T.A.R. Sicilia (PA) Sez. II n. 194 del 2 febbraio 2011
Elettrosmog. Impianti radiobase e disciplina urbanistica
Il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute
N. 00194/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02519/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2519 del 2008, proposto da Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Macaluso e Daniela Macaluso, con domicilio eletto presso l’avv. Antonino Macaluso in Palermo, via G. Ventura n. 1;
contro
-il Comune di Cinisi, non costituito in giudizio,
per l'annullamento
- della nota prot. n. 18280 del 22.9.06, di diniego di rilascio autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base in terreno sito nel Comune di Cinisi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale compreso il verbale n. 1 dell'11.9.08 della Commissione edilizia;
nonchè per l'accertamento
e la declaratoria della formazione per silentium del titolo abilitativo sulla dichiarazione di inizio attività.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva della società ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il Presidente dott. Nicolo' Monteleone e udito il difensore della ricorrente, come specificato nel verbale;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorso merita accoglimento.
Come ha avuto occasione di osservare questa Sezione in fattispecie analoghe alla presente (fra le tante, 21 luglio 2006, n. 1743; 12 marzo 2008, n. 340; 6 aprile 2009, n. 661, 27 ottobre 2010, n. 13720), va rilevato che il Comune non possa, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3534, C.G.A. 12 novembre 2009, n. 929; T.A.R. Sicilia, sez. II, 6 aprile 2009, n. 661).
Anche recentemente è stato ribadito che le stazioni radio base, attesa la loro natura di opere di urbanizzazione, possono essere installate sull’intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona rispetto ad impianti di carattere generale che, quli quello di telefonia mobile, presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al territorio (C.G.A. 14 aprile 2010, n. 514)
Va, ancora, osservato che, per giurisprudenza consolidata costituzionale e amministrativa, l’installazione di stazioni radio base è soggetta al rilascio di un unico titolo abilitativo, come contemplato e disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n° 259/2003, suscettibile di comprendere tutte le valutazioni anche di natura urbanistica e territoriale proprie del titolo abilitativo edilizio (Corte Cost.le n° 336/2005; Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 2010 n. 4135; Cons. Stato, sez. VI, 28/02/2006 n°889; Cons. Stato, 5 agosto 2005, n. 4159; Cons. Stato, 26 luglio 2005, n. 4000; Cons. Stato, 9 giugno 2005, n. 3040; Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2005, n. 100).
Come ha avuto recentemente occasione di precisare questa Sezione in fattispecie analoga alla presente (v. sentenza n. 11086 del 28 settembre 2010), il principio di unicità del titolo abilitativo per l’installazione di stazioni radio base è vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale e dunque anche per la Regione Sicilia, trattandosi di principio affermato dal legislatore statale del d.lgs. n° 259/2003 nell’esercizio della potestà legislativa nella materia “trasversale” della tutela della concorrenza. Pertanto, le norme di legge della Regione siciliana che regolano il rilascio dei titoli abilitativi edilizi devono essere interpretate in senso conforme al principio di onnicomprensività di valutazioni urbanistico-edilizie, suscettibili di trovare spazio nell’unico procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di stazioni radio base, come previsto e disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n° 259/2003.
La nota impugnata è, altresì, illegittima per violazione dell’art. 87 del d.lgs. n°259/2003, per l’improprio esercizio del potere inibitorio comunale, attivato tardivamente rispetto al termine di legge.
Per suesposte considerazioni e assorbito quant’altro, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato (n. 2519/2008) e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2011, con l'intervento dei Signori Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2011