TAR Emilia Romagna (PR), Sez. I, n. 292, del 15 ottobre 2013
Elettrosmog.Legittimità diniego installazione impianto telefonia mobile per contrasto con il Piano di Coordinamento delle antenne

Il Piano di Coordinamento delle antenne è la risultante di un procedimento che ha coinvolto il ricorrente, le cui istanze tecniche e commerciali erano state ampiamente recepite, e la relativa individuazione di 8 aree del territorio comunale idonee all’allocazione è stata il frutto di una soluzione concordata e condivisa con i gestori della telefonia mobile. Con l’approvazione del suddetto Piano il Comune non ha introdotto un limite alla localizzazione, come tale non consentito, ma si è peritato di dettare un criterio di localizzazione, attività questa da ritenersi consentita. Gli enti locali, infatti, possono disciplinare la materia dell'uso del territorio nell'esercizio delle competenze ad essi devolute in subjecta materia anche in relazione all'istallazione degli impianti di telefonia mobile nel rispetto di alcuni limiti, per cui non può ritenersi che le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/2003) attribuiscano un insindacabile potere di scelta del privato sulla collocazione e sulle modalità di realizzazione delle antenne; al contempo, tuttavia, i Comuni sono tenuti, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, ad assicurare il perseguimento dell'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00292/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00054/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 54 del 2010, proposto da: 
Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Mascello e Alberto Fantini, con domicilio eletto presso l’avv. Monica Callai in Parma, via Farini, 5;

contro

Comune di Salsomaggiore Terme, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Molinari, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Mistrali, 4;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. 42414/6/3, in data 28 dicembre 2009, di diniego del permesso di costruire infrastrutture per stazione radio base di telefonia mobile su centrale Telecom esistente in via Bachelet;

del parere negativo espresso dal Servizio Ambiente Comunale in data 17 settembre 2009, prot. n. 31023;

della decisione della Giunta Comunale n. 1 del 26 novembre 2009;

di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salsomaggiore Terme;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la società Vodafone Omnitel N.V. ha impugnato il diniego di permesso di costruire infrastrutture per stazione radio base di telefonia mobile su centrale Telecom in via Bachelet n. 4 adottato dal Comune di Salsomaggiore il 28 dicembre 2009, nonché gli atti presupposti tra i quali il Piano di Coordinamento, approvato con delibera consiliare del 6 febbraio 2002, e l’art. 8.13 del RUE, approvato il 1 luglio 2005, in cui è stabilito che le aree individuate dalla stessa norma rappresentano le uniche in cui è possibile installare impianti fissi per telefonia mobile, aree fra le quali non è inclusa la zona in cui ricade via Bachelet.

Si è costituito in Comune intimato resistendo all’istanza cautelare e chiedendo la reiezione del ricorso.

La trattazione dell’istanza cautelare, dopo una prima richiesta di rinvio a seguito della quale la ricorrente ha depositato memoria difensiva contenente nuovi motivi di ricorso, è stata definitivamente rinviata al merito.

In vista della discussione le parti hanno depositato nuova documentazione e scritti conclusivi.

All’udienza pubblica del 9 ottobre 2013, previa rinuncia all’istanza cautelare e dopo aver sentito i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In data 25 agosto 2009 la società ricorrente ha presentato al Comune di Salsomaggiore Terme richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di una infrastruttura di telefonia mobile con tecnologia GSM-UMTS, consistente nella realizzazione di due nuove antenne telefoniche, da installarsi sul traliccio della centrale Telecom su immobile in via Bachelet n. 4, preesistente all’entrata in vigore della L.R. 30/2000, in ossequio all’Accordo Quadro del 6 novembre 2007, con cui le due società si sono impegnate a concedersi reciproca ospitalità presso le infrastrutture esistenti.

Il 31 agosto il Comune ha chiesto una prima integrazione documentale, soddisfatta in data 23 settembre 2009 e il 28 settembre il Comune ha chiesto una seconda integrazione, soddisfatta dalla ricorrente in data 23 ottobre 2009.

Richiesti, nelle more, pareri all’ARPA e alla AUSL, in data 1 dicembre 2009 il Comune ha adottato il preavviso di diniego, con nota spedita il 4 dicembre e ricevuta dalla ricorrente il successivo giorno 5 dicembre.

All’esito, trascorsi inutilmente i dieci giorni di legge senza che Vodafone facesse pervenire memorie, in data 28 dicembre 2009 il Comune ha adottato l’impugnato provvedimento di diniego, fondato sulla duplice considerazione che trattasi di nuovo impianto e che l’area in cui si è chiesto di ubicarlo non rientra in quelle individuate nel Piano di Coordinamento per il rilascio delle concessioni emittenti campi elettromagnetici, approvato il 6 febbraio 2002 e, dunque, in contrasto con le previsioni dell’art. 8.13 del R.U.E..

