Cass. Sez. III n. 34882 del 27 settembre 2010 (Cc. 22 apr. 2010)
Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Usai
Urbanistica. Lottizzazione e confisca

Per disporre la confisca prevista dall’art. 44, 2° comma del T.U. n. 380/2001 (e precedentemente dall’art. 19 della legge n. 47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente condannato, in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l’intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena

 

UDIENZA del 22.4.2010

SENTENZA N. 647

REG. GENERALE N.38907/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. GUIDO DE MAIO                              - Presidente
Dott. AGOSTINO CORDOVA                     - Consigliere
Dott. CIRO PETTI                                      - Consigliere
Dott. ALDO FIALE                                     - Rel. Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO                       - Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) USAI EDMONDO N. IL xx/xx/xxxx
- avverso l'ordinanza n. 24/2009 TRIBUNALE DI CAGLIERE SEZ. DIST. di SANLURI, del 25.07.2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.


FATTO E DIRITTO


Il Tribunale di Cagliari - Sezione distaccata di Sanluri, con sentenza del 21.2.2003, passata in giudicato il 4.4.2006, aveva dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di Cantarella Marino, quale rappresentante legale della s.r.l. "Sicat", in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, contestatagli per avere realizzato una lottizzazione abusiva sui terreni dello "International Camping Costa Verde", vendendo n. 28 piazzole a privati.

Con la sentenza medesima era stata ordinata la confisca dell'area abusivamente lottizzata, sita in località Gutturu Flumini del Comune di Arbus, e detto Comune, nell'aprile del 2009, aveva avviato la procedura per l'acquisizione dell'area confiscata.

Ricevuta la comunicazione dell'acquisizione dei propri beni al patrimonio comunale, Usai Edmondo - acquirente di una quota di proprietà dell'area lottizzata - aveva avanzato istanza, in sede esecutiva, per la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, del provvedimento di confisca, prospettando la propria estraneità alla realizzazione della lottizzazione abusiva e comunque la sua buona fede.

Il G.I.P. del Tribunale di Cagliari - Sezione distaccata di Sanluri, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 21.5.2009, aveva rigettato la richiesta.

L'interessato proponeva, quindi, opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., che lo stesso G.I.P. respingeva - con ordinanza del 25.7.2009 - rilevando che:
- il giudice dell’esecuzione è tenuto ad interpretare il giudicato di condanna ma gli è precluso di compiere ex novo una indagine valutativa avente ad oggetto il compendio probatorio acquisito in sede di merito, non potendo identificare "in executivis", per la prima volta, eventuali elementi fattuali non valutati dal giudice della cognizione;
- dalla sentenza esecutiva, non era dato "trarre elementi di valutazione che consentano di affermare l'estraneità del ricorrente alla realizzazione della lottizzazione abusiva, né tantomeno di accertare la sua buona fede";
- la addotta buona fede non poteva desumersi "per tabulas" dal fatto che il nominativo dell'Usai non fosse contemplato nel capo di imputazione, né dalla circostanza che egli avesse stipulato l'atto di acquisto della quota di sua proprietà alla presenza di un notaio;
- l'Usai potrà far valere, in sede civile, i suoi diritti nei confronti del responsabile dante causa.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'Usai, il quale ha eccepito:
- la illegittimità del provvedimento medesimo, perché emesso dallo stesso giudice-persona fisica che, nel contraddittorio delle parti (cioè irritualmente, in quanto avrebbe dovuto pronunciarsi "de plano"), aveva già rigettato la richiesta di restituzione del bene: da qui la violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice;
- la carenza dei presupposti per l'applicazione della misura ablatoria, stante l'estraneità del ricorrente al procedimento di merito e la sua evidente "buona fede", con conseguente carenza dell’elemento soggettivo dell’illecito: la condotta del terzo, infatti, del tutto sganciata dall’accertamento di una infrazione da lui commessa non integra il presupposto funzionale della sanzione, rappresentato dalla consapevole violazione del precetto; mentre il comportamento tenuto in concreto dall’Usai sarebbe stato del tutto conforme a quello che avrebbe tenuto, nelle medesime circostanze, qualsiasi persona coscienziosa ed avveduta e non potrebbe considerarsi da lui esigibile una condotta diversa da quella in concreto tenuta;
- la impossibilità di disporre la confisca in oggetto nei confronti del ricorrente, perché la Corte Europea dei diritti dell’uomo - con decisioni del 30.8.2007 e del 20.1.2009, nel ricorso [n. 75909/01] proposto contro l'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi" ed altri - ha affermato che tale misura patrimoniale:
a) "non tende alla riparazione di un danno, ma mira nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge";
b) è, quindi, una "pena" e la previsione dell'irrogabilità di tale "pena" al di fuori di ipotesi di responsabilità penale incorre nell'infrazione dell'art. 7 della CEDU.


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Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito specificati.


1. La prima doglianza è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, non é incompatibile a pronunciarsi sull'opposizione il giudice dell'esecuzione che abbia deciso, pure a seguito di udienza camerale, sull'istanza di restituzione dei beni confiscati [vedi Cass.: sez. VI, 10.8.2009, n. 32419, Reitano e sez. I, 9.4.2008, n. 14928, Marchitelli].

Soltanto nella fase di cognizione occorre garantire che l'accertamento sul merito della contestazione avvenga senza alcun possibile pregiudizio dato da un precedente intervento nel corso del procedimento che abbia imposto, o consentito, una valutazione della fondatezza della contestazione. Nella fase dell'esecuzione, invece, l'unica esigenza tutelata dal sistema è che l'esecuzione sia esattamente conforme al giudicato: da qui la previsione dell'attribuzione della competenza allo stesso giudice del giudicato, in un contesto sistematico che non esclude affatto l'attribuzione della decisione sull'opposizione allo stesso giudice-persona fisica che abbia deciso, pure a seguito di udienza camerale, sull'istanza di restituzione dei beni confiscati.

Qualora fosse stato ravvisabile, comunque, un caso di incompatibilità, non per questo il provvedimento impugnato sarebbe nullo, poiché la giurisprudenza costante è orientata nel senso che le norme che prevedono cause di incompatibilità del giudice non attengono alla capacità del giudice quale organo giudiziario, mentre la loro violazione può determinare la astensione o costituire motivo di ricusazione del giudice, ma non anche la nullità della sentenza o del provvedimento pronunciato in violazione della regola di incompatibilità.


2. Quanto all'applicazione della confisca prevista dall'art. 44, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 (e precedentemente dall'art. 19 della legge n. 47/1985) nei confronti dell'acquirente di una porzione del terreno abusivamente lottizzato, devono ribadirsi i seguenti principi.


2.1 Il reato di lottizzazione abusiva secondo concorde interpretazione giurisprudenziale - nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazioni dell’illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo.


La lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un’operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale.


La condotta dell’acquirente, in particolare, non configura un evento impresto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli [vedi Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric. Fogliani] e, per la cooperazione dall’acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione [vedi, sul punto, le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell'altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica].


L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione.


Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.


Le posizioni, pertanto, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle operazioni [vedi Cass., Sez. III: 22.5.1990, Oranges e 26.1.1998, Cusimano].


2.2 La contravvenzione di lottizzazione abusiva, sia negoziale sia materiale, ben può essere commessa per colpa [vedi Cass., Sez. III: 13.10.2004, n. 39916, Lamedica ed altri; 11.5.2005, Stiffi ed altri; 10.1.2008, Zortea; 5.3.2008, n. 9982, Quattrone; 26.6.2008, Belloi ed altri].


Non è ravvisabile, infatti, alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen., dovendo ovviamente valutarsi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. pen. secondo l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale.


Il venditore non può predisporre l'alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona: "Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore" [così testualmente Cass., Sez. III, 26.6.2008, Belloi ed altri].

2.3 Nella prospettiva della valutazione dei rapporti tra l’ordinamento statuale e quelle peculiari norme internazionali contenute nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ai quali è stata data esecuzione con la legge di ratifica 4.8.1955, n. 848 - la Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle sentenze pronunziate rispettivamente il 30.8.2009 [ricorso n. 75909/01 proposto contro l’Italia dalla s.r.l. “Sud Fondi” ed altri ] - a fronte di una sentenza nazionale che aveva disposto la confisca pur ritenendo insussistente l’elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva - ha affermato che la confisca già prevista dall'art. 19 della legge n. 47/1955 ed attualmente collocata tra le "sanzioni penali" dall'art. 44, 2° comma del T.U. sull'edilizia n. 380/2001:
- "non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma mira nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge";
- è, quindi, una "pena" ai sensi dell'art. 7 della Convenzione e la irrogazione di tale "pena" senza che sia stata stabilita l'esistenza di dolo o colpa dei destinatari di essa, costituisce infrazione dello stesso art. 7, una corretta interpretazione del quale "esige, per punire, un legame, di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta dell'autore materiale del reato".


La Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 348 e 349 del 22.10.2007:
a) ha affrontato la questione relativa alla posizione ed al ruolo delle norme della CEDU ed alla loro incidenza sull'ordinamento giuridico italiano, rilevando che dette norme, diversamente da quelle comunitarie, non creano un ordinamento giuridico sopranazionale e sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato ma non producono effetti diretti nell'ordinamento interno. Il nuovo testo dell'art. 117, 1° comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 18-10-2001, n. 3, ha reso inconfutabile la maggiore forza di resistenza delle norme CEDU (nell'interpretazione ad esse data dalla Corte europea per i diritti dell'uomo) rispetto alle leggi ordinarie successive, trattandosi di norma costituzionale che sviluppa la sua concreta operatività solo se posta in stretto collegamento con altre norme (cd. «fonti interposte», di rango subordinato alla Costituzione ma intermedio tra questa e la legge ordinaria), destinate a dare contenuti ad un parametro che si limita ad enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono possedere;
b) ha attratto le stesse norme CEDU come interpretate dalla Corte europea (quali norme - diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie - che, rimanendo pur sempre ad un livello sub-costituzionale, integrano però il parametro costituzionale), in ipotesi di asserita incompatibilità con una norma interna, nella sfera di competenza della Corte Costituzionale, alla quale viene demandata la verifica congiunta della compatibilità della norma interposta con la Costituzione e della legittimità della norma legislativa ordinaria rispetto alla stessa norma interposta;
c) ha escluso che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali, evidenziando che "tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall'art. 111, primo comma, Cost. e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione".


Nel rapporto, come sopra delineato, tra il diritto interno e le norme pattizie poste dalla CEDU, deve rilevarsi che la Corte europea dei diritti dell'uomo - nella citata sentenza 20.1.2009 - ha escluso la "prevedibilità" del carattere abusivo della lottizzazione sottoposta al suo esame sui rilievi che, alla stregua di quanto definitivamente affermato dalla Corte di Cassazione gli imputati avevano commesso un errore inevitabile e scusabile nell’interpretazione delle norme violate.

La Corte di Strasburgo ha ritenuto perciò “arbitraria” la confisca (considerata “sanzione penale” secondo le previsioni della (CEDU) applicata a soggetti che, a fronte di una base legale non accessibile e non prevedibile, non erano stati messi in grado di conoscere il senso e la portata della legge penale, “a causa di un errore insormontabile che non può in alcun modo essere imputato a colui o colei che ne è vittima”.

I Giudici di Strasburgo non hanno detto però, che presupposto necessario per disporre la confisca in esame sia una pronuncia di condanna del soggetto al quale la res appartiene.

2.4 Va ribadito, pertanto, l'ormai consolidato principio di diritto secondo il quale: "Per disporre la confisca prevista dall'art. 44, 2° comma del T.U. n. 380/2001 (e precedentemente dall'ad. 19 della legge n. 47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente "condannato", in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena".


Anche la Corte Costituzionale ha già avuto modo di affermare che fra le sentenze di proscioglimento ve ne sono alcune che "pur non applicando una pena comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o comunque l'attribuzione del fatto all'imputato medesimo" [vedi le sentenze n. 85 del 2008 e n. 239 del 2009, pubblicata nelle more della redazione della presente decisione]. Siffatto "sostanziale riconoscimento", per quanto privo di effetti sul piano della responsabilità penale, non è pertanto impedito da una pronuncia di proscioglimento, conseguente a prescrizione, ove invece l'ordinamento imponga di apprezzare tale profilo per fini diversi dall'accertamento penale del fatto di reato.

2.5 Alla stregua del principio appena enunciato va altresì specificato che:
- presupposto essenziale ed indefettibile, per l'applicazione della confisca in oggetto, è (secondo l'interpretazione giurisprudenziale costante) che sia stata accertata l'effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva;
- ulteriore condizione, però, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte di Strasburgo, investe l'elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere.

2.6 La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 9.4.2008, aveva rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione circa la legittimità del provvedimento di confisca qualora emesso "a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti", per asserito contrasto con gli artt. 3, 25 - comma 2 e 27 - comma 1 della Costituzione.

La Corte costituzionale - con la sentenza n. 239, depositata il 24.7.2009 - ha espressamente affermato che, "in presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può porsi un dubbio di costituzionalità, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretativa.


Al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò è permesso dai testi delle norme e qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire [il giudice delle leggi n.d.r.] delle relative questioni di legittimità costituzionale, rispetto al parametro dell’art. 117, primo comma, Cost.” [sentenze nn. 348 e 349 del 2007].

La Corte costituzionale ha concluso che “spetta, pertanto, agli organi giurisdizionali comuni l’eventuale opera interpretativa dell’art. 44, comma 2, del D.P.R. n.380 del 2001 che sia resa effettivamente necessaria dalle decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo; a tale compito, infatti, già ha atteso la giurisprudenza di legittimità, con esiti la cui valutazione non è ora rimessa a questa Corte. Solo ove l’adeguamento interpretativo, che appaia necessitato, risulti impossibile o l’eventuale diritto vivente che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla legittimità costituzionale, questa Corte potrà essere chiamata ad affrontare il problema della asserita incostituzionalità della disposizione di legge".

Questa Corte Suprema ha già fornito un'interpretazione adeguatrice dell'art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo ed ha affermato l'esclusione dell'applicabilità della confisca nei confronti di coloro che effettivamente risultino "in buona fede".

3. Il soggetto che rivendichi la illegittimità, nei suoi confronti, della disposta confisca - qualora non abbia partecipato ai procedimento nel quale è stata applicata la misura e sia quindi rimasto estraneo al giudizio di merito - pur non avendo ovviamente diritto di impugnare la sentenza nella quale la sanzione ablatoria è stata applicata, può chiederne la restituzione esperendo incidente di esecuzione, nell'ambito del quale può svolgere le proprie deduzioni e chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della decisione [vedi Cass., sez. I: 9.4.2008, n. 14928, Marchitelli e 12.11.2008, n. 42107, Banca].
Restano precluse le valutazioni di merito riferite alla configurazione della lottizzazione abusiva, qualora sia stata oggettivamente riscontrata in sede di merito; ma il giudice dell'esecuzione potrà sicuramente valutare, sia pure ai soli fini riguardanti la confisca, la implicazione (caratterizzata quanto meno da profili di colpa) nella lottizzazione medesima del soggetto che, dichiarandosi "terzo estraneo", chiede la restituzione della parte di sua pertinenza del terreno confiscato.

3.1 E' opportuno altresì ricordare che altri strumenti di tutela patrimoniale l'ordinamento appresta al soggetto che non risulta indagato o imputato, in quanto:
- il 1° comma dell'art. 257 c.p.p. dispone che "contro il decreto di sequestro [probatorio], l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324";
- il 2° comma dell'art. 322 c.p.p. prevede che "contro il decreto di sequestro [preventivo] emesso dai giudice, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324",
- il 3° comma dell'art. 355 c.p.p. dispone, altresì, che "contro il decreto di convalida [del sequestro effettuato ad iniziativa della polizia giudiziaria], la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvento sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324".


La persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, pertanto, possono proporre autonomamente richiesta di riesame; possono partecipare all'udienza camerale del riesame eventualmente proposto dall'indagato, quali soggetti interessati ex art. 127 c.p.p.; possono avanzare in qualsiasi momento autonoma istanza di restituzione.

4. In conclusione, tenuto conto di tutte le argomentazioni dianzi svolte, il giudice dell’esecuzione - nella fattispecie in esame - erroneamente ha affermato di non poter valutare (sempre ai soli fini della confisca) la addotta estraneità dell’Usai alla realizzazione della lottizzazione abusiva, anche sotto il profilo della prospettata carenza di colpa.


Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Cagliari per completo riesame dell’istanza restitutoria alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 611 e 623 c.p.p.,
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari.


Cosi deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 22.04.2010.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 set. 2010