Cons. Stato Sez. V sent. 2803 del 5 maggio 2009
Rifiuti. Gestione (competenze del comune)
L'intervento del Comune sulla gestione di rifiuti non è più possibile quando il suo potere si è consumato poiché la competenza spetta in tal caso all'Autorità di bacino.
Rifiuti. Gestione (competenze del comune)
L'intervento del Comune sulla gestione di rifiuti non è più possibile quando il suo potere si è consumato poiché la competenza spetta in tal caso all'Autorità di bacino.
REPUBBLICA ITALIANA N. 2803/09 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N 7982 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ANNO 2007
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 7982/2007 del 16/10/2007, proposto dal COMUNE DI TAVIANO rappresentato e difeso dall’avv. G. ROBERTO MARRA con domicilio eletto in Roma, VIA MANTEGAZZA N. 24 presso il sig. LUIGI GARDIN;
contro
AUTORITA' PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI BACINO LE/3 rappresentata e difesa dall’avv. ANGELO VANTAGGIATO con domicilio eletto in Roma, VIA COLA DI RIENZO 271 presso lo STUDIO LENOCI;
e nei confronti della
GIAL PLAST SRL IN PR. E Q. MANDAT. ATI non costituita-si;
dell’ATI SOC. COOP. NUOVI ORIZZONTI A R.L. E IN PR. non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA-LECCE :SEZIONE II n. 3053/2007, resa tra le parti, concernente GESTIONE SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDAMENTO PROVVISORIO;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AUTORITA' PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI BACINO LE/3;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 10 Marzo 2009 , relatore il Con-sigliere G.Paolo Cirillo ed uditi, altresì, gli avvocati Marra e Vantaggiato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. L’Autorita’ di bacino ATO LE/3 ha impugnato la delibera di Giunta Comunale n. 248 del 29 settembre 2006, con la quale il comune di Taviano ha prorogato sino al 30 settembre 2007 il contratto per la gestione del servizio di igiene urbana, stipulato con l’ATI Gial Plast/ Orizzonti Nuovi e in corso di svolgimento dal 21 marzo 2001.
La proroga è stata disposta dal comune al fine di non interrompe-re il servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti nel proprio ter-ritorio comunale, in attesa dell'avvio della gestione integrata del servizio nell'Ambito Territoriale Ottimale, o quantomeno della gestione integrata con altri comuni, anche alla luce delle norme introdotte dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il tribunale ha accolto il ricorso avanzato dall'Autorità di baci-no, ritenendo l'amministrazione comunale sprovvista di ogni competenza ad intervenire a mezzo di propri provvedimenti au-tonomi in materia di gestione dei rifiuti.
3. Il comune ha proposto ora appello, deducendo che il giudice di primo grado abbia errato nel disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare da parte del presidente dell'autorità di bacino.
Nel merito ritiene che il tribunale abbia errato laddove abbia ac-colto il difetto di competenza dell'amministrazione comunale a disciplinare la gestione dei rifiuti nel proprio territorio, in quanto la proroga costituisce attività necessitata, consentita anche dal-l'articolo 198 del nuovo Codice dell'ambiente, laddove stabilisce che sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara indetta dall'Autorità d'ambito i comuni continuano la gestio-ne dei rifiuti urbani. Deduce, infine, che le attribuzioni dell'Auto-rità di bacino non possono in alcun modo spingersi sino a defini-re autonomamente la gara e ancor più il capitolato d'appalto, ai sensi dell'articolo 198 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, che non consente all'Autorità di sostituirsi totalmente al comune nella gestione dei rifiuti.
4. Si è costituita l'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Le/3, che, con memoria, ha contrastato i motivi di gra-vame.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 mar-zo 2009.
6. L’appello non è fondato.
La sezione ritiene che il comune appellante è sprovvisto della competenza a provvedere in ordine al servizio in esame, in base alle risolutive e assorbenti considerazioni che seguono.
L'articolo 198, primo comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006, denominato Codice dell'ambiente, invocato dal Comune appellante, stabilisce, che: <>.
Sulla base di tale disposizione, come già riferito, il Comune ap-pellante ritiene che la proroga del contratto in corso con l'affida-taria del servizio sia pienamente legittima, anche perché esso era necessitato da evidenti ragioni di salute pubblica.
