TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 726 del 19 luglio 2022
Acque.Ripartizione competenze
Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell’alveo e/o alle sponde di corsi d’acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione e solo qualora non sia necessaria una siffatta indagine, in quanto è pacifico tra le parti che il terreno, pur originariamente appartenente all'alveo del corso d'acqua, abbia cessato di farne parte e si controverte sulla sua titolarità (o su diritti ad esso legati) in base a questioni di fatto o giuridiche diverse da quelle che, riguarda la sua materiale inclusione nell'alveo del corso d'acqua pubblico, sussiste la competenza del giudice ordinario
Pubblicato il 19/07/2022
N. 00726/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2022, proposto da
Franco Sigalini, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariantonietta Baselli e Chiara Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Mariantonietta Baselli, con studio in Brescia, via A. Diaz n. 13/C;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diana Della Vedova, sito in Brescia, via Cavallotti 7;
Parco Oglio Nord Ente di Diritto Pubblico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Dirigente dell’Area programmazione e relazioni esterne - Rapporti con gli Enti Locali e loro aggregazioni - Coordinamento degli Uffici Territoriali regionali - Ufficio Territoriale Regionale Val Padana della Regione Lombardia, prot. n. AE05.2022.0002233 del 9 maggio 2022, avente ad oggetto «occupazione area ad uso agricolo in fregio al fiume Oglio in comune di Bordolano (CR) - Opere e occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale ai sensi dell’art. 12 e 13 della L.R. 4/2016» nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, conosciuto e non, nessuno escluso, ed in particolare, della «comunicazione avvio d’ufficio ed interruzione del procedimento amministrativo ex L. 241/90 e L.R. 1/2012 per occupazione area ad uso agricolo in fregio al fiume Oglio in comune di Bordolano (CR) - Opere e occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale ai sensi dell’art. 12 e 12 della L.R. 4/2016” prot. n. AE05.2021.0003700 del 23/09/2021»;
e, ove occorrer possa:
- del processo verbale di accertamento n. 6 del 21 gennaio 2021 trasmesso alla Regione Lombardia - dell’Area programmazione e relazioni esterne - Rapporti con gli Enti Locali e loro aggregazioni - Coordinamento degli Uffici Territoriali regionali - Ufficio Territoriale Regionale Val Padana dalla Stazione del Gruppo Carabinieri Forestale di Cremona (CR);
- del verbale di sopralluogo del Parco Oglio Nord in data 5/9 novembre 2020, prot. n. 3778 del 20 novembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente asserisce di aver ereditato i fondi di cui al mappale 46 del foglio 1, nel comune censuario di Bordolano (CR) e ai mappali 131, 132, 133, 134 e 107 del foglio 10, nel comune censuario di Quinzano d’Oglio (BS).
2. Il 22 ottobre 2003 il mappale 46 venne soppresso, a seguito di frazionamento, ed ebbero origine i fondi individuati dai mappali 47, 48 e 49 del foglio 1 del Comune di Bordolano che, a dire del ricorrente, si sarebbero progressivamente ampliati a causa di formazioni alluvionali emerse.
3. Il 5 novembre 2020 un guardiaparco ha segnalato alle autorità competenti l’occupazione abusiva dei fondi de quibus.
4. Il 21 gennaio 2021 i militari del Gruppo Carabinieri Forestale hanno effettuato un sopralluogo e hanno contestato al ricorrente l’occupazione abusiva dei terreni e gli hanno, pertanto, comminato una sanzione amministrativa pari a 1.400,00 euro, che è stata impugnata dal ricorrente.
5. Il 10 febbraio 2021, in sede di giudizio di impugnazione, il ricorrente è stato sentito presso la sede dell’Ufficio Territoriale Regionale Val Padana dove ha ribadito che, a suo dire, l’area de qua sarebbe di sua esclusiva proprietà.
6. Il 15 aprile 2021 la Regione ha ridotto la sanzione a 810,65 euro perché, pur confermando l’occupazione abusiva dei terreni, ha riconosciuto la buona fede del ricorrente e, il successivo 23 settembre 2021, ha avviato un procedimento volto alla regolarizzazione o alla rinuncia alla concessione, ex l.r. 15 marzo 2016 n. 4, nonché alla determinazione dell’indennità di occupazione.
7. In data 8 aprile 2022 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in cui ha sostanzialmente ribadito la proprietà delle aree de quibus.
8. Il 9 maggio 2022 la Regione ha comunicato al ricorrente l’intenzione di procedere al recupero dell’indennità di occupazione (1.766,45 euro), ex art. 12 della l.r. 4/2016.
9. Con ricorso notificato in data 8 giugno 2022 e depositato il successivo 17 giugno, il ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimi.
10. In data 8 luglio 2022 si è costituita la Regione Lombardia resistente che ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice adito.
A suo dire, infatti, la giurisdizione spetterebbe al Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, qualora il ricorso avesse ad oggetto l’appartenenza o meno al demanio dei fondi de quibus ovvero al giudice ordinario, qualora si ritenesse che la controversia de qua abbia ad oggetto l’accertamento del diritto di proprietà del ricorrente.
11. All’udienza camerale del 13 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di immediata definizione con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge.
12. Il Collegio ritiene fondata e necessariamente assorbente, ex art. 9 e 11 c.p.a., l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ricorrente.
Come noto, la giurisdizione deve essere determinata in base al criterio generale del petitum sostanziale correlato alla specifica posizione soggettiva dedotta in giudizio, che, nella fattispecie di cui trattasi, consiste nell'accertamento della titolarità della proprietà dei terreni de quibus, o meglio, se gli stessi facciano ancora parte del demanio idrico ovvero se siano di proprietà dell’odierno ricorrente.
Inquadrata la domanda globale nei suoi esatti termini, il Collegio evidenzia che, per giurisprudenza costante «ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell’alveo e/o alle sponde di corsi d’acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione» e che solo qualora «non sia necessaria una siffatta indagine, in quanto è pacifico tra le parti che il terreno, pur originariamente appartenente all'alveo del corso d'acqua, abbia cessato di farne parte e si controverte sulla sua titolarità (o su diritti ad esso legati) in base a questioni di fatto o giuridiche diverse da quelle che, riguarda la sua materiale inclusione nell'alveo del corso d'acqua pubblico" (ipotesi che non è quella che qui occupa), "sussiste la competenza del giudice ordinario» (ex multis Cassazione civile sez. III, 11 aprile 2017, n.9279).
Poiché, quindi, nel caso di specie è necessaria una specifica indagine tecnica per stabilire se l’area occupata appartiene al demanio idrico fluviale, la controversia deve essere esaminata dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano.
13. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito, appartenendo la presente controversia alla cognizione del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, territorialmente competente, avanti al quale il giudizio potrà essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’articolo 11 Cod. proc. amm..
14. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura in rito della presente pronuncia e la particolarità della materia controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito e dichiara la giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, avanti al quale il processo può essere riassunto con le modalità e i termini di cui all’articolo 11 Cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore