DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 2010, n. 181

Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.

 

 

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 623, recante ratifica ed
esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli
allevamenti e sulla protezione degli animali da macello;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante
attuazione della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali
negli allevamenti, e successive modifiche;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, ed in
particolare l'allegato B;
Vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007,
che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per
la produzione di carne;
Visto l'articolo 249 del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, che vincola gli Stati membri al recepimento nel rispettivo
ordinamento giuridico delle direttive comunitarie mediante
provvedimenti legislativi di attuazione;
Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante
disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari
ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;
Visto l'articolo 13 del Trattato di Lisbona, ratificato con legge 2
agosto 2008, n. 130, che riconosce le esigenze in materia di
benessere degli animali in quanto esseri senzienti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 giugno 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole
alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai polli allevati per la
produzione di carne, ivi inclusi i polli da carne detenuti in
stabilimenti in cui siano allevati anche animali da riproduzione.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione:
a) gli stabilimenti con meno di 500 polli;
b) gli stabilimenti in cui sono allevati esclusivamente polli da
riproduzione;
c) gli incubatoi;
d) i polli allevati estensivamente al coperto e all'aperto, di
cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'allegato V del regolamento
(CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le
carni di pollame;
e) i polli allevati con metodi biologici in conformita' del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 e
relativo regolamento (CE) di applicazione n. 889/2008 della
Commissione, del 5 settembre 2008.
3. Il proprietario e il detentore, come definiti all'articolo 2,
sono responsabili, ciascuno per quanto di competenza, del benessere
degli animali e dell'applicazione delle disposizioni previste dal
presente decreto.


                               Art. 2 


Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) proprietario: la persona fisica o giuridica proprietaria dei
polli;
b) detentore: la persona fisica o giuridica responsabile dei
polli a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o
permanente;
c) autorita' competente: le autorita' di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193;
d) veterinario ufficiale: un veterinario qualificato, in
conformita' dell'allegato I, sezione III, capo IV, (parte A), del
regolamento (CE) n. 854/2004, ad assumere tale funzione e nominato
dall'autorita' competente;
e) pollo: animale della specie Gallus gallus allevato per la
produzione di carne;
f) stabilimento: il luogo di produzione in cui si allevano polli;
g) capannone: un edificio all'interno di uno stabilimento in cui
e' allevato un gruppo di polli;
h) area utilizzabile: un'area sempre accessibile ai polli e
provvista di lettiera;
i) densita' di allevamento: il peso vivo complessivo dei polli
presenti contemporaneamente in un capannone per metro quadro di area
utilizzabile;
l) gruppo: un insieme di polli collocati e presenti
contemporaneamente in un capannone di uno stabilimento;
m) tasso di mortalita' giornaliera: il numero dei polli deceduti
in un capannone lo stesso giorno, compresi quelli eliminati per
malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti
in tale giorno nel capannone, moltiplicato per 100;
n) tasso di mortalita' giornaliera cumulativo: la somma dei tassi
di mortalita' giornaliera.


                               Art. 3 


Norme per l'allevamento dei polli

1. Tutti gli stabilimenti devono rispettare le disposizioni di cui
all'allegato I.
2. La densita' massima di allevamento in ogni capannone dello
stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m².
3. In deroga al comma 2, l'autorita' sanitaria territorialmente
competente puo' autorizzare una densita' di allevamento superiore, a
condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'allegato
II oltre a quelle di cui all'allegato I.
4. Qualora sia concessa la deroga di cui al comma 3, la densita'
massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve
superare in qualsiasi momento 39 kg/m².
5. Quando sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato V,
l'autorita' sanitaria territorialmente competente puo' autorizzare un
ulteriore aumento, fino ad un massimo di 3 kg/m² rispetto alla
densita' di allevamento prevista nel comma 4.
6. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i criteri e le modalita' per consentire le deroghe
previste ai commi 3 e 5.
7. Il Ministero della salute, con il decreto di cui al comma 6,
stabilisce le procedure che devono essere adottate per determinare la
densita' di allevamento.


                               Art. 4 


Formazione e orientamento per il personale
che si occupa dei polli

1. I proprietari e i detentori debbono possedere conoscenze
adeguate in materia di benessere animale.
2. I detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione
ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione
conseguita.
3. Il Ministero della salute, con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 6, stabilisce i criteri e le modalita' per:
a) l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di
cui al comma 2, in conformita' ai contenuti riportati nell'allegato
IV;
b) il rilascio dei certificati attestanti la formazione
conseguita;
c) il riconoscimento dell'esperienza acquisita anteriormente alla
data del 30 giugno 2010;
d) il sistema di controllo e di approvazione dei corsi di
formazione di cui al comma 2.
4. I detentori forniscono istruzioni scritte e orientamenti sulle
norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese
quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli
stabilimenti, al personale addetto ad accudire i polli, catturarli o
caricarli.
5. I proprietari che conferiscono i propri animali ad un detentore
devono accertare che quest'ultimo sia in possesso del certificato di
formazione previsto al comma 2.


                               Art. 5 


Ispezioni

1. Le autorita' competenti effettuano ispezioni non discriminatorie
presso gli stabilimenti, audit e controlli successivi, compresi
quelli di cui all'allegato III, per verificare il rispetto delle
disposizioni del presente decreto.
2. Le ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata di
animali allevati e di stabilimenti, conformemente alle disposizioni
contenute nel piano nazionale sul benessere degli animali e possono
essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati per altri
fini.
3. Entro i termini previsti dal piano nazionale per il benessere
animale:
a) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali
trasmettono agli assessorati regionali competenti una relazione sulle
ispezioni effettuate ai sensi del comma 1;
b) gli Assessorati regionali competenti trasmettono al Ministero
della salute una relazione riepilogativa delle ispezioni effettuate
dalle autorita' sanitarie locali ai sensi del comma 1, elaborata
sulla base delle relazioni ricevute ai sensi della lettera a).
4. Il Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno,
presenta alla Commissione europea una relazione annuale sulle
ispezioni di cui al comma 1 effettuate nell'anno precedente. La
relazione e' corredata di un elenco delle azioni piu' importanti
intraprese dalle autorita' competenti per ovviare ai principali
problemi di benessere riscontrati.


                               Art. 6 


Monitoraggio e controlli presso il macello

1. I veterinari ufficiali effettuano il monitoraggio e i controlli
successivi presso il macello in conformita' alle prescrizioni di cui
all'allegato III.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, sono stabilite le
procedure operative concernenti gli adempimenti previsti nel punto 3
dell'allegato III.
3. Il Ministero della salute sottopone alla Commissione europea i
risultati della raccolta dei dati fondata sul monitoraggio di un
campione rappresentativo di gruppi macellati durante un periodo
minimo di un anno.


                               Art. 7 


Guide alle buone pratiche di gestione

1. Le associazioni di categoria promuovono l'inclusione, nei
manuali di corretta prassi operativa, di una sezione relativa al
benessere animale, comprendente gli orientamenti per la corretta
applicazione del presente decreto.
2. Il Ministero della salute, Direzione generale della sanita'
animale e del farmaco veterinario, con l'ausilio del Centro di
referenza nazionale sul benessere animale presso l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna,
valuta le sezioni di cui al comma 1.
3. La valutazione di cui al comma 2, nei casi in cui sia inclusa
una sezione relativa al benessere animale, e' vincolante ai fini
della validazione dei manuali di corretta prassi operativa.


                               Art. 8 


Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o
detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1,
2, 3, 4 e 5, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da
1.550 euro a 9.300 euro.
2. Il proprietario o detentore che viola la disposizione di cui
all'allegato III, punto 1, e' punito con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 750 euro a 2.250 euro.
3. Il proprietario o detentore che omette di porre in essere le
azioni di cui all'allegato III, punto 3, e' punito con la sanzione
amministrativa da 1.550 euro a 9.300 euro.
4. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente
per territorio, in sede di primo accesso ispettivo, valutata la
gravita' delle carenze riscontrate, puo' indicare nel verbale di
ispezione le prescrizioni necessarie per l'adeguamento alla
disciplina vigente in materia, assegnando al trasgressore un termine.
Se il trasgressore non adempie le prescrizioni impartite nel termine
prefissato il medesimo Servizio veterinario irroga le sanzioni di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. La procedura prevista dal comma 4 non si applica al trasgressore
recidivo e nell'ipotesi di commissione delle violazioni gravi al
benessere animale stabilite dal Ministero della salute con proprio
decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
6. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e
3 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
aumentata sino alla meta' ed e' disposta la sospensione
dell'esercizio dell'attivita' svolta, a fine ciclo, per la durata
dell'intero ciclo successivo in riferimento ai capannoni risultati
non conformi. E' comunque d'obbligo salvaguardare il benessere degli
animali mediante l'adozione di misure correttive d'urgenza. Nel
periodo di sospensione dell'attivita' non vengono computati i periodi
di vuoto biologico e di vuoto sanitario.
7. Il detentore, privo del certificato di cui all'articolo 4, comma
2, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500
euro.
8. Il detentore che viola la disposizione di cui all'articolo 4,
comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.600
euro.
9. Il proprietario che non ottemperi all'obbligo previsto
dall'articolo 4, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa da
1.500 euro a 9.300 euro.


                               Art. 9 


Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le amministrazioni
interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati dal
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di
formazione e per il rilascio dei certificati, di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, sono poste integralmente a carico dei soggetti
partecipanti ai corsi medesimi.
4. Agli oneri derivanti dalle ispezioni, dal monitoraggio e dai
controlli successivi presso il macello di cui agli articoli 5 e 6, si
fa fronte con le tariffe fissate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194.


                               Art. 10 


Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto prescritto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo
dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva
oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle
province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la
normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi
restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.


                               Art. 11 


Disposizioni transitorie

1. Il ciclo di allevamento in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e i due cicli successivi non sono soggetti
all'applicazione del decreto medesimo.
2. I detentori che gia' esercitano attivita' di allevamento dei
polli alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
conseguire il certificato di formazione di cui all'articolo 4, comma
2, entro tre anni dalla suddetta data.


                               Art. 12 


Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del
Ministro della salute, per adeguarli alle modifiche tecniche adottate
in sede comunitaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 settembre 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Fazio, Ministro della salute

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Galan, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano


                                                           Allegato I 

Norme applicabili agli stabilimenti
(di cui all'art. 3, comma 1)
Fermo restando quanto stabilito ai sensi del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 146, e successive modificazioni, si applicano le
seguenti disposizioni:
Abbeveratoi.
1. Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in
modo da ridurre al minimo le perdite.
Alimentazione.
2. Il mangime e' disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai
pasti e non dev'essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto
per la macellazione.
Lettiera.
3. Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera
asciutta e friabile in superficie.
Ventilazione e riscaldamento.
4. Vi deve essere sufficiente ventilazione per evitare il
surriscaldamento, se necessario in combinazione con i sistemi di
riscaldamento per rimuovere l'umidita' in eccesso.
Rumore.
5. Il livello sonoro deve essere il piu' basso possibile. La
costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei
ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature
sono tali da provocare la minore quantita' possibile di rumore e che
in ogni caso non arrechino danno agli animali.
Luce.
6. Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensita' di almeno 20
lux durante le ore di luce, misurata a livello dell'occhio
dell'animale e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area
utilizzabile. Una riduzione temporanea del livello di luce puo'
essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un
veterinario.
7. Entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono
collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento
previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore
e comprendere periodi di oscurita' di almeno 6 ore totali, con almeno
un periodo ininterrotto di oscurita' di almeno 4 ore, esclusi i
periodi di attenuazione della luce.
Ispezioni.
8. Tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere
ispezionati almeno due volte al giorno. Occorre prestare particolare
attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di
benessere e/o di salute degli animali.
9. I polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di
deterioramento della salute, come quelli con difficolta' nel
camminare o che presentano ascite o malformazioni gravi, e che e'
probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata o sono
abbattuti immediatamente. Un veterinario e' contattato ogniqualvolta
se ne presenti la necessita'.
Pulizia.
10. Ad ogni depopolamento definitivo, le parti degli edifici, delle
attrezzature o degli utensili in contatto con i polli sono pulite e
disinfettate accuratamente prima di introdurre nel capannone un nuovo
gruppo di animali. Dopo il depopolamento definitivo di un capannone
si deve rimuovere tutta la lettiera e predisporre una lettiera
pulita.
Registrazioni.
11. Il proprietario o il detentore deve registrare, in formato
cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i
seguenti dati:
a) il numero di polli introdotti;
b) l'area utilizzabile;
c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti;
d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con
indicazione delle cause, se note, nonche' il numero di volatili
abbattuti e la causa;
e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati
quelli destinati alla vendita o alla macellazione.
Le informazioni di cui al presente punto sono contenute in un
registro il cui modello e' adottato con decreto di cui all'art. 3,
comma 6; in alternativa gli operatori del settore possono utilizzare
altri strumenti di registrazione gia' previsti e presenti in azienda,
qualora contengono le informazioni di cui al presente punto.
Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno tre
anni e vengono rese disponibili all'autorita' competente quando
effettui un'ispezione o qualora ne faccia richiesta.
Interventi chirurgici.
12. Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici, effettuati a
fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o
perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della
struttura ossea.
La troncatura del becco puo' tuttavia essere autorizzata
dall'Autorita' Sanitaria competente per territorio una volta esaurite
le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo. In tali
casi, detta operazione e' effettuata, soltanto previo parere di un
veterinario, da personale qualificato su pulcini di eta' inferiore a
10 giorni. Inoltre, l'Autorita' Sanitaria competente per territorio
puo' autorizzare la castrazione degli animali. La castrazione e'
effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera
di personale specificamente formato.
Il Ministero della salute, con il decreto di cui all'art. 3, comma
6, stabilisce i criteri generali per autorizzare gli interventi di
cui al presente paragrafo.


                                                          Allegato II 

Norme per il ricorso a densita' piu' elevate
(di cui all'art. 3, comma 3)
Notifica e documentazione.
Si applicano le seguenti norme:
1. Il proprietario o il detentore comunica all'autorita'
competente l'intenzione di ricorrere a una densita' superiore a 33
kg/m2 di peso vivo.
Egli indica la densita' di allevamento che intende raggiungere ed
informa l'autorita' competente di qualsiasi modifica della stessa
almeno 15 giorni prima della collocazione del gruppo di polli nel
capannone.
Se l'autorita' competente lo richiede, la notifica e'
accompagnata da un documento che riprende in sintesi le informazioni
contenute nella documentazione di cui al punto 2.
2. Il proprietario o il detentore tiene a disposizione nel
capannone la documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di
produzione. In particolare, tale documentazione comprende
informazioni relative a particolari tecnici del capannone e delle sue
attrezzature quali:
a) una mappa del capannone indicante le dimensioni delle
superfici occupate dai polli;
b) sistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento
e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della
ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualita' dell'aria
prefissati, come flusso, velocita' e temperatura dell'aria;
c) sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro
ubicazione;
d) sistemi d'allarme e di riserva in caso di guasti ad
apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed
il benessere degli animali;
e) procedure operative che assicurino interventi di riparazione
urgenti in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per la
salute e il benessere degli animali;
f) tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate.
La documentazione e' resa disponibile all'autorita' competente su
sua richiesta ed e' tenuta aggiornata. In particolare, sono
registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di
allarme.
Il proprietario o il detentore comunica senza indugio
all'autorita' competente eventuali cambiamenti del capannone, delle
attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire sul
benessere dei volatili.
Norme per gli stabilimenti - controllo dei parametri ambientali.
3. Ciascun capannone di uno stabilimento deve essere dotato di
sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e
raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che:
a) la concentrazione di ammoniaca (NH³) non superi 20 ppm e la
concentrazione di anidride carbonica (CO²) non superi 3000 ppm
misurati all'altezza della testa dei polli;
b) la temperatura interna non superi quella esterna di piu' di 3°
C quando la temperatura esterna all'ombra e' superiore a 30° C;
c) l'umidita' relativa media misurata all'interno del capannone
durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna e'
inferiore a 10° C.


                                                         Allegato III 

Monitoraggio e controlli successivi
presso il macello
(di cui all'art. 5, comma 1)
1. Mortalita'.
1.1. In caso di densita' di allevamento superiori a 33 kg/m², la
documentazione che accompagna il gruppo include il tasso di
mortalita' giornaliera e il tasso di mortalita' giornaliera
cumulativo calcolati dal proprietario o detentore nonche' l'ibrido o
la razza dei polli.
1.2. Sotto la supervisione del veterinario ufficiale, tali dati e
il numero di polli da carne arrivati morti vengono registrati
indicando lo stabilimento e il capannone dello stesso. La
credibilita' dei dati e del tasso di mortalita' giornaliera
cumulativo e' controllata tenendo conto del numero di polli da carne
macellati e del numero di polli da carne arrivati morti al macello.
2. Ispezione post mortem.
Nel contesto dei controlli effettuati a norma del regolamento (CE)
n. 854/2004, il veterinario ufficiale valuta i risultati
dell'ispezione post mortem al fine di individuare altre possibili
indicazioni di condizioni di scarso benessere, quali livelli anormali
di dermatiti da contatto, parassitismo e malattie sistemiche nello
stabilimento o nel capannone dello stabilimento di origine.
3. Comunicazione dei risultati.
Se il tasso di mortalita' di cui al punto 1 o i risultati
dell'ispezione post mortem di cui al punto 2 corrispondono a
condizioni di benessere animale scarse, il veterinario ufficiale
comunica i dati al proprietario e al detentore degli animali e
all'autorita' sanitaria nel cui ambito territoriale di competenza e'
ubicato lo stabilimento di provenienza degli stessi, che
intraprendono azioni appropriate.


                                                          Allegato IV 

Formazione
(di cui all'art. 4, comma 3, lettera a)
I corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 2, riguardano almeno
la normativa comunitaria relativa alla protezione dei polli e in
particolare i seguenti argomenti:
a) allegati I e II;
b) fisiologia dei polli, in particolare il fabbisogno di acqua e
cibo, comportamento animale e concetto di stress;
c) aspetti pratici per l'adeguata manipolazione del pollame,
compresi la cattura, il carico e il trasporto;
d) cure d'emergenza per i polli, uccisione e abbattimento
d'emergenza;
e) misure di biosicurezza preventiva.


                                                           Allegato V 

Criteri per il ricorso
all'aumento della densita' massima
(di cui all'art. 3, comma 5)
1. Criteri:
a) il monitoraggio dello stabilimento effettuato dall'autorita'
competente negli ultimi due anni non ha rivelato carenze rispetto ai
requisiti del presente decreto;
b) il proprietario o il detentore effettua il monitoraggio
utilizzando le guide alle buone pratiche di gestione di cui all'art.
7;
c) in almeno sette gruppi consecutivi di polli successivamente
controllati e provenienti da un capannone, la mortalita' giornaliera
cumulativa e' stata inferiore a 1% + 0,06% moltiplicato per l'eta'
alla macellazione espressa in giorni.
Qualora non sia stato effettuato alcun monitoraggio dello
stabilimento dall'autorita' competente negli ultimi due anni, deve
essere effettuato almeno un monitoraggio per controllare se sia
rispettato il requisito di cui alla lettera a).
2. Circostanze eccezionali.
In deroga al punto 1, lettera c), l'autorita' competente puo'
decidere di aumentare la densita' di allevamento quando il
proprietario o il detentore abbia fornito spiegazioni sufficienti
riguardo alla natura eccezionale di un tasso di mortalita'
giornaliera cumulativo piu' alto o abbia dimostrato che le cause
sfuggono al suo controllo.