TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 261 del 8 febbraio 2021
Ambiente in genere.Curatela fallimentare e rischio amianto
Va escluso che sussista in capo al curatore fallimentare il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili ed alla definitiva bonifica da fattori inquinanti. Analogamente, va affermato che, di regola, non grava sulla curatela fallimentare, fermi gli specifici obblighi di sorveglianza e di monitoraggio, l’obbligo di eliminare il vizio strutturale connesso al c.d. rischio amianto, con oneri di spesa a carico della procedura.
Pubblicato il 08/02/2021
N. 00261/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2020, proposto da
Paola Francesca Baffa nella qualità di Curatore del Fallimento di Mandarino Pierino, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Baffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cerisano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cerisano del 17 febbraio 2020, n. 6, con la quale, ai sensi dell'art. 54, comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato ordinato al Curatore del Fallimento di Mandarino Pierino - proprietario del lotto di terreno sito in Cerisano alla località San Domenico, riportato in catasto al fol. 7, particelle n. 248, 483, 484, 485, 528, 529, 531 3 532 e degli immobili (già adibiti a falegnameria) e relative tettoie su di essi insistenti, le cui coperture sono costituite da lastre in cemento amianto (eternit) - di provvedere alla bonifica di dette coperture mediante rimozione e smaltimento di detti materiali presso discarica autorizzata nel termine di 180 giorni dalla sua notifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerisano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Francesco Tallaro e trattato il ricorso ai sensi dell’art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’ordinanza oggetto di impugnativa, il Sindaco del Comune di Cerisano ha ordinato al curatore del Fallimento di Mandarino Pierino - proprietario del lotto di terreno sito in Cerisano alla località San Domenico, riportato in catasto al fol. 7, particelle n. 248, 483, 484, 485, 528, 529, 531 3 532 e degli immobili (già adibiti a falegnameria) e relative tettoie su di essi insistenti, le cui coperture sono costituite da lastre in cemento amianto (eternit) - di provvedere alla bonifica di dette coperture mediante rimozione e smaltimento di detti materiali presso discarica autorizzata nel termine di 180 giorni dalla sua notifica.
2. – Il Curatore si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere l’annullamento del provvedimento, in quanto:
I) Non sussisterebbe in capo al curatore fallimentare un obbligo di bonifica o smaltimento del sito inquinato rientrante nel patrimonio fallimentare;
II) Non sussisterebbero quei presupposti di urgenza che consentirebbero l’adozione di un’ordinanza ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
III) Il provvedimento sarebbe stato adottato in assenza di contraddittorio, in mancanza di un’adeguata istruttoria da parte di Asp e ARPACAL, che sole hanno le competenze per verificare la sussistenza del pericolo da amianto, basandosi su un parere tecnico scientificamente inconsistente.
3. – Costituitasi l’amministrazione intimata, con ordinanza del 30 luglio 2020, n. 400, è stata sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato.
Nondimeno, la curatela fallimentare, debitamente autorizzata dal giudice delegato, ha provveduto alla rimozione delle coperture in amianto-cemento presenti sulle tettoie.
4. – Il ricorso è stato quindi trattato in data 27 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.
5. – Persiste l’interesse alla decisione, posto che la rimozione delle coperture in amianto-cemento, peraltro avvenuta indipendentemente dal provvedimento sindacale, non esaurisce l’oggetto dell’ordinanza contingibile e urgente impugnata.
6. – Come illustrato in una recente, ampia e condivisibile pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2020, n. 1759, di cui si riportano di seguito stralci motivazionali) il curatore di un fallimento non può essere destinatario dell’ordinanza contingibile e urgente di rimozione e smaltimento dell’amianto utilizzato in un immobile appartenente alla massa fallimentare, se non vi sia stato, come nel caso di specie, esercizio dell’impresa.
6.1. – Infatti, con riguardo alla riferita disciplina in tema di amianto, si ha che:
- se nell’immobile viene svolta attività d’impresa riconducibile alla curatela fallimentare, il curatore, in qualità di “responsabile dell’attività” che si svolge nell’immobile, dovrà porre in essere il programma di controllo e le procedure per le attività di custodia e manutenzione ai sensi del punto 4 dell’allegato al D.M. su citato;
- se non vi svolge attività d’impresa, il curatore fallimentare, quale detentore qualificato del bene immobile, è gravato, degli oneri di comunicazione e di segnalazione della situazione di pericolo alle autorità competenti, nonché degli obblighi di sorveglianza, secondo quanto imposto dalla normativa speciale;
6.2. – Relativamente, invece, all’obbligo di effettuare interventi strutturali sull’immobile acquisito all’attivo fallimentare o di sopportarne i costi, si deve osserva come il fatto che il curatore fallimentare abbia l’amministrazione del patrimonio fallimentare ai sensi dell’art. 31 della legge fallimentare comporti, di regola, che sia tenuto ad assumere in capo alla procedura gli oneri necessari ad assicurare la conservazione, intesa come mantenimento dell’esistenza fisica, dei beni immobili (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2016, n. 12877, in riferimento all’analoga situazione del custode nominato nella procedura esecutiva individuale, con anticipazione delle spese a carico dei creditori), ai fini dell’utile liquidazione in ambito concorsuale, nonché gli oneri indispensabili per evitare danni a terzi causati da situazioni di pericolo imminente, ma non anche che debba procedere all’eliminazione dei vizi intrinseci degli immobili, assumendosi oneri economici funzionali al miglioramento dei beni.
Coerentemente, la giurisprudenza in materia ambientale esclude che sussista in capo al curatore fallimentare il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili ed alla definitiva bonifica da fattori inquinanti.
Analogamente, va affermato che, di regola, non grava sulla curatela fallimentare, fermi gli specifici obblighi di sorveglianza e di monitoraggio, l’obbligo di eliminare il vizio strutturale connesso al c.d. rischio amianto, con oneri di spesa a carico della procedura.
6.3. – Alla rimozione del pericolo, peraltro, può procedere in via sostitutiva l’amministrazione comunale.
Infatti, sebbene non vi sia un apparato normativo coincidente con quello del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – che all’art.250 disciplina gli interventi sostitutivi dell’amministrazione (“Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati […]”) e all’art. 253 riconosce “Oneri reali e privilegi speciali” sul bene immobile interessato dall’intervento sostitutivo, onde garantire il recupero dei costi da parte dell’amministrazione intervenuta in sostituzione del soggetto responsabile - l’art. 12, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (“Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili”) consente - per la rimozione delle strutture in amianto, in caso di pericolo di diffusione delle fibre e rischio per l’ambiente e la salute pubblica e qualora i soggetti tenuti non possano o non vogliano rimuovere le strutture inquinanti - l’intervento sostitutivo delle amministrazioni competenti con addebito dei costi “ai proprietari degli immobili” (cfr. per l’estensione anche a tale fattispecie degli strumenti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, Corte Cost., ord. 28 gennaio 2014, n. 14).
7. – Così ricostruita la disciplina, è evidente che nel caso di specie il provvedimento impugnato non resiste alla censura secondo cui è stato imposto al curatore fallimentare un’attività non doverosa.
8. – Il provvedimento impugnato va dunque annullato in accoglimento del ricorso, salva la possibilità per il Comune di Cerisano di adottare gli opportuni provvedimenti, anche di natura sostitutiva nei termini illustrati al § 6.2., a tutela della salute umana.
9. – La particolarità della controversia giustifica l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l'ordinanza del Sindaco del Comune di Cerisano del 17 febbraio 2020, n. 6.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Referendario