Cass. Sez. III n. 12024 del 14 aprile 2020 (UP 19 dic 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Gai Ric. Vasellini
Rifiuti.Digestato quale sottoprodotto
La massa sia liquida che solida, residuo del processo di biodigestione (cosiddetto digestato), costituisce sostanza di origine vegetale e, per le sue caratteristiche di fertilizzante riutilizzabile in agricoltura, va qualificata come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Da cui l’ulteriore rilievo che l’applicazione della disciplina di cui al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 6 maggio 2019, il Tribunale di Grosseto ha condannato Amedeo Vasellini, alla pena di € 1.500,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 137 comma 14 e art. 112, d.lgs n. 152 del 2006, per avere, quale legale rappresentante della società semplice Campopiano, durante le operazioni di distribuzione del digestato, superando la soglia di ricettività del terreno, dato vita a fenomeni di lisciviazione che comportavano il convoglio del materiale nelle fossette di scolo e quindi nel canale di perimetrazione del fondo agricolo contraddistinto al foglio n. 78 p.lle 194, e 78 del Comune di Grosseto. Fatto accertato il 7 gennaio 2015.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, che ne hanno chiesto l’annullamento, deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., violazione dell’art. 318-bis e ss. del d.lgs n. 152 del 2006. Mancanza di una condizione di procedibilità dell’azione penale per mancata applicazione del procedimento di estinzione delle contravvenzioni previsto dal citato articolo.
2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione dell’art. 137 comma 14 e 112 del d.lgs n. 152 del 2006.
Secondo la prospettazione difensiva, stante il principio di tassatività della fattispecie penale, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 137 comma 14 e 112 cit., non rientrando, il digestato liquido, quale residuo del ciclo produttivo degli impianti di biogas, in nessuna categoria indicata nei citati articoli, nel gennaio 2015, data di commissione del fatto. Dopo la sua qualificazione quale sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 ter per effetto del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 52, comma 2-bis (convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), la disciplina di settore, costituita da Decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rispettivamente in data 25 febbraio 2016 e 13 maggio 2016, non sarebbe applicabile in quanto successiva, e, quanto alla legislazione regionale da emanare, entro 180 giorni dal D.M. del maggio 2016, la Regione Toscana è intervenuta solo nel gennaio 2018, modificando una precedente legge con l’aggiunta del digestato alla disciplina dei reflui di allevamento.
In conclusione, non sarebbero applicabili né l’art. 137, né l’art. 112 cit., né la normativa di settore intervenuta in epoca successiva alla data di commissione del fatto.
2.3. Con il terzo motivo deducono la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 42 e 47 cod.pen.
L’imputato non era in condizioni di conoscere le conseguenze del suo operato in quanto la normativa nazionale e comunitaria non era chiara, sicchè non poteva rappresentarsi che il digestato liquido, correttamente prodotto, avesse una disciplina sanzionata penalmente.
2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 42 e 40 cod.pen. Vizio di carenza di motivazione sull’elemento soggettivo in capo all’imputato tenuto conto che la disciplina regionale è intervenuta solo nel 2018, sulla partecipazione dell’imputato in ragione della sua posizione di garanzia, sulla condotta colposa del soggetto delegato alle operazioni di spandimento, assenza di motivazione sui punti.
In data 3 dicembre 2019, sono stati depositati motivi nuovi con riferimento al secondo motivo principale. Si è ribadita l’insussistenza del fatto sul rilievo che il digestato, derivato dal processo di digestione anaerobica di sostanze animali e vegetali, non potrebbe integrare la fattispecie di cui all’art. 134 comma 7 del d.lvo n. 152 del 2006, né l’art. 112 medesimo decreto.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Gli artt. 318 bis e seguenti della parte VI bis del decreto legislativo 152/2006, introdotti dalla legge 68 del 2015, prevedono un nuovo procedimento estintivo per le contravvenzioni previste nel testo unico. La procedura contenuta nella parte VI bis ricalca fedelmente i passaggi in cui si articola il procedimento di estinzione delle ipotesi contravvenzionali previste in materia di sicurezza sul lavoro che viene mutuato per le contravvenzioni “in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”.
L’art. 318 ter prevede che: “allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario”.
Peraltro, la legge n. 68 del 2015, che ha introdotto il procedimento estintivo, è entrata in vigore il 29 maggio 2015, dopo il fatto commesso, e contiene, all’art. 318 octies cit. (Norme di coordinamento e transitorie), una disposizione che detta la disciplina transitoria, escludendo l’applicazione del procedimento de quo per quelli in corso (“Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte”). Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
5. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
L’imputato è stato condannato per la fattispecie di cui all’art. 137 comma 14 e 112 del d.lgs n. 152 del 2006 perché, quale legale rappresentante della società semplice, durante le operazioni di distribuzione del digestato, effettuate da terzi, superando la soglia di ricettività del terreno, dava vita a fenomeni di lisciviazione che comportavano il convoglio del materiale nelle fossette di scolo e quindi nel canale di perimetrazione del fondo agricolo.
Secondo quanto accertato nella sentenza, sulla scorta della testimonianza del funzionario dell’Arpat, l’imputato, titolare della relativa pratica agronomica, a seguito di spandimento del digestato, utilizzato quale fertilizzante del terreno ispezionato, nel corso delle operazioni di spandimento effettuate da una ditta terza, a cui aveva delegato le operazioni, a causa di una difettosa e non tempestiva lavorazione del prodotto, e, comunque utilizzando una quantità eccessiva di prodotto che superava la ricettività del terreno, sversava il medesimo prodotto nei canali di scolo di perimetrazione del fondo interessato dalla pratica agronomica.
L’art. 137 comma 14 punisce “Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno.
La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.
A sua volta l’art 112 (Utilizzazione agronomica) prevede: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto”.
La condotta contestata e ritenuta accertata è quella dell’utilizzazione agronomica del digestato prevista e punita dal capoverso del comma 14 ovvero l’utilizzazione agronomica in violazione delle procedure previste dalla normativa vigente.
A tale riguardo, per delineare l’ambito della utilizzazione agronomica secondo le procedure di cui alla normativa vigente, questione posta dal secondo motivo di ricorso, occorre muovere dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 52, comma 2-bis (convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).
Con la disposizione citata viene considerato sottoprodotto, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184-bis, il digestato "ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici". La classificazione del digestato quale sottoprodotto lo esclude dalla disciplina dei rifiuti e, in tale ambito, la giurisprudenza ha stabilito che la configurazione di sottoprodotto, essendo causa di non punibilità, va dimostrata dall’imputato (Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco, Rv. 272428 – 01).
L’art. 184 ter modificato dall’art. 52 comma 2 bis cit. prevede che “Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalita' di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonche' le modalita' di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura”.
Successivamente sono intervenuti i seguenti decreti:
1) il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 maggio 2015 ha infatti inserito tra i fertilizzanti il “Digestato vegetale essiccato”, derivante cioè dall’essiccazione del digestato ottenuto dalla conversione in biogas di colture dedicate, residui colturali, sottoprodotti vegetali agroindustriali.
2) il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, che aggiorna le regole ed i criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ed acque reflue (definiti dal decreto 7 aprile 2006, che viene ora abrogato) e del digestato prodotto dagli impianti di digestione anaerobica. Viene anche previsto che le Regioni e le Province autonome hanno 180 giorni di tempo dall'entrata in vigore del decreto per disciplinare le attività di utilizzazione agronomica o adeguare le discipline esistenti nel rispetto dei criteri generali previsti dal decreto. Per quanto riguarda il digestato, la nuova norma ribadisce che può essere escluso dalla disciplina dei rifiuti - e considerato quindi un sottoprodotto - solo se rispetta certe condizioni: è prodotto in impianti - aziendali e interaziendali - di digestione anaerobica autorizzati ed alimentati con effluenti di allevamento ed una serie di materie tra cui scarti vegetali ed alcuni scarti dell'agroindustria (art. 22); vi è certezza di impiego agronomico; lo si può usare direttamente, senza ulteriori trattamenti diversi dalle normali pratiche industriali quali la disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione; soddisfa le caratteristiche di qualità indicate all'Allegato IX, nonché le norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale comunque applicabili. È vietato poi l'uso agronomico del digestato prodotto da colture che provengano da siti inquinati o da materiale contaminato. Tale materiale, considerato un rifiuto, a seguito di specifica operazione di essiccazione, dovrà essere avviato, preferibilmente, ad incenerimento (art. 23).
Infine, la Regione Toscana ha legiferato nel 2018 con il Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).
L’utilizzazione agronomica del digestato ha, quindi, avuto una disciplina organica a partire dal 2015, non di meno, ciò non significa, come assume il ricorrente, che l’uso agronomico di esso fosse in precedenza ammesso senza condizioni e procedure.
Al contrario, come affermato da una risalente pronuncia, la massa sia liquida che solida, residuo del processo di biodigestione (cosiddetto digestato), costituisce sostanza di origine vegetale e, per le sue caratteristiche di fertilizzante riutilizzabile in agricoltura, va qualificata come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Sez. 3, n. 33588 del 19/06/2012, P.M. in proc. Rossi, Rv. 253162 – 01). Da cui l’ulteriore rilievo che l’applicazione della disciplina di cui al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria (Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco, Rv. 272428 – 01; Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo, Rv. 264121 – 01).
In tale ambito, occorre, infine, richiamare una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. III – 4 settembre 2019, n. 6093) che, investito della questione della legittimità delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, recante criteri e norme tecniche per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato, ha affermato che il decreto impugnato si era limitato a specificare quanto già desumibile dalla normativa primaria, affermazione che smentisce l’assunto difensivo diretto a sostenere che il fatto commesso nel gennaio 2015, non fosse previsto dalla legge come reato. In altri termini, i giudici amministrativi, hanno ritenuto che il fatto che il digestato possa essere adoperato in agricoltura, ha reso necessario una disciplina che indicasse i limiti di tale utilizzo, al fine di proteggere la salute e l’ambiente, dando così attuazione ad una delle prescrizioni di cui all’art. 184-bis del codice dell’ambiente che, sin dal 2012, lo aveva inserito nel novero dei sottoprodotti e dunque ne consentiva l’utilizzo agronomico.
Tutto ciò premesso la sentenza impugnata, che dà atto che il ricorrente era titolare di una “pratica agronomica”, non spiega, e da qui il vizio di motivazione della pronuncia, le ragioni per le quali non era risultata osservata la pratica agronomica, di cui si dice che il ricorrente era titolare, né viene argomentato l’ulteriore, e non meno rilevante, profilo dell’imputazione soggettiva, dell’inottemperanza “colposa alle previste procedure” di cui non v’è menzione, tenuto conto dell’ulteriore dato probatorio che l’attività materiale di spandimento era stata posta in essere da terzi (ditta incaricata dello spandimento).
La sentenza è dunque carente di motivazione sotto questi profili e va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo esame.
Così deciso il 19/12/2019