Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 385, del 27 gennaio 2014
Urbanistica.Concessione edilizia per la realizzazione di pontili galleggianti

E legittimo l’atto di sospensione per approfondimenti istruttori, del rilascio di concessione per la posa degli ulteriori pontili galleggianti. Se si tiene conto che per il numero dei pontili da allocare, per la vastità dello specchio acqueo impegnato dalle opere infrastrutturali programmate, per l’espressa destinazione degli stessi pontili all’attracco d’imbarcazioni di medie e grandi dimensioni, il progetto sembra destinato alla realizzazione di un “approdo turistico” e non invece di un semplice “punto d’ormeggio”. Il dato è confermato del distinguo che l’amministrazione comunale ha correttamente svolto, tra un semplice punto d’ormeggio (assentibile al di fuori di un piano particolareggiato) e un approdo turistico, necessitante di un approfondimento istruttorio (in ragione delle esigenze di pianificazione delle infrastrutture portuali). In ordine alla più idonea collocazione dei pontili nell’area portuale, la sentenza impugnata ha evidenziato la carenza normativa e motivazionale nella prescrizione imposta riguardo alla distanza dei pontili dalla linea di battigia. È evidente che la corretta localizzazione dei pontili è una scelta tecnico-discrezionale che rientra nel perimetro delle attribuzioni proprie dell’ente comunale, che avrà ben titolo a prescrivere nell’atto abilitativo finale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00385/2014REG.PROV.COLL.

N. 08988/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso r.g.a.n. 8988/2007, proposto dal Comune di Alghero, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spangaro, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via delle Milizie, 106;

contro

la So.ge.mar. s.r.l. - Società gestioni marittime, in persona del legale rappresentante in carica, n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Saredegna, Cagliari, sezione II, n. 1598/2006, resa tra le parti e concernente una concessione edilizia per la realizzazione di pontili galleggianti.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati, con tutti gli atti e i documenti di causa.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014, il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito, per l’appellante, l’avvocato Lorenzo Spangaro.

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Il Comune di Alghero impugna la sentenza del Tribunale amministrativo della Sardegna 7 agosto 2006 n. 1598, che ha accolto il ricorso r.g.n. 1184/2004, proposto dalla società So.ge.mar. s.r.l. per l’annullamento del provvedimento dirigenziale del Comune di Alghero in data 11 agosto 2004, con il quale, in riferimento alla domanda presentata dalla società ricorrente in data 6 maggio 2003 e diretta ad ottenere la concessione edilizia per il completamento di un progetto, per la posa a mare di pontili galleggianti nel Porto di Alghero, ha disposto la sospensione della pratica edilizia in attesa delle integrazioni istruttorie.

L’appellante lamenta l’erroneità della sentenza, anzitutto nella parte in cui avrebbe omesso di rilevare l’inammissibilità dei motivi aggiunti di primo grado, proposti in difetto di rituale procura ad litem e in carenza dei presupposti di ammissibilità di tale forma d’impugnazione tardiva, deducendo inoltre l’infondatezza nel merito dell’originario ricorso, in considerazione della pacifica natura di approdo turistico - e non di mero punto di ormeggio - dell’infrastruttura oggetto della domanda di concessione edilizia e della consequenziale necessità di assoggettare l’atto abilitativo alla previa redazione di un piano particolareggiato.

Insiste l’amministrazione appellante per l’accoglimento dell’appello e per la consequenziale reiezione, in riforma dell’impugnata sentenza, del ricorso di primo grado.

La società appellata non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 9 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L’appello è fondato e va accolto.

Rileva anzitutto il collegio che la rilevata fondatezza nel merito dell’appello rende superfluo, ai fini decisori, l’esame delle questioni d’inammissibilità dell’originario ricorso e dei motivi aggiunti di prime cure, per come in questo grado riproposte sotto forma di censure nei confronti dell’impugnata sentenza.

3.- Il T.a.r., nella sentenza qui all’esame, ha rilevato come fosse inficiata da contraddittorietà la determinazione del Comune di Alghero di assentire la posa di un pontile galleggiante (giusta concessione edilizia 16 gennaio 2003 n. 16) e poi di denegare - a mezzo dell’atto in primo grado impugnato - la posa degli ulteriori pontili, trattandosi di opere tra loro sostanzialmente omogenee e assimilabili, integranti nel loro insieme un “punto d’ormeggio”, ai sensi dell’art. 2, punto c), d.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509.

Da tale punto di vista, il giudice di primo grado ha ritenuto censurabile la determinazione soprassessoria adottata dal comune con l’atto in primo grado impugnato, vòlta ad approfondire ulteriormente la natura delle opere in corso di realizzazione da parte della società appellata, sulle aree detenute in base a concessione demaniale, in relazione alla necessità di verificarne l’assoggettabilità al piano particolareggiato previsto, per gli approdi turistici, dall’art. 48 delle norme di attuazione del p.r.g. vigente nel Comune di Alghero.

Inoltre, il giudice di primo grado ha rilevato la carenza motivazionale nella determinazione comunale indicante alla società So.ge.mar. s.r.l. una maggiore distanza dalla battigia per la posa in opera dei pontili galleggianti, in difetto di una base giuridica legittimante l’ente locale ad imporre tale prescrizione.

4.- Rileva il collegio come l’impugnata sentenza, in accoglimento delle condivisibili censure di merito svolte dall’appellante amministrazione comunale, vada riformata nei sensi di cui appresso.

Giova anzitutto ricordare, sul piano delle previsioni normative utili ad inquadrare la fattispecie, che ai sensi dell’art. 2, d.P.R. n. 509/1997, sono considerate strutture dedicate alla nautica da diporto:

a) il «porto turistico», ovvero il complesso di strutture amovibili e inamovibili realizzate con opere a terra e a mare, per servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

b) l'«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, legge 28 gennaio 1994 n. 84, porzione destinata a servire la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

c) i «punti d'ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture non implicanti impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

5.- A parer del collegio, nel caso in esame, il Comune di Alghero (rectius, la commissione edilizia comunale) ha posto non irragionevolmente, nell’atto di sospensione - per approfondimenti istruttori - del procedimento per il rilascio di nuova concessione per la posa degli ulteriori pontili galleggianti, la questione dell’assoggettabilità delle opere a mare programmate dalla società So.ge.mar. s.r.l. alla previa redazione di un piano particolareggiato, così come prescritto per gli “approdi turistici” dal già citato art. 48 delle norme tecniche relative al p.r.g. vigente.

L’aggregazione, da parte del Comune di Alghero, dell’intervento progettato dalla società So.ge.mar. a tale ultimo tipo ( “approdi turistici”)d’infrastruttura portuale appare anch’essa come una determinazione immune dalle censure in primo grado proposte, se si tiene conto, alla luce delle previsioni normative dianzi richiamate, che per il numero dei pontili da allocare, per la vastità dello specchio acqueo impegnato dalle opere infrastrutturali programmate, per l’espressa destinazione degli stessi pontili all’attracco d’imbarcazioni di medie e grandi dimensioni, il progetto della So.ge.mar. sembra destinato alla realizzazione di un “approdo turistico” e non invece di un semplice “punto d’ormeggio”.

Ulteriore elemento rilevante in tale direzione risulta essere peraltro, come evidenziato dalla difesa comunale, quello della localizzazione dell’infrastruttura all’interno dell’area portuale, con conseguente necessità che la stessa opera si raccordi, proprio a mezzo del piano particolareggiato richiesto dallo strumento urbanistico comunale, con le altre infrastrutture presenti all’interno del porto.

Sotto tal riguardo, non appaiono pertinenti le considerazioni del giudice di primo grado, secondo cui il titolo edilizio rilasciato nel 2003 dal Comune di Alghero, in occasione della domanda di posa in opera di un solo pontile galleggiante da parte dell’impresa appellata, renderebbe contraddittorio il mancato assenso alla posa dei pontili ulteriori oggetto dell’impugnativa di primo grado.

Il dato forse è confermativo del distinguo che l’amministrazione comunale ha correttamente svolto, in coerenza con il quadro normativo, tra un semplice punto d’ormeggio (assentibile anche al di fuori di un piano particolareggiato) e un approdo turistico, necessitante di un approfondimento istruttorio (anche in ragione delle suindicate esigenze di pianificazione delle infrastrutture portuali), che il Comune di Alghero ha ragionevolmente imposto a mezzo dell’atto in primo grado impugnato.

6.- Anche in ordine alla questione della più idonea collocazione dei pontili nell’area portuale, in concessione alla società appellata, la sentenza impugnata non appare condivisibile laddove ha evidenziato la carenza di base normativa e motivazionale nella prescrizione imposta riguardo alla distanza dei pontili dalla linea di battigia.

È evidente che quella della corretta localizzazione dei pontili è una scelta tecnico-discrezionale che rientra nel perimetro delle attribuzioni proprie dell’ente comunale, che avrà ben titolo a prescrivere nell’atto abilitativo finale - ove mai un tale provvedimento fosse in concreto adottato - prescrizioni conformative sulla corretta localizzazione dei pontili (salvo, evidentemente, l’onere della puntuale motivazione dell’atto, segnatamente ove lo stesso si discosti dalle indicazioni progettuali rinvenibili nella domanda della parte privata).

7.- In definitiva, l’appello va accolto nei sensi e limiti di cui innanzi e, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di prima istanza, con salvezza degli atti ivi gravati.

8.- Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, può disporsene la compensazione integrale tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) accoglie l'appello r.g.n. 8988/2007 nei sensi di cui in motivazione e, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tutti gli oneri del doppio grado di giudizio tra le parti costituitevi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014, con l'intervento dei giudici:

Aldo Scola, Presidente FF

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)