Nuova pagina 4

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2003
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale. (Ordinanza n. 3285).

Gazzetta Ufficiale N. 106 del 09 Maggio 2003

 

Nuova pagina 3

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni
urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'attuale situazione internazionale», cosi' come modificata ed
integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;
Considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale
determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata
incolumita' connessi ad agenti virali trasmissibili;
Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento
alla necessita' di realizzare una compiuta azione di previsione e
prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere
straordinario ed urgente, finalizzate ad acquisire la disponibilita'
di personale, beni e servizi, individuando, altresi', idonee
procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo
intervento nell'ambito della definizione di un quadro di misure
operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettivita' nazionale;
Viste le note in data 23, 27 e 28 aprile 2003, con cui il Ministro
della salute ha rappresentato in particolare la necessita' di
procedere all'adozione di un'ordinanza di protezione civile
nell'ambito dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2003;
D'intesa con il Ministro della salute;
Dispone:
Art. 1.
1. Ferma l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza n.
3275/2003 citata in premessa anche per il perseguimento degli
obiettivi di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Commissario delegato, sulla base delle indicazioni contenute
nell'ambito del piano definito dal Ministro della salute, ed
avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori, provvede all'adozione
di tutte le necessarie iniziative volte a realizzare una compiuta
azione di previsione e prevenzione in relazione alle possibili
situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumita' derivanti
dalla diffusione di agenti virali trasmissibili.
2. Il capo del Dipartimento - Commissario delegato in particolare
provvede, sulla base delle indicazioni contenute nell'ambito del
piano definito dal Ministro della salute, a:
a) definire piani di impiego straordinario di personale medico
presso gli aeroporti e le altre strutture di transito di persone e
merci, di interesse rispetto al perseguimento degli obiettivi di cui
alla presente ordinanza;
b) disporre affinche' il personale comunque operante presso gli
aeroporti e le altre strutture di cui alla lettera a) abbia la
disponibilita' di strumenti e materiali destinati ad assicurare
adeguata prevenzione e protezione da situazioni di possibile
contagio;
c) individuare, disponendone l'adozione, procedure di verifica
sanitaria nei confronti di persone e merci nell'ambito degli
aeroporti e delle altre strutture di cui alla lettera a), volte ad
accertare eventuali situazioni di rischio;
d) disporre per la realizzazione urgente presso gli aeroporti e
le altre strutture di cui alla lettera a) di opere destinate a
percorsi speciali presso cui far affluire passeggeri, bagagli e merci
provenienti da zone a rischio;
e) destinare le acquisizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera
e), dell'ordinanza n. 3275/2003, anche all'adeguamento delle
dotazioni nella disponibilita' delle strutture ospedaliere, con
particolare riferimento ai servizi di pronto soccorso e di
laboratorio;
f) disporre per il potenziamento delle strutture e delle
attrezzature dell'istituto nazionale per le malattie infettive
«Lazzaro Spallanzani» di Roma e dell'azienda ospedaliera «Luigi
Sacco» di Milano;
g) disporre per la realizzazione di nuove strutture complesse
dedicate a malattie infettive negli ospedali e nei policlinici
universitari, ovvero per il potenziamento e lo sviluppo di quelle
gia' esistenti, anche mediante l'assegnazione di ulteriori risorse
umane e di mezzi.
3. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente
ordinanza, puo' avvalersi, su indicazione del Ministro della salute
per quanto concerne il personale sanitario, della consulenza di
professionisti ed esperti nelle materie e nelle attivita' di
interesse, sulla base di scelte nominative di carattere fiduciario.
4. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione
civile, e che comunque presta lavoro straordinario presso il
Dipartimento medesimo ai sensi di precedenti ordinanze di protezione
civile, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle
attivita' di emergenza, specificamente individuato dal capo del
Dipartimento della protezione civile, e' riconosciuta fino al
31 dicembre 2003 una speciale indennita' operativa mensile,
forfetariamente commisurata a 50 ore di straordinario festivo e
notturno.

 

Art. 2.
1. Le compagnie aeree, anche straniere, sono tenute, ove richiesto
dal capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato ovvero dai responsabili degli aeroporti, a fornire, entro
ventiquattro ore, ogni utile informazione in ordine al traffico di
passeggeri e merci di competenza, ed in deroga, ove necessario, alle
disposizioni di cui alla legge n. 675/1996; parimenti tale obbligo e'
posto in capo alle societa' di gestione di telefonia mobile per le
utenze telefoniche di competenza, relativamente a possibili esigenze
di informazione coerenti con le finalita' di cui alla presente
ordinanza.
2. Le imprese di trasporti, pubbliche o private, sono tenute, ove
richiesto dal capo Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato ovvero dai responsabili delle altre strutture di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a), a fornire, entro ventiquattro ore,
ogni utile informazione in ordine al traffico di passeggeri e merci
di competenza, ed in deroga, ove necessario, alle disposizioni di cui
alla legge n. 675/1996.
3. Il capo Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato dispone, ove necessario, l'interdizione dell'uso degli
aeroporti italiani ai fini della interruzione o della riduzione del
traffico aereo interessante quei Paesi che non adottino idonee misure
volte ad assicurare verifiche di carattere sanitario, anche in deroga
alle disposizioni di cui al successivo art. 4.

 

Art. 3.
1. L'istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro
Spallanzani» di Roma e l'azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano
relativamente alla struttura organizzativa complessa dedicata alle
malattie infettive, sono autorizzati ad assumere per il periodo di
vigenza dello stato di emergenza, a tempo parziale o a tempo pieno,
in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 4 e
secondo un piano approvato dal Ministro della salute, rispettivamente
sino a cinquanta e trenta unita' di personale medico e paramedico; il
Ministero della salute, anche in deroga alla normativa vigente di cui
al successivo art. 4 e' autorizzato ad assumere, per il periodo di
vigenza dello stato di emergenza, sessantatre unita' di personale
medico all'esito delle procedure concorsuali gia' disposte.

 

Art. 4.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle norme
di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3275/2003 e di cui all'art. 11,
comma 1, dell'ordinanza n. 3282/2003 citate in premessa, nonche'
delle ulteriori sotto elencate norme:
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 34;
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13 e 54;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, titolo IV, capo I;
legge 30 settembre 1993, n. 388, e relativi protocolli di
adesione;
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 2;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 34 e 35;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, coordinato con le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402,
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18.

 

Art. 5.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti
dalla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'art. 5 dell'ordinanza n. 3275/2003, cosi' come modificato ed
integrato dall'art. 11, comma 2, dell'ordinanza n. 3282/2003.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2003
Il Presidente: Berlusconi