Cass. Sez. III n. 4770 del 8 febbraio 2021 (UP 26 gen 2020)
Pres. Liberati Est. Reynaud Ric. Cappabianca  
Rifiuti.Illecita gestione quale reato comune

il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione previsto dall’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un’ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa

RITENUTO IN FATTO  

1. Con sentenza del 20 settembre 2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato l’odierno ricorrente alla pena di 1.800 euro di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver effettuato un’attività di raccolta, deposito e smaltimento non autorizzata di rifiuti, essendo stato in particolare sorpreso, unitamente ad altro soggetto che azionava una pala escavatrice, mentre effettuava una buca di circa mt. 2.0 di profondità al fine di interrare dei rifiuti speciali.
 
2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essere stata la condotta erroneamente qualificata come reato, piuttosto che come illecito amministrativo ai sensi dell’art 255 d.lgs. 152/2006.
In particolare, si deduce che l'art. 256 d.lgs. 152/2006 costituirebbe un reato proprio, configurabile soltanto nei confronti di un soggetto che rivesta qualifica di  imprenditore e che svolga un’attività di gestione di rifiuti, essendo irrilevanti le condotte meramente occasionali. Per contro, il soggetto privato – qual è il ricorrente – che, con condotta occasionale, abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto risponde del solo illecito amministrativo ex art. 255 d.lgs. 152/2006. Quand’anche non si volesse considerare, quale discrimen tra le due fattispecie, il possesso della qualifica di imprenditore in capo al soggetto agente, per riconoscere l’illecito penale sarebbe pur sempre necessario individuare nella condotta un minimum di organizzazione, ciò che la sentenza impugnata non fa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
       Contrariamente a quanto opina il ricorrente, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che va qui certamente ribadito, il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione previsto dall’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un’ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (Sez.  3, n. 29077 del 04/06/2013, Ruggeri e a., Rv. 256737; Sez.  3, n. 24431 del 25/05/2011, Grisetti, Rv. 250614; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli, Rv. 239011; Sez.  3, n. 16698 del 11/02/2004, Barsanti, Rv. 227956). Tenendo anche conto del pronome indefinito "chiunque", contenuto nell'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, n. 152, sarebbe infatti arbitrario introdurre surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti - non espressamente richiesti - di imprenditorialità e/o di professionalità. Trattandosi, peraltro, di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale (Sez.  3, n. 8193 del 11/02/2016 , Revello, Rv. 266305, che ha escluso l'occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un'unica occasione, l'ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali; nello stesso senso, Sez.  3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836).
     Quanto alle attività di gestione dei rifiuti non autorizzate che la disposizione incriminatrice considera, occorre rifarsi alle norme definitorie contenute nell’art. 183, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, la cui lett. n), riassuntivamente, le individua considerando «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti», vale a dire le stesse condotte alternative richiamate – unitamente al commercio e all’intermediazione - dall’art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006. Ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono invece essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell’attività (cfr. Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 – dep. 2019, n.m), come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez.  3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995).

2. Quanto alla diversa ipotesi di reato contenuta nell’art 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, la stessa è configurabile nei confronti di chi abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima (Sez.  3, n. 56275 del 24/10/ 2017, Marcolini, Rv. 272356; Sez.  3, n. 38364 del 27/06/2013, Beltipo, Rv. 256387) e la responsabilità imputabile all'ente o all'impresa attiene anche al dipendente che abbia dato causa all'evento o abbia contribuito alla commissione della condotta stessa (Sez.  3, n. 11490 del 15/12/2010, dep. 2011, Fabbriconi, Rv. 249770). Rispetto all'illecito amministrativo previsto dall'art. 255, comma 1, del medesimo decreto, le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione che integrano gli estremi di reato si pongono in rapporto di specialità in ragione delle peculiari posizioni soggettive sostanzialmente rivestite dai suoi destinatari, che possono essere solo i titolari di imprese, anche di fatto, o i responsabili di enti (Sez.  3, n. 15234 del 23/01/2020, Lo Barolo, Rv. 278853). Da questo punto di vista, a differenza dell’ipotesi prevista dal primo comma, ben può dirsi che l’art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006 integri gli estremi di un reato proprio.
La differenza rispetto all’ipotesi punita dal primo comma della disposizione, tuttavia, attiene non già al profilo soggettivo, ma alla natura dell’attività illecita, venendo qui sanzionate condotte – che possono essere anche occasionali (cfr. Sez.  3, n. 30133 del 05/04/2017, Saldutti e a., Rv. 270323) – di abbandono, deposito in modo incontrollato, immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti. Con particolare riguardo all’ipotesi dell’abbandono, che integra un reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, la condotta implica una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione (Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, Paglia, Rv. 272632; Sez.  3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 2015, Cusini e a., Rv. 262410; Sez.  3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello, Rv. 260011).

3. Ciò premesso in diritto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la condotta contestata all’imputato – ed al correo che insieme a lui manovrava una pala meccanica – non concerne condotte occasionali di derelizione penalmente punite ai sensi dell’art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006 qualora ricorra la qualifica soggettiva specializzante di cui si è detto rispetto all’analogo illecito amministrativo, ma un’attività di raccolta, deposito e smaltimento incontrollato di rifiuti speciali correttamente ricondotta al reato previsto dal primo comma della citata fattispecie incriminatrice.
La ritenuta natura di attività di gestione di rifiuti (dunque, non occasionale) trova in sentenza non illogica spiegazione (v. pag. 4) in base alla composizione e natura dei rifiuti (materiali edili misti, plastiche, pneumatici fuori uso e oggetti vari), alla loro quantità (ricavabile dalle consistenti dimensioni della buca realizzata per l’interramento: un’area di circa 13 mq. per 2 mt. di profondità), al fatto che il terreno in questione era stato affittato dal ricorrente, all’utilizzo di un mezzo meccanico costoso di proprietà di un terzo (una pala meccanica), al fatto che nelle operazioni erano coinvolte due persone, tra cui l’operatore del mezzo meccanico.
La sentenza, dunque, ha fatto buon governo dei principi di diritto esposti supra, sub §. 1, mentre l’allegazione contenuta in ricorso – secondo cui si sarebbe trattato dell’interramento di rifiuti “propri” del ricorrente – è del tutto generica e non trova conferma nel provvedimento impugnato, dal quale neppure si ricava che l’imputato avesse in giudizio addotto tale spiegazione, ovvero in altro modo giustificato le ragioni della condotta nella cui flagranza era stato sorpreso
La ricostruzione fattuale - così come prospettata dal giudice di merito e non sindacabile da questa Corte in assenza di argomentazioni manifestamente illogiche o contraddittorie – è dunque sintomatica della non assoluta occasionalità della condotta contestata.

4. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 gennaio 2021.