per essere il reato estinto per esito positivo della messa alla prova, e la preliminare ordinanza di ammissione alla prova debbono essere annullate, e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Messina.
Il Tribunale di Messina, nell’ammettere l’imputato alla prova, accerterà se questi abbia prestato le condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, ovvero, in caso tali condotte non siano state realizzate, ne prescriverà l’adozione, precisandone il contenuto ed il termine per adempiere, oltre ad imporre le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 168-bis, secondo e terzo comma, cod. pen.    

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza di ammissione di messa alla prova del 30/06/2021 e la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina.
Così deciso il 11/01/2023