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DECRETO-LEGGE 31 maggio 2005, n.90
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.
Gazzetta Ufficiale N. 125 del 31 Maggio 2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di incrementare la
funzionalita' e l'efficienza operativa del Dipartimento della
protezione civile nell'ambito della gestione delle emergenze e degli
interventi a tutela della popolazione dalle varie ipotesi di rischio,
tenuto anche conto dei rilevanti ed accresciuti compiti istituzionali
attribuiti dalla normativa al Dipartimento;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 20 e del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la
funzione pubblica e degli affari esteri;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Lotta agli incendi boschivi
1. Al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di
carattere preventivo in materia di lotta attiva agli incendi
boschivi, nonche' di garantire il funzionale espletamento delle
attivita' aeree di spegnimento con la flotta antincendio nella
disponibilita' del Dipartimento della protezione civile, il
Presidente del Consiglio dei Ministri individua i tempi di
svolgimento della predetta attivita' durante i periodi estivo ed
invernale.
2. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo
della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli
incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile, anche
sulla base di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma
2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, puo' acquisire, nell'ambito
delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione
vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle
attivita' e dei compiti di protezione civile, la disponibilita', in
via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando
ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme
organizzative ed addestrative.
3. Per garantire la sicurezza dell'attivita' di volo della flotta
antincendio dello Stato, nonche' per assicurare elevati livelli di
prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere
collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su
impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire
pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle
attivita' di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove
possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale
fine il Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente,
sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida
operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli
obblighi di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2.
Emergenza ambientale in Calabria
1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella
regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004,
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' nominato il Commissario delegato cui sono attribuiti i
poteri previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio
2005, e dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3429, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2005, con
applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 del
decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
2. Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarita' dei
poteri in atto attribuiti al Commissario delegato nominato con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre
2004, n. 3371, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 221 del 20 settembre 2004, anche con riferimento a tutti
i rapporti in corso, avvalendosi delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
3. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei
pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 55 milioni di euro.
Art. 3.
Personale del Dipartimento della protezione civile
1. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto,
nonche' ai contesti di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e tenuto conto
delle specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile,
il Capo del Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e' autorizzato, fermo quanto disposto dall'articolo 4
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio
2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e stante l'inapplicabilita' del
disposto di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, a ricoprire i posti di seconda fascia del ruolo
speciale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sulla base delle procedure di cui
al comma 2. In relazione alla non fungibilita' delle figure
professionali occorrenti, le relative assunzioni sono disposte in
deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con
procedure bandite contestualmente, sono ricoperti:
a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;
b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della
pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile,
munito di diploma di laurea rilasciato da universita' statali, dotato
di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di
servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa
e specifica esperienza nell'ambito professionale di protezione
civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni
pubbliche di&,c; protezione civile deputate istituzionalmente ed
ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata
mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della
qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono
essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
c) nella misura del venti per cento, in considerazione della
specificita' del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' avuto riguardo
alla peculiarita' dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della
protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione,
della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso
il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di
diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso
il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse
esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della
protezione civile.
3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non
dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione
civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' immesso nel ruolo speciale di cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa
valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti
dai dipendenti di cui al presente comma al momento della
presentazione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui
all'articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
esclusione della possibilita' dell'inquadramento soprannumerario. Con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono
definite le aree e le posizioni economiche per il successivo
inquadramento.
4. In relazione alla specifica professionalita' acquisita
nell'ambito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a
tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile,
nonche' avuto riguardo alla professionalita' specialistica richiesta
per il perseguimento delle finalita' istituzionali del Dipartimento
medesimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il predetto personale e' assunto, nel limite di
cento unita', nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia
acquisito specifica professionalita' in materia di protezione civile
per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di
apposita domanda.
5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione
con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari
delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi
attivita' posta in essere per le finalita' istituzionali del medesimo
Dipartimento.
6. Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dell'articolo 1, commi 93 e 95, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, il combinato disposto dei medesimi commi si interpreta
nel senso che le prescrizioni ed i divieti ivi previsti, non si
applicano al Dipartimento della protezione civile, in relazione agli
accresciuti ambiti d'intervento connessi all'implementazione delle
funzioni del medesimo Dipartimento, unitamente alle disposizioni di
cui all'articolo 30, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati
in complessivi euro 200.000,00 per l'anno 2005 ed in complessivi euro
800.000,00 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede utilizzando le risorse
finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 4.
Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile
1. Al fine di garantire l'uniforme determinazione delle politiche
di protezione civile, delle attivita' di coordinamento e dei relativi
poteri di ordinanza, nonche' il conseguenziale, unitario ed efficace
espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della
protezione civile, e' attribuita, ai sensi del disposto di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la
titolarita' della funzione in materia di protezione civile al
Presidente del Consiglio dei Ministri che puo' delegarne l'esercizio
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa
vigente. Le disposizioni previste dagli articoli 1, limitatamente
alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-bis del decreto-legge
7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al
Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.
2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero
degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del
Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in
coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli
interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio
1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su
richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle
strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento
alla mobilita' sul territorio, realizzando le condizioni per
l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati
da contesti emergenziali, e' autorizzato, nell'ambito delle
disponibilita' del Fondo per la protezione civile, il compimento
delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento
della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla
base di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Al fine di assicurare la piu' economica gestione dei propri
mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva contro gli incendi
boschivi, anche nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei
programmi concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione
civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al piu' efficace
assolvimento del predetto servizio, e' autorizzato ad assumere
iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi,
finalizzate all'utilizzo a titolo oneroso di tali mezzi in periodi
diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla
pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno
1. Ai fini del completamento delle attivita' in corso per la
bonifica dei sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume
Sarno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 28 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, i siti attualmente
utilizzati e quelli da realizzare nel prosieguo delle attivita', per
il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio,
possono essere mantenuti in esercizio, in deroga alla normativa
vigente, fino al 31 dicembre 2007, assicurando comunque adeguate
condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.
Art. 6.
Ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali
1. Ai contributi di cui all'articolo 1, comma 203, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, si applica il disposto di cui all'articolo
4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto
dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350
del 2003.
Art. 7.
Norme a favore delle vittime delle calamita' naturali
1. Ai soggetti appartenenti alle Amministrazioni, agli enti ed alle
strutture di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, impegnati in attivita' di protezione civile per il
superamento delle situazioni emergenziali, che abbiano subito una
invalidita' permanente superiore al settanta per cento, ovvero ai
familiari o conviventi dei predetti soggetti deceduti nello
svolgimento delle medesime attivita', puo' essere corrisposta, a
titolo di indennizzo, una speciale elargizione.
2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuati modalita', termini e procedure per
l'elargizione, nell'ambito della dotazione del Fondo per la
protezione civile e nel limite delle risorse preordinate allo scopo,
delle predette somme coerentemente con le previsioni di cui alla
legge 20 ottobre 1990, n. 302, nonche' l'ammontare che si rende
possibile utilizzare per le finalita' di cui al presente articolo,
assicurando il pieno soddisfacimento delle primarie finalita' di
protezione civile.
Art. 8.
Indirizzi operativi in materia di volontariato
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare
l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato
all'attivita' di protezione civile, predispone i relativi indirizzi
operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge
7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401.
Art. 9.
Disposizioni per il Ministero degli affari esteri
1. Per il funzionamento dell'Unita' di crisi del Ministero degli
affari esteri e' autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni
2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero,
per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della
Unita' a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati
interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o
comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli