TAR Campania (SA) Sez. I n. 2468 del 26 settembre 2022
Beni ambientali.Valutazioni ente parco e soprintendenza

L’Ente Parco e la Soprintendenza sono chiamate a compiere autonome valutazioni: mentre l’ente parco deve valutare la compatibilità dell’intervento limitatamente alle esigenze di salvaguardia, fruizione e valorizzazione del Parco e con le sue specifiche destinazioni di zona, l’autorità paesaggistica è chiamata a svolgere una diversa disamina della compatibilità dell'intervento proposto, che ha come parametro i valori paesaggistici riconosciuti dei luoghi, in funzione della tutela del bene paesaggistico. Va esclusa in radice, pertanto, qualsiasi indebita sovrapposizione dei pareri della Soprintendenza e dell’Ente Parco e dei valori rispettivamente presidiati, stante l’ontologica differenza intercorrente tra i valori ambientali tutelati dall’Ente Parco – che attengono alla connotazione naturalistica di un’area con riguardo alla qualità delle acque e della biosfera comprensiva degli elementi vegetali e faunistici ritenuti meritevoli di essere protetti - ed i valori paesaggistici tutelati dalla Soprintendenza, i quali riguardano invece gli aspetti esteriori del territorio, rilevanti per il loro contenuto eminentemente estetico e visivo.


Pubblicato il 26/09/2022

N. 02468/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01288/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2017, proposto dalla sig.ra Genoveffa Malandrino, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Maria Capitanio e Nicola Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno domiciliataria ex lege in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 58;

per l'annullamento

- della Nota prot. n. 00408 del 10/01/2017, indirizzata al responsabile procedimento del Comune di San Mauro Cilento e notificata da questi alla ricorrente in data 31/05/2017, avente ad oggetto la “comunicazione di parere negativo al mantenimento delle opere edilizie abusivamente realizzate nel comune di San Mauro Cilento dalla sig.ra Malandrino Genoveffa, secondo l’istanza avanzata da codesto S.U.E. con nota prot. 5287 del 28/11/2016 acquisita agli atti dell’Ente parco l'1/12/2016 al prot. 15608”;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale in ogni caso lesivo della posizione della Società ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 settembre 2022 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente insorge avverso la Nota prot. n. 00408 del 10/01/2017, indirizzata dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (nel prosieguo anche l’“Ente Parco”) al responsabile del procedimento del Comune di San Mauro Cilento, avente ad oggetto la “comunicazione di parere negativo al mantenimento delle opere edilizie abusivamente realizzate nel comune di San Mauro Cilento”, unitamente agli atti connessi presupposti e/o consequenziali.

Parte ricorrente lamenta l’illegittimità della summenzionata nota dell’Ente Parco.

A sostegno della domanda di annullamento, in particolare, vengono articolate le censure che di seguito si riassumono:

a) violazione delle garanzie partecipative di cui all’art.10 bis della legge n. 241/90;

b) contraddittorietà dell’impugnata nota dell’Ente Parco rispetto al parere favorevole reso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Salerno e Avellino (nel prosieguo anche la “Soprintendenza”);

c) carenza di istruttoria e di motivazione, anche con riguardo alla mancanza di indicazione di soluzioni migliorative.

L’Ente Parco resistente si è ritualmente costituito in giudizio, instando per la reiezione del ricorso.

All’udienza straordinaria di smaltimento del 9 settembre 2022, il Collegio – previa discussione della causa – ha introitato quest’ultima in decisione.

DIRITTO

Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso va respinto in quanto infondato.

Per quel che riguarda, infatti, la denunciata omissione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, è agevole obiettare che “il parere reso al Comune ai fini paesaggistici dall’Amministrazione preposta alla tutela dello specifico interesse non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva del preavviso di rigetto di cui al citato art. 10-bis, in quanto costituisce esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che intercorre tra autorità pubbliche (cfr. per tutte Cons. Stato, VI, 21 settembre 2011, n. 5293; VI, 20 dicembre 2011, n. 6725; VI, 2 febbraio 2012, n. 576, VI, 9 luglio 2013, n. 3616). […]. Inoltre, può essere condivisa la tesi del TAR, secondo cui è l’ente comunale l’organo responsabile per il rilascio del condono edilizio, ed al quale è indirizzato il parere; l’istituto della partecipazione al procedimento amministrativo e la tutela del privato trova in quel dialogo istituzionale la giusta sede, l’unico interlocutore istituzionale con l’Ente Parco è infatti il Comune. La valutazione in ordine all’ammissibilità ed alla sussistenza dei presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento richiesto dal privato, sono riservate, a mente dell’art. 6 della legge n. 241/90, all’amministrazione procedente ed al responsabile del procedimento da questa designato (e non dunque all’amministrazione unicamente preposta a rendere un nulla osta ancillare a detta attività amministrativa)” (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI, 13/07/2021, n.5303).

Nel caso di specie, pertanto, l’avvenuta trasmissione del provvedimento impugnato al Comune di S. Mauro Cilento – come tale idonea a sollecitare il sopra richiamato “dialogo istituzionale” – e la successiva notifica del parere a cura di quest’ultimo alla ricorrente in data 31 maggio 2017, permettono di escludere in radice l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo censurato con il primo motivo di ricorso.

Parimenti infondate sono le censure di difetto di motivazione e istruttoria sollevate con il secondo motivo di ricorso.

Dirimente, in proposito, è il fatto che l’area in questione – rientrando pacificamente in una “riserva generale orientata” – precludeva qualsiasi attività edificatoria in virtù di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, lettera b), della legge n. 394 del 1991.

Ai sensi di detta norma, infatti, “il piano (NDR: dell’Ente Parco) suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo … b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”.

In sintesi, la summenzionata norma di legge vieta qualsiasi opera edile eseguita in una “riserva generale orientata” del parco naturale, salvo che si tratti di infrastrutture strettamente necessarie, oppure di utilizzazioni produttive tradizionali e interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente Parco.

Nel caso di specie, l’immobile di 86 metri quadrati edificato dalla ricorrente non ricade in nessuna di queste eccezioni tassativamente nomenclate dalla legge, sicchè esso soggiace al generale divieto edificatorio stabilito ex lege per qualsiasi manufatto eseguito in una “riserva generale orientata” del parco naturale.

Va da sé che il diniego di nulla osta impugnato nel presente giudizio costituiva un atto rigorosamente vincolato ed ineludibile, con conseguente irrilevanza delle censure di insufficienza motivazionale ed istruttoria articolate nel ricorso.

Mette conto richiamare, ad ulteriore conferma di quanto precede, l’autorevole insegnamento del Consiglio di Stato a rigore del quale “non essendo mai stato in contestazione che l’intervento progettato rientrasse nella tipologia di opere vietate dalla legge nelle aree di riserva generale orientata, la natura vincolata e doverosa del diniego del nulla osta rende incapaci di incidere sulla legittimità di quest’ultimo le censure di difetto di istruttoria, di lesione delle garanzie del contraddittorio procedimentale e finanche di disparità di trattamento, che sono state, nel loro complesso, disattese dal T.A.R. giudicandole non rilevanti alla luce dell’esattezza sostanziale dei rilievi ostativi valorizzati dall’Ente Parco” (cfr. Cons. St. Sez. II n. 330 del 18 gennaio 2022).

Né ha pregio, in senso contrario rispetto a quanto sopra esposto, il fatto che nel caso di specie la Soprintendenza abbia rilasciato – per il medesimo immobile oggetto del diniego impugnato – l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Ed infatti, per costante giurisprudenza, “l’Ente Parco e la Soprintendenza sono chiamate a compiere autonome valutazioni: mentre l’ente parco deve valutare la compatibilità dell’intervento limitatamente alle esigenze di salvaguardia, fruizione e valorizzazione del Parco e con le sue specifiche destinazioni di zona, l’autorità paesaggistica è chiamata a svolgere una diversa disamina della compatibilità dell'intervento proposto, che ha come parametro i valori paesaggistici riconosciuti dei luoghi, in funzione della tutela del bene paesaggistico”(così Consiglio di Stato sez. VI, 06/05/2013, n. 2410).

Va esclusa in radice, pertanto, qualsiasi indebita sovrapposizione dei pareri della Soprintendenza e dell’Ente Parco e dei valori rispettivamente presidiati, stante l’ontologica differenza intercorrente tra i valori ambientali tutelati dall’Ente Parco – che attengono alla connotazione naturalistica di un’area con riguardo alla qualità delle acque e della biosfera comprensiva degli elementi vegetali e faunistici ritenuti meritevoli di essere protetti - ed i valori paesaggistici tutelati dalla Soprintendenza, i quali riguardano invece gli aspetti esteriori del territorio, rilevanti per il loro contenuto eminentemente estetico e visivo.

Del resto, proprio tale differenza impone e giustifica due diversi tipi di tutela affidati rispettivamente all’Ente Parco e alla Soprintendenza.

Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso va respinto in quanto infondato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell’Ente Parco resistente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore dell’Ente Parco resistente in misura pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2022, in videoconferenza sulla piattaforma Teams, con l’intervento dei magistrati:

Benedetto Nappi, Presidente

Michele Di Martino, Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore