Cass. Sez. III n. 27698 del 16 luglio 2010 (Ud.20 mag. 2010)
Pres. Onorato Est.Franco Ric. Bianco
Urbanistica. Violazione di sigilli e condizionale
È illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo nel caso di condanna per il reato di violazione di sigilli.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 20/05/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1039
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 45290/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bianco Margherita, nata a San Giuseppe Vesuviano il 3 maggio 1970;
avverso la sentenza emessa il 14 luglio 2009 dalla corte d'appello di Napoli;
udita nella pubblica udienza del 20 maggio 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28.6.2007 il giudice del tribunale di Nola dichiarò Bianco Margherita colpevole dei reati di cui: a) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c); b) alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; c) alla L. 2 febbraio 1974, n. 64; d) all'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; e) all'art. 349 cod. pen. e la condannò alla pena di mesi 5 di reclusione ed Euro 300,00 di multa, con la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
La corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, dichiarò prescritte tutte le contravvenzioni, rideterminò la pena per il delitto di cui all'art. 349 cod. pen. in mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, revocò l'ordine di demolizione e l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, e confermò nel resto la sentenza di primo grado.
L'imputata propone ricorso per cassazione deducendo omessa motivazione in ordine alla specifica richiesta di revoca della condizione apposta alla sospensione condizionale della pena. Deduce altresì manifesta illogicità della motivazione determinata da detta omessa pronuncia e dalla contemporanea revoca dell'ordine di demolizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. La corte d'appello di Napoli, pur avendo revocato l'ordine di demolizione e l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ha espressamente ed apoditticamente confermato nel resto la sentenza di primo grado, e quindi anche la statuizione con la quale la sospensione condizionale della pena era subordinata alla demolizione delle opere abusive ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, senza nemmeno esaminare lo specifico motivo di appello proposto sul punto.
Ora, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "Nel caso di condanna per il solo reato di cui all'art. 349 cod. pen., violazione di sigilli, apposti ad un manufatto realizzato in assenza del permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso, il giudice non può concedere la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera eseguita, atteso che la costruzione abusiva non può essere considerata quale conseguenza dannosa o pericolosa da eliminare in relazione al reato di cui al citato art. 349, e che inoltre l'ordine di demolizione è tipizzato normativamente dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, per ipotesi di reato diverse da quella in questione (Sez. 3, 28.9.2006, n. 40438, Andreoni, m. 235461).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla mancata revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, revoca che può essere direttamente disposta da questa Corte. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della subordinazione alla demolizione della sospensione condizionale della pena, revoca che dispone.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010