Cass. Sez. III n. 1893 del 19 gennaio 2026 (UP 10 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Corbo Ric. Bugatti
Rifiuti.Natura permanente del deposito incontrollato di rifiuti e regime della prescrizione

Il deposito incontrollato di rifiuti può assumere natura permanente qualora la condotta sia prodromica a una successiva attività di gestione (recupero o smaltimento) e si connoti per ripetitività, configurando una "forma gestoria" del rifiuto che impone al delegato ambientale l'obbligo di rimozione anche per gli accumuli precedenti. Ai fini del computo della prescrizione, il termine quinquennale per le contravvenzioni (comprensivo di atti interruttivi) decorre dal momento dell'effettivo smaltimento dei rifiuti. In tale ambito, non operano le sospensioni del corso della prescrizione legate alla pronuncia di sentenze di condanna (ex art. 159 cod. pen. vigente tra il 2017 e il 2019) qualora l'imputato sia stato prosciolto nei gradi di merito per particolare tenuità del fatto, mancando un titolo di condanna presupposto. La sopravvenuta prescrizione preclude l'esame di vizi motivazionali, imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in assenza di evidenze di innocenza immediata ex art. 129 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 3 aprile 2025, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 29 novembre 2023, che ha assolto Mauro Bugatti dal reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. b), e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Secondo i Giudici di merito, Mauro Bugatti, quale delegato alla normativa ambientale per uno stabilimento metallurgico, avrebbe depositato in modo incontrollato dei rifiuti pericolosi, e, specificamente, fanghi di lavorazione di cui al codice EER 12.01.14, con condotte protratte fino a tal 4 aprile 2019.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Mauro Bugatti, con atto sottoscritto dall’Avv. Carlo Beltrani, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 100, d.P.R. n. 570/1960, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo all’intervenuta prescrizione del reato. Si deduce che il fatto oggetto di contestazione è avvenuto il 30 marzo 2018 e che, quindi, il termine di prescrizione previsto lo stesso, siccome pari a cinque anni, stante l’assenza di atti interruttivi, era già decorso alla data di emissione della sentenza impugnata, con conseguente obbligo di dichiarare il reato estinto.
2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato. Si deduce la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, perché fondata su un percorso argomentativo che ha condotto a conclusioni erronee. Si premette che la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di deposito incontrollato di rifiuti può avere natura permanente ove l’attività illecita sia prodromica al successivo recupero e smaltimento dei rifiuti, o, invece, natura istantanea se l’attività si connoti per la volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, esaurendo il disvalore della condotta. Si aggiunge che il medesimo Giudice di secondo grado, valorizzando il profilo dell’occasionalità/non occasionalità della condotta quale indice sintomatico per individuare la natura del reato, ha affermato, nel caso di specie, la natura permanente del reato, in virtù della «ripetitività della condotta» e della «sostanziale forma gestoria del rifiuto». Si rappresenta, poi, che, nella specie, sono stati depositati otto carichi di materiale nell’arco di due anni, e che, perciò, non appare in alcun modo ravvisabile una condotta abituale. Si osserva, inoltre, che la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi valutazione in ordine agli ulteriori parametri rilevanti ai fini della qualificazione della natura del reato e, in particolare, a quello relativo alla finalità concreta della condotta. Si segnala che, essendo stato accertato che l'unico scopo della condotta era la dismissione del materiale, il reato avrebbe dovuto essere qualificato come istantaneo, e che pertanto non può essere addebitato all’odierno ricorrente alcun obbligo di rimozione o di smaltimento di rifiuti accumulati prima dell’assunzione della carica di delegato alla normativa ambientale per lo stabilimento interessato. Ciò posto, si sottolinea che le inadempienze addebitate al ricorrente – nominato delegato alla normativa ambientale il 26 settembre 2017 – sono relative a un periodo antecedente al conferimento della delega e che, pertanto, al medesimo sarebbe addebitabile esclusivamente il deposito “dismissivo” del carico del 30 marzo 2018. Si rileva, quindi, che quest’ultimo carico non è stato smaltito a causa di accertate difficoltà, le quali rendevano di fatto impossibile qualsiasi attività a tal fine, e che ciò esclude la configurabilità di una responsabilità penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
2. Fondate sono le censure enunciate nel primo motivo, le quali denunciano l’illegittimità della sentenza impugnata per non aver rilevato e dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione.
2.1. Ai fini dell’esame delle indicate censure, occorre muovere da alcuni dati incontestabilmente acquisiti. Innanzitutto, come risulta dalla sentenza impugnata, la condotta di deposito incontrollato di rifiuti è stata accertata all’esito del sopralluogo del 4 aprile 2019, e detto materiale di risulta è stato smaltito entro l’ottobre 2019. In secondo luogo, l’imputato già in primo grado, con sentenza del Tribunale di Brescia del 29 novembre 2023, è stato assolto perché non punibile per particolare tenuità del fatto. In terzo luogo, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado con decisione resa il 3 aprile 2025, giudicando l’appello «infondato».
2.2. Ciò posto, deve ritenersi che il reato si è estinto nell’ottobre 2024, quindi prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, ossia decorsi cinque anni dallo smaltimento dei rifiuti oggetto della condotta contestata, avvenuto, come si è appena evidenziato supra, entro l’ottobre 2019. Invero, trattandosi di reato contravvenzionale, il termine di prescrizione è pari a quattro anni, che deve essere aumentato esclusivamente di un quarto, per la sopravvenienza di fatti interruttivi, ma non di periodi di sospensione. Dagli atti, in effetti, non risultano periodi di sospensione del corso della prescrizione. In particolare, non si applicano le sospensioni previste dall’art. 159 cod. pen. nel testo vigente tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019, in relazione alle sentenze di condanna pronunciate in primo ed in secondo grado, perché nel presente procedimento non è mai stata pronunciata sentenza di condanna: sia in primo, sia in secondo grado, l’esito è stato quello del proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
3. Il rilievo della causa di estinzione del reato costituita dalla prescrizione, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., preclude l’adozione di pronuncia liberatoria più favorevole, posto che questa è ammessa solo se «dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato».
3.1. Nella specie, anzitutto, è fatto non contestato che l’imputato sia responsabile della condotta di sversamento di rifiuti in data 30 marzo 2018 e non abbia provveduto allo smaltimento degli stessi anche dopo il sopralluogo del 4 aprile 2019 e fino all’ottobre 2019. La sentenza impugnata, poi, rappresenta che la condotta di deposito incontrollato ascritta all’imputato è una condotta permanente, in ragione della ripetitività della condotta aziendale. Si rileva, in particolare, che i rifiuti oggetto della condotta erano costituiti da otto carichi di materiale, ciascuno di 700 kg., tutti strettamente pertinenti l’attività svolta all’interno dello stabilimento metallurgico, depositati tra il 6 ottobre 2016 e il 30 marzo 2018. Si osserva, quindi, in considerazione di questi dati di fatto, che l’imputato, pur avendo assunto l’incarico di delegato in materia ambientale per l’azienda in data 28 settembre 2017, aveva l’obbligo di rimuovere e smaltire anche i rifiuti accumulati in precedenza presso l’insediamento produttivo.
3.2. Sulla base delle risultanze accessibili in sede di legittimità, deve escludersi che «dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato». Né può procedersi ad annullamento con rinvio per maggiori approfondimenti in ordine alla ricostruzione del fatto. Invero, secondo un principio enunciato anche dalle Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 – 01, nonché, tra le altre, Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 2015, Riotto, Rv. 262277 – 01, e Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670 – 01).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. 
Così deciso il 10/12/2025.