Cass. Sez. III n. 17967 del 11 maggio 2010 (Cc. 8 apr. 2010)
Pres. Lupo  Est. Petti Ric. Koehler
Elettrosmog. Violazione dell’articolo 674 Codice penale

In tema d’inquinamento elettromagnetico, il reato di cui all'articolo 674 c.p. non è configurabile neppure astrattamente in base al mero superamento, da provare oggettivamente , dei limiti d’esposizione o dei valori d’attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003),occorrendo anche l’idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone.

 

UDIENZA dell'8.04.2010

SENTENZA N. 559

REG. GENERALE N. 46290/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dai sigg. magistrati:


Ernesto Lupo                                     presidente
Agostino Cordova                               consigliere
Ciro Petti                                           consigliere
Silvio Amoresano                               consigliere
Santi Gazzarta                                  consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto dal difensore di Stefan Koehler, nato ad Helksinki l'11 settembre del 1954, quale legale rappresentante della Nokia Siemens avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 9 ottobre del 2009;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il Procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso, per l'annullamento con rinvio;
- udito il difensore avv. Bellini Gennaro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue


IN FATTO


Il tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 9 ottobre del 2009, respingeva la richiesta di riesame avanzata nell'interesse della società Nokia Siemens, con cui si era impugnato il provvedimento di sequestro preventivo di un impianto di telefonia mobile collocato in Napoli alla via Manzoni n 116. Il sequestro era stato disposto per l'ipotizzato reato di cui all'articolo 674 c.p., in quanto in base alla relazione del CRIA del 20 marzo del 2009 si era riscontrato che i valori di emissione delle onde elettromagnetiche erano risultati superiori alla norma e che le condizioni di salute di due condomini si erano aggravate a seguito dell'installazione dell'impianto. In precedenza le azioni svolte dal condominio per la rimozione dell'impianto erano state respinte, prima dall'autorità giudiziaria amministrativa e poi da quella ordinaria civile. L'elemento nuovo che aveva indotto il giudice penale al sequestro era costituito dall'aggravamento delle condizioni di salute di due condomini e dalla relazione del CRIA alla quale prima si è fatto riferimento.


Ricorre per cassazione la società deducendo:
- violazione di legge per l'insussistenza del reato ipotizzato e per l'assoluta mancanza di motivazione sul punto: sostiene che il giudice del riesame non aveva esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e segnatamente la consulenza disposta in sede civile dalla quale risultava che i valori limite non erano stati superati alla data dell'8 giugno del 2008;
- la violazione dell'articolo 321 c.p.p per la mancanza dei presupposti per l'adozione del sequestro, in quanto la verifica posta a base del sequestro era stata sommaria e comunque era stata superata dalla relazione dell' 11 giugno del 2009 depositata il 17 giugno del 2009;
- la violazione dell'articolo 674 c.p.p. per l'insussistenza del reato per il mancato superamento dei limiti.


IN DIRITTO


Il ricorso va accolto.


Secondo l'orientamento di questa sezione (Cass. n. 15707 del 2009), in tema d'inquinamento elettromagnetico, il reato non è configurabile neppure astrattamente in base al mero superamento, da provare oggettivamente, dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003), occorrendo anche l'idoneita' delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone. (Conf. Sez. III,15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716 del 2009).


Nella fattispecie il tribunale, pur dando atto che i dati probatori erano estremamente equivoci, ha ritenuto ugualmente configurabile il fumus delicti riservando sostanzialmente al giudice del merito approfondimenti probatori. Invece la stessa equivocità dei dati probatori, essendo relativa proprio ad un elemento costitutivo del reato, ossia al superamento dei limiti tabellarmente previsti, poteva incidere sulla stessa astratta configurabilità del reato. Il sequestro preventivo, a differenza di quello probatorio che, avendo uno scopo istruttorio, può essere disposto anche quando gli elementi costitutivi del reato sono incerti (anzi spesso serve proprio a chiarire tale incertezza), avendo una funzione cautelare, presuppone che un reato sia seriamente prospettabile ed impone al giudice di non appiattirsi sulla formulazione dell'accusa predisposta dal pubblico ministero, ma di verificare se quell'ipotesi accusatoria sia configurabile in base alle risultanze processuali.


Nella fattispecie, con riferimento ai valori tabellari, il sequestro è stato disposto in base ad un accertamento, espletato al di fuori del contraddittorio delle parti, che è stato superato da altro accertamento successivo disposto nel contraddittorio delle parti nonché dall'accertamento compiuto in sede civile. Il tribunale non ha indicato la ragione per la quale dovesse darsi la preferenza all'unico accertamento favorevole al condominio, rispetto a tutti gli altri, anche successivi, favorevoli all'indagato, accertamenti questi ultimi idonei ad escludere la stessa configurabilità del reato. Nel dubbio, anche ai fini della valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, si deve privilegiare il rilevamento più recente rispetto a quello più remoto.


Alla stregua delle considerazioni svolte, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà tenere conto dei principi dianzi esposti sulla configurabilità del reato e sulla necessità di privilegiare nel dubbio i rilevamenti più garantiti e recenti.


P.Q.M.
LA CORTE


Letto l'articolo 623 c.p.p.


Annulla


l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli.


Così deciso in Roma l'8 aprile del 2010


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  11 MAG. 2010