Cons. Stato Sez. IV n. 5609 del 26 ottobre 2007
Modificazioni genetiche. Etichettatura prodotti
Alla luce dell’interpretazione della normativa comunitaria offerta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee l’esenzione dall’obbligo di un’indicazione nell’etichetta di prodotti alimentari, della presenza di materiale derivato da taluni OGM, nel caso in cui tale presenza derivi da una contaminazione accidentale e non superi un livello de minimis dell’1%, si applica anche ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.
Modificazioni genetiche. Etichettatura prodotti
Alla luce dell’interpretazione della normativa comunitaria offerta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee l’esenzione dall’obbligo di un’indicazione nell’etichetta di prodotti alimentari, della presenza di materiale derivato da taluni OGM, nel caso in cui tale presenza derivi da una contaminazione accidentale e non superi un livello de minimis dell’1%, si applica anche ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 5543 del 2002 proposto dal Ministero della Salute in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
c o n t r o
- Codacons, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Francesco Acerboni, Gino Giuliano, Alfredo Samengo e Nicola Sanitate ed elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio legale in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
- Federconsumatori, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ursini e Nicola Sanitate, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale del Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
e nei confronti
della Lega delle Cooperative, non costituita;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione III ter , n. 4235 del 2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Codacons;
Visti gli interventi in giudizio di:
- AIIPA - Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Paolo Quattrocchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Santa Maria in Via n. 12;
- Adusbef, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ursini e Nicola Sanitate ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale del Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 ottobre 2007 il Presidente Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, gli avv.ti Carlo Rienzi e Giuseppe Franco Ferrari;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 25 giugno 2002, il Ministero della salute ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza ter, n. 4235 del 14 maggio 2002.
Con tale sentenza il giudice di primo grado ha annullato il decreto del Ministro della sanità, 31 maggio 2001, n.371, relativamente alla modifica da esso apportata all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale, 6 aprile 1994, n. 500, per la sola esenzione dall'indicazione delle tracce di OGM nell'etichettatura degli alimenti per lattanti e di proseguimento.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la modifica introdotta dal decreto ministeriale impugnato fosse volta a conformare l'obbligo di particolare attenzione, posto a carico del produttore dall'articolo 3, comma 2, d.p.r. 7 aprile 1999, n. 128 (“Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini”) e che tale novella escludesse la violazione dell'obbligo nel caso in cui la presenza degli OGM, nonostante gli sforzi del produttore per evitarla, si fosse realizzata a seguito di una contaminazione accidentale in una proporzione non superiore all’1% dell'ingrediente alimentare.
Il tribunale amministrativo regionale ha respinto le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla pubblica amministrazione, fondate sulle circostanze che il ricorso era stato proposto avverso un atto normativo non impugnabile se non assieme all'atto applicativo ed avverso un mero atto di recepimento di una disposizione comunitaria.
Il giudice di primo grado ha ritenuto legittima la disposizione impugnata nella parte in cui prevede la tolleranza negli alimenti per lattanti e bambini di una contaminazione accidentale di materiale derivato da organismi geneticamente modificati in proporzione non superiore all’1%; su questo capo della decisione non vi è impugnazione da parte del ricorrente originario e si è formato il giudicato.
Il tribunale amministrativo regionale ha ritenuto la illegittimità della norma impugnata, nella parte in cui il riferimento al regolamento (CE) n.49/2000 comporta una deroga alle norme peculiari sulla etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento, consentendo che, nel caso di contaminazione accidentale di tali prodotti con materiale derivato da OGM per percentuali non superiori all’1% , tale presenza non debba risultare nelle etichette.
Il Tar del Lazio ha fondato tale sua pronuncia sulla circostanza che gli alimenti per lattanti (soggetti con meno di dodici mesi di età), come peraltro quelli per bambini fino a tre anni, sono sottoposti ad una disciplina separata da quella generale posta dalla direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978 e relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, ai quali si riferisce il regolamento (CE) 49/2000, richiamato dal regolamento impugnato, che ha modificato il regolamento di cui al decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500.
Il giudice di primo grado ha rilevato che gli alimenti per lattanti e bambini sono soggetti al regime peculiare dettato dall'articolo 1, comma 2, lett. b) della direttiva 89/398CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, nonché al regime dettato dalla direttiva 91/391/CEE, che pone delle regole, le quali derogano a quelle generali in materia di etichettatura poste dalla direttiva n. 112 del 1979.
Il giudice di primo grado ha anche considerato che l'articolo 7 della direttiva 89/398/CEE prevede che anche ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e, quindi, anche ai prodotti alimentari destinati ai lattanti o bambini nella prima infanzia in buona salute, si applichi la direttiva generale 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; ha rilevato, però, in proposito, che la stessa direttiva 91/ 321/CEE ha posto norme speciali non solo per promuovere e proteggere l'allattamento al seno o per prevenire eventuali utilizzazioni improprie e pregiudizievoli verso la salute del lattanti, ma perché le norme di composizione, di etichettatura e di pubblicità di tali alimenti fossero conformi ai criteri e alle finalità espressi nel codice OMS di commercializzazione dei succedanei del latte materno; sicché si sarebbe creata una disciplina speciale anche in materia di etichettatura degli alimenti per lattanti e bambini.
Il Ministero della salute ha dedotto che la pronuncia del Tar ha violato la disposizione specifica contenuta nel regolamento comunitario n. 49/2000, che consente di non segnalare in etichetta la presenza di OGM, se questa è accidentale e non supera la percentuale dell’1%; in particolare il Ministero ha rilevato che in nessuna delle direttive specifiche disciplinanti gli alimenti per lattanti è contenuta una norma relativa all'etichettatura degli OGM e che, perciò, le sole disposizioni applicabili sono le disposizioni contenute nel regolamento n. 49/2000, che stabilisce la tolleranza dell’1% in caso di contaminazione accidentale e l’inesistenza dell’obbligo di indicare nell’etichettatura tale presenza accidentale.
L'amministrazione appellante ha riproposto la censura di inammissibilità della impugnazione del decreto ministeriale rilevando che tale provvedimento, in quanto atto normativo, sarebbe potuto essere oggetto di impugnazione soltanto con il provvedimento conseguente di attuazione.
La AIIPA (Associazione italiana industrie prodotti alimentari) è intervenuta nel giudizio di appello, sostenendo con argomentata memoria la posizione dell'appellante. L'interveniente ha esposto, in particolare, che la disciplina introdotta dal decreto ministeriale 371 del 2001 è attualmente la più restrittiva nell'ambito della Comunità, ove l'impiego di materiale derivante da organismi geneticamente modificati non conosce restrizioni; che gli operatori italiani del settore, da essa rappresentati, hanno accettato le limitazioni poste dallo Stato italiano per la possibilità di invocare la soglia di tolleranza prevista nella misura dell’1% dal regolamento (CE) n. 49/2000 e di non documentare l'esistenza di tale contaminazione accidentale nell'etichetta, come è previsto per tutti i prodotti alimentari.
Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), ricorrente originario, costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo, inoltre, l'inammissibilità dell'intervento della Associazione italiana industrie prodotti alimentari, perché diretto a sostenere soltanto gli interessi di una parte della categoria, in quanto tra i produttori di alimenti per lattanti vi sono anche produttori di alimenti biologici e di alimenti privi di organismi geneticamente modificati.
Sono intervenuti nel giudizio di appello anche l’Adusbef e la Federconsumatori, che hanno chiesto il rigetto dell'appello.
Con decisione parziale n. 1313 dell’11 marzo 2003 la Sezione ha ritenuto sussistenti la legittimazione e l’attualità dell'interesse a ricorrere del ricorrente originario. Pertanto la censura, con la quale la Amministrazione ripropone l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario, è stata respinta.
Con lo stesso provvedimento è stata rimessa alla Corte di giustizia delle Comunità europee la soluzione della questione dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.49/2000 della Commissione, del 10 gennaio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio, nella parte in cui prevede che ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alla collettività non si applichino i requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura, qualora “nei loro ingredienti alimentari o nei prodotti alimentari costituiti da un unico ingrediente sia presente materiale derivato da organismi geneticamente modificati....., assieme a qualsiasi altro materiale immesso in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 e derivato da altri organismi geneticamente modificati in proporzione non superiore all’1% dei singoli ingredienti o di un prodotto alimentare contenente un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale...".
Con sentenza del 26 maggio 2005 la Corte di giustizia delle Comunità europee, Seconda Sezione, ha dichiarato che “l’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 26 maggio 1998, n. 1139, concernente l’obbligo di indicare nell’etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE, quale modificato mediante il regolamento (CE) della Commissione 10 gennaio 2000, n. 49, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione che esso prevede dall’obbligo, stabilito dall’art. 2, nn. 1 e 3, del medesimo regolamento di un’indicazione nell’etichetta di prodotti alimentari, della presenza di materiale derivato da taluni OGM, nel caso in cui tale presenza derivi da una contaminazione accidentale e non superi un livello de minimis dell’1%, si applica parimenti ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia”.
Con atto depositato il 18 maggio 2007 l’Amministrazione appellante ha riassunto il giudizio e ha chiesto la fissazione di udienza.
Alla luce dell’interpretazione della normativa comunitaria offerta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee l’appello è fondato. L’esenzione dall’obbligo di un’indicazione nell’etichetta di prodotti alimentari, della presenza di materiale derivato da taluni OGM, nel caso in cui tale presenza derivi da una contaminazione accidentale e non superi un livello de minimis dell’1%, si applica anche ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. Pertanto la sentenza impugnata, fondata su di una interpretazione restrittiva (risultata errata) di tale normativa, deve essere riformata e il ricorso di primo grado deve essere respinto anche nella parte concernente la disciplina della etichettatura.
Attesa la complessità della questione sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quarta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2007, con la partecipazione dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Costantino Salvatore Consigliere
Vito Poli Consigliere
Anna Leoni Consigliere
Bruno Mollica Consigliere
IL PRESIDENTE ed ESTENSORE
GIOVANNI VACIRCA
IL SEGRETARIO
GIACOMO MANZO
Depositata in Segreteria
Il 26/10/2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Dott. GIUSEPPE TESTA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 5543 del 2002 proposto dal Ministero della Salute in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
c o n t r o
- Codacons, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Francesco Acerboni, Gino Giuliano, Alfredo Samengo e Nicola Sanitate ed elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio legale in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
- Federconsumatori, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ursini e Nicola Sanitate, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale del Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
e nei confronti
della Lega delle Cooperative, non costituita;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione III ter , n. 4235 del 2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Codacons;
Visti gli interventi in giudizio di:
- AIIPA - Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Paolo Quattrocchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Santa Maria in Via n. 12;
- Adusbef, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ursini e Nicola Sanitate ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale del Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 ottobre 2007 il Presidente Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, gli avv.ti Carlo Rienzi e Giuseppe Franco Ferrari;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 25 giugno 2002, il Ministero della salute ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza ter, n. 4235 del 14 maggio 2002.
Con tale sentenza il giudice di primo grado ha annullato il decreto del Ministro della sanità, 31 maggio 2001, n.371, relativamente alla modifica da esso apportata all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale, 6 aprile 1994, n. 500, per la sola esenzione dall'indicazione delle tracce di OGM nell'etichettatura degli alimenti per lattanti e di proseguimento.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la modifica introdotta dal decreto ministeriale impugnato fosse volta a conformare l'obbligo di particolare attenzione, posto a carico del produttore dall'articolo 3, comma 2, d.p.r. 7 aprile 1999, n. 128 (“Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini”) e che tale novella escludesse la violazione dell'obbligo nel caso in cui la presenza degli OGM, nonostante gli sforzi del produttore per evitarla, si fosse realizzata a seguito di una contaminazione accidentale in una proporzione non superiore all’1% dell'ingrediente alimentare.
Il tribunale amministrativo regionale ha respinto le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla pubblica amministrazione, fondate sulle circostanze che il ricorso era stato proposto avverso un atto normativo non impugnabile se non assieme all'atto applicativo ed avverso un mero atto di recepimento di una disposizione comunitaria.
Il giudice di primo grado ha ritenuto legittima la disposizione impugnata nella parte in cui prevede la tolleranza negli alimenti per lattanti e bambini di una contaminazione accidentale di materiale derivato da organismi geneticamente modificati in proporzione non superiore all’1%; su questo capo della decisione non vi è impugnazione da parte del ricorrente originario e si è formato il giudicato.
Il tribunale amministrativo regionale ha ritenuto la illegittimità della norma impugnata, nella parte in cui il riferimento al regolamento (CE) n.49/2000 comporta una deroga alle norme peculiari sulla etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento, consentendo che, nel caso di contaminazione accidentale di tali prodotti con materiale derivato da OGM per percentuali non superiori all’1% , tale presenza non debba risultare nelle etichette.
Il Tar del Lazio ha fondato tale sua pronuncia sulla circostanza che gli alimenti per lattanti (soggetti con meno di dodici mesi di età), come peraltro quelli per bambini fino a tre anni, sono sottoposti ad una disciplina separata da quella generale posta dalla direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978 e relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, ai quali si riferisce il regolamento (CE) 49/2000, richiamato dal regolamento impugnato, che ha modificato il regolamento di cui al decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500.
Il giudice di primo grado ha rilevato che gli alimenti per lattanti e bambini sono soggetti al regime peculiare dettato dall'articolo 1, comma 2, lett. b) della direttiva 89/398CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, nonché al regime dettato dalla direttiva 91/391/CEE, che pone delle regole, le quali derogano a quelle generali in materia di etichettatura poste dalla direttiva n. 112 del 1979.
Il giudice di primo grado ha anche considerato che l'articolo 7 della direttiva 89/398/CEE prevede che anche ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e, quindi, anche ai prodotti alimentari destinati ai lattanti o bambini nella prima infanzia in buona salute, si applichi la direttiva generale 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; ha rilevato, però, in proposito, che la stessa direttiva 91/ 321/CEE ha posto norme speciali non solo per promuovere e proteggere l'allattamento al seno o per prevenire eventuali utilizzazioni improprie e pregiudizievoli verso la salute del lattanti, ma perché le norme di composizione, di etichettatura e di pubblicità di tali alimenti fossero conformi ai criteri e alle finalità espressi nel codice OMS di commercializzazione dei succedanei del latte materno; sicché si sarebbe creata una disciplina speciale anche in materia di etichettatura degli alimenti per lattanti e bambini.
Il Ministero della salute ha dedotto che la pronuncia del Tar ha violato la disposizione specifica contenuta nel regolamento comunitario n. 49/2000, che consente di non segnalare in etichetta la presenza di OGM, se questa è accidentale e non supera la percentuale dell’1%; in particolare il Ministero ha rilevato che in nessuna delle direttive specifiche disciplinanti gli alimenti per lattanti è contenuta una norma relativa all'etichettatura degli OGM e che, perciò, le sole disposizioni applicabili sono le disposizioni contenute nel regolamento n. 49/2000, che stabilisce la tolleranza dell’1% in caso di contaminazione accidentale e l’inesistenza dell’obbligo di indicare nell’etichettatura tale presenza accidentale.
L'amministrazione appellante ha riproposto la censura di inammissibilità della impugnazione del decreto ministeriale rilevando che tale provvedimento, in quanto atto normativo, sarebbe potuto essere oggetto di impugnazione soltanto con il provvedimento conseguente di attuazione.