Dagli atti di causa -ma la circostanza è confermata negli stessi scritti difensivi del Comune appellante- risulta che la delibera n. 14 del 30 giugno 2006 dell'assemblea dell'Autorità di Bacino, cui ha partecipato anche l'amministrazione appellante -e comunque emanata da un organismo alla cui formazione ha concorso anche il comune di Traviano- stabilisce, riferendosi proprio alla fase transitoria di cui alla norma invocata, che i comuni avrebbero provveduto in via autonoma e diretta alla gestione del servizio “sino alla individuazione da parte di questa Autorità del gestore dei servizi predetti e comunque non oltre il 31.12.2006, tenuta nel dovuto conto la indispensabilità dei servizi che, per evidenti ragioni igienico-sanitarie, non possono essere sospesi o interrot-ti”.
La delibera n. 248 del 29 settembre 2009, costituente l'atto origi-nariamente impugnato dall'Autorità di bacino, è stata adottato in epoca successiva, quando non vi era nessuna ragione di esercitare il potere a provvedere, in quanto, pur non essendo ancora defini-tivamente venuto meno, la procedura di gara era in avanzato cor-so di espletamento e non vi è la prova che il servizio era stato in-terrotto.
In ogni caso, proprio in virtù dell'autolimitazione del proprio po-tere da parte del comune con l'adesione all'Autorità di bacino, che aveva deliberato nel senso suddetto, il contratto poteva essere prorogato solo sino alla data massima fissata nella delibera indi-cata. Invece il servizio è stato prorogato sino al 30 settembre 2007, quando il potere del comune si sarebbe definitivamente consumato e quindi, non essendo più in grado di sorreggerne gli effetti, avrebbe finito con l’incidere sul potere di un'autorità di-versa, divenuta definitivamente competente a provvedere.
Le vicende successive, legate al mancato espletamento della gara di affidamento del servizio relativo a tutti i comuni del bacino in-teressato, non hanno nessuna rilevanza, in quanto non possono in nessun caso ricostituire in capo all'amministrazione appellante il potere a provvedere.
La sezione osserva, altresì, che, anche a voler ritenere che l'am-ministrazione comunale abbia voluto provvedere in via d'urgenza per la tutela della salute pubblica, lo strumento adottabile non è certo quello di prorogare il contratto di servizio per un periodo successivo alla consumazione del potere provvisorio di cui si è detto e con un'impresa che gia lo gestiva in via ordinaria, in quanto l'ordinamento prevede altri strumenti allo scopo.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza va confermata.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, defi-nitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la senten-za impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la decisione venga eseguita dall'autorità amministra-tiva.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2009, formata dai seguenti magistrati:
Pres. Domenico La Medica
Cons. G.Paolo Cirillo Est.
Cons. Aldo Scola
Cons. Vito Poli
Cons. Nicola Russo
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to G.Paolo Cirillo f.to Domenico La Medica
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................05/05/09....................
(Art. 55,L. 27/4/1982,n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N 7982 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ANNO 2007
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 7982/2007 del 16/10/2007, proposto dal COMUNE DI TAVIANO rappresentato e difeso dall’avv. G. ROBERTO MARRA con domicilio eletto in Roma, VIA MANTEGAZZA N. 24 presso il sig. LUIGI GARDIN;
contro
AUTORITA' PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI BACINO LE/3 rappresentata e difesa dall’avv. ANGELO VANTAGGIATO con domicilio eletto in Roma, VIA COLA DI RIENZO 271 presso lo STUDIO LENOCI;
e nei confronti della
GIAL PLAST SRL IN PR. E Q. MANDAT. ATI non costituita-si;
dell’ATI SOC. COOP. NUOVI ORIZZONTI A R.L. E IN PR. non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA-LECCE :SEZIONE II n. 3053/2007, resa tra le parti, concernente GESTIONE SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDAMENTO PROVVISORIO;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AUTORITA' PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI BACINO LE/3;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 10 Marzo 2009 , relatore il Con-sigliere G.Paolo Cirillo ed uditi, altresì, gli avvocati Marra e Vantaggiato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. L’Autorita’ di bacino ATO LE/3 ha impugnato la delibera di Giunta Comunale n. 248 del 29 settembre 2006, con la quale il comune di Taviano ha prorogato sino al 30 settembre 2007 il contratto per la gestione del servizio di igiene urbana, stipulato con l’ATI Gial Plast/ Orizzonti Nuovi e in corso di svolgimento dal 21 marzo 2001.
La proroga è stata disposta dal comune al fine di non interrompe-re il servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti nel proprio ter-ritorio comunale, in attesa dell'avvio della gestione integrata del servizio nell'Ambito Territoriale Ottimale, o quantomeno della gestione integrata con altri comuni, anche alla luce delle norme introdotte dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il tribunale ha accolto il ricorso avanzato dall'Autorità di baci-no, ritenendo l'amministrazione comunale sprovvista di ogni competenza ad intervenire a mezzo di propri provvedimenti au-tonomi in materia di gestione dei rifiuti.
3. Il comune ha proposto ora appello, deducendo che il giudice di primo grado abbia errato nel disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare da parte del presidente dell'autorità di bacino.
Nel merito ritiene che il tribunale abbia errato laddove abbia ac-colto il difetto di competenza dell'amministrazione comunale a disciplinare la gestione dei rifiuti nel proprio territorio, in quanto la proroga costituisce attività necessitata, consentita anche dal-l'articolo 198 del nuovo Codice dell'ambiente, laddove stabilisce che sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara indetta dall'Autorità d'ambito i comuni continuano la gestio-ne dei rifiuti urbani. Deduce, infine, che le attribuzioni dell'Auto-rità di bacino non possono in alcun modo spingersi sino a defini-re autonomamente la gara e ancor più il capitolato d'appalto, ai sensi dell'articolo 198 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, che non consente all'Autorità di sostituirsi totalmente al comune nella gestione dei rifiuti.
4. Si è costituita l'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Le/3, che, con memoria, ha contrastato i motivi di gra-vame.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 mar-zo 2009.
6. L’appello non è fondato.
La sezione ritiene che il comune appellante è sprovvisto della competenza a provvedere in ordine al servizio in esame, in base alle risolutive e assorbenti considerazioni che seguono.
L'articolo 198, primo comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006, denominato Codice dell'ambiente, invocato dal Comune appellante, stabilisce, che: <>.
Sulla base di tale disposizione, come già riferito, il Comune ap-pellante ritiene che la proroga del contratto in corso con l'affida-taria del servizio sia pienamente legittima, anche perché esso era necessitato da evidenti ragioni di salute pubblica.
Dagli atti di causa -ma la circostanza è confermata negli stessi scritti difensivi del Comune appellante- risulta che la delibera n. 14 del 30 giugno 2006 dell'assemblea dell'Autorità di Bacino, cui ha partecipato anche l'amministrazione appellante -e comunque emanata da un organismo alla cui formazione ha concorso anche il comune di Traviano- stabilisce, riferendosi proprio alla fase transitoria di cui alla norma invocata, che i comuni avrebbero provveduto in via autonoma e diretta alla gestione del servizio “sino alla individuazione da parte di questa Autorità del gestore dei servizi predetti e comunque non oltre il 31.12.2006, tenuta nel dovuto conto la indispensabilità dei servizi che, per evidenti ragioni igienico-sanitarie, non possono essere sospesi o interrot-ti”.
La delibera n. 248 del 29 settembre 2009, costituente l'atto origi-nariamente impugnato dall'Autorità di bacino, è stata adottato in epoca successiva, quando non vi era nessuna ragione di esercitare il potere a provvedere, in quanto, pur non essendo ancora defini-tivamente venuto meno, la procedura di gara era in avanzato cor-so di espletamento e non vi è la prova che il servizio era stato in-terrotto.
In ogni caso, proprio in virtù dell'autolimitazione del proprio po-tere da parte del comune con l'adesione all'Autorità di bacino, che aveva deliberato nel senso suddetto, il contratto poteva essere prorogato solo sino alla data massima fissata nella delibera indi-cata. Invece il servizio è stato prorogato sino al 30 settembre 2007, quando il potere del comune si sarebbe definitivamente consumato e quindi, non essendo più in grado di sorreggerne gli effetti, avrebbe finito con l’incidere sul potere di un'autorità di-versa, divenuta definitivamente competente a provvedere.
Le vicende successive, legate al mancato espletamento della gara di affidamento del servizio relativo a tutti i comuni del bacino in-teressato, non hanno nessuna rilevanza, in quanto non possono in nessun caso ricostituire in capo all'amministrazione appellante il potere a provvedere.
La sezione osserva, altresì, che, anche a voler ritenere che l'am-ministrazione comunale abbia voluto provvedere in via d'urgenza per la tutela della salute pubblica, lo strumento adottabile non è certo quello di prorogare il contratto di servizio per un periodo successivo alla consumazione del potere provvisorio di cui si è detto e con un'impresa che gia lo gestiva in via ordinaria, in quanto l'ordinamento prevede altri strumenti allo scopo.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza va confermata.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, defi-nitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la senten-za impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la decisione venga eseguita dall'autorità amministra-tiva.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2009, formata dai seguenti magistrati:
Pres. Domenico La Medica
Cons. G.Paolo Cirillo Est.
Cons. Aldo Scola
Cons. Vito Poli
Cons. Nicola Russo
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to G.Paolo Cirillo f.to Domenico La Medica
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................05/05/09....................
(Art. 55,L. 27/4/1982,n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi