TAR Lazio (LT) Sez. I sent. 12 dell'8 gennaio 2008
Lega Abolizione Caccia contro Prov. di Latina
Polizia Giudiziaria. Attestato idoneità guardia venatoria volontaria

Valido l'attestato di idoneità per guardia venatoria volontaria rilasciato da altra Provincia dopo un corso a valenza nazionale
segnalazione a cura di A. Atturo)
Non può essere negato da un'amministrazione provinciale il rilascio di decreti di guardia venatoria volontaria ad aspiranti guardie di associazione riconosciuta di protezione ambientale (sulla base del requisito della legislazione venatoria regionale come materia del corso stesso) , quando nel corso a valenza nazionale tenutosi presso provincia di un'altra Regione l'attestato di abilitazione sia stato conseguito dopo corsi che abbiano affrontato anche la legislazione regionale delle aree di provenienza dei candidati.
L'attestato di abilitazione può essere rilasciato anche in province di altre Regioni se non diversamente previsto dalla normativa della Regione in cui il decreto viene rilasciato.
N. 00012/2008 REG.SEN.

N. 00785/2006 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 785 del 2006, proposto da:
L.A.C. - Lega Per L'Abolizione della Caccia, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Stefania De Santis, con domicilio eletto presso Maria Stefania Avv. De Santis in Latina, C/Oavv.Lucchetti via Duca Delmare24;

contro

Amministrazione Provinciale di Latina, non costituita;

per l'annullamento del PROVVEDIMENTO PROT.N.29069 DEL 22.5.06 DI DINIEGO RILASCIO DECRETO DI NOMINA DI "GUARDIA VENATORIA VOLONTARIA".


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/12/2007 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 24 luglio 2006, a mezzo consegna plico all’ufficiale giudiziario, e depositato il successivo 22 agosto, la ricorrente – Lega per l’Abolizione della Caccia (in prosieguo, L.A:C.), ha impugnato il provvedimento prot. 29069, datato 22 maggio 2006, con il quale il dirigente del settore Agricoltura, Caccia e Pesca della Provincia di Latina ha rigettato l’istanza di nomina di “Guardia Venatoria Volontaria per i sigg. Vecchio Roberto, Fattorini Daniela e Liberati Pietro.

L’interessata espone in fatto che:

-dal 1998 gestisce un servizio di vigilanza ittica, venatoria ed ambientale ai sensi dell’art. 27 della L. n. 157/1992 attivo nelle regioni della Lombardia, Veneto, Lazio e Piemonte;

-allo scopo di consentire la formazione di nuovi volontari, essa ha organizzato un corso di formazione per guardie venatorie volontarie a valenza nazionale, approvato dalla provincia di Biella ai sensi dell’art. 27, c. 6, L. 157/1992 e della l.r. Piemonte con determinazione n. 298 del 28 gennaio 2004;

-il programma approvato dalla provincia di Biella prevede specificamente lezioni di legislazione regionale nelle materie di pertinenza dell’attività venatoria, con particolare riferimento alle regioni di provenienza degli allievi (nella fattispecie, la Regione Lazio);

-la provincia di Biella ha rilasciato, in data 7 febbraio 2005, attestati di idoneità per l’esercizio di vigilanza venatoria ai sigg. Fattorini, Liberati e Vecchio tutti residenti nella Regione Lazio, a seguito della frequenza del corso di cui sopra e del superamento dell’esame previsto dall’art. 27, c. 4, legge n. 157/1992 presso la commissione istituita dalla provincia di Biella;

-in data 8 ottobre 2005, l’interessata ha presentato alla Provincia di Latina richiesta di nomina a guardia particolare giurata venatoria volontaria ai sensi dell’art. 27, L. n. 157/1992 per i sigg. Fattorini, Liberati e Vecchio;

-la Provincia di Latina ha denegato il rilascio del decreto così motivando: Ritenuto che gli attestati di idoneità rilasciati dalla Provincia di Biella ed in possesso dei richiedenti non risultano conformi alla legge regionale n. 17/1995 che prevede il rilascio dell’attestato anche (art. 43) previa frequentazione di corsi in cui tra le materie affrontate vi è la legislazione venatoria regionale … l’istanza … viene rigettata”.

La ricorrente deduce un unico, articolato motivo di gravame per eccesso di potere sotto molteplici profili. Queste le censure:

1)dal semplice esame della documentazione prodotta a sostegno della domanda presentata dalla LAC alla Provincia di Latina, ovvero i documenti inerenti il programma e l’approvazione del corso da parte della Provincia di Biella, emerge chiaramente che tra le materie affrontate vi è anche la legislazione venatoria del Lazio;

2)diverse province italiane, non appartenenti alla Regione Piemonte, hanno rilasciato i decreti di nomina a guardia volontaria a numerosi iscritti all’associazione ricorrente sulla base del contestato attestato della Provincia di Biella: trattasi delle Province di Venezia, Bergamo, Frosinone;

3)l’esercizio della vigilanza venatoria da parte delle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale non soggiace ad alcuna limitazione territoriale;

4)l’art. 27 della L. n. 157/1992, al comma 3, limita l’esercizio delle funzioni di vigilanza alla circoscrizione territoriale di competenza, solo con riferimento agi agenti dipendenti degli enti locale;

5)la legge regionale Lazio n.17/1995 non pone alcun vincolo al riguardo;

6)sussiste la piena facoltà delle associazioni di protezione ambientale di organizzare corsi di formazione a valenza nazionale, che preparino gli interessati provenienti da diverse regioni d’Italia sulle peculiarità e sulle materie di legislazione con riferimento alle rispettive regioni di provenienza;

7)con il passaggio delle competenze dalla regioni alle province sarebbe del tutto in contrasto con l’art. 27 della legge 157/1992 e dell’art. 43 della l.r. Lazio n. 17/1995 ritenere necessario che una associazione ambientale organizzi un corso ed il relativo esame presso ciascuna provincia di interesse;

8)il rilascio dell’attestato di idoneità da parte di diversa provincia rispetto a quella chiamata ad emettere il decreto di nomina di guardia venatoria non può essere ostativo al rilascio del decreto stesso;

9)una volta accertata la presenza dei requisiti richiesti dall’art. 138 del TULPS, approvato con RD 773/1931 (nella specie non contestati), unitamente al possessi dell’attestato di idoneità per i sigg. Fattorini, Liberati e Vecchio la Provincia di Latina era tenuta a rilasciare il decreto.

All’udienza del 7 dicembre 2007 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame, la L.A:C. ha impugnato il provvedimento prot. 29069, datato 22 maggio 2006, con il quale il dirigente del settore Agricoltura, Caccia e Pesca della Provincia di Latina ha rigettato l’istanza di nomina di “Guardia Venatoria Volontaria per i sigg. Vecchio Roberto, Fattorini Daniela e Liberati Pietro.

Giova una breve riepilogazione dei fatti per come esposti dalla stessa ricorrente, non essendosi costituita in giudizio la Provincia di Latina.

La L.A:C. è un’associazione senza scopo di lucro per la protezione ambientale a carattere nazionale ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986, riconosciuta con decreto del Ministro dell’Ambiente del 15 ottobre 1996. La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, all’art. 27, c. 1, lett. b), attribuisce alle guardie venatorie (alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del TU delle leggi di P.S. approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773) delle associazioni ambientali riconosciute dal Ministero dell’Ambiente la vigilanza sulla applicazione della stessa legge e delle leggi regionali. La medesima legge, all’art. 27, c.4, stabilisce che la qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del TULPS, a cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Il comma 6 dell’articolo citato stabilisce che i corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui sopra possono essere organizzati anche dalle associazioni ambientali riconosciute dal Ministero dell’Ambiente. L’art. 43 della l.r. Lazio n. 17/1995 subordina il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province o dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute dalla L. n. 157/1992 ed al rilascio del relativo attestato di idoneità da parte della commissione istituita dalle province ai sensi dell’art. 44 della stessa legge. Ai sensi dell’art. 163, c. 3 del D.Lvo 112/1998, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi al riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’art. 27 della legge n. 157/1992, sono stati trasferiti dallo Stato alle Province, pertanto la nomina delle guardie giurate, in precedenza di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 138, TULPS, fa ora capo alla Provincia. Dal 1998 la L.A.C. gestisce un servizio di vigilanza ittica, venatoria ed ambientale ai sensi del citato art. 27, L. n. 157/1992, attivo nelle regioni della Lombardia, Veneto, Lazio e Piemonte. Allo scopo di consentire la formazione di nuovi volontari, la L.A.C. ha organizzato un corso di formazione per guardie venatorie volontarie a valenza nazionale, approvato dalla provincia di Biella ai sensi dell’art. 27, c. 6, L. 157/1992 e della l.r. Piemonte con determinazione n. 298 del 28 gennaio 2004. In considerazione della valenza nazionale del corso di formazione, il programma approvato dalla provincia di Biella prevede specificamente lezioni di ecologia, botanica e zoologia delle diverse regioni italiane e di legislazione regionale, con particolare riferimento alle regioni di provenienza degli allievi. La provincia di Biella ha rilasciato in data 7 febbraio 2005 attestati di idoneità per l’esercizio di vigilanza venatoria ai sigg. Fattorini, Liberati e Vecchio, tutti residenti nella Regione Lazio, a seguito della frequenza del corso di cui sopra e del superamento dell’esame previsto dall’art. 27, c. 4, legge n. 157/1992 presso la commissione istituita dalla provincia di Biella. In data 8 ottobre 2005, la L.A.C. ha presentato alla Provincia di Latina richiesta di nomina a guardia particolare giurata venatoria volontaria ai sensi dell’art. 27, L. n. 157/1992 per i sigg. Fattorini, Liberati e Vecchio. La Provincia di Latina ha denegato il rilascio del decreto con la seguente motivazione: Ritenuto che gli attestati di idoneità rilasciati dalla Provincia di Biella ed in possesso dei richiedenti non risultano conformi alla legge regionale n. 17/1995 che prevede il rilascio dell’attestato anche (art. 43) previa frequentazione di corsi in cui tra le materie affrontate vi è la legislazione venatoria regionale … l’istanza … viene rigettata”.

In punto di diritto la questione da risolvere consiste in ciò, se legittimamente la Provincia di Latina ha denegato il rilascio dei decreti di nomina a guardia venatoria nei confronti dei sigg. Liberati, Vecchio e Fattorini sul presupposto della non idoneità dell’attestato rilasciato dalla Provincia di Biella; non idoneità che l’amministrazione provinciale di Latina ha motivato richiamando l’art. 43 della l.r. Lazio n. 17/1995 secondo il quale, ai fini del rilascio dell’attestato di idoneità valevole nella Regione Lazio, tra le materie del corso di formazione vi deve essere anche la legislazione venatoria regionale. In altri termini, la Provincia di Latina ha ritenuto non idoneo l’attestato rilasciato dalla Provincia di Biella perché, a suo dire, il corso a valenza nazionale, organizzato dalla L.A.C. e frequentato positivamente dai sigg. Fattorini, Liberati e Vecchio, non contemplava, tra le altre, la materia della legislazione venatoria della Regione Lazio.

Il ricorso è fondato.

Giova premettere che l’art. 163, c. 3, del D.Lvo n. 112 del 1998 ha trasferito alle Province, ai sensi dell'art. 128 Cost. (nel testo allora vigente), le funzioni ed i compiti amministrativi relativi al riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La nomina delle guardie giurate venatorie volontarie, prima spettante ali prefetti è stata, pertanto, trasferita alle province.

La Regione Lazio, nell' osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge quadro n. 157/992, delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, ha disciplinato la tutela della fauna selvatica e l' attività venatoria con la l.r. 2 maggio 1995, n. 17. Gli artt. 40 e segg. della citata legge regionale hanno disciplinato le modalità di organizzazione dei corsi, di rilascio degli attestati di idoneità e di svolgimento della vigilanza. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria è stato subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte della commissione istituita in ognuna delle provincia laziali (art. 43, c. 6, lr. cit.). E’ stato, altresì, stabilito (art. 43, c. 7 l.r. cit.) che “Gli agenti dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano, di norma, nell' ambito della circoscrizione territoriale di competenza”. Sempre l’art. 43, c. 9, ha statuito che “I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull' esercizio venatorio, sulla tutela dell' ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 3, sotto il controllo della Regione”. Il quadro normativo di riferimento non pare mutato dopo la recente modifica apportato al Titolo V della Costituzione (art. 117) in quanto la materia relativa alla tutela della fauna selvatica ed all' attività venatoria non rientra tra quelle appartenenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato né tra quelle di legislazione concorrente Stato-Regione. Essa, pertanto, resta devoluta alla competenza legislativa residuale delle regioni. Nella regione Lazio, la legge di settore resta tuttora la legge n. 17/1995.

Orbene, spettando ad ogni singola regione dettare la disciplina particolare della materia e non potendo che avere l’attestato di idoneità rilasciato da ogni provincia una valenza soltanto infraprovinciale, per ragioni dipendenti dai limiti territoriali della potestà esercitata, ne consegue che l’attestato rilasciato da una provincia facente parte di una determinata regione d’Italia non può, di norma ed in linea di principio, spiegare effetti fuori dalla provincia medesima. Nella regione Lazio, l’art. 43 della legge n. 17/1995 subordina il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte della commissione. Tali corsi possono essere organizzati anche dalle associazioni di protezione ambientale. Gli esami che gli interessati devono sostenere riguardano, tra le altre materie, nozioni di legislazione venatoria nazionale e regionale nonché regolamenti locali di caccia e calendario venatorio.

Come si evince dal contenuto delle disposizioni normative, nessuna norma della legge regionale n. 17/1995 stabilisce che per l’esercizio in ambito provinciale della attività di vigilanza venatoria da parte delle guardie giurate volontarie debba essere rilasciato il previsto attestato esclusivamente da una delle provincia del Lazio. Di ciò si è mostrata consapevole la stessa Provincia di Latina che non ha, infatti, denegato il rilascio del decreto movendo da un siffatto presupposto, bensì, ha motivato il rigetto dell’istanza in ragione del fatto che tra le materie affrontate nel corso frequentato dai sigg. Liberati, Vecchio e Fattorini non vi era anche la legislazione venatoria regionale. In altri termini, la Provincia di Latina ha ritenuto non equipollente ex art. 43 l.r. 17/1995, ai fini del rilascio del decreto di nomina a guardia giurata particolare venatoria, l’attestato di idoneità rilasciato dalla Provincia di Biella.

Sennonché, il provvedimento impugnato presta effettivamente il fianco alla dedotta censura di eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea valutazione dei fatti per aver ritenuto, la Provincia di Latina, inesistente un fatto che, alla stregua della versata documentazione, è apparso invece esistente e che, pertanto, l’amministrazione si sarebbe dovuto rappresentare in sede istruttoria per poi valutarlo ai fini del rilascio o meno del decreto dandone adeguato risalto nella motivazione. Ed invero, il corso organizzato dalla L.A.C. ed approvato dalla Provincia di Biella aveva una valenza nazionale nel senso di essere preordinato a formare le guardie venatorie volontarie con particolare riferimento alle legislazioni venatorie regionali di provenienza degli allievi, nella prospettiva, evidentemente, di impiegare costoro nelle regioni di appartenenza. Una iniziativa – quella del corso a valenza nazionale - ispirata da principi di economicità e razionalità del sistema formativo, non esclusa, in linea di principio, dalla l.r. Lazio n. 17/1995. Tra le materie del corso organizzato dalla L.A.C. era previsto, con riguardo alle materie di legislazione, l’organizzazione, sotto la direzione di dicenti, di gruppi di approfondimento delle legislazioni regionali con particolare riferimento alle regioni di provenienza degli allievi. Tale circostanza, invero, è stata obnulata dalla Provincia di Latina. Il vulnus che ne è derivato alla fase istruttoria e valutativa rende illegittimo l’impugnato provvedimento. Spetterà all’amministrazione provinciale rideterminarsi sull’istanza della ricorrente tenendo conto delle materie del corso di formazione organizzato dalla LAC e degli esami sostenuti dagli allievi ai fini della equipollenza degli attestati di idoneità ex art. 43 della l.r. Lazio n. 17/1995.

Il ricorso in esame, va pertanto, accolto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina - accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso n. 785/2006 meglio in epigrafe specificato.

Condanna la Provincia di Latina alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 07/12/2007 con l'intervento dei signori:

Santino Scudeller, Presidente FF

Davide Soricelli, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Primo Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/01/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO