Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni previste dal d.leg. n. 68/15
(Procura di Asti, a cura del dott. Vincenzo PAONE)

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ASTI

Via Govone n.9 – tel.0141388111 – fax 0141388350

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n° prot. Asti,



 

Al Sig. Questore di ASTI

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri ASTI

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri CUNEO

Al Sig. Comandante NOE dei Carabinieri ALESSANDRIA

Al Sig. Comandante NAS dei Carabinieri ALESSANDRIA

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di ASTI e di CUNEO

Al Sig. Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ASTI

Al Sig. Direttore Generale dell’A.R.P.A. TORINO

Al Sig. Direttore dell’A.R.P.A. di ASTI ALESSANDRIA e CUNEO

Ai Sigg. Comandanti della Polizia Municipale del CIRCONDARIO del Tribunale di ASTI

Ai Sigg. Comandanti della Polizia Stradale del CIRCONDARIO del Tribunale di ASTI

Al Sig. Comandante Vigili del Fuoco di ASTI e ALESSANDRIA

Al Sig. Dirigente del Dipartimento Prevenzione A.S.L. di ASTI

Al Sig. Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di ASTI, ALESSANDRIA e CUNEO

 

e per conoscenza:

 

Al Sig. Procuratore Generale c/o Corte d’Appello di TORINO

All’Avvocato Generale c/o Corte d’Appello di TORINO

Ai colleghi Sostituti del Gruppo Ambiente

 

 

 

Oggetto: Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni previste dal d.leg. n. 68/15.

 

 

Premessa. Questioni generali.

 

 

Un’importante novità introdotta dal d.leg. 22 maggio 2015 n. 68, Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, riguarda il meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali.

Il decreto, infatti, ha «esportato» il modello di estinzione delle contravvenzioni previsto dal d.leg. 19 dicembre 1994 n. 758, relativo alla sicurezza ed igiene sul lavoro, inserendolo, con poche varianti, nel corpo del d.leg. n. 152/06 che vede l’attuale parte sesta-bis intitolata «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale».

Questo Ufficio non ignora le difficoltà interpretative ed operative derivanti dalle nuove disposizioni e le presenti linee guida vogliono perciò essere un contributo per meglio affrontarle. Si tratta, quindi, dei primi essenziali indirizzi applicativi suscettibili di future revisioni ed integrazioni. Al riguardo, va comunque messo subito in risalto che l’esperienza della giurisprudenza di legittimità maturata nell’ambito d.leg. n. 758/94 è certamente utilizzabile stante le più che evidenti analogie tra le due normative.

Nonostante la rubrica della parte sesta-bis, la normativa in realtà si riferisce ai soli illeciti penali in materia ambientale e neppure a tutti, come sembra dall’ampia rubrica, ma solo alle contravvenzioni previste dal d.leg. n. 152/06.

La normativa, pur ispirata da una giusta finalità come diremo tra breve, si caratterizza per il gran numero di questioni che suscita e che potranno incidere sulla sua corretta applicazione. Prima di affrontare questi aspetti, è bene spiegare perché appare opportuna la decisione di estendere ai reati ambientali la procedura prevista dal d.leg. n. 758/94.

In primo luogo, tale procedura ha funzionato molto bene nel settore delle contravvenzioni in tema di sicurezza sul lavoro e perciò, se dovesse dare gli stessi risultati anche in campo ambientale, potrebbe contribuire a ridurre il rischio che la prescrizione falcidi queste fattispecie di reato.

In secondo luogo, l’operatività del nuovo istituto è in grado di garantire l’effettività della tutela dell’ambiente perché, mediante l’adempimento della prescrizione, incentivata dalla prospettiva di una modesta «afflizione» punitiva, il legislatore punta ad ottenere il ripristino del bene offeso.

Passando ora all’analisi della normativa, in estrema sintesi possiamo dire che il meccanismo procedurale prevede che l’organo di vigilanza, dopo aver accertato una contravvenzione suscettibile di regolarizzazione (sotto forma di cessazione della permanenza del reato o di rimozione delle sue conseguenze dannose o pericolose), oltre a riferire senza ritardo al pubblico ministero la notizia di reato, impartisca al contravventore un’apposita prescrizione, fissando, per la regolarizzazione, un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario per rimuovere l’irregolarità; successivamente, lo stesso organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato nella prescrizione; se vi è stato corretto e tempestivo adempimento, il contravventore è ammesso a pagare una sanzione di importo pari al quarto del massimo dell’ammenda prevista dalla norma violata; il pagamento della somma determina l’estinzione del reato; se l’adempimento non è avvenuto o se la somma non è stata versata entro i termini, il reato non si estingue e il processo, prima sospeso, riprende il suo corso.

 

Il campo di applicazione: tipologia dei reati ammessi alla procedura.

 

Poiché il procedimento si conclude con l’ammissione del contravventore al pagamento in via amministrativa di “una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda” stabilita per la contravvenzione commessa, ci si chiede, in primo luogo, se l’istituto si applichi, oltre che – pacificamente - alle contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda alternativa a quella pena dell’arresto, anche alle contravvenzioni punite con la pena pecuniaria congiunta a quella detentiva.

Riteniamo che la risposta debba essere negativa sia perché l’omologo art. 19 d.leg. n.758/94 stabilisce che «Agli effetti delle disposizioni in cui al presente capo, si intende per: a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I», sia perché l'art. 15, 3° comma, d.leg. 23 aprile 2004, n. 124 ribadisce che «Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto», sia, infine, perché, diversamente opinando, sarebbe violato il principio di legalità delle pene in quanto la pena dell’arresto, prevista congiuntamente all’ammenda, non verrebbe mai applicata in difetto però di una norma espressa che consenta tale operazione.

La procedura non dovrebbe applicarsi neppure alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda perchè queste contravvenzioni, in sede penale, sono assoggettate all’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 c.p. e non a quella discrezionale di cui all’art. 162 bis, espressamente menzionata dall’art. 318-septies, 3° comma, d.leg. n. 68/15. Ad ogni buon conto, non vi sono ragioni «forti» per escludere che la procedura non possa applicarsi anche alle contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria. Il problema dovrebbe comunque avere una dimensione ridottissima perché, salvo errori, abbiamo rinvenuto che solo l’art. 137, 1° comma, d.leg. n. 152/06 prevede esclusivamente la sanzione pecuniaria.

In base all’art. 318-octies d.leg. n. 68/15, la normativa non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge avvenuta in data 29 maggio 2015, ma solo a quelli successivamente iscritti (anche relativamente a fatti commessi prima di quella data).

 

Il campo di applicazione: il danno o il pericolo concreto ed attuale di danno.

 

Il più rilevante requisito previsto per l’applicazione della procedura è quello secondo cui le nuove disposizioni si applicano alle ipotesi contravvenzionali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

La differenza con quanto disposto dall’art. 20 d.leg. n. 758/94 non poteva essere più profonda: infatti, anche in materia di sicurezza sul lavoro possono essere accertate infrazioni che hanno provocato un danno effettivo all’incolumità delle maestranze o che possono comportare un pericolo concreto per le medesime, ma il legislatore non ha vietato di ricorrere all’istituto della prescrizione. E’ perciò inspiegabile perché il legislatore del 2015 abbia stabilito che la prescrizione non possa essere impartita se la contravvenzione ha cagionato un danno o un pericolo concreto e attuale di danno all’ambiente: forse che i lavoratori valgono meno delle risorse ambientali?

Inoltre, tale scelta è altamente criticabile sotto il profilo che è richiesta all’organo di vigilanza una valutazione della reale gravità del fatto, valutazione che potrà originare incertezze in sede operativa per la gamma di situazioni non sempre facilmente inquadrabili tra quelle per cui potrebbe dirsi preclusa la procedura prescrizionale.

Ciò posto, va premesso che l'intervento penale in materia di ambiente, salute ed altri beni di interesse collettivo si attua nella forma dei reati di pericolo astratto o presunto. L'anticipazione della tutela penale si fonda, infatti, sulla presunzione di offensività di talune condotte in cui viene individuata una generica attitudine a ledere il bene in una prospettiva futura e in sinergia con altre condotte analoghe. Si pensi, ad esempio, alla fattispecie che incrimina chi inizia ad installare impianti destinati ad immettere sostanze in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione (art. 279) o chi realizza un sito di discarica (art. 256).

Perciò, in questo tipo di illecito, tutto ruota intorno alla condotta e non potrebbe essere diversamente perché non è essenziale per l’integrazione del reato la verificazione di un evento quale conseguenza della condotta umana, evento che nei reati di danno o di pericolo concreto rappresenta uno dei principali elementi costitutivi.

Pur essendo le contravvenzioni di questa categoria qualificate come reati formali o di pura condotta a causa dell’irrilevanza, per la loro consumazione, della verificazione di un evento quale effetto della condotta umana, anche in queste fattispecie si può tuttavia riscontrare una modificazione della realtà materiale: infatti, aprire senza autorizzazione uno scarico idrico o un punto di emissione in atmosfera o attivare un impianto per smaltire rifiuti comporta pur sempre una più o meno rilevante e significativa trasformazione della realtà perchè lo scarico prima non esisteva, ora esiste, e via dicendo.

Però non tutte le modifiche sono da mettere sullo stesso piano: lo scarico idrico o l’emissione in atmosfera potrebbe avvenire sì illegalmente, ma attraverso un depuratore sicchè, di fatto, il pregiudizio per il bene ambientale potrebbe essere minimo o del tutto inesistente. Altro esempio: nel caso dell’abbandono di rifiuti non è indifferente l’oggetto dell’abbandono e la sua quantità essendo diverso abbandonare un modesto carico di rifiuti inerti o lastre di eternit.

Torniamo ora all’art. 318-bis d.leg. n. 68/15 che esclude la prescrizione se sono accertate contravvenzioni in materia ambientale che hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Alla luce di quanto illustrato, la norma ovviamente non può essere intesa nel senso che il danno o il pericolo concreto ed attuale è automaticamente correlato al fatto materiale accertato perché non ogni alterazione o modificazione della realtà ad opera del contravventore costituisce un danno o un pericolo effettivi per l’ambiente suscettibile quindi di escludere l’applicazione della procedura in commento.

Ma si deve evitare anche il rischio opposto e cioè quello di ritenere che sia preclusivo solo il pregiudizio per il bene ambientale così grave, vasto ed imponente da essere, di fatto, riconducibile ad uno dei nuovi delitti contro l’ambiente.

L’art. 452-bis c.p., infatti, punisce chi abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; l’art. 452-quater c.p. punisce chi abbia cagionato un disastro ambientale consistente alternativamente: 1) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Questo ragionamento ci porta dunque a concludere che il presupposto per l’applicabilità della procedura prescrizionale è costituito per un verso dall’assenza di qualsiasi effettivo danno ambientale, per altro verso dall’esistenza di un pregiudizio che non raggiunga però livelli di compromissione di una o più componenti dell'ambiente così gravi da integrare uno dei nuovi delitti contro l’ambiente. Come già si anticipava, spetta perciò all’organo di vigilanza effettuare la valutazione in concreto e caso per caso della reale gravità del fatto al fine di impartire o meno la prescrizione.

A conforto di questa conclusione giovano le seguenti ulteriori osservazioni. In primo luogo, il 3° comma dell’art. 318-ter d.leg. n. 68/15 prevede che «Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose». In termini pressocchè analoghi, l’art. 20, 3° comma, d.leg. n. 758/94 prevede che, in pendenza del termine per l’adempimento, l’organo di vigilanza possa imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Orbene, queste condizioni, senza dubbio, esprimono la presenza di una situazione di pericolo attuale e concreto che occorre far cessare. Per essere proprio rigorosi, l’avverbio «potenzialmente» legato al termine «pericolose» (riferito alle attività in corso di svolgimento) contrassegna uno stato che non è ancora di pericolo effettivo ed immediato, ma che ha già tutte le caratteristiche per passare ad una situazione di concreto pericolo.

Il contrasto tra questa disposizione, che ammette l’esistenza di situazioni di pericolo o di attività potenzialmente pericolose che devono essere fatte cessare, e quella che postula l’assenza di qualsiasi danno o pericolo concreto ed attuale per l’operatività del nuovo istituto sembra perciò evidente. Per superarlo, appare quindi logico ritenere che la condizione ostativa dettata dalla norma generale richieda una graduazione nella valutazione dell’intensità del danno o del pericolo.

In questo stesso senso, va intesa un’altra norma che all’apparenza si concilia poco con la disposizione generale: infatti, l’art. 318-septies, 3° comma, d.leg. n. 68/15, riproponendo l’art. 24, 3° comma, d.leg. n. 758/94, stabilisce che «l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale». Questa disposizione parte perciò dalla premessa che la prescrizione – non adempiuta correttamente – sia stata impartita «nonostante», all’atto del controllo, fossero presenti conseguenze dannose o pericolose suscettibili però di eliminazione.

Anche in questo caso, non possiamo che ribadire che l’art. 318-bis non prevede alcun automatismo, ma assegna all’organo di vigilanza il compito di valutare di volta in volta la concreta gravità delle condotte accertate per ammettere il passaggio alla fase prescrizionale.

 

Finalità e contenuto della prescrizione.

 

Il procedimento dell’art. 318-ter d.leg. n. 68/15 mira ad «eliminare» la contravvenzione accertata: il linguaggio non è certamente dei più raffinati, però, a discolpa del legislatore del 2015, va detto che la stessa locuzione compare nel d.leg. n. 758/94.

In effetti, mediante la prescrizione non si «elimina» la contravvenzione, ma si interviene per far cessare la condotta che integra la contravvenzione in atto al momento del controllo (solitamente, infatti, gli illeciti ambientali costituiscono un reato permanente) oppure per rimuovere gli eventuali effetti della condotta già esaurita.

Quanto al contenuto della prescrizione di “regolarizzazione”, l’organo di vigilanza non può limitarsi ad ingiungere, ad esempio, di non reiterare la condotta illecita: infatti, una prescrizione così formulata sarebbe inutile in quanto riproduce il comando della legge che tutti i consociati devono rispettare.

La “regolarizzazione” perciò è qualcosa di più: evitando formule stereotipate o eccessivamente generiche, la prescrizione dovrà avere come oggetto l’imposizione (o meglio l’indicazione, giacchè il contravventore potrebbe regolarizzare senza ottemperare formalmente alla prescrizione, ricorrendo cioè a modalità diverse, ma pur sempre efficaci) di tutto ciò che appaia necessario per far cessare la condotta, ove a carattere permanente, o ad eliminarne le eventuali conseguenze dannose o pericolose.

Un problema potrebbe sorgere rispetto a quelle prescrizioni che richiedano il contributo di soggetti diversi dal trasgressore (caso comunque diverso da quello in cui costui ricorra all'apporto tecnico-operativo di consulenti esterni). Nel nostro settore, infatti, molte violazioni sono integrate dal fatto che il soggetto svolge una determinata attività senza titolo abilitativo e pertanto, se l’organo accertatore prescriva di dotarsi del permesso mancante, il contravventore potrà garantire la presentazione della richiesta, ma non certo l’ottenimento dell’autorizzazione che dipende esclusivamente dalla P.A. Per inciso, si ricorda che solo la normativa sulle acque del 1976 – oggi non più in vigore – puniva l’attivazione dello scarico «senza aver presentato la richiesta di autorizzazione». Tutte le successive disposizioni in materia, prevedono invece che l’attività possa iniziarsi solo dopo il rilascio formale del titolo.

Se nel termine fissato o prorogato per adempiere alla prescrizione, il contravventore non avrà conseguito il provvedimento autorizzatorio, a differenza dell'art. 20, 1° comma, ultima parte, d.leg. n. 758/94, che prevede la possibilità di concedere una proroga anche quando l'ingiunto non abbia ottemperato nel termine per specifiche circostanze non imputabili al contravventore, l'art. 318-ter d.leg. n. 68/15 nulla dispone al riguardo sicché l'inadempimento sarà sempre addossato al contravventore anche se nella sequenza della regolarizzazione debbano intervenire soggetti terzi da cui potrebbe effettivamente dipendere il ritardo che causa l'inadempimento.

Last, but not least, un problema che potrà dare origine a non poche difficoltà operative è quando la violazione sia commessa da soggetti cd. itineranti o che comunque svolgano un’attività senza la dotazione di strutture o impianti fissi (v., ad esempio, l'art. 208, 15° comma, d.leg. n. 152/06 oppure i raccoglitori di rottami ferrosi). Infatti, come si potrà verificare l’adempimento della prescrizione (che potrebbe avere ad oggetto sia il cessare immediatamente l'attività abusiva sia il munirsi di permesso) se l'illecito viene occasionalmente accertato in un luogo nel quale il soggetto potrebbe non avere alcun motivo di tornare?

Una possibile soluzione potrebbe essere quella che l’organo accertatore impartisca una prescrizione che preveda anche che il contravventore comprovi l’adempimento presentandosi nel corrispondente ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio in relazione al luogo ove risiede. Nel totale silenzio della legge in proposito, quella che qui suggeriamo è solo una prima sommaria indicazione che dovrà essere ulteriormente approfondita in futuro, anche alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali.

 

Obbligatorietà della prescrizione. Eventuale omissione.

 

La questione su cui ora ci soffermiamo riguarda il dubbio se la prescrizione sia un atto dovuto – beninteso, quando non ricorra il danno o il pericolo effettivo e concreto - o discrezionale.

Tenendo conto dell’uso del verbo «impartisce» e dei principi generali in tema di imparzialità e legalità dell’azione dei pubblici poteri, la prescrizione dovrebbe considerarsi obbligatoria (salvo, come diremo, l’impossibilità di impartirla perchè non c’è nulla da regolarizzare).

Senza appesantire questa direttiva, si deve tuttavia dar conto che la giurisprudenza relativa al decreto del 1994 è divisa in due filoni.

Secondo Cass. 6 giugno 2007, P.M. in c. Loi, Ced Cass., rv. 237199, dato che la finalità dell’istituto non va solo individuata nello scopo di interrompere l’illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei lavoratori, ma altresì in quello di permettere in via generale l’estinzione amministrativa del reato, anche quando non vi sono regolarizzazioni da effettuare perché il reato è istantaneo o perché la regolarizzazione è già spontaneamente avvenuta, ha affermato che «non avendo l’autorità amministrativa posto in essere gli adempimenti ai quali era subordinata la comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato, non si era verificata la condizione di procedibilità cui era subordinato l’esercizio dell’azione penale, che pertanto non avrebbe potuto essere iniziata».

La stessa sentenza ha bocciato la tesi del pubblico ministero che sosteneva che il giudice, avendo accertato l’omessa comunicazione al contravventore della facoltà di provvedere all’oblazione in sede amministrativa, avrebbe dovuto concedere un termine per il pagamento della sanzione in sede giudiziaria e ha concluso che «il mancato svolgimento, in tutti i suoi passaggi, della procedura amministrativa impedisce al pubblico ministero di richiedere il rinvio a giudizio».

Di contro, Cass. 12 luglio 2010, Cionna, Ced Cass., rv. 248097 (seguita, in senso conforme, da Cass. 18 novembre 2010, Zecchino, Ced Cass., rv. 249566 e Cass. 3 novembre 2011, n. 2691, Melchiorri, inedita), aventi ad oggetto casi in cui l’organo di vigilanza non aveva impartito alcuna prescrizione, ha asserito che «la prescrizione può - non necessariamente deve - essere impartita dall’organo di vigilanza» e su questa premessa ha sviluppato un’analisi alquanto avvincente: il contravventore non ha alcun ‘‘diritto’’ a ricevere la prescrizione perché è comunque tenuto a ‘‘regolarizzare’’ - ossia a rispettare le norme di prevenzione in materia di sicurezza e di igiene del lavoro - anche se alla prescrizione di legge non si aggiunga la prescrizione dell’organo di vigilanza; se l’organo di vigilanza non ha impartito alcuna prescrizione, il trasgressore, che abbia adottato misure equiparabili a quelle che l’organo di vigilanza avrebbe potuto impartirgli e perciò ha regolarizzato l’illecito, può chiedere all’organo di vigilanza di essere ammesso all’oblazione in sede amministrativa o successivamente, può comunque chiedere al giudice di essere ammesso all’oblazione in misura ridotta, beneficio che non gli è precluso dal fatto che nessuna prescrizione di regolarizzazione gli sia stata impartita dall’organo di vigilanza.

Recentemente, Cass. 21 aprile 2015, Rabitti, Ced Cass., rv. 263751 (sempre relativa alla materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro) ha riconfermato che l'omessa indicazione, ad opera dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale.

Ciò posto, osserviamo che, nel nostro settore, la disputa in merito alla fondatezza dell’uno o dell’altro indirizzo potrebbe essere meno rilevante rispetto alla normativa del 1994 perché, come si è detto più volte, l’organo di vigilanza è legittimato ad operare una valutazione in forza della quale potrebbe ritenere che non sia possibile impartire alcuna prescrizione. In questo caso, nella comunicazione al P.M. dovrà essere esplicitata formalmente tale scelta e di conseguenza non si porrà la questione della procedibilità dell’azione penale.

All’infuori di questa ipotesi, è tuttavia possibile che l’organo di vigilanza erroneamente non si ponga neppure il problema dell’applicazione del d.leg. n. 68/15 (cosa che avverrà frequentemente soprattutto a ridosso dell’entrata in vigore della legge) e quindi non attivi la procedura prescrizionale oppure ritenga che non vi siano gli estremi di fatto per richiedere una «regolarizzazione».

Invero la normativa non prevede formalmente alcun tipo di rimedio a questa situazione: infatti, la decisione dell'organo di vigilanza di non impartire alcuna prescrizione non è suscettibile di contestazione/impugnazione da parte del contravventore o del Pubblico Ministero.

Orbene, va osservato che non è sconsigliato che l’organo di vigilanza prenda contatti preventivi con il P.M. (soprattutto in quelle situazioni in cui, per la complessità dell’accertamento, l’organo non sia nelle condizioni di decidere immediatamente se impartire o meno una prescrizione ed eventualmente con quale contenuto) in modo da evitare possibili errori. Inoltre, lo stesso P.M., che abbia ricevuto una notizia di reato senza prescrizione, potrebbe interloquire con l’organo di vigilanza in vista della «riparazione» di questa dimenticanza.

