Ulteriore finanziamento di interventi urgenti da realizzare in attuazione degli «Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005.
Gazzetta Ufficiale N. 172 del 26 Luglio 2006
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio 2004, recante indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale,
statale e regionale, per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini
di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2004;
Vista la nota DPC/PRE/0046570 del 20 settembre 2005 del capo del
Dipartimento protezione civile, indirizzata alle regioni ed alle
province autonome;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 settembre 2005, recante «Indirizzi operativi per prevenire
e
fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni
idrogeologici ed idraulici», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana n. 244 del 19 ottobre 2005;
Vista la nota DPC/VC/0056200 del 10 novembre 2005 con la quale il
capo del Dipartimento della protezione civile ha definito le
modalita' per l'attivazione di specifici finanziamenti diretti a
favorire l'attuazione della predetta direttiva del 29 settembre 2005;
Visto il decreto n. 5184 del 24 novembre 2005 con il quale, per la
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla richiamata
direttiva del 29 settembre 2005, in favore delle regioni e delle
province autonome e' stata impegnata la somma di Euro 50.000.000,00;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
19 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile
2006 n. 81, con il quale e' stato ammesso al finanziamento per
complessivi Euro 42.475.676,79 un primo gruppo di interventi proposti
dalle regioni e dalle provincie autonome;
Viste le note con le quali il Dipartimento della protezione civile
ha richiesto alle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Umbria, Sardegna,
Veneto ulteriori chiarimenti nonche' la possibilita' di attuare
taluni interventi per stralci funzionali contenuti nell'importo
complessivo di 300.000 euro, o, in alternativa, a valere su autonoma
copertura finanziaria integrativa del contributo di 300.000 euro;
Viste le note con le quali le regioni Abruzzo, Basilicata,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Umbria,
Sardegna, Veneto, hanno fornito le indicazioni di cui sopra entro il
termine del 10 gennaio 2005;
Vista la nota della Regione Puglia, trasmessa al Dipartimento della
protezione civile a mezzo fax in data 13 gennaio 2005;
Vista la nota con la quale la Regione siciliana ha comunicato che
un intervento ammesso a finanziamento e' gia' stato appaltato a
valere interamente su finanziamenti regionali;
Viste le risultanze della ulteriore istruttoria condotta dalle
strutture del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle
modalita' e dei criteri esposti nella richiamata nota DPC/VC/0056200
del 10 novembre 2005 e dei riscontri e chiarimenti fatti pervenire
dalle regioni interessate entro i termini previsti;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il finanziamento degli interventi indicati
nell'allegato al presente provvedimento, negli importi ivi stabiliti
per ciascuno.
Art. 2.
1. Gli interventi di cui all'art. 1 devono essere iniziati entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli interventi
che non abbiano avuto inizio entro il predetto termine decadono dal
finanziamento.
2. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1 le regioni e
le province autonome comunicano al Dipartimento della protezione
civile la data di inizio di ciascun intervento, ove del caso
indicando gli estremi dei provvedimenti adottati per la restituzione
al fondo per la protezione civile delle risorse relative agli
eventuali interventi decaduti per effetto del mancato rispetto del
termine di cui al comma 1.
Art. 3.
1. Gli interventi di cui all'art. 1 devono essere completati entro
centottanta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
inizio di ciascuno quale risultante dalle comunicazioni di cui
all'art. 2, comma 2.
2. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1 le regioni e
le province autonome comunicano al Dipartimento della protezione
civile la data di completamento di ciascun intervento. Nel caso di
mancato completamento entro il predetto termine, con provvedimento
del capo del Dipartimento della protezione civile e' disposta la
revoca del finanziamento concesso per l'intervento. Le risorse
rivenienti per effetto dei provvedimenti di revoca sono riversate
entro quindici giorni al fondo per la protezione civile.
Art. 4.
1. Le regioni e le province autonome assicurano la vigilanza sulla
realizzazione degli interventi assumendo ogni iniziativa ritenuta
utile per consentire l'avvio ed il completamento degli interventi
stessi entro i termini stabiliti. Nel contesto di tale attivita' le
regioni e le province autonome possono proporre in qualunque momento
al Dipartimento della protezione civile la revoca di finanziamenti
relativi ad interventi per i quali non risulti possibile il rispetto
dei termini di completamento stabiliti.
Art. 5.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 del presente
decreto, pari ad Euro 7.911.823,21, si provvede a valere sul
finanziamento di cui al decreto del capo del Dipartimento della
protezione civile, rep. n. 5184 del 24 novembre 2005.
Art. 6.
1. All'elenco allegato al decreto del 19 gennaio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile
2006 sono apportate le sotto richiamate modifiche:
Regione Abruzzo:
intervento codice AIABR 12TE - la quota di finanziamento a
valere sul fondo di protezione civile e' ridotta ad euro 150.000,00
in quanto e' previsto un cofinanziamento pari ad euro 50.000,00;
intervento codice AI/ABR 13TE - la quota di finanziamento a
valere sul fondo di protezione civile e' ridotta ad euro 225.000,00
in quanto e' previsto un cofinanziamento pari ad euro 75.000,00;
Regione siciliana:
l'intervento codice AI/SIC/004/EN, il cui finanziamento a
carico del fondo di protezione civile era di 262.500 euro, e' espunto
in quanto gia' appaltato a valere interamente su fondi regionali.
2. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del 19 gennaio 2006 e'
modificato come segue: «Agli oneri derivanti dall'attuazione
del
presente decreto, pari ad Euro 42.088.176,79, si provvede a valere
sul finanziamento di cui al decreto del capo del Dipartimento della
protezione civile, rep. n. 5184 del 24 novembre 2005.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2006
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 8, foglio n. 355
Allegato