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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2003
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3315).

Gazzetta Ufficiale N. 236 del 10 Ottobre 2003

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2003 Disposizioni urgenti di protezione civile

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente la
realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di
monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea
del territorio nazionale;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365,
che, per l'attuazione del citato programma di potenziamento delle
reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche, prevede l'adozione di
ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, decreto-legge 12 ottobre 2000,
n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000,
n. 365, con il quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di
monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, e' prevista l'adozione di un
programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici
del territorio nazionale;
Ravvisata la necessita' ed urgenza di completare il programma di
potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico
mediante la copertura del territorio nazionale con radar
meteorologici al fine di assicurare in tempi brevi un sistema
automatico atto a garantire le funzioni di preallarme ed allarme ai
fini di protezione civile;
Considerato che occorre organizzare in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale le iniziative in materia di rischio
idrogeologico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 luglio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 ottobre
2003, lo stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi
idrica che ha determinato una situazione di notevole siccita', con
pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 agosto 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi di
approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al
31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione
Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio
2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle
province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre
2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di
Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il
15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese
di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia,
Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di
approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di
Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania,
Siracusa e Ragusa e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2004, con
contestuale nomina del Presidente della Regione siciliana -
Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione
alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione
Umbria e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione
alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito le regioni
Puglia e Basilicata e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre 2001, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003,
dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse
al sistema delle risorse idriche in Sardegna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 maggio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino all'8 maggio
2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese,
Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico
verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 maggio 2003, con il quale e' stato prorogato fino al 15 maggio
2004 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e
Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel
periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di
Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato
pericolosi spiaggiamenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 giugno 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 14 giugno
2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di
Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento
atmosferico del 5 giugno 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
25 luglio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 giugno
2004, lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in
relazione agli eventi atmosferici verificatisi nel periodo
maggio-agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 febbraio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2003, lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi
alluvionali dei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli che hanno
colpito il versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi
di ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza derivante da
calamita' naturali conseguenti ad eventi alluvionali verificatisi nei
giorni 5 e 6 maggio 1998 nel territorio dei comuni di Sarno,
Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello e' stato
prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2003, lo stato di emergenza nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,
Toscana, Puglia e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a
situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali
verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine a
situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali
verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000, che hanno
interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna,
Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto,
Valle d'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2003, lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine
agli eventi sismici del 26 settembre 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo
2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi
connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della
provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima
area;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260
del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare
i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la
mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento
e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio
nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266
del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie,
derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre 2002, con il quale lo stato d'emergenza in ordine alla
situazione socio-economica ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarno e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270
del 12 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003, recante «Ulteriori
interventi per fronteggiare l'emergenza socio-economica ambientale
nel bacino idrografico del fiume Sarno»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3301
dell'11 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003, recante «Ulteriori
interventi per fronteggiare l'emergenza socio-economica ambientale
nel bacino idrografico del fiume Sarno»;
Vista la nota del 29 luglio 2003 del Commissario delegato -
Generale Jucci con la quale si chiede di apportare alcune modifiche
ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emesse per
fronteggiare il contesto emergenziale inerente all'emergenza
socio-economica ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno;
Vista la nota del 25 luglio 2003 del Presidente della giunta della
regione Campania, con la quale si esprime l'intesa sulle proposte di
modifica dell'ordinanza sopra citata formulata dal Commissario
delegato - Generale Jucci;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 febbraio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al
31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attivita' di
smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio,
Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di
massima sicurezza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267
del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2003, recante «Disposizioni
urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di
massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali
nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle
regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata,
nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse
essenziale della sicurezza dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003,
dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e
6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno,
Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251
del 14 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 2002, recante
«Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265
del 21 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, recante «Disposizioni
urgenti di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 luglio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo
2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici
verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province
di Campobasso e Foggia;
Vista la nota del 12 agosto 2003 del sindaco del comune di
Casalnuovo Monterotaro;
Vista la nota del sub-commissario delegato per gli eventi sismici
nella provincia di Foggia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 giugno 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi
boschivi;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3295 del 19 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2003, e n. 3300
dell'11 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in
relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita',
derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti
all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275
del 28 marzo 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale
situazione internazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 febbraio 2003, concernente la proroga degli stati di emergenza in
relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel
territorio della regione Campania;
Viste le ordinanze n. 3029 del 18 dicembre 1999 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre
1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000, n. 3095 del
23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del
27 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2001,
n. 3114 del 19 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001, n. 3124 del 12 aprile
2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 92 del 20 aprile 2001, n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del
5 maggio 2001, n. 3144 del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2001;
Viste le note del 9 giugno e 12 agosto 2003, con la quale il
vice-commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione
Campania ha chiesto la proroga dei benefici disposti ai sensi delle
ordinanze di protezione civile e concernente il contributo per
l'autonoma sistemazione da corrispondere ai nuclei familiari evacuati
dall'abitazione principale a seguito dei sopra citati eventi
calamitosi;
Vista la nota n. 473 del 17 settembre 2003 della regione Campania
con la quale viene chiesta la proroga di cui sopra;
Viste le ordinanze n. 3145 del 25 luglio 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 30 luglio
2001, n. 3196 del 12 aprile 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, n. 3254 del
29 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 2002;
Vista la nota del 10 settembre 2003 dell'Istituto nazionale
previdenza sociale, area recupero crediti;
Viste le note del 22 settembre 2003 del presidente della Regione
siciliana e del 23 settembre 2003 dell'Ufficio territoriale del
governo di Catania;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311
del 12 settembre 2003, recante « Ripartizione delle risorse
finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003,
n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n.
62, e ai sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge
27 dicembre 2002, n. 289»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il
semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come
modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199
del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre
2002, nonche' la successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003,
recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di
Presidenza italiana della Unione europea»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313
del 12 settembre 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la
celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione
europea»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18 luglio 2003, n. 3303 recante «Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza
socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo
interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del
sistema Gran Sasso»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258
del 20 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, recante «Primi
interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i
danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese
di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»;
Ritenuto che le singole esigenze prospettate sono meritevoli di
accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione
utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;
Vista la nota del 22 settembre 2003 della regione Emilia-Romagna;
Vista l'ordinanza n. 3187 del 22 marzo 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002,
recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel
settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della
distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione
Basilicata»;
Vista l'ordinanza n. 3188 del 22 marzo 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002,
recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel
settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della
distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 gennaio 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei
giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo
e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della
regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel
territorio della provincia di Foggia;
Vista l'ordinanza n. 3268 del 12 marzo 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2003,
recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio
della regione Molise»;
Viste le note rispettivamente dell'11 luglio, 23 e 25 settembre
2003 con cui il presidente della regione Molise - Commissario
delegato ha rappresentato l'esigenza che vengano previste specifiche
misure in favore di imprese di grandi dimensioni danneggiate che
hanno subito danni alle proprie strutture produttive in conseguenza
degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
medesima regione nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, e
con riferimento alle situazioni d'emergenza richiamate nell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre
2002, il capo del Dipartimento della protezione civile per il
perseguimento delle finalita' di cui alla predetta ordinanza, ed
avvalendosi delle deroghe ivi previste, e' autorizzato ad avvalersi
di personale specializzato a contratto nel limite massimo di sette
unita', nonche' di due consulenti anche estranei alla pubblica
amministrazione; detto personale specializzato e i consulenti sono
impiegati per le attivita' di pianificazione, valutazione e
prevenzione dei rischi con particolare riferimento alla necessita' di
attivare il Centro primario del piano radar nazionale.
2. I contratti per il personale e per i consulenti di cui al comma
1, sono conclusi in deroga all'art. 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, ed agli articoli 35 e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, anche ai
fini dell'eventuale rinnovazione.

 

Art. 2.

1. A valere sull'importo di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre
2002, la somma di Euro 311.180,00 e' assegnata dal Dipartimento della
protezione civile alle regioni che gestiscono almeno due radar meteo
operativi, per l'assunzione con contratti a tempo determinato di
personale specializzato utilizzabile per le operazioni di mosaicatura
e di proceduralizzazione delle informazioni a scala regionale e
nazionale con finalita' di protezione civile, avvalendosi
all'occorrenza delle deroghe previste dall'art. 8 dell'ordinanza del
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3260/2002 e dall'art. 12
dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
3266/2003.

 

Art. 3.

1. Il commissario delegato - Generale Jucci provvede al compimento
delle attivita' di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3270/2003, con le procedure e con i poteri
di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n.
3095 del 23 novembre 2000.
2. Il presidente della regione Campania - Commissario delegato ai
sensi dell'ordinanza n. 2787/98, al fine di consentire l'attuazione
degli interventi previsti dall'ordinanza n. 3270/2003, autorizza
l'utilizzo senza ulteriori oneri da parte del commissario delegato -
Generale Jucci delle discariche e dei siti di stoccaggio.
3. Per l'espletamento degli adempimenti connessi alle attivita' di
cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3270/2003 e n. 3301/2003, il commissario delegato e' autorizzato, nel
limite massimo annuo di 2.500 euro e nell'ambito delle risorse
disponibili, ad effettuare spese di rappresentanza.
4. Il commissario delegato gen. Jucci nell'ambito del contingente
di personale gia' assegnato ai sensi dell'art. 1, comma 5,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n.
3270/2003, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza
n. 3301/2003, e' autorizzato ad avvalersi di personale in quiescenza
delle amministrazioni dello Stato, in possesso di particolari
capacita' per l'impiego in specifici settori, cui sara' corrisposto,
per la durata dell'incarico, un compenso lordo mensile calcolato
sulla base del corrispettivo determinato per prestazioni di lavoro
straordinario, nel limite massimo di 70 ore, in relazione alla
qualifica funzionale di appartenenza in essere al momento della
cessazione del rapporto di lavoro.

 

Art. 4.

1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 marzo 2003, n. 3267 e' aggiunto il seguente comma: «3. Al
direttore della struttura di cui al comma 1 compete, per tutta la
durata dell'incarico, la corresponsione di un emolumento accessorio
di posizione e di risultato pari a quello previsto per i dirigenti di
prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

 

Art. 5.

1. L'operativita' del «Campo base» di protezione civile realizzato
ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in
localita' «Fontenovella» del comune di Lauro, prorogata fino al
31 luglio 2003 dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3288 del 2003, e' ulteriormente prorogata
fino al 31 dicembre 2003.

 

Art. 6.

1. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia e'
autorizzato ad erogare un contributo straordinario al comune di
Casalnuovo Monterotaro (Foggia) a compensazione delle minori entrate
riferite all'anno 2002, con oneri a carico delle risorse finanziarie
derivanti dai mutui contratti ai sensi dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003.

 

Art. 7.

1. All'art. 1, comma 2, lettera f), dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275 e' aggiunto il
seguente periodo: «In tal caso, al personale militare che partecipa
alla organizzazione dei corsi e' garantito il rimborso per
prestazioni di lavoro straordinario nei limiti e con le modalita'
concordate con il commissario delegato».

 

Art. 8.

1. All'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3295/2003 cosi' come introdotto dall'art. 7, comma 1,
dell'ordinanza n. 3300/2003, dopo le parole «del Corpo forestale
dello Stato» e' aggiunto il seguente periodo «e del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco». Agli oneri derivanti dalla predetta
integrazione normativa si provvede a carico del Fondo della
protezione civile.

 

Art. 9.

1. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile
n. 3029 del 18 dicembre 1999, prorogato da ultimo dall'art. 1, comma
6, dell'ordinanza n. 3174 del 16 gennaio 2002, e' ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il relativo onere e' posto a
carico delle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3088 del
3 ottobre 2000.

 

Art. 10.

1. Sono differiti al 31 marzo 2004 i termini relativi ad
adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo
2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del
18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede
legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della
provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del
vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al
30 giugno 2003, dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile
2003.
2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle
sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati dal 1° aprile 2004,
mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della
sospensione stessa. Gli importi comunque gia' erogati alla data di
pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede a
carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato -
Presidente della Regione siciliana che provvede al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Le modalita' previste dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002,
si applicano anche ai soggetti che hanno beneficiato della
sospensione dei termini previsti dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza
di protezione civile n. 3145 del 25 luglio 2001, e successivamente
differiti fino al termine della scadenza dello stato d'emergenza
dall'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3196 del 12 aprile
2002.
5. Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 12 settembre 2003, n. 3311, relativamente alla regione
Molise, il duplice riferimento all'importo di «11.000,00» milioni di
euro e' sostituito dal seguente: «11.100,00» milioni di euro.

 

Art. 11.

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, il prefetto di Roma e'
delegato, con funzioni commissariali, all'assunzione di tutti gli
interventi e delle iniziative finalizzati ad assicurare lo
svolgimento delle manifestazioni in condizioni di massima sicurezza,
sulla base di quanto disposto dall'art. 4 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003,
avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui alla predetta
ordinanza e di quelle previste rispettivamente nelle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002,
cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 3247 del
30 ottobre 2002, e n. 3283 del 18 aprile 2003.
2. L'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3313/2003, e' cosi sostituito: «A fronte
dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle finalita' di cui
alla presente ordinanza, al personale di cui al comma 1 e'
riconosciuta, a far data dall'adozione del presente provvedimento, e
fino al 5 o 12 ottobre 2003, una speciale indennita' mensile
operativa onnicomprensiva, anche del trattamento di lavoro
straordinario e con la sola esclusione dell'eventuale trattamento di
missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 200 ore di
straordinario festivo e notturno in relazione alle rispettive
qualifiche di appartenenza, commisurata ai giorni di effettiva
presenza. Per il calcolo dell'indennita' a favore del personale
estraneo alla pubblica amministrazione si applica il trattamento
economico spettante al personale dell'area C3».
3. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3313/2003, e' aggiunto il seguente ulteriore comma: «2.
Per fronteggiare le eccezionali esigenze, anche relative agli aspetti
della sicurezza, connesse alla celebrazione della Conferenza
intergovernativa che si terra' il giorno 4 ottobre 2003, e'
autorizzato il superamento del limite massimo di spesa di cui al
comma 1 del presente articolo, da approvarsi successivamente da parte
del Presidente del Consiglio dei Ministri con il decreto di cui
all'art. 3, comma 4, della presente ordinanza».
4. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283/2003, il comandante
provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, provvede,
oltre che con le deroghe previste all'art. 9 della summenzionata
ordinanza n. 3283/2003, anche in deroga agli articoli 10, 15 e 46 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed
integrazioni.

 

Art. 12.

1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3303/2003 le parole «tre
esperti» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «cinque esperti».

 

Art. 13.

1. L'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e' cosi' integrato:
art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive
modifiche.
2. L'art. 7 delle ordinanze di protezione civile n. 3187 e n. 3188
del 2002 e' cosi' integrato:
art. 19, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.

 

Art. 14.

1. In relazione alle peculiari situazioni di grave danneggiamento
che hanno interessato le grandi imprese, cosi' come individuabili ai
sensi della vigente normativa, a seguito degli eventi meteorologici
del 23, 24 e 25 gennaio 2003 nella regione Molise, il presidente
della regione Molise - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza
n. 3268/2003 e' autorizzato ad erogare alle medesime imprese un
contributo straordinario commisurato all'entita' dei danni
effettivamente subiti ed accertati, al netto degli indennizzi
eventualmente spettanti in presenza di polizze assicurative.
2. I criteri per la determinazione dell'entita' del contributo di
cui al comma 1 sono stabiliti dal commissario delegato, acquisito il
parere favorevole del Ministero delle attivita' produttive.
3. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse
finanziarie rese disponibili con carattere di generalita' in
relazione agli eventi calamitosi in questione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2003

Il Presidente: Berlusconi