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SEZ. 1 SENT. 23066 DEL 14/06/2002 (CC.14/03/2002) RV. 221653
PRES. Fazzioli E REL. Campo SSR COD.PAR.326
IMP. Rinaldi PM. (Conf.) Galati G
599005 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO
DI COSE - Reati contro l'incolumita' pubblica - Contravvenzioni - Getto
pericoloso di cose - Emissioni di onde elettromagnetiche generate da
apparecchiature di ripetizione radiotelevisiva - Configurabilita' del reato -
Condizioni.
COD.PEN ART. 15
COD.PEN ART. 674
L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 9 *COST.
L. DEL 22/2/2001 NUM. 36 ART. 15
D. P. C. M. DEL 2/11/1998 ART. 381
E' configurabile il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. nelle emissioni di
onde elettromagnetiche generate da ripetitori radiotelevisivi, purche' siano
superati i valori indicativi dell'intensita' di campo fissati dalla normativa
specifica vigente in materia, a nulla rilevando la concreta idoneita' delle
emissioni stesse a nuocere alla salute umana, ne' potendo ipotizzarsi, in virtu'
del principio di specialita' previsto dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981,
la prevalenza della disposizione dettata dall'art. 15 della legge n. 36 del 2001
- che contempla una sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di
inquinamento elettromagnetico - stanti i diversi beni tutelati da quest'ultima
norma e da quella del codice penale. CON MOTIVAZIONE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
FAZZIOLI EDOARDO
- Presidente -
1. Dott.
CHIEFFI SEVERO
- Consigliere -
2. Dott. CAMPO
STEFANO - Consigliere -
3. Dott.
VANCHERI ANGELO
- Consigliere -
4. Dott.
DUBOLINO PIETRO
- Consigliere -
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso
proposto da:
1) RINALDI
MASSIMO N. IL 21/01/1948
avverso
ORDINANZA del 02/08/2001 TRIB. LIBERTA' di CAMPOBASSO
sentita la
relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
sentite le
conclusioni del P.G. Dr. Giovanni GALATI, il quale chiede
il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1.
Con ordinanza in data 2
agosto 2001 il Tribunale di Campobasso
rigettava la richiesta di riesame
avanzata da RINALDI Massimo, quale
legale
rappresentante della s.r.l.
TVI Teleisernia,
avverso il
decreto
di sequestro preventivo di
apparecchiature di
ripetizione
radiotelevisiva, collocate
all'interno del
centro abitato
di
Fivizzano,
emesso in
data 2 luglio 2001 dal g.i.p.
del suddetto
tribunale nell'ambito di un
procedimento penale, nel quale il RINALDI
era
indagato per i reati di cui agli artt. 674 (emissione di energia
elettromagnetica atta ad arrecare
pericolo per la salute pubblica da
parte
degli apparecchi
di ripetizione
radiotelevisiva) e
650
(inottemperanza
all'ordinanza, emessa per ragioni di salute pubblica,
del
Sindaco del comune di
Fivizzano che ordinava la disattivazione
dei succitati impianti) cod. pen..
Il
tribunale precisava che
l'ordinanza sindacale era legittima
in
quanto
emanata nell'ambito dei poteri spettatigli a norma
dell'art.
38
co. 2^ legge 142/1990 e che l'accertamento superamento dei
campi
elettromagnetici, prodotti
dalle apparecchiature in sequestro,
dei
limiti
massimi di cui all'art. 4
co. 2^ del d.m. 381/1998
rendeva
concreto
il pericolo
di produzione di alterazione patologiche
in
tutte le persone soggette alla loro
esposizione.
2.
Ricorre per cassazione il
RINALDI, il quale, per il tramite del
proprio
difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione
(art. 606 co. 1^ lett. b) ed e)
c.p.p.), asserendo:
-
che non
erano stati
presi in
considerazione nell'ordinanza
impugnata
i rilievi
formulati dalla difesa relativamente
sia al
notevole
tempo intercorso tra la data
- 1.2.2001
- dei rilievi
effettuatisi
sull'entita' dei campi elettromagnetici
e quella
-
10.7.2001, - del disposto
sequestro, che alla contribuzione di altre
emittenti
alla quantificazione
dell'entita' dei
campi
elettromagnetici e
al fatto che la TVI Teleisernia aveva provveduto
ad abbassare la potenza delle
proprie emissioni;
-
che erroneamente
il tribunale del riesame aveva
valutato le
indicate
riduzioni di emissioni come mere regolazioni
di carattere
temporaneo
e non
quali trasformazione definitiva degli
impianti,
atteso che in tale modo si
imponeva, in fase cautelare, un obbligo di
modifica
strutturale e irreversibile dei medesimi in una
situazione
che, con elevata probabilita', si
sarebbe risolta in sede di giudizio
con una pronuncia di piena
assoluzione;
-
che il tribunale non ha tenuto conto, ai fini della configurazione
del
reato di
cui all'art. 674 cod. pen. e del disposto sequestro
preventivo, della differenza
esistente tra superamento di soglie
di
cautela
e superamento di soglie di pericolo;
-
che erroneamente e
illogicamente e' stata ritenuta la sussistenza
di
un pericolo
effettivo per
la salute degli
uomini derivante
dall'esposizione ad onde
elettromagnetiche, che non solo non e' stata
ancora scientificamente affermata
ma che lo stesso d.m. 381/1998, nel
fissare
i limiti
dei valori
dei campi
elettromagnetici, ha
individuato
soltanto soglie
di cautela
e non gia' soglie
di
pericolosila';
-
che erroneamente e' stata ritenuta l'applicabilita' dell'art.
674
cod.
pen., in quanto la fattispecie rientra, ricorrendone gli
altri
presupposti, nella normativa di
carattere amministrativo di cui alla
legge
36/2001, come esplicitamente e' previsto dall'art. 15 di detta
legge;
-
che erroneamente e' stata
affermata la competenza del sindaco di
Fivizzano
a emettere
l'ordinanza impositiva della
disattivazione
degli
impianti, essendo detto organo incompetente sul punto a
norma
sia
del d.m.
391/1998 che del d.l. 5/2001
convertito con
legge
66/2001, i quali demandato alle
Regioni la predisposizione di idonee
azioni
di risarcimento e
risanamento per accertate violazioni alla
normativa
sui campi
elettromagnetici; e che, in ogni caso,
per
l'emanazione
dell'ordinanza sindacale, era carente
il presupposto
dell'urgenza, atteso che dagli atti
emerge che i limiti in questione
era stati superati da anni,
- che il
tribunale, contraddittoriamente, pur avendo affermato che il
sindaco ha emesso l'ordinanza in
applicazione di una specifica norma
di
legge, l'art. 38 co. 2^
legge 142/1990, ha ritenuto che la
sua
disapplicazione sia penalmente
sanzionata dall'art. 650 cod. pen.
e
non
amministrativamente perseguita dall'art. 106
r.d. 3.3.1934 n.
383, che e' norma di carattere
speciale rispetto al citato art. 650;
-
che l'ordinanza impugnata e' carente di motivazione in merito alla
genericita'
del provvedimento
di sequestro,
che ha adottato i
medesimi
argomenti e le stesse statuizioni, indistintamente riferiti
alla
totalita' delle emittenti
insistenti sull'agro di
Fivizzano,
senza
alcuna spiegazione
sulle singole incidenze causali
per la
verificazione della conclamata
astratta pericolosita' derivante dalle
onde elettromagnetiche.
3. Il ricorso
e' infondato.
3.a. In tema
di applicabilita' dell'art. 674 cod. pen., ai fini della
legittimita'
del sequestro
preventivo di impianti
radioelettrici
generatori
di campi elettromagnetici,
la giurisprudenza di questa
Corte
non e'
stata concorde su diversi aspetti giuridici
che le
vicende
esaminate di volta in volta hanno configurato, di
guisa e'
opportuno,
in via preliminare,
evidenziare i contenuti delle vane
decisioni.
Innanzitutto
va precisato che, ad esclusione di una isolata pronuncia
(Sez.
