TRGA Trentino A.A. (Trento) sent. 15 del 9 febbraio 2007
Elettrosmog. Installazione impianti e regolamenti comunali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
 
 N. 15/2007 Reg. Sent.
N. 72/2006 Reg. Ric.
 ha pronunciato la seguente 
 SENTENZA
 sul ricorso n. 72 del 2006 proposto da VODAFONE OMNITEL N.V., in persona del  legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio  Failoni, Marco Sica e Paolo Borghi ed elettivamente domiciliata presso lo studio  di quest’ultimo in Trento, Via Grazioli n. 106;
 CONTRO
 il COMUNE DI VILLA AGNEDO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in  giudizio;
 la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta  provinciale pro tempore, non costituita in giudizio;
 per l’annullamento,
 previa sospensione,
 - della nota prot. n. 1663 del 21 marzo 2006, con la quale, vista la richiesta  di autorizzazione ai sensi degli art. 87 e seguenti del D.Lgs. 259/03, per la  realizzazione di una stazione radio base in via della Campagna sulla p.f. 487  C.C. Villa Agnedo, richiamato il parere non favorevole espresso dalla  Commissione edilizia nella seduta dell’8 febbraio 2006, per contrasto con la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.02.2002 che individua i siti  idonei per l’installazione di impianti per la telefonia mobile, il Sindaco ha  negato il “rilascio della concessione edilizia”;
 - della nota prot. n. 690/2006, del 9 febbraio 2006, spedita con posta  ordinaria, con la quale, il responsabile del procedimento ha comunicato il  parere della C.E. nella seduta dell’8.02.2006 contrario all’intervento perché in  asserito contrasto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del  12.02.2002 che individua i siti idonei per l’installazione di impianti per la  telefonia mobile, invitando “la parte interessata a muovere le proprie  controdeduzioni nel termine di 30 giorni a partire dal ricevimento dell’avviso  con riserva di rendere provvedimento negativo”;
 - del parere della C.E. nella seduta dell’8.02.2006;
 - del “Regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi  impianti fissi per la telecomunicazione”, di cui alla delibera n. 9 del  Consiglio Comunale di Villa Agnedo del 12 dicembre 2002;
 - della delibera di C.C. n. 69/2002, di approvazione del regolamento ed  individuazione dell’unico sito idoneo privilegiato per la localizzazione delle  stazioni radio base per telefonia cellulare;
 - del decreto del Presidente della Provincia del 25.09.2001, n. 30/81/Leg.,  pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45/I-II del 30.10.2001, “Modifiche al  DPGP 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., recante <> e dell’art. 3 bis dallo stesso introdotto nel DPGP n.13/31 del  2000, se e nella parte in cui consenta l’emanazione e/o renda opponibile nel  caso di specie il regolamento comunale anzidetto;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con espressa riserva  di motivi aggiunti.
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;
 Visti gli atti tutti della causa;
 Uditi alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 - relatore il consigliere  Fiorenzo Tomaselli - l’avv. Francesco Paolo Francica, in delegata sostituzione  dell’avv. Marco Sica, per la Società ricorrente, 
 Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 F A T T O 
 La Vodafone, gestore di rete di telecomunicazione per telefonia cellulare e  titolare di licenza per frequenza GSM e UMTS, chiedeva il rilascio della  concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base da  posizionarsi sulla p.f. 487 C.C. Villa Agendo.
 Dopo rituale preavviso di diniego n. 690/2006 da parte del Responsabile del  procedimento, con definitivo atto del Sindaco n. 1663 di data 21.3.2006, in  conformità al parere non favorevole della Commissione edilizia comunale dd.  8.2.2006, l’Amministrazione comunale respingeva la richiesta di effettuare gli  interventi edilizi previsti per l'assenza delle condizioni poste dalle Direttive  adottate con deliberazione C.C. n. 9/2002; divieto che la società ricorrente  impugnava, con tutti gli atti presupposti, anche di carattere regolamentare,  indicati in epigrafe.
