TAR Puglia (BA) sez. II n. 1963 del 20 maggio 2010
Elettrosmog. Impianti di telecomunicazione e norme regolamentari
Laddove una norma regolamentare di fatto impedisca la installazione di impianti soggetti al D. L.vo 259/03 in ampie zone del territorio, mettendo così a rischio l’efficacia del sistema di comunicazione, essa, benché ispirata dall’intento di salvaguardare l’integrità di beni soggetti a tutela, non può che considerarsi incompatibile con il menzionato testo legislativo. Del resto, non è che il sistema legislativo nazionale si disinteressi della tutela dei beni di particolare interesse storico, culturale, ambientale o paesistico: infatti, come ha rilevato la ricorrente, la legge statale 36/01 non lascia una libertà discriminata nella individuazione dei siti idonei a collocare gli impianti di che trattasi, stabilendo che la localizzazione degli impianti sia effettuata, da parte dei regolamenti comunali, nell’ambito di criteri definiti dalle Regioni.
N. 01963/2010 REG.SEN.
N. 01028/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2008, proposto da:
Ericsson Telecomunicazioni Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Frezza, con domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti in Bari, Quintino Sella, 40;
contro
Comune di Apricena;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di diniego prot. n. 3650/08 datato 12.05.2008 con cui il Dirigente del locale UTC ha espresso diniego in relazione all’istanza acclarata con lo stesso protocollo comunale del 01.04.2008 ed al preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/90, pervenuto il 14.04.2008 con nota prot. 3650 del 07.04.2008;
- nonché del Regolamento Comunale per l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio di sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi in una alla delibera di C.C. n. 40 del 18.10.2000 di approvazione dello stesso e, per quanto di ragione, del PUTT richiamato, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche al momento non conosciuti dalla ricorrente;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2010 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. Silvio Giancaspro, in delega dell'avv. A. Prezza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 10 luglio 2008 e depositato il 22 successivo, la ricorrente Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. riferisce di aver inoltrato al Comune di Apricena, in data 1 aprile 2008, istanza ex art. 87 D. L.vo 259/2003, per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione di un impianto UMTS con potenza inferiore a 20 Watt su area individuata al locale N.C.T. al foglio 16 p.lla 421, codice sito FG 2435.
L’istanza veniva riscontrata dal Comune di Apricena con nota del 7 aprile 2008 nella quale si faceva rilevare che il sito interessato era soggetto a vincolo paesaggistico e che perciò, giusta previsioni del vigente Piano comunale relativo agli impianti televisivi e di telecomunicazione, le quali facevano divieto di collocare impianti di tal sorta in zona soggetta appunto a vincoli paesaggistici, esso non poteva essere autorizzato.
La ricorrente presentava allora una serie di osservazioni, alle quali il Comune replicava con la nota oggetto di impugnativa, del 12 maggio 2008, ribadendo la impossibilità di dar corso alla realizzazione dell’impianto.
La Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ha pertanto gravato nel presente giudizio sia la nota del Comune di Apricena del 12 maggio 2008, sia le norme del Regolamento Comunale per l’autorizzazione alla installazione ed esercizio di sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi, approvato con delibera consiliare n. 40 del 18 ottobre 2000; sia, infine, lo stesso PUTT/P, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, incompetenza, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione sotto svariati profili, e precisamente:
I) i regolamenti che i comuni possono adottare in materia solo illegittimi laddove prevedano il divieto generalizzato alla installazione di impianti di radio-telecomunicazioni in zone più o meno ampie del territorio comunale; inoltre va detto che con sentenza n. 307 del 2003 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 10 comma 2 L.R. 5/2002, che istituiva il divieto generalizzato di localizzare gli impianti di che trattasi in tutte le aree vincolate ai sensi del D. L.vo 490/99, in quelle classificate come zone interesse storico-architettonico, di pregio storico, e in determinate fasce adiacenti immobili sensibili; va infine rilevato che sensi dell’art. 39 R.D. 1357/39, cui rinvia l’art. 158 D. L.vo 42/04, le linee telefoniche e telegrafiche derogano all’obbligo di chiedere il preventivo parere della Soprintendenza;
II) la localizzazione degli impianti di radio-telecomunicazione può avvenire, da parte dei regolamenti comunali, nella osservanza di criteri che spetta alle regioni individuare, ai sensi dell’art. 8 comma 4 L. 36/01, ed in ogni caso essa deve poter assicurare la copertura del servizio pubblico nell’intero territorio comunale;
III) la localizzazione degli impianti deve assicurare la copertura della rete sull’intero territorio comunale, e perciò la procedura di approvazione dei regolamenti comunali deve prevedere la partecipazione dei gestori del servizio;
IV) il regolamento qui gravato si propone di tutelare la salute umana attraverso una sostanziale deroga ai limiti di esposizione fissati dalla Stato, e con ciò facendo ha invaso una competenza statale;
V) gli impianti di che trattasi sono equiparati dalla legge alle opere di urbanizzazione primaria e come tali sono avulse dalle normali limitazioni previste per fini differenti;
VI) più in generale il regolamento comunale é illegittimo in quanto si traduce in una indebita limitazione della localizzazione degli impianti.
Alla Camera di Consiglio del 12 settembre 2008 il Collegio, con ordinanza n. 466/08, sospendeva gli atti impugnati e disponeva il riesame.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2010 il ricorrente depositava l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Apricena in data 19 febbraio 2009, in ottemperanza a quanto disposto dalla ordinanza collegiale n. 466/08.
Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio é dell’opinione che il ricorso debba essere accolto nei sensi di cui in motivazione, e che debba perciò essere annullata la nota del Comune di Apricena del 15 maggio 2008, previa disapplicazione dell’art. 3 lett. d) del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 2000, che istituisce il generale divieto di localizzare impianti di radio-telecomunicazione in tutte le zone interessate da vincolo paesaggistico, panoramico, archeologico nonché sugli immobili vincolati e relative fasce di rispetto.
Va preliminarmente precisato che l’impugnativa spiegata nei confronti della indicata norma regolamentare deve considerarsi tardiva dal momento che ha ad oggetto una norma che individua immediatamente i siti nei quali la installazione di nuovi impianti é vietata ed é pertanto idonea a cagionare una immediata lesione agli operatori del settore. E’ tuttavia ormai consolidato in Giurisprudenza il principio per cui le disposizioni regolamentari, seppure adottate nella forma di atti amministrativi, hanno natura normativa e pertanto sono disapplicabili ove in concreto integrino violazione di norme giuridiche di rango superiore ed abbiano determinato la illegittimità di atti applicativi.
Orbene, la nota 12 maggio 2008, con la quale il Comune di Apricena ha negato alla istanza l’autorizzazione alla installazione di un nuovo impianto sull’area censita al mapp. 421 del Foglio 16, richiama appunto l’art. 3 lett. d) del Regolamento approvato con delibera C.C. n. 40 del 2000, la cui legittimità può pertanto essere verificata dal Collegio, al solo fine di disapplicarla.
Tanto premesso, e passando all’esame del merito delle doglianze poste a fondamento del ricorso, il Collegio rileva come la norma regolamentare in esame sia chiaramente incompatibile con i principi desumibili dal D. L.vo 259/03, dai quali emerge un evidente favor per la installazione degli impianti di che trattasi, i quali vengono espressamente considerati quali opere di pubblica utilità ed assimilati ad opere di urbanizzazione primaria: è dunque evidente che il legislatore nazionale considera gli impianti di trasmissione disciplinati dal D. L.vo 259/03 – tra i quali si deve ascrivere anche l’impianto oggetto del provvedimento impugnato – quali fattori indispensabili della vita moderna, la quale, tanto nei contesti lavorativi quanto in quelli personali-famigliari, si fonda ormai sul continuo scambio di informazioni. Per non parlare del fatto che la efficienza delle radio e tele-comunicazioni costituisce un fattore determinante della stessa efficienza dei servizi pubblici.
Di tanto tenuto conto è evidente che laddove una norma regolamentare di fatto impedisca la installazione di impianti soggetti al D. L.vo 259/03 in ampie zone del territorio, mettendo così a rischio l’efficacia del sistema di comunicazione, essa, benché ispirata dall’intento di salvaguardare l’integrità di beni soggetti a tutela, non può che considerarsi incompatibile con il menzionato testo legislativo.
Del resto, non è che il sistema legislativo nazionale si disinteressi della tutela dei beni di particolare interesse storico, culturale, ambientale o paesistico: infatti, come ha rilevato la ricorrente, la legge statale 36/01 non lascia una libertà discriminata nella individuazione dei siti idonei a collocare gli impianti di che trattasi, stabilendo che la localizzazione degli impianti sia effettuata, da parte dei regolamenti comunali, nell’ambito di criteri definiti dalle Regioni.
A tale ultimo proposito va ancora rilevato che la norma regolamentare in esame neppure può trovare legittimazione nella L.R. 5/2002, che all’art. 10 istituiva il divieto generalizzato di collocare impianti di radio e tele-comunicazione elettronica nelle zone soggette vincolo: in parte qua la normativa regionale è stata infatti dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 307/2003.
In definitiva, l’art. 3 lett. d) del Regolamento di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Apricena n. 40/2000 risulta incompatibile sia rispetto alla legislazione nazionale intervenuta successivamente, sia rispetto alla legislazione regionale, pure essa posteriore, così come modificata per intervento del Giudice delle Leggi. Come tale esso non poteva più trovare applicazione nel momento in cui il Comune di Apricena era chiamato ad esaminare l’istanza della ricorrente del 1 aprile 2008: infatti, l’entrata in vigore di una norma primaria contrastante con una norma di rango inferiore precedente non può che determinare la paralisi della efficacia di quest’ultima, non potendosi concepire che nello stesso ordinamento coesistano norme reciprocamente contrastanti né che una norma di rango inferiore possa cagionare la sostanziale disapplicazione di una norma superiore.
Va pertanto annullata la nota del 12 maggio 2008, gravata nel presente giudizio, che ha dato applicazione ad una norma regolamentare inefficace.
Deve invece essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione spiegata avverso l’art. 3 lett. d) del Regolamento approvato con la delibera di C.C. n. 40/2000, per dife
Irricevibile e comunque inammissibile per assoluta indeterminatezza e genericità è, infine, il gravame spiegato avverso il PUTT/P.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla la nota del Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Apricena n. 3650 del 12 maggio 2008.
Condanna il Comune di Apricena alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in E. 3.000,00 (euro tremila), oltre contributo unificato, IVA e CAP di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2010