Cass. Sez. III n. 16683 del 20 aprile 2009 (Cc 05 mar. 2009)
Pres. De Maio Est. Gentile Ric. Schiavone
Polizia Giudiziaria. Accertamenti tecnici eseguiti quale ausiliario della P.G.
L\'utilizzabilità in fase di indagine preliminare dei risultati degli accertamenti tecnici compiuti dalla polizia giudiziaria con il ricorso alla collaborazione di ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l\'osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero.
Pres. De Maio Est. Gentile Ric. Schiavone
Polizia Giudiziaria. Accertamenti tecnici eseguiti quale ausiliario della P.G.
L\'utilizzabilità in fase di indagine preliminare dei risultati degli accertamenti tecnici compiuti dalla polizia giudiziaria con il ricorso alla collaborazione di ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l\'osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/03/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 385
Dott. MULLIRI Guicla Immacolata - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 32524/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Schiavone Moris, nato l\'11/06/1960;
Avverso Ordinanza Tribunale di Teramo, emessa il 26/06/08;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Marchese Tommaso, difensore di fiducia del ricorrente Schiavone Moris.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Teramo, con ordinanza emessa il 26/06/08 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata il 14/06/08 nell\'interesse di Schiavone Moris, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip in sede in data 04/06/08 - rigettava il gravame.
L\'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell\'art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che la PG si era avvalsa della consulenza tecnica dell\'architetto La Rovere Paolo in violazione delle norme di cui all\'art. 233 c.p.p.; con conseguente inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti dal predetto Arch. La Rovere;
2. che nella fattispecie non ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto legittimanti il sequestro preventivo;
3. che l\'ordinanza impugnata era priva in modo radicale della motivazione, essendo meramente apparentemente quella espressa nel provvedimento;
4. che la confisca dell\'area di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, in data 25/11/02, divenuta definitiva nel 2006, non era opponibile ai terzi estranei al reato, tra cui l\'attuale ricorrente;
5. che non sussisteva la difformità dei manufatti come espressa nell\'ordinanza de qua;
6. che non ricorreva il periculum in mora.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l\'annullamento dell\'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell\'udienza in Camera di Consiglio del 05/03/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.
In particolare risulta accertato, allo stato delle indagini e delle investigazioni finora svolte dal PM e dalla PG, che - a seguito di sentenza del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, in data 25/11/02, emessa nei confronti di Di Lorenzo Enzo, riconosciuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 - veniva disposta la confisca dell\'area sita nel Comune di Silvi e distinta al foglio n. 19 del mappale catastale, part. 11, 375, 377. Orbene nelle more del passaggio in giudicato della citata sentenza (divenuta irrevocabile il 22/03/06), l\'area in questione di fatto veniva ceduta al "Gruppo Imprenditoriale Schiavone" di cui facevano parte società e ditte individuali riconducibili, tra gli altri, a Schiavone Gabriele, Schiavone Moris e Pettanice Paola (tutti consapevoli che l\'area de qua era stata confiscata). Sulla predetta area, accorpata ad altri terreni adiacenti, venivano realizzati numerosi manufatti abusivi, sia perché eseguiti su area confiscata, sia perché difformi dai progetti approvati nei relativi permessi di costruire; sia perché, alcuni, eseguiti anche senza permesso di costruire; il tutto come individuato in modo analitico in atti (vedi pag. 1-13 ord. impugnata).
In ordine ai citati manufatti veniva disposto il sequestro preventivo con provvedimento emesso il 04/06/08 dal Gip del Tribunale di Teramo in relazione a numerosi reati capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) dell\'imputazione provvisoria tra cui anche quelli di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Le esigenze cautelari venivano ravvisate nella necessità di evitare il protrarsi delle conseguenze dei vari reati contestati, quali l\'aggravio di carico urbanistico e la prosecuzione ulteriore delle attività illecite, come contestato in atti.
Trattasi di valutazioni di merito conformi ai parametri di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181;
art. 324 c.p.p.; non censurabili in sede di legittimità. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate. In primo luogo va disattesa l\'eccezione processuale ex art. 232 c.p.p..
Al riguardo si osserva che l\'arch. Paolo La Rovere ha eseguito gli accertamenti acquisiti al procedimento, quale ausiliario della PG, ex art. 348 c.p.p., comma 4.
Trattasi, pertanto, di accertamenti tecnici pienamente utilizzabili ai fini delle indagini e delle contestazioni dei reati, come individuati nei numerosi capi della imputazione provvisoria. Per quanto attiene alle ulteriori censure si rileva che le stesse sono sostanzialmente generiche, perché non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata.
Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.
Dette censure, peraltro - quantunque siano prospettate come violazione di legge - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto inerenti alla fondatezza in concreto dell\'accusa. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell\'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell\'accusa (Giurisprudenza di legittimità consolidata;
richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07).
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Schiavone Moris, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2009
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/03/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 385
Dott. MULLIRI Guicla Immacolata - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 32524/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Schiavone Moris, nato l\'11/06/1960;
Avverso Ordinanza Tribunale di Teramo, emessa il 26/06/08;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Marchese Tommaso, difensore di fiducia del ricorrente Schiavone Moris.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Teramo, con ordinanza emessa il 26/06/08 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata il 14/06/08 nell\'interesse di Schiavone Moris, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip in sede in data 04/06/08 - rigettava il gravame.
L\'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell\'art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che la PG si era avvalsa della consulenza tecnica dell\'architetto La Rovere Paolo in violazione delle norme di cui all\'art. 233 c.p.p.; con conseguente inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti dal predetto Arch. La Rovere;
2. che nella fattispecie non ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto legittimanti il sequestro preventivo;
3. che l\'ordinanza impugnata era priva in modo radicale della motivazione, essendo meramente apparentemente quella espressa nel provvedimento;
4. che la confisca dell\'area di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, in data 25/11/02, divenuta definitiva nel 2006, non era opponibile ai terzi estranei al reato, tra cui l\'attuale ricorrente;
5. che non sussisteva la difformità dei manufatti come espressa nell\'ordinanza de qua;
6. che non ricorreva il periculum in mora.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l\'annullamento dell\'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell\'udienza in Camera di Consiglio del 05/03/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.
In particolare risulta accertato, allo stato delle indagini e delle investigazioni finora svolte dal PM e dalla PG, che - a seguito di sentenza del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, in data 25/11/02, emessa nei confronti di Di Lorenzo Enzo, riconosciuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 - veniva disposta la confisca dell\'area sita nel Comune di Silvi e distinta al foglio n. 19 del mappale catastale, part. 11, 375, 377. Orbene nelle more del passaggio in giudicato della citata sentenza (divenuta irrevocabile il 22/03/06), l\'area in questione di fatto veniva ceduta al "Gruppo Imprenditoriale Schiavone" di cui facevano parte società e ditte individuali riconducibili, tra gli altri, a Schiavone Gabriele, Schiavone Moris e Pettanice Paola (tutti consapevoli che l\'area de qua era stata confiscata). Sulla predetta area, accorpata ad altri terreni adiacenti, venivano realizzati numerosi manufatti abusivi, sia perché eseguiti su area confiscata, sia perché difformi dai progetti approvati nei relativi permessi di costruire; sia perché, alcuni, eseguiti anche senza permesso di costruire; il tutto come individuato in modo analitico in atti (vedi pag. 1-13 ord. impugnata).
In ordine ai citati manufatti veniva disposto il sequestro preventivo con provvedimento emesso il 04/06/08 dal Gip del Tribunale di Teramo in relazione a numerosi reati capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) dell\'imputazione provvisoria tra cui anche quelli di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Le esigenze cautelari venivano ravvisate nella necessità di evitare il protrarsi delle conseguenze dei vari reati contestati, quali l\'aggravio di carico urbanistico e la prosecuzione ulteriore delle attività illecite, come contestato in atti.
Trattasi di valutazioni di merito conformi ai parametri di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181;
art. 324 c.p.p.; non censurabili in sede di legittimità. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate. In primo luogo va disattesa l\'eccezione processuale ex art. 232 c.p.p..
Al riguardo si osserva che l\'arch. Paolo La Rovere ha eseguito gli accertamenti acquisiti al procedimento, quale ausiliario della PG, ex art. 348 c.p.p., comma 4.
Trattasi, pertanto, di accertamenti tecnici pienamente utilizzabili ai fini delle indagini e delle contestazioni dei reati, come individuati nei numerosi capi della imputazione provvisoria. Per quanto attiene alle ulteriori censure si rileva che le stesse sono sostanzialmente generiche, perché non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata.
Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.
Dette censure, peraltro - quantunque siano prospettate come violazione di legge - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto inerenti alla fondatezza in concreto dell\'accusa. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell\'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell\'accusa (Giurisprudenza di legittimità consolidata;
richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07).
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Schiavone Moris, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2009