TAR Campania (NA), Sez. II, n. 2281, del 3 maggio 2013
Urbanistica.Area destinata ad edilizia scolastica non configura vincolo preordinato all’esproprio

E’ da escludersi che la destinazione dell’area ad edilizia scolastica possa configurare un vincolo preordinato all’esproprio, poiché, non sussistendo alcun impedimento a che alle necessità scolastiche si provveda mediante soluzioni locative, anziché proprietarie, il vincolo può ricomprendersi tra quelli che, secondo la decisione della Corte cost. n. 179 del 1999, "importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata. In altri termini, dunque, la destinazione scolastica comporta l’attribuzione al terreno di una vocazione edificatoria, sia pure specifica, in quanto realizzabile anche da privati ed inoltre la vocazione edificatoria del terreno va confermata anche in relazione al fatto che l'edilizia scolastica elementare costituisce opera di urbanizzazione secondaria (art. 1 lett. c in relazione all'art. 4 della l. n. 847 del 1964), la cui costruzione si deve considerare funzionale ad una destinazione edificatoria della zona. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02281/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01905/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Immacolata Massa, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Gabriele, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via Generale Orsini, n. 46;

contro

il Comune di Casavatore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. William Esposito, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.;

per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n. 131/urb. del 23 febbraio 2012, con il quale l’amministrazione comunale ha rigettato la domanda di permesso di costruire presentata in data 13 settembre 2011 da Immacolata Massa;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;

nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 3 dicembre 2012:

c) del provvedimento prot. n. 541/urb. del 13 settembre 2012, con il quale è stato annullato in autotutela il silenzio- assenso formatosi sull’istanza di permesso di costruire presentata in data 13 settembre 2011 da Immacolata Massa;

d) nei limiti dell’interesse, del provvedimento prot. n. 531/urb. del 12 settembre 2012, con il quale è stato annullato in autotutela il provvedimento di rigetto della domanda di permesso di costruire prot. n. 131/urb. del 23 febbraio 2012;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale.



Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casavatore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

A. Immacolata Massa è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Casavatore, in via Vanvitelli, catastalmente censito al foglio 1, particella n. 18 ed incluso nella Z.T.O. “Sa” – attrezzature scolastiche, scuola elementare, in relazione al quale ha presentato in data 13 settembre 2011 una domanda di permesso di costruire, avente ad oggetto l’edificazione di un immobile da destinare all’edilizia residenziale sociale (E.R.S.).

B. Nello specifico, la ricorrente rappresenta che la suddetta domanda è stata presentata ai sensi della l.r. n. 19 del 2009 che, all’art. 7, ha disciplinato il procedimento per la riqualificazione delle aree urbane degradate, nonché in considerazione della delibera della Giunta Comunale n.8 del 18 febbraio 2010, successivamente recepita dal Consiglio Comunale con la delibera n. 4 del 26 febbraio 2010, con la quale sono stati individuati 14 siti da destinare alla realizzazione di alloggi E.R.S.; l’art. 7, comma 4 della sopra citata legge regionale, infatti, prevede la possibilità per le amministrazioni comunali, nei casi in cui non siano disponibili aree funzionalizzate a tale scopo, di individuare, anche in variante agli strumenti urbanistici, ambiti composti da aree da utilizzare per l’edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie ed a nuclei familiari con disagi abitativi.

C. Con la suddetta domanda, la Massa si è impegnata a stipulare la relativa convenzione.

D. In data 23 febbraio 2012 l’amministrazione comunale, a seguito di ripetuti solleciti e dell’azione giurisdizionale proposta dalla Massa avverso l’inerzia serbata sulla domanda di permesso di costruire, ha adottato il provvedimento di rigetto, a motivo, tra l’altro, dell’inclusione del terreno nella Z.T.O. “Sa”, destinata ad attrezzature scolastiche ed a scuola elementare e degli standard minimi previsti dal D.M. n. 1444 del 1968, non considerati nel progetto.