1^, 27.2.2002 (c.c. 30.1.2002), Suraci e altri, sent. n. 353),
questa
Corte ha affermato che tra le cose mobili di cui e'
menzione
nell'art
674 cod.
pen. debbono
farsi rientrare
anche i
campi
elettromagnetici, il propagarsi
delle cui onde e' riconducibile nella
nozione di gettare, che costituisce
una delle condotte previste nella
succitata norma (Sez. 1^,
11.11.1999 (c.c. 13.10.1999), p.g. in proc.
Pareschi
e altro,
sent. n.
5592; idem,
29.11.1999 (c.c.
14.10.1999),p.g.
in proc. Cappellieri e altri, sent. n. 5626;
idem,
12.3.2002
(c.c. 31.1.2002), Fantasia e altri, sent.
n. 391; idem,
12.3.2002, Arcucci e altri, sent.
n. 1024).
E,
sotto un profilo piu' generale, anche la giurisprudenza di merito
ha
ritenuto la sussistenza di una responsabilita' penale per lesioni
personali cagionate da inquinamento
elettromagnetico (Pretura Rimini,
12.6.1997, Cerioli e altri) e la
possibilita' di esperire la
tutela
cautelare
in via
di urgenza ex art. 700 c.p.c.
in tale
materia
(Tribunale Padova, 17.11.1998., n.
465).
Inoltre,
mentre le sopra citate sentenze nn. 5592, 5626 e 1024
hanno
affermato
che, in
tema di
sequestro preventivo
di impianti
e
apparecchiature
che possono
comportare l'esposizione della
popolazione
a campi
elettrici, magnetici o
elettromagnetici con
frequenze
comprese tra 0 HZ e 300 HZ
in corso di procedimento
per
violazione
dell'art. 674
cod. pen., e' necessario
l'accertamento
dell'idoneita'
concreta a
nuocere alla
salute ancorche'
siano
superati i limiti fissati dalla
legislazione speciale, la sentenza n.
391
ha precisato
che il
concreto pericolo
di nocivita'
delle
emissioni
derivanti dalle
onde elettromagnetiche deve ritenersi
sussistente
per il
solo fatto che siano stati superati
i limiti
fissati dalla specifica normativa
vigente in materia.
Infine,
sempre la sentenza n. 391 ha chiarito come tra le
norme di
cui agli artt. 15 e 16 della legge
36/2001 e l'art. 674 cod. pen. non
sia
applicabile il
principio di specialita' di cui
al combinato
disposto degli artt. 15 cod. pen, e
9 legge 689/1981, trattandosi di
disposizioni
non solo
finalizzate alla tutela di beni giuridici
diversi, ma che presuppongono il
verificarsi di eventi differenti.
3.b.
Cio' posto.,
la Corte ritiene di aderire alla giurisprudenza
maggioritaria,
riguardante la possibilita' di
realizzazione della
condotta
materiale del reato di cui all'art. 674 cod. pen.
mediante
la emissione di onde cagionate dai
campi elettromagnetici generati da
apparecchiature
di ripetizione radiotelevisiva, e a quella
indicata
dalla
sentenza n. 391 sia in tema di sufficienza, per
la giuridica
sussistenza
di un
concreto pericolo per la salute
delle persone
cagionato
da dette emissioni, del superamento dei limiti di
entita'
delle
stesse fissati
dalla relativa normativa, che
in punto
di
inapplicabilita' del
principio di specialita' tra l'art.
674 cod.
pen. e gli artt. 15 e 16 della
legge 36/2001.
3.c. Sotto il
primo profilo e' opportuno precisare che il legislatore
del
1930, nel tipizzare la fattispecie del getto pericoloso di cose,
non
ha affatto pensato alla specifica ipotesi dell'emissione di onde
elettromagnetiche e,
piu' in generale, al fenomeno
dei danni
da
elettrosmog.
Peraltro
detto legislatore
si era
posto il
problema
dell'inquadramento ontologico
dell'energia elettrica, oggetto di una
lunga
diatriba sorta nella vigenza del codice Zanardelli, formulando
il
secondo comma dell'art. 624 cod. pen., secondo cui - agli effetti
della
legge penale - l'energia medesima e ogni altra energia
avente
valore economico vengono
considerate cose mobili.
Ne
discende che
la locuzione cose usata
dal legislatore
nella
formulazione
dell'art. 674
cod. pen.
comprende anche
l'energia
elettromagnetica, che
non soltanto e' suscettibile di
valutazione
economica,
ma anche provvista di una sua particolare fisicita',
ben
potendo
essere misurata,
utilizzata e
formare oggetto
di
appropriazione.
Tale
interpretazione e' stata adottata anche dalla Cassazione civile
(sentenza n. 4223 del 19.4.1991)
laddove ha affermato che "..le onde
elettromagnetiche costituiscono
una forma
di energia
materiale
quantificabile... considerata,
pertanto, come
un bene
mobile
economico", di guisa che e'
indubitabile che l'energia prodotta dalle
onde elettromagnetiche sia
giuridicamente qualificabile come cosa.
In
quanto tale e' suscettibile di essere gettata, dal momento che il
relativo
verbo usato dal legislatore nel descrivere la
materialita'
della
condotta prevista nell'art.
674 cod. pen.
ha nella
lingua
italiana un amplio significato (non
soltanto indica l'azione di
chi
lancia
qualcosa, ma
e' anche quella del madar
fuori, emettere,
disperdere:
cfr. la
relativa voce del
vocabolario della
lingua
italiana dell'UTET), che
perfettamente ricomprende il fenomeno della
propagazione delle onde
elettromagnetiche.
3.d. Riguardo
al secondo profilo la Corte tiene a ribadire la propria
costante
giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Sez.
1^, 25.10.1994,
Montivi,
Cass. pen. 1995, 3346),
secondo cui che il reato
di cui
all'art. 674 cod. pen. e' un reato
di mero pericolo, per cui non
e'
necessario che l'emissione di
energia derivante dalla propagazione di
onde
elettromagnetiche provochi un
effettivo nocumento,
essendo
invece
sufficiente la sua attitudine ad offendere o
molestare beni
primari
delle persone, quale e' quello, costituzionalmente garantito
(art.
32 co. 1^ Cost.), della salute.
E
che l'esposizione a
determinati livelli di campi elettromagnetici
possa
costituire un pericolo per
le persone - a prescindere
dallo
stato attuale della scienza, che in
ordine alla nocivita' delle onde
elettromagnetiche non ne ha ancora
precisato la entita', ma
neppure
ne
ha esclusa la possibilita' di produzione di effetti dannosi
alla
salute - e' concetto fatto proprio
dal legislatore italiano, il quale
con
la legge
22.2.2001 n. 36 (legge-quadro sulla protezione
dalle
esposizioni
a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
ha
inteso
espressamente "..assicurare la
tutela della
salute dei
lavoratori,
delle lavoratrici
e della popolazione
dagli effetti
dell'esposizione a determinati
livelli di campi elettrici, magnetici
ed
elettromagnetici.." (art. 1 co. 1^ lett. a) legge citata),
cosi'
riconoscendo
l'esistenza di un pericolo derivante
dalla soggezione
delle persone ai campi
elettromagnetici (oltre che a quelli elettrici
e
magnetici) con conseguente
determinazione dei livelli, stabiliti
dalla
normativa secondaria, il cui superamento pone una
presunzione
ex lege in ordine all'effettivita'
del pericolo in questione.
Ne
discende, per
quanto riguarda il caso che ci
occupa, che
il
pericolo
di nocivita' delle emissioni deve ritenersi sussistente per
il
solo fatto
che sono
stati superati i
limiti fissati
dalla
normativa
vigente in materia (d.m. 10.9.1998 n. 381), di
guisa che
correttamente
il giudice
del merito
ha ritenuto
sussistere
astrattamente, come richiestogli
dalla legge processuale in tema
di
sequestro
preventivo, la fattispecie di reato di
cui all'art.
674
cod. pen..
3.e. In
ordine, poi, al dedotto concorso di norme la Corte rileva che
il
principio di
specialita', disciplinato dal combinato disposto
degli
artt. 15 cod. pen., 9 co. 1^ legge 24.11.1981 n. 689 e 15
co.
1^ legge 22.2.2001 n. 36, non e'
ipotizzabile nella specie - anche in
considerazione della fase delle
indagini preliminari in cui si trova
il
presente procedimento e dei
fini perseguiti dalla legge con il
sequestro preventivo -, dal momento
che esso presuppone la ricorrenza
di piu' norme che disciplinano la
stessa materia e la presenza in una
di
esse di elementi specifici
idonea a differenziarla da quelle (o
quella)
concorrenti, onde evitare che
condotte equivalenti
siano
punite,
anche con sanzioni diverse
da quelle penali, dite
o piu'
volte.
Orbene
si deve escludere che nel
caso di specie sia applicabile il
suddetto principio tra le
disposizioni previste dall'art
674 cod.
pen.
e quelle
contenute nell'art. 15 legge 36/2001, cosi'
come
correlato
al d.m. 381/1998,
trattandosi di norme non solo
dirette
alla
tutela di beni giuridici differenti, ma che presuppongono anche
il verificarsi di eventi diversi.
Infatti
nel caso
del citato art. 15 la condotta e'
punita con
sanzione
amministrativa solo se vengono superati i
limiti previsti
dalla
legge, mentre
nella ipotesi dell'art. 674 la condotta
e'
punibile, a prescindere dal
superamento di detti limiti, per il solo
fatto di avere cagionato offesa o
molestia alla persona, tutelando le
due
norme diversi
beni giuridici:
la disposizione
della legge
speciale
l'interesse dello
Stato all'osservanza degli specifici
parametri
dettati per la materia dell'inquinamento elettromagnetico,
e
quella del codice
penale la
salvaguardia della
pubblica
incolumita'.
3.f.
Riguardo alle altre censure rivolte all'ordinanza impugnata e'
appena il caso di precisare che:
-
allo stato
degli atti e per la funzione svolta dal provvedimento
cautelare
reale in esame, nessuna
incidenza sulla sua
regolarita'
puo'
trarsi dalla circostanza che
nell'area di Fivizzano operavano
apparecchiature, similari
a quelle
sottoposte a
sequestro,
appartenenti
a terzi,
sia perche'
nel sistema
penale vige
il
principio
del concorso
di cause
(art. 41
cod. pen.)
la cui
contemporanea
presenza non esclude il
rapporto di
causalita' fra
l'azione
del singolo soggetto e l'evento cagionato, sia
perche' lo
specifico
accertamento di quale
delle concorrenti
azioni abbia
cagionato il superamento dei limiti
fissati dalla legge per il
c.d.
elettrosmog
costituisce l'oggetto
tipico dell'accertamento della
responsabilita'
penale e
non gia' quello della
misura cautelare
reale,
che abbisogna soltanto, per la sua emanazione, della presenza
di
un fumus relativo all'ipotizzabilita' di una violazione di natura
penale;
-
l'esigenza cautelare
richiesta dalla
legge per
disporre il
sequestro
preventivo e' ipotizzabile anche rispetto ai reati
per i
quali sia cessata la condotta o, in
genere, si siano perfezionati gli
elementi costitutivi, essendovi - contrariamente ad altre fattispecie
di
sequestro cui
fa riferimento la sentenza (SS.UU.,
14.12.1994,
Adello,
rv. n. 200.114/115) citata dal ricorrente - conseguenze
del
reato che la misura cautelare e'
destinata ad evitare anche dopo che
esso abbia esaurito il suo iter (cfr.,
Cass. Sez. 3^, 18.3.2002 (c.c.
8.2.2002), Gulotta, sent. n. 1^
1146), di guisa legittimamente detto
sequestro
puo' essere
disposto, come
avvenuto nella
specie, a
distanza
di qualche mese dagli
effettuati accertamenti relativi al
superamento
dei limiti di legge (accertamenti conclusisi l'1.2.2001;