TRGA Trentino A.A. (Trento) sent. 15 del 9 febbraio 2007
Elettrosmog. Installazione impianti e regolamenti comunali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
N. 15/2007 Reg. Sent.
N. 72/2006 Reg. Ric.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 72 del 2006 proposto da VODAFONE OMNITEL N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Failoni, Marco Sica e Paolo Borghi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Trento, Via Grazioli n. 106;
CONTRO
il COMUNE DI VILLA AGNEDO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione,
- della nota prot. n. 1663 del 21 marzo 2006, con la quale, vista la richiesta di autorizzazione ai sensi degli art. 87 e seguenti del D.Lgs. 259/03, per la realizzazione di una stazione radio base in via della Campagna sulla p.f. 487 C.C. Villa Agnedo, richiamato il parere non favorevole espresso dalla Commissione edilizia nella seduta dell’8 febbraio 2006, per contrasto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.02.2002 che individua i siti idonei per l’installazione di impianti per la telefonia mobile, il Sindaco ha negato il “rilascio della concessione edilizia”;
- della nota prot. n. 690/2006, del 9 febbraio 2006, spedita con posta ordinaria, con la quale, il responsabile del procedimento ha comunicato il parere della C.E. nella seduta dell’8.02.2006 contrario all’intervento perché in asserito contrasto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.02.2002 che individua i siti idonei per l’installazione di impianti per la telefonia mobile, invitando “la parte interessata a muovere le proprie controdeduzioni nel termine di 30 giorni a partire dal ricevimento dell’avviso con riserva di rendere provvedimento negativo”;
- del parere della C.E. nella seduta dell’8.02.2006;
- del “Regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti fissi per la telecomunicazione”, di cui alla delibera n. 9 del Consiglio Comunale di Villa Agnedo del 12 dicembre 2002;
- della delibera di C.C. n. 69/2002, di approvazione del regolamento ed individuazione dell’unico sito idoneo privilegiato per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare;
- del decreto del Presidente della Provincia del 25.09.2001, n. 30/81/Leg., pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45/I-II del 30.10.2001, “Modifiche al DPGP 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., recante <> e dell’art. 3 bis dallo stesso introdotto nel DPGP n.13/31 del 2000, se e nella parte in cui consenta l’emanazione e/o renda opponibile nel caso di specie il regolamento comunale anzidetto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 - relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli - l’avv. Francesco Paolo Francica, in delegata sostituzione dell’avv. Marco Sica, per la Società ricorrente,
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
La Vodafone, gestore di rete di telecomunicazione per telefonia cellulare e titolare di licenza per frequenza GSM e UMTS, chiedeva il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base da posizionarsi sulla p.f. 487 C.C. Villa Agendo.
Dopo rituale preavviso di diniego n. 690/2006 da parte del Responsabile del procedimento, con definitivo atto del Sindaco n. 1663 di data 21.3.2006, in conformità al parere non favorevole della Commissione edilizia comunale dd. 8.2.2006, l’Amministrazione comunale respingeva la richiesta di effettuare gli interventi edilizi previsti per l'assenza delle condizioni poste dalle Direttive adottate con deliberazione C.C. n. 9/2002; divieto che la società ricorrente impugnava, con tutti gli atti presupposti, anche di carattere regolamentare, indicati in epigrafe.
Deduceva a sostegno le seguenti censure in diritto:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 87, D.lgs. 259/2003, 105, D.P.R. 670/1972. Carenza di potere. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento dalla causa tipica;
2) Violazione degli artt. 7 ss., L. 241/90, e 14, L.P. 17/93: inosservanza del principio del contraddittorio. Violazione degli art. 3, L. 241/90, e 7, L.P. 17/93: difetto assoluto di motivazione. Violazione dei principi generali in materia di autotutela. Violazione del principio contrarius actus;
3) Violazione degli artt. 87, D.Lgs. 259/2003, e 107, D.Lgs. 267/2000. Incompetenza;
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 87, D.Lgs. 259/2003 e 1, L. 241/90. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 87, D.Lgs. 259/2003, artt. 12 e 23, D.P.R. 380/2001, 18, 22 e 91 bis, L.P. 22/91. Violazione del principio di legalità;
6) Violazione degli artt. 4, L. 36/2001, 3 e 4, D.P.C.M. 8.7.2003. 5, 86 e 87, D.Lgs. 259/2003. Violazione del principio di legalità sotto ulteriori profili. Violazione del principio tempus regit actum;
7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, D.Lgs. 259/2003, 12, D.P.R. 380/2001 e 3, L. 241/90: difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta;
8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 27 e 28 N.T.A.. Vigenti, 3 e 4 del regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n. 9/2002. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. Violazione dell’art. 3, L. 241/90: difetto di motivazione sotto ulteriore profilo;
9) Invalidità derivata;
10) Violazione degli artt. 7, 8 e 10, L. 241/90. Inosservanza del principio del contraddittorio;
11) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 22, L.P. 22/91;
12) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 8, L. 36/2001;
13) Violazione degli artt. 3 e 8, L. 36/2001 sotto ulteriori profili. Violazione dell’art. 3 bis, D.P.G.P. 13-31 del 2000;
14) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 22, L.P. 22/91, 3 e 8. L. 36/2001. Invalidità derivata;
15) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5, L. 249/97, L. 146/90. Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza manifesta. Violazione dell’art. 3 bis, D.P.G.P. 13/31 del 2000 e s.m. e i. violazione e falsa applicazione della L. 36/2001 e del D.I. 381/98;
16) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis, D.P.G.P. 13/31 del 2000 e s.m. e i., 86 e ss. D.lgs. 259/2003, 1, L. 241/1990. Violazione del principio di non aggravamento dell’azione amministrativa;
17) Violazione e falsa applicazione dell’art. 87, D.lgs. 259/2003. Eccesso di potere per perplessità e sviamento.
