«Disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali
nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate»
(in corso di pubblicazione sulla G.U. approvato definitivamente Senato – 8
luglio 2004)
Articolo 1
(Modifiche al codice penale)
1.Dopo
il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
Titolo IXbis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali.
Articolo 544bis - (Uccisione di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità,
cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a
diciotto mesi.
Articolo 544ter - (Maltrattamento di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità,
cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, o strazio per
gli animali ovvero attività insostenibili per
le caratteristiche etologiche degli stessi o a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la
reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno
alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma 1 deriva la morte
dell’animale.
Articolo 544quater - (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie per gli animali
è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000
euro a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al comma
precedente sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o
al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte.
Articolo 544quinquies - (Divieto di combattimenti tra animali).
Chiunque promuove, organizza o dirige
combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali
che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone
armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o
materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o
delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei
combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali
li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La
stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se
consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso
nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle
competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Articolo 544sexies - (Confisca e pene accessorie). 1. Nel caso di
condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli
articoli 544ter, 544quater e 544quinquies, è sempre
ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al
reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività
di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali
se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di
recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.
2. All’articolo 638 del codice penale, dopo le parole «è punito» sono
inserite le altre «,salvo che il fatto costituisca più grave reato».
3. L’articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Articolo 727 - (Abbandono di animali).
Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con
l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Alla
stessa pena soggiace chiunque detiene animali
in condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di gravi
sofferenze».
Articolo 2
1.
È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per
la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e
articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli
o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse
nel territorio nazionale.
2. La violazione delle predette disposizioni è punita con l'arresto da 3 mesi
ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del
materiale di cui al comma 1.
Articolo 3
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1.
Dopo l’articolo 19bis della disposizione di coordinamento e transitorie
del codice penale sono inseriti i seguenti: «Articolo 19ter. (Leggi
speciali in materia di animali).
Le disposizioni del titolo IX-bis del
Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi
speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di
macellazione degli animali, di sperimentazioni
scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché
dalle altre leggi speciali in materia di animali.
Le disposizioni del titolo IXbis del libro II del codice penale non si
applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate nella
regione competente.
Articolo 19quater. (Affidamento degli animali
sequestrati o confiscati).Gli animali
oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca sono affidati, ad
associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno.
[...]».
1bis. Il decreto di cui all'articolo 19quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 4
(Norma di coordinamento)
1.
All’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma
ottavo, le parole: «ai sensi dell’articolo 727 del codice penale» sono
sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la
multa da 3.000 euro a 15.000 euro».
2. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sopprimere il comma 5.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è abrogato;
b) All’articolo 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 491»
sono sostituite con le seguenti: «di cui al titolo IXbis del libro II
del codice penale e di cui all’articolo 727 del medesimo codice»;
c) All’articolo 8 sostituire le parole: «dell’articolo 491» con le
seguenti: «dell’articolo 727 del codice penale».
Articolo 5
(Attività formative)
1.
Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e
degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli
alunni in materia di etologia comportamentale degli animali
e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Articolo 6
(Vigilanza)
1.
Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con
decreto del Ministro dell’interno, sentito il Ministro delle politiche
agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
coordinamento dell’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato
e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative
alla protezione degli animali è affidata
anche, con riguardo agli animali di affezione,
nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina,
ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie
particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per lo Stato e gli enti locali.
Articolo 7
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1.
Ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e
gli enti di cui all’articolo 19quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela
degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Articolo 8
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1.
Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono da
questo destinate alle associazioni di cui all’articolo 6.
2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il
programma degli interventi per l’attuazione della presente legge e per la
ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Articolo 8bis
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.