3. Il ricorso è affidato a 3 motivi con cui la società ricorrente ha dedotto: 1) illegittimità del diniego in quanto asseritamente adottato dopo la formazione del silenzio assenso di cui all’art. 8, comma 9ter, L.R. 30/2000 e all’art. 87, comma 9, D.Lgs. 259/2003, non potendosi attribuire efficacia interruttiva anche alla seconda richiesta di integrazione documentale, peraltro superflua, trattandosi di richiesta relativa ad atti non pertinenti alla fase di autorizzazione dell’impianto; 2) eccesso di potere per inapplicabilità del Piano di Coordinamento approvato il 6 febbraio 2002 all’istanza presentata il 28 agosto 2009, trattandosi di richiesta di adeguamento di strutture esistenti e non già di nuovo impianto, come ritenuto dal Comune; 3) illegittimità dell’impugnato diniego derivata dall’illegittimità del Piano di Coordinamento del 2002 e dell’art. 8.12 del R.U.E. approvato il 1 luglio 2005, poiché il primo inidoneo ad assicurare un’adeguata copertura di rete del servizio di telefonia mobile ed il secondo costituente un divieto generalizzato di localizzazione di impianti su tutto il territorio comunale, in contrasto con la normativa statale e regionale.

Il Comune si è difeso esponendo in fatto che il sito in cui insiste la stazione Telecom è desueto e, poiché ubicato in pieno centro cittadino, non è stato incluso nel Piano di Coordinamento del 2002, approvato dopo accurata consultazione con tutti i gestori, ivi compresa Vodafone, i quali avevano convenuto sulla idoneità degli 8 siti ivi individuati.

La permanenza della stazione Telecom era stata consentita, trattandosi di impianto preesistente all’entrata in vigore della L.R. 30/2000, fino a delocalizzazione.

Quanto ai motivi di ricorso il Comune ne ha contestato la fondatezza osservando che, anche considerando soltanto la prima richiesta di integrazione, formulata nei termini, il procedimento si sarebbe concluso comunque prima del decorso dei 90 giorni.

Inoltre ha evidenziato come il manufatto di Vodafone non possa considerarsi come mera manutenzione, in primo luogo perché non preesistente, in secondo luogo perché, diversamente, la ricorrente non si sarebbe posta il problema di richiedere il permesso di costruire.

Infine, sulla dedotta inadeguatezza del Piano di Coordinamento, il Comune, oltre ad eccepire la tardività della censura, ha fatto presente che quel Piano era stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite da tutti i gestori ed approvato proprio all’esito dell’accordo raggiunto con essi, ditalchè opererebbe la previsione di cui all’art. 86, comma 2, del Codice delle Comunicazioni, che fa salvi gli accordi fra Enti locali e operatori per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture.

Nella memoria depositata il 19 luglio 2010, in vista della nuova camera di consiglio fissata a seguito di richiesta di rinvio formulata dalla stessa ricorrente, quest’ultima, in dichiarata replica alle osservazioni della difesa comunale, ha formulato ulteriori motivi di ricorso deducendo vizi formali del procedimento derivanti da aggravio dello stesso per ritenuta inutilità delle integrazioni documentali richieste dal Comune e vizi di merito del provvedimento di diniego.

Nella memoria conclusiva la ricorrente ha rilevato un ulteriore vizio che affliggerebbe il Piano di Coordinamento del 2002, derivante da incompetenza del Comune ad intervenire nella materia della tutela della salute riservata alla legislazione concorrente Stato – Regioni; ha, inoltre, censurato la delibera commissariale n. 12 del 30 gennaio 2013, senza impugnarla, atto nel quale è confluito l’accordo raggiunto di recente fra gestori di telefonia mobile e Comune di Salsomaggiore per la riduzione del canone annuo di concessione degli spazi di area comunale previsti nel Piano di Coordinamento del 2002, per il rinnovo della concessione o l’installazione di nuove antenne nelle predette aree.

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Le censure contenute nel primo motivo sono smentite per tabulas.

Invero il Comune ha richiesto, con nota del 31 agosto 2009, formulata nei 15 gg. previsti dall’art. 87, comma 5, del D. Lgs. 259/2003, l’integrazione della documentazione richiesta dalla Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, 22 febbraio 2001, n. 36.

L’integrazione è stata fornita il 23 settembre e, dunque, da tale data ha cominciato a decorrere il termine per la conclusione del procedimento, che si è interrotto il 5 dicembre, data in cui la ricorrente ha ricevuto il preavviso di rigetto ed ha ripreso a decorrere dopo 10 giorni, ossia dal 16 dicembre 2009 (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 7 maggio 2008, n. 1256).

Pertanto al primo segmento temporale di 73 gg (dal 23 settembre al 5 dicembre) va sommato il secondo segmento di 12 gg. (dal 16 dicembre al 28 dicembre, data in cui è stato assunto il diniego definitivo) così ottenendosi un totale di 85 giorni, insufficiente per la formazione del titolo di assensoper silentium.

4.2. Il secondo e il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente, investendo entrambi il Piano di Coordinamento approvato dal Comune nel 2002.

I motivi sono infondati.

Dalla lettura degli atti di causa emerge con chiarezza che il Piano comunale di Coordinamento per il rilascio di concessione di impianti emittenti campi elettromagnetici, fu approvato con Delibera consiliare n. 6 del 6 febbraio 2002 (doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente), come peraltro confermato dalla stessa ricorrente a pag. 7 del ricorso, sulla base di proposte presentate dai gestori in base alle esigenze che ciascuno di essi, ivi compresa Vodafone Omnitel, rappresentò ai fini dell’ottimale copertura del territorio comunale.

Il relativo atto di indirizzo era stato approvato con deliberazione di Giunta n. 120 del 24 aprile 2001 (doc. 5 id.) e, con delibera consiliare n. 33 del 12 febbraio 2001 (doc. 6 id.), erano state stabilite le procedure per l’adozione del suddetto piano, che prevedevano espressamente l’invito a tutti i concessionari di impianti ad indicare l’elenco degli impianti presenti sul territorio nonché di quelli necessari a completare la copertura del territorio stesso, sulla base delle esigenze attuali e prevedibili future (cfr. id. pag. 3).

In definitiva il suddetto Piano di Coordinamento era stato la risultante di un procedimento che aveva coinvolto tutti i gestori, le cui istanze tecniche e commerciali erano state ampiamente recepite, e la relativa individuazione di 8 aree del territorio comunale idonee all’allocazione delle infrastrutturede quibus era stata il frutto di una soluzione concordata e condivisa, anche dalla stessa ricorrente.

Con l’approvazione del suddetto Piano il Comune non ha introdotto un limite alla localizzazione, come tale non consentito, ma si è peritato di dettare un criterio di localizzazione, attività questa da ritenersi consentita (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 44).

A fronte di tanto le censure formulate in ricorso circa l’inadeguatezza del Piano e il suo risolversi in un divieto generalizzato di installazione di infrastrutture sull’intero territorio comunale, si rivelano ictu oculi infondate.

D’altra parte la doglianza secondo cui il Piano in discorso non sarebbe più attuale e non sarebbe stato aggiornato dall’amministrazione comunale, non può trovare ingresso nel presente giudizio in mancanza di un’istanza, in ipotesi ignorata dall’amministrazione e della relativa azione tesa a far accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal comune.

In ogni caso la censura si rivela infondata atteso che la denunciata inattualità del Piano è soltanto allegata ma non provata.

In altri termini la ricorrente non ha prodotto alcuna prova a sostegno della necessarietà e della imprescindibilità delle due antenne da collocarsi sul traliccio Telecom, per le quali ha chiesto l’autorizzazione, al fine di conseguire la copertura della rete GSM – UMTS su tutto il territorio comunale; così come non ha documentato in alcun modo che, viceversa, collocando le antenne in una delle 8 aree individuate dal Piano di coordinamento, non potrebbe conseguire la copertura dell’intero territorio comunale.

Gli enti locali, infatti, possono disciplinare la materia dell'uso del territorio nell'esercizio delle competenze ad essi devolute in subjecta materia anche in relazione all'istallazione degli impianti di telefonia mobile nel rispetto di alcuni limiti, per cui non può ritenersi che le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259) attribuiscano un insindacabile potere di scelta del privato sulla collocazione e sulle modalità di realizzazione delle antenne; al contempo, tuttavia, i Comuni sono tenuti, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, ad assicurare il perseguimento dell'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2010, n. 4280).

Le doglianze della ricorrente, in disparte l’inammissibilità delle ulteriori censure non ritualmente introdotte in giudizio, si risolvono nella pedissequa ripetizione di principi giurisprudenziali, noti e condivisi dal Collegio che, tuttavia, non si attagliano alla fattispecie in esame.

Invero il Comune di Salsomaggiore non ha introdotto misure che, sotto la parvenza di regole astrattamente e tipicamente urbanistiche (quali le distanze, le altezze o altro), possano ritenersi funzionali non al governo del territorio ma alla tutela dei rischi dell'elettromagnetismo, così esorbitando dalle proprie competenze e surrettiziamente limitando in modo generalizzato l’installazione di infrastrutture sul territorio comunale ma, viceversa, ha seguito una peculiare e complessa procedura, in contraddittorio con i gestori, ed è pervenuto alla individuazione condivisa di criteri di localizzazione coerenti con le finalità e con gli obiettivi fissati dalla legge statale.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Salsomaggiore Terme, di spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 (seimila), oltre rimborso forfetario spese generali, nonché CA e IVA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)