Ma una cosa è certa: il P.M. non ha alcuno strumento per indurre l’organo pubblico a determinarsi in senso diverso da quanto già deciso. Non ci sembra, infatti, applicabile l’art. 318-quinquies d.leg. n. 68/15: la possibilità che il P.M. possa richiedere all’organo di vigilanza di provvedere “agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater” è prevista esclusivamente quando il P.M. acquisisca la notizia di un reato di propria iniziativa ovvero la riceva da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria e non può perciò essere invocata per superare le determinazioni “preclusive” degli operanti (i quali, peraltro, non si vede in base a quale principio dovrebbero mutare la propria originaria opinione ed assecondare così la richiesta del P.M.).

Ne deriva che, anche in queste ipotesi, il problema relativo alla procedibilità dell’azione penale non si dovrebbe porre. Infatti, il privato non ha titolo per lamentarsi della mancata prescrizione visto che, secondo la Cassazione, non ha alcun «diritto» a ricevere la prescrizione essendo comunque tenuto a regolarizzare l’infrazione commessa. D’altra parte, in base a quanto sancito dalla Cassazione, il trasgressore, che abbia provveduto in via autonoma alla regolarizzazione, potrà chiedere all’organo di vigilanza di essere comunque ammesso all’oblazione in sede amministrativa e, in caso negativo, potrà reiterare al giudice la richiesta di essere ammesso all’oblazione di cui all’art. 162 bis c.p.

 

Condotta illecita esaurita o assenza di conseguenze da rimuovere.

 

Trattasi di situazione che si è già posta all’interno del d.leg. n. 758/94: l’organo di vigilanza potrebbe, infatti, accertare una contravvenzione già cessata senza che ricorrano ulteriori effetti da rimuovere. In tal caso, è chiaro non vi è spazio per impartire una proficua prescrizione non essendovi nulla da regolarizzare.

In proposito, occorre però ricordare la sentenza n. 19 del 18 febbraio 1998 con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto che, grazie al meccanismo della prescrizione «ora per allora», anche le contravvenzioni «del tutto consumate ed esaurite» siano riconducibili nell’alveo della procedura volta ad ammettere il contravventore, sostanzialmente adempiente, alla definizione amministrativa e alla conseguente estinzione del reato.

Infatti, «la sottrazione del contravventore alla specifica procedura estintiva disciplinata dal D.Lgs n. 758/1994 - nei casi che per una difettosa formulazione tecnica della norma apparissero esclusi dal congegno in discorso - determinerebbe indubbiamente una irragionevole e deteriore disparità di trattamento certamente rilevante sotto il profilo del divieto costituzionale di disciplinare in modo diverso situazioni analoghe».

In questo senso, Cass. 3 maggio 2011, Costantini, Ced Cass., rv. 251229, ha ribadito che la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e segg. d.leg. n. 758, trova applicazione anche per le fattispecie cosiddette a condotta esaurita, ossia in presenza di reati istantanei già perfezionatisi, nonchè nei casi in cui il trasgressore abbia già autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge, senza attendere l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza.

Non vi è alcun motivo per opinare che questo principio non possa trovare applicazione anche nel nostro settore: pertanto, l’organo di vigilanza, salvo che non valuti la condotta esaurita comunque produttivo di un danno grave per l’ambiente, dovrà, mediante il meccanismo c.d. ‘‘ora per allora’’, ammettere il contravventore al pagamento della somma determinata dalla norma violata in modo che l’autore dell’illecito possa usufruire della causa di estinzione del reato.

 

Impugnabilità della prescrizione.

 

Secondo Cass. 14 febbraio 2000, Rizzotti, Ced Cass., rv. 215391, l'atto con il quale l'organo di vigilanza impartisce le opportune prescrizioni fissando un termine per l'eliminazione delle irregolarità, non è annoverabile fra i provvedimenti amministrativi - dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di atto di polizia giudiziaria - ed è quindi sottratto alle impugnazioni previste per i suddetti provvedimenti, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale. Pertanto il privato non può dolersi davanti al TAR dei contenuti dell’atto prescrittivo. A suo rischio e pericolo, può però decidere di non adempiere al fine di sollevare la questione davanti al P.M. e al Giudice rivendicando, ad esempio, l’insussistenza del fatto o la sua completa innocenza.

 

Organi di vigilanza legittimati.

 

Con riferimento all’individuazione dell'organo legittimato ad impartire la prescrizione, in prima battuta la risposta è agevole perché si tratta dell'organo accertatore come si argomenta dal 3° comma dell’art. 318-ter e dal 2° comma dell’art. 318-quater.

Andando più a fondo, è possibile cogliere una notevole differenza rispetto al sistema della prevenzione infortuni: infatti, in tema di vigilanza sulle norme dettate per la sicurezza sul lavoro l’organo competente è lo Spresal costituito in seno alle ASL e perciò è facile stabilire la sua competenza esclusiva in materia di prescrizioni.

Nel nostro settore non esiste invece una competenza esclusiva, ma una pletora di organismi cui spetta la vigilanza sulla materia ambientale.

Appartengono, infatti, agli organi di controllo tutti coloro che siano in possesso della qualifica di Polizia giudiziaria, oltrechè coloro che all’interno di uffici ed enti pubblici siano incaricati di svolgere la funzione di polizia amministrativa di vigilanza sull'osservanza delle leggi, regolamenti e provvedimenti dell'autorità (v., per i poteri ispettivi da parte del personale amministrativo con funzioni di vigilanza, in ma­teria di rifiuti, l'art. 197 d.leg. n. 152/06; in materia d'inquinamento idrico, gli artt. 101 e 129; in materia d'inquinamento atmosferico, l'art. 269).

Si può dunque concludere che i compiti di vigilanza spettino, senza alcuna competenza selettiva che determini una esclusività in capo ad un organo, sia ai soggetti ai quali l’art. 57 c.p.p. attribuisce la qualifica di Agente e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, quali gli appartenenti alla Polizia di Stato (compresa la Polizia stradale), all’Arma dei Carabinieri (compresi il N.O.E. e il N.A.S.), alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Municipale, sia ai funzionari degli enti pubblici incaricati di effettuare controlli in materia ambientale (tra questi va menzionato soprattutto l’A.R.P.A.).

Un motivo di incertezza potrebbe derivare dall’art. 318-quinquies, d.leg. n. 68/15 in cui è stabilito che il pubblico ministero che abbia preso notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceva da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinchè provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater d.leg. n. 68/15.

La domanda è: come va individuato l'organo di vigilanza o l'organo di polizia giudiziaria e in base a quali criteri il P.M. opta per l’uno o per l’altro ?

In merito alla prima questione, si può pensare che l'organo di vigilanza destinatario della segnalazione del P.M. possa essere l’A.R.P.A. competente per territorio in relazione al luogo in cui è stato accertata la notizia di reato.

Non riusciamo invece a ipotizzare un organo di polizia giudiziaria elettivamente deputato a raccogliere le comunicazioni del P.M.

La fumosità e genericità delle indicazioni del legislatore fa sì che resti del tutto irrisolta la seconda questione relativa ai criteri in base ai quali il P.M. comunica la notizia all’uno o all’altro organo.

 

L’asseverazione.

 

Un’altra importante problematica riguarda il punto dell’art. 318-ter d.leg. n. 68/15 in cui si dispone che l’organo accertatore impartisce un'apposita prescrizione «asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata».

Un profilo riguarda l’obbligatorietà o meno di detta asseverazione, previsione non presente nel d.leg. n. 758/94. Un altro profilo concerne invece l’individuazione dell’organo cui spetta tale funzione asseveratrice.

Orbene, se pensiamo al significato del vocabolo, e cioè dichiarazione/certificazione, nei modi previsti dalla legge, con cui ci si fa garanti della veridicità di quanto asserito in un testo, appare quantomeno eccessivo che debba sempre certificarsi la corrispondenza di quanto prescritto dall’organo accertatore con le norme tecniche vigenti nel settore cui può ricondursi la violazione accertata.

Invero, vi sono casi in cui la contravvenzione consiste in fatti di ridotta entità non implicanti la conoscenza approfondita di particolari cognizioni tecniche e casi in cui l’accertamento ha per oggetto impianti o attività molto complesse sicchè la prescrizione richiede competenze più raffinate.

La prima conclusione, allora, è che, nonostante la formula impiegata dal legislatore, l’asseverazione è da ritenersi effettivamente necessaria nelle ipotesi in cui la prescrizione abbia un contenuto tecnico di livello superiore a quello che deve normalmente possedere un qualsiasi appartenente agli organi di controllo.

Passando al secondo quesito, in assenza di indicazioni normative, siamo dell’avviso che l’ente al quale attribuire, almeno in via ordinaria, la funzione di asseverare tecnicamente la prescrizione (impartita da altri organi) dovrebbe essere l’A.R.P.A. che ha al suo interno le figure professionali fornite di ogni opportuna competenza specialistica in materia. Non si può però escludere l’intervento di personale di altro ente specializzato come, ad esempio, l'ASL, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato.

 

La comunicazione della prescrizione.

 

Dispone l’art. 318-ter d.leg. n. 68/15 che copia della prescrizione vada notificata o comunicata oltre che al trasgressore – il chè è intuitivo - anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore: è evidente lo scopo di questa informativa che è quello di richiamare alle proprie responsabilità (anche di ordine finanziario) il rappresentante legale dell'ente se l’autore materiale del fatto sia un dipendente dello stesso (potrebbe, ad esempio, identificarsi nel direttore dello stabilimento).

Va aggiunto che la conoscenza formale della violazione da parte del rappresentante legale dell'ente potrebbe costituire anche il titolo per un suo possibile concorso nel reato reiterato dallo stesso dipendente. Infatti, il soggetto collocato in posizione apicale ha il dovere di impedire che siano commessi reati nell’ambito dell’organizzazione che sovrintende e questo obbligo è rilevante ex art. 40 cpv c.p. per fondare una sua responsabilità per omesso impedimento del fatto del terzo.

Una questione da esaminare è quella che si verifica quando il fatto illecito è imputabile ad una persona giuridica. Quando, per un motivo qualsiasi, il soggetto fisico che rappresenta l'ente cede la carica ad un'altra persona, come ci si deve comportare?

Premesso che l’estinzione fatta dall’amministratore della società, successivamente alla contestazione, riverbera anche a favore del precedente amministratore perchè ciò che rileva è che il pagamento vi sia stato (Cass. 29 novembre 2011, Vincenzoni, Ced Cass, rv. 251980), occorre distinguere l’ipotesi in cui la contravvenzione sia esaurita oppure sia in corso di svolgimento al momento dell'accertamento.

Nel primo caso, l’organo di vigilanza dovrà ammettere il contravventore al pagamento in forma ridotta (cd. prescrizione ora per allora) senza coinvolgere il rappresentante legale subentrato all'autore dell’illecito.

Nel secondo caso, al responsabile cessato dalla carica non si potrà impartire alcuna prescrizione, perché il soggetto non è in grado, pur volendo, di provvedere alla regolarizzazione avendo perso ogni potere gestionale, e dunque sarà ammesso al pagamento immediato in forma ridotta.

L’organo di vigilanza potrebbe invece impartire la prescrizione di regolarizzazione nei confronti del nuovo responsabile legale purchè sia accertato che, nel tempo trascorso da quando è subentrato nella funzione direttiva, abbia tenuto, come il predecessore, lo stesso comportamento illecito.

Infine, giova segnalare che, in caso di sopravvenuto mutamento della persona fisica che rappresenta l'ente o la persona giuridica dopo la notificazione della prescrizione, Cass. 7 maggio 2009, Corea, Ced Cass., rv. 244576 ha ritenuto che non occorra rinnovare la comunicazione perché il nuovo responsabile dell’impresa è tenuto a verificare, al momento di assunzione dell'incarico, l'esistenza di eventuali prescrizioni già impartite dall'organo di vigilanza. Pur condividendo questo principio, riteniamo preferibile che l’organo di vigilanza, venuto a conoscenza della circostanza, provveda comunque alla notifica della medesima prescrizione nei confronti del nuovo rappresentante pro tempore.

 

Situazioni urgenti.

 

Con la prescrizione, l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose: non vi è molto da aggiungere al riguardo se non ricordare che Cass. 1° aprile 2009, Santoro, Ced Cass., rv. 244079 ha stabilito che l'ordine di cessazione dell'attività rientra tra quelle "specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro" che l'organo di vigilanza può imporre al contravventore.

 

Sospensione del procedimento penale.

 

In base al 4° comma dell’art. 318-ter d.leg. n. 68/15 sussiste l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Questa norma va peraltro correlata con l’art. 318-sexies d.leg. n. 68/15 che stabilisce che il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati fino al momento in cui il pubblico ministero riceva una delle comunicazioni di cui all'art. 318-quater, commi 2 e 3, d.leg. n. 68/15.

Orbene, non vi è alcun dubbio, atteso il tenore letterale delle disposizioni, che, prima della comunicazione della notizia di reato, debba essere attivato il procedimento di prescrizione il cui verbale andrà allegato alla comunicazione. Non è perciò consentito all’organo accertatore «invertire» la procedura e cioè presentare prima la notizia di reato e successivamente – ma con tempistiche che finiscono per essere rimesse alla totale discrezionalità del medesimo organo – provvedere ad impartire la prescrizione.

Si deve infatti considerare che, in un caso del genere, il procedimento penale non viene sospeso e quindi i termini di scadenza delle indagini preliminari comunque decorrono, unitamente a quelli di prescrizione del reato.

La questione va dunque risolta tenendo presente, con riferimento ai tempi previsti per la comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero, che l’espressione «senza ritardo» usata nel 1º comma dell’art. 347 c.p.p. non indica termini precisi e determinati per adempiere all’obbligo e quindi non esclude affatto che l’organo accertatore svolga, nei necessari tempi tecnici, tutte le indagini del caso e assuma le rituali determinazioni in punto prescrizione. Resta salva l’ipotesi dell’effettiva urgenza nel qual caso la comunicazione della notizia di reato va data al Pubblico Ministero «immediatamente» e cioè senza alcun indugio. In questa ipotesi, però, è verosimile che ci si troverà al cospetto di situazioni di danno o di pericolo concreto per l’ambiente che dovrebbero perciò escludere l’ammissione alla procedura prescrizionale.

Di un certo interesse, infine, è la previsione di cui al 3° comma dell'art. 318-sexies d.leg. n. 68/15 secondo cui la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione, né l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè il compimento di atti urgenti di indagine preliminare o la richiesta di sequestro preventivo. A quest’ultimo riguardo, si osserva che il ricorso a tale misura cautelare dovrebbe essere limitato se l’organo accertatore utilizzerà la potestà di far cessare situazioni pericolose in atto al momento della prescrizione.

 

Verifica dell'adempimento.

 

L’art. 318-quater d.leg. n. 68/15 detta la scansione degli atti che competono all'organo accertatore:

- entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'art. 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. Anche se il termine assegnato all’organo di vigilanza è meramente ordinatorio, è auspicabile che sia ugualmente rispettato: ci pare opportuno suggerire che l’organo accertatore predisponga uno scadenzario per effettuare il ri-controllo nei tempi previsti dalla normativa;

- se risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Il termine fissato a favore del contravventore è perentorio ed improrogabile sicchè il pagamento oltre la scadenza esclude l'estinzione della contravvenzione. A questo riguardo, va infatti ricordato l’orientamento della Cassazione secondo cui il termine di cui all'art. 21, 2° comma, d.leg. n. 758/94 è perentorio (Cass. 3 maggio 2013, n. 40589, Di Palma, «in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il termine di giorni trenta entro il quale deve avvenire il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa ha natura perentoria ed improrogabile con la conseguenza che la speciale causa estintiva prevista dal D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, art. 24, non opera in caso di pagamento oltre tale termine»; in senso conforme, Cass. 28 novembre 2012 n. 48798, Vezzoli; Cass. 10 gennaio 2012, Buggiani, n. 7878, che ha precisato che, «spirato il termine per l’oblazione agevolata, non è comunque preclusa l’oblazione prevista dall’art. 162-bis c.p. per le contravvenzioni punite con pene alternative»). Questo passaggio merita di essere debitamente sottolineato perchè il 3° comma dell'art. 24 d.leg. n. 758/94 disciplina espressamente l'ipotesi di adempimento della prescrizione "in un tempo superiore" o con modalità diverse rispetto a quanto imposto dall'autorità di vigilanza, mentre nulla prevede circa l'eventualità del tardivo pagamento della sanzione amministrativa: tale silenzio potrebbe dunque interpretarsi anche come ammissibilità, ai fini dell'estinzione del reato, del versamento dell'oblazione (in sede amministrativa) oltre il temine di trenta giorni in modo da evitare l'ingiustificata previsione di una disciplina di favore nei riguardi di una situazione (l'adeguamento intempestivo della prescrizione) di maggiore gravità rispetto al tardivo pagamento della sanzione. A nostro avviso, per superare l’evidenziata discrasia del sistema, appare invece più corretto ritenere che il contravventore, che abbia pagato tardivamente in sede amministrativa, oltre a richiedere la restituzione della somma indebitamente versata, possa richiedere al Giudice di essere ammesso all’oblazione ai sensi dell'art. 162-bis c.p. versando una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, e cioè la stessa somma che avrebbe dovuto versare tempestivamente in sede amministrativa;

- entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonchè l'eventuale pagamento della predetta somma. Anche questo termine è ordinatorio, ma ciò non esclude che debba essere rispettato;

- se risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione. Anche il termine suddetto è ordinatorio: vale quanto già considerato circa la necessità che la scadenza venga rispettata;

- l’inadempimento della prescrizione preclude sempre il passaggio alla fase successiva, tuttavia, la normativa prevede che l'organo accertatore comunichi al pubblico ministero se l’adempimento sia avvenuto in un tempo superiore a quello fissato con la prescrizione o con modalità diverse da quelle indicate, purché siano eliminate le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione accertata. In relazione alla prima eventualità, è prescritto che l'organo di controllo valuti se il ritardo è «congruo a norma dell'art. 318-quater, comma 1». Per inciso, notiamo che il richiamo a questa disposizione è frutto di un evidente errore in quanto il rinvio va inteso all’art. 318-ter: si tenga, infatti, conto che tanto l’omologa disposizione del d.leg. n. 758/94 (art. 24, 3° comma) quanto l’art. 318-ter stabiliscono che il termine per la regolarizzazione è fissato in un periodo di tempo «tecnicamente necessario per provvedere». Ne deriva che l'organo accertatore deve valutare se il ritardo è obiettivamente giustificato da esigenze tecniche (ad esempio, la realizzazione del contenuto della prescrizione ha richiesto più tempo del previsto, ma il ritardo è stato limitato al massimo indispensabile);

- il 3° comma dell’art. 318-septies d.leg. n. 68/15 dispone che gli adempimenti cd. «irregolari», ma sostanzialmente corretti, siano valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis c.p. Però, mentre nel d.leg. n. 758/94 si prevede, in questa ipotesi, che la somma da versare sia ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (il chè ha un senso logico perchè la somma è pari a quella che il soggetto avrebbe dovuto versare se avesse adempiuto nei termini imposti o in modo conforme alla prescrizione), il d.leg. n. 68/15 sul punto contiene, molto probabilmente, un errore (non emendabile in via interpretativa) perchè stabilisce che «In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa». Dato che l’art. 162-bis c.p. già prevede il versamento di un’ammenda di questo stesso importo, non si comprende il motivo di inserire quella speciale previsione all'interno di una disposizione, che vuole comunque premiare il trasgressore inadempiente, ma regolarizzante, se non ipotizzando un errore nell’indicazione della somma da pagare;

- non è infine superfluo ricordare che l'art. 162-bis c.p. prevede che l'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105 c.p.. Come insegna la Cassazione (Cass. 5 aprile 2006, Giunta, Ced Cass., rv. 234251), ai fini dell’ammissibilità dell’oblazione speciale non è richiesto che la recidiva reiterata, l’abitualità e la professionalità nelle contravvenzioni siano state giudizialmente dichiarate dal giudice, ma è sufficiente la mera cognizione del magistrato della sussistenza di detti status, dal momento che la norma subordina la non ammissibilità dell’oblazione al fatto che «ricorrano» i casi previsti dal terzo capoverso dell’art. 99, dall’art. 104 o dall’art. 105 c.p.

 

Il pagamento e l’estinzione del reato.

 

La contravvenzione si estingue se il contravventore, dopo aver adempiuto alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e secondo le modalità indicate, provveda al pagamento previsto dall'art. 318-quater, 2° comma, d.leg. n. 68/15.

Per quanto attiene la “prova” del pagamento della sanzione, si ritiene sufficiente che l’organo che gestisce la procedura acquisisca, dallo stesso interessato, la copia del versamento effettuato.

A questo proposito, si deve prendere atto della totale assenza di indicazioni circa le concrete modalità di versamento della somma. Infatti, nel sistema della sicurezza sul lavoro è pacifico che il versamento vada effettuato all’ASL come si desume chiaramente dall’art. 13, 6° comma, d.leg. n. 81/08 secondo cui «L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.».

Nel settore ambientale nulla è stato detto e perciò il problema è aperto ad ogni soluzione. A noi pare ragionevole prevedere che la somma sia versata direttamente nelle casse dell’ente cui appartiene l’organo accertatore. In questo modo, tra l’altro, è garantita l’effettiva possibilità di controllo sulla tempestività (e correttezza) del versamento. Non spetta a noi stabilirlo, ma crediamo che le somme di che trattasi appartengano allo Stato e quindi ciascun ente dovrà provvedere al riversamento delle somme introitate.

 

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

 

E’ noto che, ai sensi dell’art. 25 undecies d. leg. n. 231/01, per talune fattispecie ambientali comprese nel d.leg. n. 152/2006, cui si applica l’istituto della prescrizione, è prevista anche la responsabilità della persona giuridica nell’interesse o vantaggio della quale l’autore materiale del reato abbia agito.

Il nuovo meccanismo estintivo, in quanto avente natura eccezionale, non si applica alle persone giuridiche: ne deriva che l’organo di vigilanza, il quale proceda ad impartire la prescrizione alla persona fisica, deve segnalare al P.M. l’eventuale responsabilità amministrativa a carico dell’ente. Infatti, non solo non è prevista la sospensione del procedimento penale per la parte relativa alla responsabilità dell’ente, ma, in ossequio all’art. 8 d.leg. n. 231/01, anche a seguito dell’estinzione del reato ascritto alla persona fisica, il procedimento a carico dell’ente prosegue fino al suo sbocco naturale.

Giova rammentare la rilevanza di questa autonoma forma di responsabilità amministrativa e perciò si coglie l’occasione per ricordare a tutti gli organismi di controllo di rispettare i dettami del d.leg. n. 231/01.

Confidando che le presenti direttive siano chiare ed esaustive, questo Ufficio resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o delucidazione.