 Deduceva a sostegno le seguenti censure in diritto: 
 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 87, D.lgs. 259/2003, 105,  D.P.R. 670/1972. Carenza di potere. Eccesso di potere per travisamento dei  presupposti e sviamento dalla causa tipica;
 2) Violazione degli artt. 7 ss., L. 241/90, e 14, L.P. 17/93: inosservanza del  principio del contraddittorio. Violazione degli art. 3, L. 241/90, e 7, L.P.  17/93: difetto assoluto di motivazione. Violazione dei principi generali in  materia di autotutela. Violazione del principio contrarius actus;
 3) Violazione degli artt. 87, D.Lgs. 259/2003, e 107, D.Lgs. 267/2000.  Incompetenza;
 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 87, D.Lgs. 259/2003 e 1, L.  241/90. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti;
 5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 87, D.Lgs. 259/2003, artt. 12 e  23, D.P.R. 380/2001, 18, 22 e 91 bis, L.P. 22/91. Violazione del principio di  legalità;
 6) Violazione degli artt. 4, L. 36/2001, 3 e 4, D.P.C.M. 8.7.2003. 5, 86 e 87,  D.Lgs. 259/2003. Violazione del principio di legalità sotto ulteriori profili.  Violazione del principio tempus regit actum;
 7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, D.Lgs. 259/2003, 12, D.P.R.  380/2001 e 3, L. 241/90: difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Eccesso  di potere per illogicità manifesta;
 8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 27 e 28 N.T.A.. Vigenti, 3 e  4 del regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n. 9/2002. Eccesso di  potere per contraddittorietà manifesta. Violazione dell’art. 3, L. 241/90:  difetto di motivazione sotto ulteriore profilo;
 9) Invalidità derivata;
 10) Violazione degli artt. 7, 8 e 10, L. 241/90. Inosservanza del principio del  contraddittorio;
 11) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 22, L.P. 22/91;
 12) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 8, L. 36/2001;
 13) Violazione degli artt. 3 e 8, L. 36/2001 sotto ulteriori profili. Violazione  dell’art. 3 bis, D.P.G.P. 13-31 del 2000;
 14) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 22, L.P. 22/91, 3 e 8. L.  36/2001. Invalidità derivata;
 15) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5, L. 249/97, L. 146/90.  Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, illogicità ed  irragionevolezza manifesta. Violazione dell’art. 3 bis, D.P.G.P. 13/31 del 2000  e s.m. e i. violazione e falsa applicazione della L. 36/2001 e del D.I. 381/98;
 16) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis, D.P.G.P. 13/31 del 2000 e  s.m. e i., 86 e ss. D.lgs. 259/2003, 1, L. 241/1990. Violazione del principio di  non aggravamento dell’azione amministrativa;
 17) Violazione e falsa applicazione dell’art. 87, D.lgs. 259/2003. Eccesso di  potere per perplessità e sviamento.
 Il Comune di Villa Agnedo e la Provincia autonoma di Trento, seppur intimate,  non si costituivano in giudizio.
 Con ordinanza istruttoria n. 11/2006 il Tribunale ha ordinato al Comune di  depositare ulteriore documentazione.
 Con successiva ordinanza 22.6.2006 n. 70 è stata disattesa l’istanza cautelare.
 In sede di appello sulla domanda cautelare, il Consiglio di Stato, con ordinanza  n. 4445/2006, riteneva opportuno accordare la sospensione degli atti impugnati.
 Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 la causa è stata trattenuta in  decisione.
 DIRITTO
 La ricorrente si duole - chiedendo l’annullamento dei provvedimenti descritti in  epigrafe, ritenuti illegittimi per i riportati motivi - del mancato rilascio del  titolo edilizio necessario all’installazione di un impianto radio base per  telefonia cellulare nell’area della stazione FS di Strigno, inclusa in zona non  ammessa dal regolamento per l’insediamento urbanistico territoriale dei nuovi  impianti fissi per la telecomunicazione approvato con deliberazione consiliare  n. 9/2002 (emanato in base al D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg. recante  Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi  elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
 La realizzazione in oggetto - secondo VODAFONE - risulterebbe essenziale per la  copertura del territorio di Villa Agnedo, onde garantire la prestazione di un  efficiente servizio pubblico di comunicazione mobile, per il potenziamento della  rete ai fini dell'avvio del nuovo sistema di telefonia cellulare denominato UMTS  e soprattutto per l'interesse pubblico all'erogazione del servizio in modo  uniforme sul territorio nazionale.