D. Avverso il suddetto provvedimento Immacolata Massa ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale ne è stata dedotta l’illegittimità per:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001, degli artt. 20, 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 21 del 1990, dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento e perplessità, in quanto sulla domanda di permesso di costruire si era ormai formato il silenzio assenso, conformemente alla previsione di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001, come modificato dall’art. 5 del D.L. n. 70 del 2011, convertito in l. n. 106 del 2011. Ciò con la conseguenza che l’amministrazione, prima dell’adozione del provvedimento di rigetto, avrebbe dovuto, nell’esercizio del potere di autotutela, annullare o revocare il titolo edilizio tacitamente formatosi, assicurando, peraltro, le garanzie di partecipazione procedimentale;

- violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per erroneità e carenza di istruttoria, difetto di motivazione, carenza dei presupposti, non essendo stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda;

- violazione della l.r. n. 19 del 2009, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26 febbraio 2010, incompetenza ed eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento, in quanto la domanda di permesso di costruire è stata presentata in data 13 settembre 2011, in conformità alla suddetta deliberazione, con la quale è stata consentita la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale nei siti individuati, nei quali è ricompreso il terreno in proprietà della ricorrente. Ad avviso della ricorrente, infatti, in esito all’approvazione della deliberazione sopra indicata, non era affatto necessaria – contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione comunale – la conclusione del procedimento per l’approvazione della variante urbanistica, essendo tale approvazione inclusa nella stessa deliberazione approvata. Con riferimento agli standard urbanistici, parte ricorrente sostiene che i c.d. minimi inderogabili devono essere calcolati in relazione a tutto il territorio comunale, sicché il mutamento di destinazione dell’area è di per sé sufficiente a consentire la realizzazione dell’intervento; ciò in specie considerando che la stessa deliberazione ha previsto specifici indici di densità fondiaria e che, comunque, la l.r. n. 19 del 2009 richiama i minimi inderogabili esclusivamente con riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 7, comma 2, concernente gli interventi di E.R.S. in deroga al P.R.G. e non anche nel caso in cui, come nella fattispecie, sono consentiti gli interventi in variante agli strumenti urbanistici;

- violazione dell’art. 42 Cost., della l. n. 1150 del 1942, della l.r. n. 16 del 2004 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto l’inclusione del terreno in proprietà della ricorrente nella Z.T.O. “Sa” (attrezzature scolastiche, scuola elementare) determina l’imposizione di un vincolo non meramente conformativo bensì espropriativo, con la conseguenza che, essendo decorso il termine quinquennale, tale vincolo è ormai decaduto. Viene evidenziato, inoltre, che la l.r. n. 19 del 2009 ha previsto un procedimento semplificato di adozione della variante urbanistica per la realizzazione degli interventi di E.R.S., procedura che, nella fattispecie, deve ritenersi conclusa con approvazione della deliberazione da parte del Consiglio Comunale;

- violazione dell’art. 6, comma 1 lett. b) della l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione comunale, il progetto è stato redatto da tecnico abilitato.

E. Unitamente alla domanda di annullamento, la difesa della ricorrente ha proposto la domanda di risarcimento del danno, quantificato in 100.000,00 euro.

F. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 dicembre 2012, la Massa ha impugnato anche il provvedimento del 12 settembre 2012, con il quale è stato annullato in autotutela il provvedimento di diniego della domanda di permesso di costruire (gravato con il ricorso introduttivo del presente giudizio) ed il provvedimento del 13 settembre 2012, con il quale l’amministrazione comunale ha annullato in autotutela il provvedimento tacito di accoglimento della domanda di permesso di costruire presentata in data 13 settembre 2011, nonché confermato il rigetto della domanda medesima.

