Procura della Repubblica di Civitavecchia

Nota esplicativa in materia di “combustione di rifiuti”, a seguito dell’introduzione nel D. Lgs. 152/06 dell’art. 256-bis (combustione illecita di rifiuti) diretta alla polizia giudiziaria

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Civitavecchia

Ufficio del Procuratore della Repubblica - dr. Gianfranco AMENDOLA





OGGETTO:- Combustione illecita rifiuti.

 

AL SIGNOR QUESTORE DI ROMA

AL SIGNOR QUESTORE DI VITERBO

AL SIGNOR DIRETTORE DELLA V ZONA POLIZIA DI FRONTIERA FIUMICINO

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI DI ROMA

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI DI VITERBO

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI ROMA

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI VITERBO

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE CORPO FORESTALE DI ROMA

AI SIGNORI COMANDANTI DELLE POLIZIE LOCALI DEL CIRCONDARIO

AI SIGNORI RESPONSABILI LE SEZIONI DI PG – ALIQUOTA CC-P.S.-G.di F.- CFS- SEDE

 

 

E, PER CONOSCENZA:

Al SIGNOR PROCURATORE GENERALE C/O LA CORTE DI APPELLO ROMA

AI SIGNORI MAGISTRATI – SEDE

 



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Trasmetto - in allegato – la nota esplicativa in materia di “combustione di rifiuti”, a seguito dell’introduzione nel D. Lgs. 152/06 dell’art. 256-bis (combustione illecita di rifiuti), per la puntuale applicazione della nuova normativa penale e la sensibilizzazione degli uffici dipendenti.

Cordiali saluti

 

Civitavecchia, 8 ottobre 2014

 

 

 

Il Procuratore della Repubblica

Gianfranco Amendola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE NUOVE DISPOSIZIONI PENALI PER LA COMBUSTIONE DI RIFIUTI

 

La legge

 

L'art. 3, comma 1, del decreto legge 10 dicembre 2013 n. 136 coordinato con la legge di conversione 6 febbraio 2014, n. 6, sotto il titolo "Combustione illecita di rifiuti", prevede che nel D. Lgs 152/06 venga aggiunto il seguente articolo:

«Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della

reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per

la bonifica.

 

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

 

3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 e' commesso nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attivita' comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attivita' si applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

4. La pena e' aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 e' commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di proprieta' dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

 

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).».

 

I nuovi delitti di cui all'art. 256-bis D. Lgs 152/06

 

In sostanza, quindi si configurano tre nuovi delitti:

 

  1. Il delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256, comma 1) -punito con la reclusione da 2 a 5 anni- il quale contiene una espressa riserva di legge e cioè non si applica se il fatto costituisce più grave reato. E, quindi, se da un lato, come spiega il governo nel suo comunicato stampa, "la norma ha l’obiettivo di introdurre sanzioni penali per contrastare chi appicca i roghi tossici, oggi sanzionabili solo con contravvenzioni", dall'altro lascia il passo ad eventuali delitti più gravi; in particolare ci si riferisce al delitto di "incendio" previsto dall'art. 423 c.p. che punisce con la reclusione da 3 a 7 anni "chiunque cagiona un incendio", e cioè, come chiarito dalla giurisprudenza, "un fuoco distruggitore, dalle proporzioni notevoli, che tende a diffondersi e non è facile da estinguere" , con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone. Ma è più grave reato anche il disastro doloso aggravato punito con la reclusione da 3 a 12 anni ai sensi dell'art. 434, comma 2, c.p.

Il fatto tipico oggetto di incriminazione è l'"appiccare il fuoco": espressione già conosciuta dal nostro diritto penale in quanto, come nota esattamente l'ufficio del Massimario della Cassazione nella sua relazione del 18 dicembre 2013, è la stessa usata dall'art. 424 c.p. ("Danneggiamento seguito da incendio") "per indicare un'azione alla quale non segue necessariamente un incendio a norma dell’art. 423 cod. pen. e che, anzi, assumendo significato per l’ordinamento penale solo se da essa “sorge il pericolo di un incendio”, potrebbe essere inidonea, di per sé, persino a determinare quest’ultimo evento".

Oggetto di tale azione devono essere rifiuti abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato. Con ogni evidenza, quindi, la nuova incriminazione nasce in collegamento con quanto già disposto dall'art. 192 D. Lgs 152/06, il cui primo comma sancisce, appunto, il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo; divieto presidiato da sanzione amministrativa (art. 255, comma 1) o penale (art. 256, comma 2) a seconda che l'autore dell'abbandono o del deposito incontrollato sia un privato ovvero un titolare di impresa o responsabile di ente.

Con la nuova norma incriminatrice, cioè, si stabilisce che appiccare il fuoco a questi rifiuti integra un ulteriore illecito di natura delittuosa.

 

  1. Il secondo comma del nuovo articolo punisce con la stessa pena di cui sopra chiunque abbandona, deposita, raccoglie, trasporta, spedisce o gestisce comunque senza autorizzazione rifiuti "in funzione della successiva combustione illecita ".

Trattasi, pertanto di altro e distinto delitto che concorre con il primo.

 

  1. Qualora la combustione riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena da 3 a 6 anni.

 

Quindi, in definitiva, l'art. 256-bis prevede non 1 ma 3 nuovi delitti:

1) la combustione illecita di rifiuti (comma 1);

2) la combustione illecita di rifiuti pericolosi (comma 1);

3) l'abbandono, il deposito incontrollato, la raccolta, il trasporto la spedizione o comunque la gestione senza autorizzazione di rifiuti in funzione della successiva combustione illecita (comma 2).

 

La combustione di stoppie

 

Una specifica eccezione è prevista dal comma 6. Esso, infatti, sancisce che, in caso di combustione di rifiuti vegetali, provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali, non si applichino le pene previste dai nuovi delitti, bensì le sanzioni previste dall'art. 255 per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Tale formulazione, tuttavia, non riguardava i rifiuti agricoli, paglia, sfalci potature ecc. di cui all’art. 185, comma 1, lett. f, ed allora, per evitare dubbi e sanzioni eccessive, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116, da un lato ha aggiunto all’art. 182 (Smaltimento dei rifiuti), comma 6, D. Lgs 152/06 il seguente

 

"6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

e dall’altro ha aggiunto al comma 6 del citato art. 256-bis, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all' abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato».

 

Alla luce di quanto sopra sommariamente esposto, si raccomanda alla p.g. in indirizzo la puntuale applicazione della nuova normativa penale, anche con riferimento agli episodi, frequenti nel nostro territorio, di abbruciamento di rifiuti da rottamazione e pneumatici, facilmente rilevabili dal fumo nero che provocano.

A tal proposito, richiamo l’attenzione sull’obbligo della confisca obbligatoria di mezzi ed aree previsto dal comma 5 del nuovo art. 256-bis (sopra riportato) in quanto ciò comporta, in sede di indagini, l’obbligo di sequestro preventivo; tanto più che “la revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell'ipotesi nella quale vengano a mancare gli elementi costituenti il "fumus commissi delicti" e non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della "res" non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge.(Cass. pen. , c.c. 25 giugno 2013, n. 43945, Liccardi), e che “le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all’interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie” (da ultimo, Cass. pen. , c.c. 20 marzo 2014, n. 28442, Guarnieri) .