Presidente: Lupo E. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Iacovino. P.M. Di Popolo A. (Conf.)
(Dichiara inammissibile, Trib. Latina, 15 Luglio 2005)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Realizzazione di muro di chiusura di una grotta - Vi rientra - Fattispecie: cambio di destinazione di una grotta da locale deposito ad abitazione estiva.
In materia edilizia, integra il reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 la costruzione, in difetto del permesso di costruire, di un muro in cemento all'ingresso di una grotta, con all'interno un servizio igienico, al fine di modificare la destinazione d'uso da locale deposito ad abitazione, sia pure temporanea. (La Corte ha osservato che trattandosi di un intervento realizzato in una piccolissima isola - Palmarola - ove nel periodo estivo esiste una notevole domanda di alloggi, il reato è ipotizzabile anche con riferimento ad una modesta e rudimentale forma di abitazione).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 29/11/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1331
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 30603/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di IACOVINO Cosimo, nato a Porto San Giorgio il 25 febbraio
del 1941;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Latina del 15 luglio
del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Angelo Di
Popolo il quale ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso;
sentito il difensore avv. GRASSO Alfio, il quale ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 15 luglio del 2005, il Tribunale del riesame di
Latina confermava il provvedimento di sequestro preventivo di una
grotta adottato nei confronti di Iacovino Cosimo, indagato per il reato
di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere costruito
davanti ad una grotta sita nell'isola di Palmarola muri in cemento
nonché all'interno della stessa una vano adibito a wc e
ciò al fine di modificare la destinazione d'uso di tale
immobile da locale deposito ad abitazione, senza il permesso di
costruire e senza l'autorizzazione dell'autorità preposta
alla tutela del vincolo paesistico, trattandosi di immobile sito
nell'isola di Palmarola notoriamente disabitata. A fondamento della
decisione il tribunale osservava che la denuncia d'inizio
attività presentata il 18 gennaio del 2005 riguardava lavori
di manutenzione completamente diversi da quelli realizzati che erano
diretti a rendere abitabile un locale adibito a deposito.
Avverso tale decisione l'indagato ha proposto "appello", trasmesso a
questa Corte dalla Cancelleria, denunciando travisamento dei fatti ed
arbitraria interpretazione degli stessi. Assume che i muretti erano
stati realizzati previa denuncia d'inizio attività e che con
la costruzione del vano WC si è voluto integrare e
completare il servizio igienico esistente e, quindi, per la natura
dell'intervento, non era richiesto il permesso di costruire.
DIRITTO
L'impugnazione è inammissibile come ricorso
perché non contiene vizi censurabili in questa sede.
In proposito è opportuno ribadire che in questa materia, a
norma dell'articolo 325 c.p.p., il ricorso per Cassazione
può essere proposto solo per violazione di legge. Secondo
l'orientamento prevalente di questa Corte, recentemente ribadito dalle
Sezioni unite con la sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi, nel concetto di
violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto
correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad
esempio l'articolo 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le
ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione,
che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento
nell'articolo 606 c.p.p., lett. e), ne' tanto meno il travisamento del
fatto non risultante dal testo del provvedimento.
Inoltre, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni
di legittimità della misura cautelare da parte della Corte
di Cassazione non può tradursi in un'anticipata decisione
della questione di merito concernente la responsabilità
della persona sottoposta alle indagini per il reato oggetto di
investigazione, ma deve limitarsi al controllo di
compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale
rimanendo preclusa ogni questione relativa alla sussistenza degli
indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (cfr.
tra le ultime Cass: sez. 2^, 9 giugno 2003, Gagliardo). Ogni verifica
quindi è circoscritta a quelle difformità tra
fattispecie concreta e fattispecie astratta che emergono con piena
evidenza, senza che sia consentito alcun apprezzamento circa la pretesa
punitiva che travalichi i limiti di una sommaria delibazione.
L'indicazione di tali precisi limiti alla cognizione del giudice adito
determina di conseguenza l'inammissibilità dei motivi di
gravame attraverso i quali la parte intenda sottoporre alla corte
profili della questione di fatto rimessi in via esclusiva al giudice
che ha emesso il provvedimento impugnato.
Quindi, i dedotti vizi di travisamento del fatto ed
illogicità della motivazione non sono deducibili in questa
sede. L'unico motivo astrattamente deducibile in questa sede riguarda
una presunta violazione di legge e segnatamente dell'art. 3 lett. b)
del Testo Unico sull'edilizia approvato con il D.P.R. n. 380 del 2001.
Assume il ricorrente che per sostituire un servizio igienico non era
necessario il permesso di costruire.
L'assunto non va condiviso.
È ben vero che la sostituzione all'interno di un locale dei
servizi igienici configura un intervento di manutenzione straordinaria
per il quale non era richiesto il permesso di costruire non essendo
riconducibile agli interventi di cui all'art. 10 del Testo Unico
citato, ma è altrettanto certo che si può
considerare di manutenzione straordinaria l'intervento che non alteri i
volumi e le superfici delle unità immobiliari e soprattutto
non modifichi la destinazione d'uso dell'immobile (cfr. D.P.R. n. 380
del 2001, art. 3), e ciò perché il mutamento
della destinazione d'uso tra categorie autonome, determinando comunque
una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, richiede il
permesso di costruire.
Nella fattispecie il giudice della cautela ha ritenuto che l'indagato
con le opere che stava realizzando volesse modificare la destinazione
d'uso di quella grotta da mero deposito a luogo residenziale. Siffatta
valutazione di merito non può essere censurabile in questa
sede perché, non essendo inverosimile o improbabile, non
determina alcuna violazione di legge. Si tratta invero di intervento
eseguito su una piccolissima isola che costituisce parco naturale dove
nel periodo estivo esiste una notevole domanda di alloggi per cui
qualsiasi anfratto astrattamente idoneo a fungere da abitazione, sia
pure modesta o rudimentale, è ambito. Il fatto quindi
configura astrattamente il reato ipotizzato avuto riguardo alla
particolarità del luogo. Sarà il giudice del
merito a stabilire, tenuto conto delle caratteristiche assunte
dall'immobile dopo il completamento dei lavori, se l'ipotizzata
modificazione della destinazione d'uso si sia effettivamente verificata.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di
pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo
determinare in Euro, 500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non
sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella
determinazione della causa d'inammissibilità secondo
l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
186 del 2000. P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 616 c.p.p..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2006