La AIIPA (Associazione italiana industrie prodotti alimentari) è intervenuta nel giudizio di appello, sostenendo con argomentata memoria la posizione dell'appellante. L'interveniente ha esposto, in particolare, che la disciplina introdotta dal decreto ministeriale 371 del 2001 è attualmente la più restrittiva nell'ambito della Comunità, ove l'impiego di materiale derivante da organismi geneticamente modificati non conosce restrizioni; che gli operatori italiani del settore, da essa rappresentati, hanno accettato le limitazioni poste dallo Stato italiano per la possibilità di invocare la soglia di tolleranza prevista nella misura dell’1% dal regolamento (CE) n. 49/2000 e di non documentare l'esistenza di tale contaminazione accidentale nell'etichetta, come è previsto per tutti i prodotti alimentari.
Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), ricorrente originario, costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo, inoltre, l'inammissibilità dell'intervento della Associazione italiana industrie prodotti alimentari, perché diretto a sostenere soltanto gli interessi di una parte della categoria, in quanto tra i produttori di alimenti per lattanti vi sono anche produttori di alimenti biologici e di alimenti privi di organismi geneticamente modificati.
Sono intervenuti nel giudizio di appello anche l’Adusbef e la Federconsumatori, che hanno chiesto il rigetto dell'appello.
Con decisione parziale n. 1313 dell’11 marzo 2003 la Sezione ha ritenuto sussistenti la legittimazione e l’attualità dell'interesse a ricorrere del ricorrente originario. Pertanto la censura, con la quale la Amministrazione ripropone l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario, è stata respinta.
Con lo stesso provvedimento è stata rimessa alla Corte di giustizia delle Comunità europee la soluzione della questione dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.49/2000 della Commissione, del 10 gennaio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio, nella parte in cui prevede che ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alla collettività non si applichino i requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura, qualora “nei loro ingredienti alimentari o nei prodotti alimentari costituiti da un unico ingrediente sia presente materiale derivato da organismi geneticamente modificati....., assieme a qualsiasi altro materiale immesso in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 e derivato da altri organismi geneticamente modificati in proporzione non superiore all’1% dei singoli ingredienti o di un prodotto alimentare contenente un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale...".
Con sentenza del 26 maggio 2005 la Corte di giustizia delle Comunità europee, Seconda Sezione, ha dichiarato che “l’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 26 maggio 1998, n. 1139, concernente l’obbligo di indicare nell’etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE, quale modificato mediante il regolamento (CE) della Commissione 10 gennaio 2000, n. 49, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione che esso prevede dall’obbligo, stabilito dall’art. 2, nn. 1 e 3, del medesimo regolamento di un’indicazione nell’etichetta di prodotti alimentari, della presenza di materiale derivato da taluni OGM, nel caso in cui tale presenza derivi da una contaminazione accidentale e non superi un livello de minimis dell’1%, si applica parimenti ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia”.
Con atto depositato il 18 maggio 2007 l’Amministrazione appellante ha riassunto il giudizio e ha chiesto la fissazione di udienza.
Alla luce dell’interpretazione della normativa comunitaria offerta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee l’appello è fondato. L’esenzione dall’obbligo di un’indicazione nell’etichetta di prodotti alimentari, della presenza di materiale derivato da taluni OGM, nel caso in cui tale presenza derivi da una contaminazione accidentale e non superi un livello de minimis dell’1%, si applica anche ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. Pertanto la sentenza impugnata, fondata su di una interpretazione restrittiva (risultata errata) di tale normativa, deve essere riformata e il ricorso di primo grado deve essere respinto anche nella parte concernente la disciplina della etichettatura.
Attesa la complessità della questione sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quarta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2007, con la partecipazione dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Costantino Salvatore Consigliere
Vito Poli Consigliere
Anna Leoni Consigliere
Bruno Mollica Consigliere
IL PRESIDENTE ed ESTENSORE
GIOVANNI VACIRCA
IL SEGRETARIO
GIACOMO MANZO
Depositata in Segreteria
Il 26/10/2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Dott. GIUSEPPE TESTA