G. Oltre a riprodurre le censure già formulate con il ricorso introduttivo, la difesa della ricorrente ha contestato, in primo luogo, che tali provvedimenti, determinando la disapplicazione della deliberazione consiliare, sono viziati per incompetenza, nonché per sviamento, emergendo una deviazione rispetto alla funzione tipica dell’atto. In relazione agli standard minimi, inoltre, è stato rilevato che le trasformazioni di tale aree, conseguenti ad interventi di edificazione abusiva, hanno determinato un sostanziale superamento dell’originaria classificazione urbanistica. Parte ricorrente ha dedotto, ancora, l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, essendo decorso un anno dalla presentazione della domanda di permesso di costruire, in relazione alla quale si è formato il provvedimento tacito di accoglimento, nonché in quanto l’amministrazione comunale ha trascurato la ponderazione degli interessi coinvolti, non avendo neanche proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela.

H. Il Comune di Casavatore si è costituito in giudizio, concludendo per l’inammissibilità dei gravami per carenza di interesse e per il rigetto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti in quanto, nel merito, infondati. Nello specifico, la difesa dell’ente resistente ha evidenziato che, conformemente alle previsioni contenute nell’art. 7, comma 4 della l. n. 19 del 2009, l’edificazione avrebbe potuto essere assentita solo dopo la conclusione della procedura di approvazione della variante urbanistica, necessaria, nella fattispecie, a motivo della diversa classificazione dell’area interessata dall’intervento. Prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 della l.r. 1 del 2011, che ha disposto l’abrogazione dell’art. 24 della l.r. n. 16 del 2004, e del regolamento n. 5 del 2011, con il quale è stata definita la nuova procedura di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, era necessario un procedimento complesso ed articolato per l’approvazione delle varianti e, comunque, la deliberazione del Consiglio Comunale costituisce solo un atto preliminare, al più qualificabile in termini di adozione della variante, indispensabile in considerazione della specifica disciplina urbanistica dettata per l’area de qua dal vigente P.R.G.. Viene sottolineata, inoltre, l’assenza degli standard urbanistici prescritti dal d.m. n. 1444 del 1968, nonché rilevata la necessità dell’approvazione della variante al fine di rimuovere il vincolo conformativo sussistente sull’area in proprietà della ricorrente. Ciò senza considerare che la riqualificazione delle aree degradate implica delle preesistenze da recuperare. Su tali basi è stata anche sollevata l’eccezione di inammissibilità dei gravami per carenza di interesse, giacché anche ove i ricorsi trovassero accoglimento, la ricorrente non potrebbe, comunque, ottenere il bene della vita anelato, essendo necessaria l’approvazione della variante. L’amministrazione ha, inoltre, ribadito l’assenza della sottoscrizione del tecnico incaricato sulla documentazione presentata unitamente alla domanda volta ad ottenere il titolo edilizio, essendone stato indicato solo in nominativo; circostanza, questa, comprovata anche dal deposito della documentazione debitamente sottoscritta solo in data 29 febbraio 2012 e, dunque, successivamente alla notificazione del provvedimento reiettivo gravato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

I. All’udienza pubblica del 7 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente stante l’infondatezza dei gravami.

1.2. Sempre in via preliminare, il Collegio evidenzia che sebbene l’amministrazione abbia adottato, nelle more della definizione del presente giudizio, i provvedimenti di annullamento in autotutela sia del titolo edilizio tacitamente formatosi sulla domanda di permesso di costruire sia del provvedimento espresso di rigetto dell’istanza medesima, ciò non determina la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso introduttivo, avendo la difesa della ricorrente proposto, unitamente alla domanda di annullamento anche la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno, sicché tale interesse strumentale è di per sé sufficiente a sostenere il gravame (cfr. Cons. St., sez. III, 13 luglio 2011, n. 4229).

2. Legittimamente l’amministrazione comunale ha adottato il provvedimento espresso di rigetto della domanda volta ad ottenere il titolo edilizio.

2.1 Si evidenzia, infatti, che la domanda di permesso di costruire è stata presentata il 13 settembre 2011 e, dunque, successivamente all’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001 – per effetto dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge n. 106 del 2011 – che ha previsto la formazione del provvedimento tacito di assenso per effetto della decorrenza dei termini di legge; nondimeno, il Collegio rileva, nella fattispecie, la sussistenza di una causa ostativa alla formazione del silenzio assenso.

2.2. Dalla documentazione prodotta dalla difesa della ricorrente emerge, infatti, che la dichiarazione del progettista allegata alla domanda di permesso di costruire non contiene alcuna espressa attestazione in ordine alla conformità urbanistica del progetto, limitandosi a menzionare l’inclusione dell’area interessata dall’intervento nella Z.T.O. “Sa” (zona destinata ad attrezzature scolastiche- scuola elementare), nonché tra quelle individuate dalle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, rispettivamente del 18 febbraio e del 26 febbraio 2010.

2.3. Il progettista, infatti, ha affermato la conformità del progetto alla normativa igienico- sanitaria, di sicurezza e prevenzione ed antisismica ma ha omesso l’attestazione di conformità urbanistica prescritta dalla sopra citata disposizione; né a tal fine può essere ritenuta sufficiente la generica attestazione di “compatibilità con le normative vigenti”, stante l’insussistenza di una equivalenza tra i differenti concetti della conformità e della compatibilità, – quest’ultima, infatti, postula un apprezzamento valutativo, sia pure alla stregua di regole tecniche –, e della necessità che le dichiarazioni siano rese in maniera chiara ed inequivoca dal progettista, soprattutto in considerazione delle relative responsabilità, anche sul piano penale (art. 20, comma 13 del D.P.R. n. 380 del 2001).

2.4. La rilevata lacuna o, comunque, l’evidente ambiguità della dichiarazione resa dal progettista preclude la formazione del silenzio assenso, in quanto la procedura semplificata consente lo snellimento dell’azione amministrativa solo sul presupposto che la stessa sia stata messa nelle condizioni di conoscere nella sua completezza tutti gli elementi necessari al fine di valutare l’assentibilità dell’intervento (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, sentenza n. 20 del 2013).

3. Del pari infondate si palesano le deduzioni con le quali la difesa della ricorrente ha sostenuto che l’approvazione della variante urbanistica, necessaria per l’assentibilità dell’intervento, sia da ricondurre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 2010.

3.1. Il Collegio reputa opportuna una ricostruzione, sia pure sintetica, della specifica disciplina introdotta dalla l.r. n. 19 del 2009 (c.d. piano casa Campania) per la riqualificazione delle aree urbane.

3.2. L’art. 7 della sopra citata legge regionale detta una disciplina articolata, al dichiarato scopo di risolvere le problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente attraverso la promozione di uno sviluppo sostenibile delle città e di specifiche strategie di intervento.

3.3. Con tali premesse, ai fini che in questa sede rilevano, la suddetta disposizione ha previsto, al comma 4, la possibilità per le amministrazioni comunali di individuare, anche in variante agli strumenti urbanistici, aree da destinate all’edilizia residenziale sociale, sempre che non sussista già la disponibilità di aree destinate a tale scopo e con il vincolo della loro funzionalizzazione, in misura prevalente, in favore di giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.

3.4. La disposizione in esame è, dunque, chiara nel definire i presupposti ed i limiti entro i quali le amministrazioni comunali possono procedere a tali interventi incentivanti ed è significativo evidenziare che, a differenza della fattispecie prevista dai precedenti commi 2 e 3, l’individuazione delle areede quibus può avvenire in variante ma non anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. In tal senso depone non solo l’interpretazione letterale della disposizione ma anche, sul piano teleologico e sistematico, la specifica finalità perseguita (agevolazione di giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo), che il legislatore ha opportunamente contemperato con l’esigenza di preservare un ordinato assetto e sviluppo del territorio, che viene assicurato, nell’ipotesi di insussistenza della conformità urbanistica delle aree da destinare a tale scopo, proprio attraverso la procedura di variante.

3.5. Se la disposizione in esame consente, dunque, alle amministrazioni comunali la suddetta possibilità nell’ipotesi in cui non siano altrimenti disponibili aree destinate ad edilizia residenziale sociale, non è prevista alcuna deroga alla disciplina da seguire per l’esercizio del potere pianificatorio; in altri termini, in assenza di una diversa procedura, non delineata dalla previsione in argomento, non possono che trovare applicazione le disposizioni regionali che regolamentano la procedura di approvazione delle varianti urbanistiche.

3.6. Sia la deliberazione della Giunta che quella del Consiglio Comunale risalgono ad epoca precedente all’abrogazione dell’art. 24 della l.r. n. 16 del 2004; tale disposizione, infatti, è stata abrogata dall’art. 4, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal centocinquantunesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

3.7. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, dunque, le suddette deliberazioni non erano affatto sufficienti ai fini dell’assentibilità dell’intervento progettato, trovando applicazione, ratione temporis, per l’approvazione delle varianti urbanistiche, la procedura delineata dall’art. 24 sopra citato, nella fattispecie necessaria in considerazione della non conformità urbanistica dell’area interessata.

4. Legittimamente e doverosamente l’amministrazione comunale ha rilevato, inoltre, le problematiche riferite agli standard minimi previsti dal D.M. n. 1444 del 1968; il Collegio sottolinea, infatti, che gli standard assumono rilievo, a monte, nello svolgimento dell’attività di pianificazione, giacché, ai sensi dell’art. 31 della l.r. n. 16 del 2004, gli “atti di pianificazione urbanistica sono adottati nel rispetto degli standard urbanistici fissati dalla normativa nazionale”, sia nel corso del procedimento avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire, come comprovato dalle previsioni contenute negli artt. 12 e 14 del D.P.R. n. 380 del 2001.

4.1. Il Collegio osserva, altresì, che la previsione degli indici di densità fondiaria contenuta nella suddetta deliberazione, non può ritenersi sufficiente ai suddetti fini, giacché l’individuazione, peraltro preliminare, di un parametro urbanistico è cosa difesa dalla verifica in ordine al rispetto degli standard, funzionali ad assicurare le dotazioni dei diversi ambiti che compongono il territorio comunale.

4.2. L’omessa specifica indicazione, nella previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 7 della l.r. n. 19 del 2009, del rispetto degli standard minimi di cui al D.M. n. 1444 del 1968, a differenza di quanto esplicitato nei precedenti commi della medesima disposizione, deriva dall’evidente circostanza che la necessità della variante nell’ipotesi in cui, come nel caso che ne occupa, non sussiste la conformità urbanistica, assorbe la suddetta esigenza, giacché, per le ragioni sopra esposte, la sussistenza delle dotazioni dei vari ambiti costituisce elemento che l’amministrazione è tenuta ad apprezzare nell’esercizio del potere pianificatorio.

4.3. Quanto alla sussistenza di un’adeguata urbanizzazione dell’area interessata dall’intervento – dedotta, invero, solo con il ricorso per motivi aggiunti – il Collegio reputa sufficiente rilevare che la difesa della ricorrente si è limitata a mere asserzioni, non suffragate dal benché minimo riscontro probatorio.

5. Del pari infondato si palesa il quarto motivo di ricorso, con il quale è stata sostenuta la natura espropriativa del vincolo sussistente sull’area interessata dall’intervento.

5.1. Si deve premettere, in linea generale, che la differenza tra i vincoli espropriativi e quelli conformativi sta nel fatto che, mentre per i primi è necessario che la previsione di P.R.G. determini una riserva alla mano pubblica della facoltà di realizzare determinate strutture (pubbliche, per l’appunto), i secondi lasciano il proprietario nella condizione di gestire l’eventuale trasformazione dell'immobile, non intaccando il valore di scambio del bene in quanto non privano il suo titolare della facoltà di godimento e di utilizzazione della res.

5.2. In linea generale, dunque, i vincoli di piano regolatore, ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale, sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che ne comportano l'inedificabilità e dunque svuotano il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone in modo significativo il valore di scambio.

5.3. Tanto premesso osserva il Collegio che secondo la prevalente giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione, «è da escludersi che la destinazione dell’area ad edilizia scolastica possa configurare un vincolo preordinato all’esproprio, poiché, non sussistendo alcun impedimento a che alle necessità scolastiche si provveda mediante soluzioni locative, anziché proprietarie, il vincolo può ricomprendersi tra quelli che, secondo la decisione della Corte cost. n. 179 del 1999, "importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico - privata". In altri termini, dunque, la destinazione scolastica comporta l’attribuzione al terreno di una vocazione edificatoria, sia pure specifica, in quanto realizzabile anche da privati ed inoltre la vocazione edificatoria del terreno va confermata anche in relazione al fatto che l'edilizia scolastica elementare costituisce opera di urbanizzazione secondaria (art. 1 lett. c in relazione all'art. 4 della l. n. 847 del 1964), la cui costruzione si deve considerare funzionale ad una destinazione edificatoria della zona » (cfr. Cass. civile, sez. I, 21 marzo 2000, n. 3298; Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2003, n. 2641; si veda altresì, in questa stessa direzione, T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 26 febbraio 2009 , n. 403).

6. Quanto sopra esposto esclude in radice l’assentibilità dell’intervento.

7. Il Collegio evidenza, altresì, che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non costituisce, nella fattispecie, un vizio invalidante, trovando applicazione l’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990, in considerazione della natura vincolata dell’attività svolta dall’amministrazione e della circostanza che, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

7.1. L’assenza dei presupposti per il positivo riscontro della domanda di permesso di costruire rende del tutto irrilevante la problematica, pure evidenziata dall’amministrazione comunale, della mancanza di sottoscrizione, da parte del tecnico abilitato, della documentazione presentata a corredo dell’istanza medesima; si evidenzia, peraltro, che, come dedotto dalla difesa dell’ente resistente e non contestato dalla difesa della ricorrente, solo in data 29 febbraio 2012 e, dunque, successivamente alla notificazione del provvedimento reiettivo gravato, l’interessata ha deposito all’amministrazione comunale la documentazione debitamente sottoscritta.

8. Alla luce di quanto sopra esposto, non merita accoglimento neanche il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 dicembre 2012, con il quale la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di annullamento in autotutela sia del silenzio assenso formatosi sull’istanza di permesso di costruire sia del provvedimento di rigetto gravato con il ricorso introduttivo.

8.1. Il Collegio reputa opportuno evidenziare che il provvedimento prot. n. 541/urb. del 13 settembre 2012 ha un duplice contenuto dispositivo; l’amministrazione, infatti, non si è limitata all’annullamento in autotutela del silenzio assenso asseritamente formatosi sull’istanza di permesso di costruire ma ha anche confermato il rigetto della domanda medesima, per tutte le motivazioni già evidenziate nel precedente provvedimento reiettivo.

8.2. In relazione a tale provvedimento, in disparte i profili di nullità per inesistenza dell’oggetto che emergono con riferimento all’annullamento di un provvedimento tacito di accoglimento che – per le ragioni esposte nei capi precedenti della presente pronuncia – non si è mai formato, il Collegio evidenza l’assenza di un legittimo affidamento da tutelare, in specie considerando che il provvedimento di rigetto impugnato con il ricorso introduttivo (successivamente rinnovato dall’amministrazione nell’erroneo convincimento che si fosse formato il provvedimento tacito di accoglimento) è stato adottato il 23 febbraio 2012 e, dunque, a distanza di circa cinque mesi dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere il titolo edilizio, arco temporale all’evidenza esiguo, in specie ove riguardato considerando i termini ordinari di conclusione del procedimento. Si sottolinea, inoltre, che tale provvedimento non presenta alcuna carenza sul piano motivazionale, essendo diffusamente esplicitate le ragioni preclusive dell’assentibilità dell’intervento, le quali consentono anche di apprezzare la prevalenza dell’interesse pubblico che l’amministrazione ha inteso tutelare.

9.In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti vanno integralmente respinti.

10. Le peculiarità della fattispecie e la novità delle questioni trattate impongono l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, rigetta sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere

Brunella Bruno, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)