 Il ricorso investe una pluralità di atti, anche di natura regolamentare, di  livello comunale e provinciale, con una serie di censure (parte delle quali  dedotte solo in via subordinata) che giungono sino a contestare, nella sostanza,  gli stessi poteri di intervento della Provincia autonoma di Trento in tema di  campi elettromagnetici.
 2. Le prospettazioni della ricorrente possono essere solo parzialmente  condivise.
 Sui poteri di intervento normativo della Provincia autonoma di Trento in tema di  campi elettromagnetici - materia, peraltro, affidata alla disciplina di  principio dello Stato - questo Tribunale amministrativo ha già avuto modo di  pronunciarsi (cfr. sentenze nn. 326/2004 e 205/2006), fissando alcuni punti  fermi, che assumono rilevanza anche nel presente giudizio e che vanno perciò  riproposti.
 In primo luogo, si evidenzia che l'art. 61 della legge provinciale n.10 dell'11  settembre 1998 - approvato nell'esercizio delle competenze legislative della  Provincia autonoma di Trento in materia di (tutela del paesaggio) ambiente  (potestà primaria: art. 8, n. 6 Statuto T.A.A.) ed in materia in materia di  igiene e sanità (potestà secondaria: art. 9, n. 10 dello Statuto) - stabilisce  al comma 3 bis (introdotto dall'art. 20 della legge provinciale 20 marzo 2000 n.  3) il contenuto dell’impugnato regolamento provinciale con riferimento alla  localizzazione urbanistica degli impianti (lett. a), alla compatibilità a  carattere urbanistico e paesaggistico “avuto riguardo alla protezione dai campi  elettromagnetici” (lett. b), nonché in relazione ai procedimenti concessori e  autorizzatori a carattere edilizio (lett. c).
 In attuazione di tali disposizioni normative il regolamento in questione dispone  all’art. 2 i conseguenti vincoli di inedificabilità degli impianti in parola e  prescrive all’art. 3 i criteri specifici di localizzazione, precisando poi, al  successivo art. 4, il regime concessorio e autorizzatorio degli interventi.
 In secondo luogo va osservato che alla predetta potestà legislativa - cui va  riferito l’art. 61 della legge provinciale 11.9.1998, n. 10 (Protezione  dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) - si  affiancano assiomaticamente sia la potestà “amministrativa”, in forza del  principio, ora allargato, del parallelismo delle funzioni (art. 118 Cost. e art.  16 Statuto T.A.A.), sia quella ”regolamentare” derivante dall’esplicito dettato  statutario (artt. 53 e 54): potestà quest’ultima che si è concretizzata nel  D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg. e successive modifiche (Disposizioni  regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici,  magnetici ed elettromagnetici) - emanato appunto ai sensi dell’art. 61 della  legge provinciale n. 10 del 1998 ed in attuazione del Decreto interministeriale  10.9.1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di  radiofrequenza compatibili con la salute umana).
 Dunque, l'Amministrazione provinciale era competente ad approvare il regolamento  n. 13-31/2000, nel rispetto di alcuni principi contenuti nella normativa  statale, desumibili, in particolare, dalla legge n. 36 del 2001 (“Legge quadro  sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed  elettromagnetici”), con specifico riferimento alla fissazione delle c.d. «soglie  di esposizione», ma con la piena salvaguardia del potere relativo alla  localizzazione degli impianti di telecomunicazione nell’ambito della disciplina  dell’uso del territorio (si vedano sul punto le decisioni del Cons. Stato, Sez.  VI, n. 4841 dd. 26.8.2003 e della Corte Cost. 27 luglio 2005 n. 336).
 3. Tanto premesso in via generale e con riferimento alla presente impugnazione  anche del DPGP 13-31/Leg. come modificato con DPGP 30-81/Leg., si può quindi  passare all’esame delle critiche rivolte dalla ricorrente al diniego impugnato  ed al regolamento cui esso si riporta.
 Fondate al riguardo appaiono le censure di eccesso di potere per illogicità ed  irragionevolezza manifesta dedotte col 15° motivo.
 Ferma restando la piena ammissibilità di regolamenti comunali che subordinano  l’installazione degli impianti di telefonia mobile alla previa verifica della  localizzazione, contemperando l’esigenza di copertura del servizio sul  territorio comunale con quello pianificatorio di un corretto insediamento degli  impianti, oltre che con l’esigenza di minimizzare l’esposizione ai campi  elettromagnetici, e fermo restando che ben possono essere previsti divieti di  carattere assoluto, la articolazione e modulazione della restrizione in concreto  prevista deve rispondere a canoni di ragionevolezza e non essere tale da  impedire od ostacolare ingiustificatamente l’inserimento degli impianti medesimi  (come affermato da concorde giurisprudenza anche costituzionale, v. Corte Cost.  7 ottobre 2003, n. 307).
 Invero, tra la delibera consiliare adottata dal Comune di Villa Agnedo e la  disciplina statale e provinciale si ravvisa una sostanziale discrepanza.
 Nella specie, ritiene il Collegio siano ravvisabili la inadeguata valutazione di  un criterio localizzatorio eccessivamente rigido e incidente sulle concrete  possibilità di insediamento degli impianti, nonchè la mancata valutazione  dell’ingiustificato ostacolo imposto al concessionario, come correttamente  dedotto nei motivi di ricorso.
 Per ben comprendere l’assunto, occorre rilevare che la deliberazione contestata  individua un solo sito in località Coste per l’installazione delle stazioni  radio base, comportando, di conseguenza, il fatto che la progettata collocazione  dell’impianto si viene a porre in contrasto con la previsione delle direttive in  parola.
 Già alla stregua di tali elementi appare evidente l’illogicità e l’irrazionalità  di tale criterio localizzatorio, che va ad intaccare drasticamente la  realizzabilità di un’infrastruttura di pubblica utilità e assimilata alle opere  di urbanizzazione dall’art. 86 D.lgs. n. 259/2003.
 E’, inoltre, palese la contraddittorietà intrinseca di detta previsione, dalla  quale traspare una abnorme dilatazione degli spazi insediativi vietati - con  ingiustificati ostacoli alla gestione del servizio di telefonia mobile -, così  sacrificando immotivatamente un bene di pubblica utilità per una mera previsione  di dubbio vantaggio per la comunità di Villa Agnedo.
 La delibera consiliare in questione appare dunque illegittima nella misura in  cui risulta finalizzata a disciplinare l’uso del territorio sotto un profilo non  strettamente urbanistico, bensì radioprotezionistico (in tal senso Cons. Stato,  IV, n. 450/2005).
 Ma v’è di più.
 Le direttive comunali in questione pongono delle limitazioni che non trovano  alcun riscontro nell’art. 3 bis del D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg..
 Di qui la sindacabilità del criterio localizzativo in parola, per la presenza  dei rilevati vizi logico-giuridici che lo rendono difforme dai principi  informatori stabiliti dalla normativa statale e provinciale.
 Del resto, il presente caso si differenzia da fattispecie analoghe recentemente  esaminate dal Tribunale (vedasi ad es. la stessa sentenza 205/2006 già citata),  in cui i regolamenti comunali allora impugnati sono stati ritenuti legittimi,  perché in concreto comportanti divieti meno estesi territorialmente.
 In definitiva, il menzionato diniego va dunque annullato, nei limiti  dell’interesse del ricorrente, vale a dire quanto alla localizzazione richiesta  per l’insediamento della stazione radio base in parola.
 4. Per le suesposte considerazioni, e dichiarati assorbiti i motivi non  esaminati, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con conseguente  annullamento in parte qua del gravato regolamento comunale, nonché del diniego  alla realizzazione dell’impianto.
 Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione  tra le parti.
 P.Q.M.
 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige,  sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 72/2006, lo accoglie  per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla, in parte qua, i provvedimenti  impugnati.
 Spese del giudizio compensate.
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2007, con  l’intervento dei Magistrati:
 dott. Sergio Conti Presidente f.f.
 dott. Silvia La Guardia Consigliere 
 dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere estensore
 Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 9  febbraio 2007
 Il Segretario Generale 
 dott. Giovanni Tanel
 
                    