Il Comune di Villa Agnedo e la Provincia autonoma di Trento, seppur intimate, non si costituivano in giudizio.
Con ordinanza istruttoria n. 11/2006 il Tribunale ha ordinato al Comune di depositare ulteriore documentazione.
Con successiva ordinanza 22.6.2006 n. 70 è stata disattesa l’istanza cautelare.
In sede di appello sulla domanda cautelare, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4445/2006, riteneva opportuno accordare la sospensione degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La ricorrente si duole - chiedendo l’annullamento dei provvedimenti descritti in epigrafe, ritenuti illegittimi per i riportati motivi - del mancato rilascio del titolo edilizio necessario all’installazione di un impianto radio base per telefonia cellulare nell’area della stazione FS di Strigno, inclusa in zona non ammessa dal regolamento per l’insediamento urbanistico territoriale dei nuovi impianti fissi per la telecomunicazione approvato con deliberazione consiliare n. 9/2002 (emanato in base al D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg. recante Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
La realizzazione in oggetto - secondo VODAFONE - risulterebbe essenziale per la copertura del territorio di Villa Agnedo, onde garantire la prestazione di un efficiente servizio pubblico di comunicazione mobile, per il potenziamento della rete ai fini dell'avvio del nuovo sistema di telefonia cellulare denominato UMTS e soprattutto per l'interesse pubblico all'erogazione del servizio in modo uniforme sul territorio nazionale.
Il ricorso investe una pluralità di atti, anche di natura regolamentare, di livello comunale e provinciale, con una serie di censure (parte delle quali dedotte solo in via subordinata) che giungono sino a contestare, nella sostanza, gli stessi poteri di intervento della Provincia autonoma di Trento in tema di campi elettromagnetici.
2. Le prospettazioni della ricorrente possono essere solo parzialmente condivise.
Sui poteri di intervento normativo della Provincia autonoma di Trento in tema di campi elettromagnetici - materia, peraltro, affidata alla disciplina di principio dello Stato - questo Tribunale amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr. sentenze nn. 326/2004 e 205/2006), fissando alcuni punti fermi, che assumono rilevanza anche nel presente giudizio e che vanno perciò riproposti.
In primo luogo, si evidenzia che l'art. 61 della legge provinciale n.10 dell'11 settembre 1998 - approvato nell'esercizio delle competenze legislative della Provincia autonoma di Trento in materia di (tutela del paesaggio) ambiente (potestà primaria: art. 8, n. 6 Statuto T.A.A.) ed in materia in materia di igiene e sanità (potestà secondaria: art. 9, n. 10 dello Statuto) - stabilisce al comma 3 bis (introdotto dall'art. 20 della legge provinciale 20 marzo 2000 n. 3) il contenuto dell’impugnato regolamento provinciale con riferimento alla localizzazione urbanistica degli impianti (lett. a), alla compatibilità a carattere urbanistico e paesaggistico “avuto riguardo alla protezione dai campi elettromagnetici” (lett. b), nonché in relazione ai procedimenti concessori e autorizzatori a carattere edilizio (lett. c).
In attuazione di tali disposizioni normative il regolamento in questione dispone all’art. 2 i conseguenti vincoli di inedificabilità degli impianti in parola e prescrive all’art. 3 i criteri specifici di localizzazione, precisando poi, al successivo art. 4, il regime concessorio e autorizzatorio degli interventi.
In secondo luogo va osservato che alla predetta potestà legislativa - cui va riferito l’art. 61 della legge provinciale 11.9.1998, n. 10 (Protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) - si affiancano assiomaticamente sia la potestà “amministrativa”, in forza del principio, ora allargato, del parallelismo delle funzioni (art. 118 Cost. e art. 16 Statuto T.A.A.), sia quella ”regolamentare” derivante dall’esplicito dettato statutario (artt. 53 e 54): potestà quest’ultima che si è concretizzata nel D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg. e successive modifiche (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) - emanato appunto ai sensi dell’art. 61 della legge provinciale n. 10 del 1998 ed in attuazione del Decreto interministeriale 10.9.1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana).
Dunque, l'Amministrazione provinciale era competente ad approvare il regolamento n. 13-31/2000, nel rispetto di alcuni principi contenuti nella normativa statale, desumibili, in particolare, dalla legge n. 36 del 2001 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), con specifico riferimento alla fissazione delle c.d. «soglie di esposizione», ma con la piena salvaguardia del potere relativo alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione nell’ambito della disciplina dell’uso del territorio (si vedano sul punto le decisioni del Cons. Stato, Sez. VI, n. 4841 dd. 26.8.2003 e della Corte Cost. 27 luglio 2005 n. 336).
3. Tanto premesso in via generale e con riferimento alla presente impugnazione anche del DPGP 13-31/Leg. come modificato con DPGP 30-81/Leg., si può quindi passare all’esame delle critiche rivolte dalla ricorrente al diniego impugnato ed al regolamento cui esso si riporta.
Fondate al riguardo appaiono le censure di eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifesta dedotte col 15° motivo.
Ferma restando la piena ammissibilità di regolamenti comunali che subordinano l’installazione degli impianti di telefonia mobile alla previa verifica della localizzazione, contemperando l’esigenza di copertura del servizio sul territorio comunale con quello pianificatorio di un corretto insediamento degli impianti, oltre che con l’esigenza di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, e fermo restando che ben possono essere previsti divieti di carattere assoluto, la articolazione e modulazione della restrizione in concreto prevista deve rispondere a canoni di ragionevolezza e non essere tale da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’inserimento degli impianti medesimi (come affermato da concorde giurisprudenza anche costituzionale, v. Corte Cost. 7 ottobre 2003, n. 307).
Invero, tra la delibera consiliare adottata dal Comune di Villa Agnedo e la disciplina statale e provinciale si ravvisa una sostanziale discrepanza.
Nella specie, ritiene il Collegio siano ravvisabili la inadeguata valutazione di un criterio localizzatorio eccessivamente rigido e incidente sulle concrete possibilità di insediamento degli impianti, nonchè la mancata valutazione dell’ingiustificato ostacolo imposto al concessionario, come correttamente dedotto nei motivi di ricorso.
Per ben comprendere l’assunto, occorre rilevare che la deliberazione contestata individua un solo sito in località Coste per l’installazione delle stazioni radio base, comportando, di conseguenza, il fatto che la progettata collocazione dell’impianto si viene a porre in contrasto con la previsione delle direttive in parola.
Già alla stregua di tali elementi appare evidente l’illogicità e l’irrazionalità di tale criterio localizzatorio, che va ad intaccare drasticamente la realizzabilità di un’infrastruttura di pubblica utilità e assimilata alle opere di urbanizzazione dall’art. 86 D.lgs. n. 259/2003.
E’, inoltre, palese la contraddittorietà intrinseca di detta previsione, dalla quale traspare una abnorme dilatazione degli spazi insediativi vietati - con ingiustificati ostacoli alla gestione del servizio di telefonia mobile -, così sacrificando immotivatamente un bene di pubblica utilità per una mera previsione di dubbio vantaggio per la comunità di Villa Agnedo.
La delibera consiliare in questione appare dunque illegittima nella misura in cui risulta finalizzata a disciplinare l’uso del territorio sotto un profilo non strettamente urbanistico, bensì radioprotezionistico (in tal senso Cons. Stato, IV, n. 450/2005).
Ma v’è di più.
Le direttive comunali in questione pongono delle limitazioni che non trovano alcun riscontro nell’art. 3 bis del D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg..
Di qui la sindacabilità del criterio localizzativo in parola, per la presenza dei rilevati vizi logico-giuridici che lo rendono difforme dai principi informatori stabiliti dalla normativa statale e provinciale.
Del resto, il presente caso si differenzia da fattispecie analoghe recentemente esaminate dal Tribunale (vedasi ad es. la stessa sentenza 205/2006 già citata), in cui i regolamenti comunali allora impugnati sono stati ritenuti legittimi, perché in concreto comportanti divieti meno estesi territorialmente.
In definitiva, il menzionato diniego va dunque annullato, nei limiti dell’interesse del ricorrente, vale a dire quanto alla localizzazione richiesta per l’insediamento della stazione radio base in parola.
4. Per le suesposte considerazioni, e dichiarati assorbiti i motivi non esaminati, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con conseguente annullamento in parte qua del gravato regolamento comunale, nonché del diniego alla realizzazione dell’impianto.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 72/2006, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla, in parte qua, i provvedimenti impugnati.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2007, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Sergio Conti Presidente f.f.
dott. Silvia La Guardia Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 9 febbraio 2007
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel