DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010 , n. 47
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunita' e l'esportazione fuori della Comunita' di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione,
l'importazione nella Comunita' e l'esportazione fuori della Comunita'
di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare
l'articolo 3;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate;
Ritenuto necessario predisporre delle disposizioni applicative del
citato regolamento (CE) n. 1523/2007 per quanto concerne, in
particolare, l'attuazione dell'articolo 8 e del considerando (18) del
Regolamento medesimo;
Ritenuto altresi' opportuno armonizzare la normativa nazionale
vigente rispetto a quella comunitaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata dalle riunione del 1° marzo 2010;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della
giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo
economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina integrativa delle
disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 189, nella piena
attuazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e
dell'11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione,
l'importazione e l'esportazione, dentro e fuori della Comunita', di
pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
Art. 2
Modifiche all'articolo 2
della legge 20 luglio 2004, n. 189
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le
parole: «(canis familiaris)» e: «(Felis catus)» sono,
rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «(Canis lupus
familiaris)» e: «(felis silvestris)»; dopo la parola:
«commercializzare» e' inserita la seguente: «, esportare».
2. All'articolo 2, comma 3, della legge 20 luglio 2004, n. 189,
dopo la parola: «condanna», sono inserite le seguenti: «, o
all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Alfano, Ministro della giustizia
Fazio, Ministro della salute
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano