Procura della Repubblica di Tivoli. Circolare "Abusi edilizi. Condono e procedure di acquisizione degli immobili abusivi"
P R O C U R A
D E L L A R E P U B B
L I C A
T I V O L I
Ai Comandi Polizia Municipale
Ai Comandi Stazione Corpo Forestale
dello Stato
Ai Comandi Stazione Arma dei
Carabinieri
OGGETTO: Abusi edilizi. Condono e procedure di
acquisizione degli immobili abusivi
PREMESSA
Al fine di soddisfare le richieste di diversi
comandi ed amministrazioni comunali in merito alle procedure da seguire con
riferimento al c.d. “condono edilizio” ed alla procedura di acquisizione
degli immobili abusivi si ritiene opportuno rendere noto ai comandi in indirizzo
l’orientamento di questa Procura, con preghiera di darne comunicazione anche
agli Uffici Tecnici ed agli altri Uffici comunali eventualmente interessati.
ATTIVITA’ DI INDAGINE
Deve essere innanzi tutto richiamata
l’attenzione sui contenuti delle direttive a suo tempo impartite da questa
Procura (a tale proposito si allega la precedente circolare: ALLEGATO
1)
In più occasioni si è infatti avuto modo di
constatare come siano sistematicamente disattese le disposizioni a suo tempo
impartite ed espressamente contenute in ogni delega di indagine.
A tale proposito deve dunque essere rammentato
che:
-
deve essere dato completo adempimento alle direttive impartite,
utilizzando la modulistica a suo tempo indicata. A tale proposito si allega uno
schema di segnalazione redatto secondo le indicazioni a suo tempo fornite (ALLEGATO
2)
-
la risposta alla delega di indagine deve pervenire COMPLETA entro
il termine indicato dal magistrato delegante (salvo proroghe dallo stesso
concesse). Il ritardo comporta, spesso, la necessità di richiedere al G.I.P. la
proroga del termine di scadenza del fascicolo con aggravio di tempi e di costi.
-
gli accertamenti delegati NON possono essere “subdelegati”
agli uffici tecnici comunali i cui addetti non hanno funzioni di polizia
giudiziaria e possono soltanto essere sentiti a verbale come persone informate
sui fatti ovvero nominati ausiliari di PG ai sensi dell’articolo 348 cpp. In
ogni caso non possono rifiutare di fornire le informazioni richieste.
-
il sequestro deve essere tempestivamente eseguito così come ogni
verifica in merito ad abusi in corso di esecuzione. Non dovrà ovviamente essere
dato preavviso del controllo agli interessati
-
l’eventuale presentazione di istanza di “condono” non è
incompatibile con il sequestro
-
in caso di rifiuto a consentire l’accesso al cantiere (e salvo
che il fatto non configuri l’ipotesi di resistenza o violenza a P.U., reati
per i quali è consentito l’arresto in flagranza) dovrà essere interpellato
il magistrato assegnatario del procedimento o, in caso di sua assenza o
impedimento, quello di turno che valuterà se emettere idoneo provvedimento la
fine di consentire l’accesso ai luoghi anche con rimozione degli ostacoli
fissi.
-
Le fotografie dell’abuso NON devono essere realizzate con
macchina del tipo Polaroid, vanno raccolte in fascicolo con didascalia e NON
possono essere sostituite da fotocopie in bianco e nero.
Resta da sottolineare come sia del tutto
inaccettabile che, nella quasi totalità delle segnalazioni, venga omessa
l’individuazione di tutti i responsabili degli abusi e ciò anche in piccoli
comuni ove l’acquisizione di tali informazioni è estremamente facile.
E’ inoltre assurdo che vengano spesso segnalati
quali autori degli illeciti persone anziane non solo fisicamente impossibilitate
a realizzare l’abuso ma anche del tutto prive delle cognizioni tecniche per
realizzare immobili talvolta anche di rilevanti dimensioni.
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI
La procedura di acquisizione degli immobili è
OBBLIGATORIA e deve essere portata a termine secondo le cadenze temporali
stabilite dal legislatore.
Tale procedura DEVE essere avviata dal competente
funzionario comunale con le seguenti cadenze che vengono qui di seguito
sinteticamente ricordate:
-
emissione ordinanza ai sensi dell’art. 27
d.p.r. 380 1 e relativa TEMPESTIVA notifica. L’ordinanza deve
contenere tutti gli estremi per l’identificazione dell’abuso (compresi
foglio e mappale)
-
verifica (attraverso sopralluogo della Polizia Municipale)
dell’ottemperanza alla ordinanza con redazione del relativo verbale
-
in caso di inottemperanza, il relativo verbale (che deve contenere
gli estremi catastali dell’immobile) deve essere notificato ai soggetti
interessati
-
l’accertata inottemperanza determina per legge l’automatico
passaggio della proprietà dell’abuso e dell’area di sedime
all’amministrazione comunale nei termini indicati dall’articolo 31 dpr
380 1
-
il trasferimento di proprietà deve essere rapidamente trascritto.
Ciò posto, si è rilevata spesso una ostinata
resistenza da parte dei competenti uffici comunali ad effettuare la trascrizione
o a porre in essere regolarmente e tempestivamente la procedura di cui in
premessa.
E’ pertanto opportuno che il personale di PG
della Polizia Municipale sia reso edotto del fatto che:
-
l’eventuale omissione o rifiuto da parte del personale
competente a procedere può configurare i reati di abuso d’ufficio eo
omissione o rifiuto di atti d’ufficio in ordine ai quali vi è l’obbligo di
comunicazione a questa AG
-
l’eventuale carenza di mezzi
personale non giustifica eventuali ritardi od omissioni anche in
considerazione del fatto che la trascrizione della proprietà richiede, per la
predisposizione della nota con i sistemi informatici, pochi minuti di lavoro
mediante utilizzazione di software liberamente scaricabile dal sito www.finanze.it
-
non può ritenersi giustificata la mancata conoscenza delle
procedure da seguire in quanto i soggetti preposti sono tenuti a conoscere le
disposizioni che disciplinano le materie di loro competenza e l’attuale
procedura di trascrizione è in uso da diversi anni
-
il ricorso amministrativo al TAR o in altra sede NON sospende la
procedura di acquisizione se non nel caso in cui venga emessa ordinanza
cautelare di sospensiva
-
in caso di presentazione di istanza di condono valgono le
considerazioni indicate nel paragrafo seguente
Va aggiunto che questa Procura provvederà a
segnalare alla competente Procura della Corte dei Conti ogni ritardo che possa
comportare danno erariale riservandosi ovviamente ogni valutazione in merito
alla rilevanza penale di ritardi eo omissioni da parte dei competenti uffici
tecnici comunali.
CONDONO EDILIZIO
Sono numerosissime le domande di condono edilizio
che continuano ad essere presentate anche per abusi visibilmente ultimati dopo
il termine di legge del 3132003.
Ciò nonostante, si è notato che molti comandi
non pongono in essere nessuna verifica circa la veridicità della domanda.
A tale proposito è opportuno ricordare che:
riguardo all’elemento temporale:
-
ai fini del condono l’ultimazione dei lavori è prevista “al
grezzo” e cioè con l’immobile completo ma privo delle finiture. NON può
ritenersi dunque ultimato l’immobile che sia privo della copertura o delle
tamponature laterali ovvero di quelle interne (in caso di più unità
immobiliari)
-
NON può ritenersi inoltre ultimato al grezzo l’immobile
palesemente realizzato in tutto o in parte in modo fittizio (ad esempio quando
un manufatto in muratura o cemento armato presenti il tetto in tavole di legno o
lamiera, quando un manufatto sia realizzato in cemento armato ed abbia le pareti
esterne in cartongesso etc.)
-
eventuali situazioni del tipo di quelle descritte nei punti
precedenti dovranno essere chiaramente indicate nella segnalazione
-
la segnalazione deve contenere fotografie nitide dell’intero
immobile su tutti i lati, compresa la sommità.
-
In caso vengano accertate fittizie apposizioni di infissi, pareti,
coperture etc. tale circostanza deve essere opportunamente ed adeguatamente
documentata anche con fotografie.
-
vanno fornite al PM tutte le informazioni idonee ad individuare
correttamente la data effettiva di ultimazione lavori
-
verrà reso noto, scoraggiando così eventuali false dichiarazioni
da parte delle persone informate che questa Procura, a causa del numero
rilevantissimo di domande di condono contenenti false dichiarazioni, ha
istituito un apposito gruppo di consulenti tecnici che valuteranno la regolarità
delle domande avvalendosi anche della documentazione fotografica aerea acquisita
riguardo alla tipologia delle opere:
-
la legge sul condono edilizio indica chiaramente quali siano le
opere assoggettabili a condono
-
la Corte di cassazione ha tuttavia precisato in due recenti
decisioni che il condono NON è ammesso:
1.
per le nuove costruzioni aventi natura non‑residenziale, realizzate
in assenza del titolo abilitativo edilizio, che costituiscono immobile
integralmente abusivo e non si sostanzia in meri ampliamenti o addizioni
(ipotesi esclusa dal comma 25 dell’art. 32 Legge 326
2.
per gli abusi eseguiti in zona sottoposta a vincolo imposto a tutela
degli interessi paesistici e diversi da quelli indicati nei pp. 4, 5 e 6
dell’Allegato 1 (ipotesi esclusa dall’articolo 32, comma 26 lettera A)
legge 326 cit.
-
la sospensione della procedura di acquisizione dell’immobile (così
come quella del procedimento penale) prevista in caso di presentazione di
domanda di condono può avere efficacia solo in presenza dei requisiti di
condonabilità delle opere e non in ogni caso. NON sarà applicabile nel caso in
cui sia accertato che l’immobile abusivo è stato realizzato oltre i limiti
temporali (3132003) ovvero superando i limiti quantitativi di cubatura o nel
caso in cui si tratti di opere non condonabili perché in zona vincolata o non
residenziali
-
per tali ragioni è auspicabile che i comandi in indirizzo offrano la
massima collaborazione agli uffici tecnici comunali fornendo loro ogni
indicazione che consenta di valutare la mancanza dei requisiti di condonabilità
ed emettere i provvedimenti conseguenti
-
eventuali diverse indicazioni contenute in circolari, pareri etc.
non possono superare il dettato della legge ed eventuali disposizioni regionali
da emanarsi dopo la nota pronuncia della Corte Costituzionale dovranno tenere
conto dei principi comunque fissati dalla legge statale
-
non assume alcuna rilevanza ed, anzi, appare anche impropria la
prassi adottata da alcune amministrazioni di rilasciare attestati di “congruità”
delle somme versate ovvero altre attestazioni relative alla procedura di condono
non ancora perfezionata.
Gli stampati allegati possono anche essere
richiesti in formato elettronico al Dott. Luca RAMACCI
Tanto premesso, si raccomanda la massima
attenzione nell’espletamento delle attività in precedenza descritte.
Il Procuratore della Repubblica