Cass. Sez. III n.41329 del 6 novembre 2008 (Ud. 7 ott. 2008)
Pres. Vitalone Est. Sarno Ric. Galipò
Rifiuti. Trasporto illecito (confisca e responsabilità amministrativa)
Per l\'applicabilità del sequestro preventivo previsto dall\'art. 321 comma secondo cod. proc. pen. non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma per il sequestro preventivo tipico, ma è sufficiente il presupposto della confiscabilità. Ciò che si richiede, ma solo nel caso della confisca facoltativa, è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui si è avvalso.
Sembra da escludere, allo stato, la possibilità di estendere la responsabilità amministrativa degli enti al reato di illecita gestione di rifiuti. Ed invero nonostante l\'art. 11 co. 1 lett. d) della L. 29 settembre 2000, n. 300 abbia delegato al Governo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica anche in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell\'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti, tra le altre, dalla dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (oggi sostituito dal DLvo 152/2006), il DLgs 8 giugno 2001, n. 231, attuativo della delega, non disciplinava originariamente la materia né risulta che con riferimento a quest\'ultima vi siano state successive integrazioni così come accaduto per altri settori. Allo stato l\'unico richiamo alla responsabilità amministrativa dell\'ente sul tema dei rifiuti sembra essere quello contenuto al co. 4 dell\'art. 192 del DLvo 152/06 che tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti delle persone giuridiche, espressamente sembrerebbe fare riferimento unicamente alla previsione del comma 3 dell\'art. 192 citato che ha per oggetto gli obblighi di rimozione dei rifiuti nel caso di abbandono incontrollato. Per quanto concerne la responsabilità degli enti, difetta dunque attualmente sia la tipizzazione degli illeciti e sia la indicazione delle sanzioni: il che indiscutibilmente contrasta con i principi di tassatività e tipicità che devono essere connaturati alla regolamentazione degli illeciti.
Il tribunale aveva rigettato l’appello sul duplice presupposto che trattavasi di mezzi assoggettabili a confisca obbligatoria e che non vi era la prova che Galipò Sanno avesse usato i mezzi della società al di fuori di qualsiasi rapporto organico.
Eccepisce la ricorrente:
1) violazione di legge e, segnatamente, degli artt. 32lcpp, 240 cod. pen. e 259 DLvo 152/06 sul rilievo che anche in caso di confisca obbligatoria il sequestro preventivo rimane facoltativo nel caso in cui la res non rivesta carattere di intrinseca pericolosità;
2) violazione di legge e, segnatamente, degli artt. 240 cod. pen. e 259 DLvo 152/06 avendo il tribunale affermato che l’onus probandi circa l’uso dei mezzi al di fuori del rapporto organico con la società incombeva all’indagato e non essendo stata contestata alcuna violazione ai soci né alla società per responsabilità penale o amministrativa.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Avuto riguardo al primo motivo va anzitutto puntualizzato che il GIP aveva respinto la richiesta di dissequestro sul presupposto della confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti.
Il che è certamente esatto sulla base di quanto previsto dall’art. 259 co. 2 DLvo 152/06 che recita: “2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.”
Occorre poi ricordare che, secondo l’orientamento di questa Corte, per l’applicabilità del sequestro preventivo previsto dall’art. 321 comma secondo cod. proc. pen. non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma per il sequestro preventivo tipico, ma è sufficiente il presupposto della confiscabilità. Ciò che si richiede, ma solo nel caso della confisca facoltativa, è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui si è avvalso.(Sez. 6, n. 1022 del 17/03/1995 Rv. 201943; Sez. 3, n. 1810 del 02/05/2000 Rv. 217682).
Da quanto detto deriva dunque che versandosi nella specie in un’ipotesi di confisca obbligatoria il sequestro preventivo è comunque certamente legittimo per effetto del disposto del co. 2 dell’art. 321 cpp e che la questione sollevata relativa alla correttezza del passaggio motivazionale dell’ordinanza del riesame “... il vincolo cautelare che deve essere adottato ai sensi dell’art. 321 co. 2 cpp...” rispetto al dettato normativo che si limiterebbe a rendere facoltativo il sequestro anche nel caso di confisca obbligatoria rimane sostanzialmente priva di rilevanza.
Quanto al secondo motivo di ricorso correttamente il tribunale del riesame, dopo avere premesso - citando giurisprudenza di questa Sezione - che la confisca non opera in danno di soggetti terzi estranei, ha rigettato l’appello escludendo che nella specie vi fossero elementi per ritenere che Galipò Sarino — che era alla guida del veicolo — avesse agito al di fuori di qualsiasi rapporto organico con la società proprietaria dell’automezzo di cui l’odierna ricorrente Galipò Anna Maria è amministratore legale.
Sulla doglianza che così opinando l’onere probatorio di dimostrare l’estraneità ai comportamenti illeciti sarebbe stato indebitamente attribuito alla società proprietaria dei mezzi e che, in ogni caso nessuna contestazione era stata ipotizzata né nei confronti dei soci, né nei confronti della società stessa per responsabilità penale o amministrativa si osserva quanto segue.
Questa Corte ha già evidenziato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, le condizioni per la confiscabilità del bene devono sussistere già al momento del sequestro; tuttavia la appartenenza a terzo estraneo al reato, quale causa ostativa alla confisca obbligatoria di bene non intrinsecamente pericoloso, e, conseguentemente, allo stesso sequestro, deve, in sede di indagini preliminari, risultare in maniera palese attesa la necessaria sommarietà degli accertamenti compiuti in tale fase (Sez. 3, n. 4746 del 12/12/2007 Rv. 238785).
Va altresì ricordato che nelle misure cautelari reali (nella specie sequestro preventivo) è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi (Sez. 3, n. 1656 del 04/05/1999 Rv. 213736).
Appare inoltre fuorviante il rilievo concernente la mancata contestazione dell’illecito alla società proprietaria dell’automezzo. Sembra, infatti, da escludere, allo stato, la possibilità di estendere la responsabilità amministrativa degli enti al reato in esame. Ed invero nonostante l’art. 11 co. 1 lett. d) della L. 29 settembre 2000, n. 300 abbia delegato al Governo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica anche in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti, tra le altre, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (oggi sostituito dal DLvo 152/2006), il DLgs 8 giugno 2001, n. 231, attuativo della delega, non disciplinava originariamente la materia né risulta che con riferimento a quest’ultima vi siano state successive integrazioni così come accaduto per altri settori.
Allo stato l’unico richiamo alla responsabilità amministrativa dell’ente sul tema dei rifiuti sembra essere quello contenuto al co. 4 dell’art. 192 del DLvo 152/06 che tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti delle persone giuridiche, espressamente sembrerebbe fare riferimento unicamente alla previsione del comma 3 dell’art. 192 citato che ha per oggetto gli obblighi di rimozione dei rifiuti nel caso di abbandono incontrollato. Per quanto concerne la responsabilità degli enti, difetta dunque attualmente sia la tipizzazione degli illeciti e sia la indicazione delle sanzioni: il che indiscutibilmente contrasta con i principi di tassatività e tipicità che devono essere connaturati alla regolamentazione degli illeciti.
Infine, quanto alla mancata iscrizione sul registro degli indagati dell’amministratore della società o dei soci, a prescindere dal fatto che il nominativo di Galipò Sarino compare anche nella ragione sociale della società (in nome collettivo) il rilievo non può assumere comunque alcuna valenza decisiva essendo ancora in corso la fase delle indagini il cui obiettivo è proprio quello di individuare ed identificare i soggetti nei cui confronti va esercitata l’azione penale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e processuali.