L’Ispettore Ambientale Volontario Comunale. Una moda o una necessità

di Giuseppe AIELLO


I Comuni,negli ultimi tempi, in maniera sempre più crescente, per garantire un migliore servizio all’utenza in materia di corretto conferimento dei rifiuti e tutela del territorio, stanno prevedendo nell’ ambito dei propri “Regolamenti comunali” di affiancare all’azione di contrasto degli abbandoni illeciti e controllo sulle modalità della raccolta differenziata, svolta dai Corpi di Polizia Municipale e dalle altre forze dell’ordine, una nuova figura quale quella dell’Ispettore Ambientale Comunale.

Nella mia ultra decennale esperienza di formatore, con ormai, ahimè, centinaia di ore di lezioni dedicate alla creazione di, non so più quanti, Ispettori Ambientali Volontari disseminati un po' in tutto lo stivale, posso sicuramente esprimere la mia soddisfazione e compiacimento per l’importante compito che svolge la GAV,in ambito alla tutela ambientale e decoro cittadino, anche se, a volte, un servizio improvvisato di GAV non fa altro che peggiorare lo stato delle cose. In effetti è impensabile di poter risolvere il problema sbattendo per strada un esercito di volontari, il più delle volte vestiti alla RAMBO, e armati solo di buone intenzioni. Per poter istituire in modo efficace la GAV e trarre i benefici dalla propria attività è necessario che a monte sia prevista un buona formazione degli addetti con una ottima comunicazione rivolta all’utenza ed assicurare soprattutto un costante coordinamento del servizio da parte delle istituzioni, in ultimo va precisato che, a parere di chi scrive, le GAV possono essere d’ausilio alle polizie locali ma non possono essere considerate delle sostitute. Per un efficace intervento è sempre necessario che dietro al volontariato ci sia tutta l’autorevolezza delle istituzioni, la capacità di coordinare il servizio, gestire le procedure sanzionatorie e l’inevitabile contenzioso che ne deriva con l’utenza.

Il rapporto che lega la Guardia Ambientale con l’Ente può essere in base volontaria, se svolto da personale che non ha rapporti di dipendenza es. associazioni ambientaliste o se vogliamo volontari Comunali, o può essere svolto dai dipendenti comunali o dipendenti di società servizi di gestione RR.SS.UU. e quindi, in questo caso, in regime di subordinazione gerarchico funzionale all’interno del rapporto di lavoro previsto.

In realtà, gli Enti, possono stabilire che l’attività degli interventi ispettivi e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nello stesso e nelle ordinanze sindacali in materia e l’applicazione delle sanzioni in esse previste, spettano, oltre che alla Polizia Municipale, ai dipendenti Comunali, ai dipendenti della ditta gestore del servizio, a personale appartenente ad associazioni di volontariato, appositamente nominati “Ispettori ambientali” con provvedimento del Sindaco. L’Ispettore Ambientale Volontario Comunale può proficuamente svolgere, all’intero territorio comunale, attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti incentivando la raccolta differenziata il riciclo e la riduzione dei rifiuti. In questo senso si è dimostrato di riuscire a svolgere valida opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all’ambiente, all’immagine e al decoro della città. In realtà, l’azione di maggior peso che assume riguarda l’attività di supporto agli organi preposti ai controlli, in quanto la GAV, previamente munito di apposito decreto sindacale di nomina quale agente accertatore, può svolgere le funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento con capacità di sanzionare le violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali relative, in via esclusiva, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti di spettanza regolamentare del Comune, concorrendo alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente.

Gli Enti per poter avvalersi di dette specifiche funzioni devono prevedere un’adeguata formazione degli addetti, quindi, devono necessariamente organizzare un corso di formazione specifico in materia di tutela del territorio, gestione dei rifiuti, disposizioni in materia di regolamenti e ordinanze del Comune,nonché in materia sanzionatoria e in particolare l’analisi delle disposizioni contenute nella legge 689/1981 senza tralasciare le tecniche di comunicazione.

Il Sindaco,quindi, potrà nominare gli ispettori ambientali volontari comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei e che abbiano appunto,superato, dopo la partecipazione di uno specifico corso di formazione, l’ esame finale.

L’Ispettore ambientale volontario comunale in sede di accertamento di violazioni ai regolamenti e/o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge ( artt. 13 e 14 legge 689/ 1981) atti di accertamento e contestazione . I volontari durante lo svolgimento della loro attività sono Pubblici Ufficiali ai sensi dell'art 357 c.p e svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento giusto art. 13 legge 24 novembre 1981 n. 689.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure sanzionatorie delle GAV devono essere svolte in sintonia con l'attività del Corpo di Polizia Locale che dovrà esercita il controllo e il coordinamento del servizio gestendo le procedure in materia di Sanzioni Amministrative di cui alla legge 689 /81.

In molti casi si è sollevata polemica in merito agli interventi sanzionatori dell’agente accertatore in materia ambientale da parte delle guardie ambientali Comunali, in particolare se costoro possono legittimamente accertare e contestare direttamente le infrazioni. Ritengo che queste polemiche sono plausibili quando arrivano dagli utenti trasgressori, ma non possono essere accettate se provengono da operatori di polizia, la risposta logicamente è si l’intervento sanzionatorio è assolutamente legittimo se operato nei limiti e nelle previsioni di legge. I Comuni, per assicurare il corretto conferimento dei rifiuti, possono, con propri regolamenti e/o Ordinanze imporre obblighi e divieti e stabilire sanzioni nei casi di violazione secondo quanto previsto dall’art 7 bis del Testo Unico Enti Locali D.lgs 267/20001, ai sensi di tale disposizione i possono incamerare i relativi proventi. Con tali provvedimenti gli enti interessati possono, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981, procedere al conferimento di funzioni di addetti al controllo (altri dipendenti dell’Ente o del soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, volontari ecc.). In certe realtà della nostra Italia, martoriate da anni per assenza di politiche ambientali e cattiva gestione dei rifiuti,l’impiego massiccio anche dei volontari sicuramente potrà contribuire alla tutela del territorio per garantire a tutti il diritto a vivere in ambiente decoroso e non più sommersi dai rifiuti.

marzo 2012

Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale di Lioni

1 D.lgs 267/00 Articolo 7-bis (1) Sanzioni amministrative 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (2) 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 1) Articolo inserito dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3. 2) Comma inserito dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50.