TAR Umbria, Sez. I, n. 497, del 15 ottobre 2013
Rifiuti.Recupero dei rifiuti come migliore scelta ambientale
I criteri di priorità del recupero, in senso lato, rispetto allo smaltimento nella gestione dei rifiuti si traduce nell’individuazione della “migliore scelta ambientale”, come lo stesso art. 179 del d.lgs. 152/2006 esplicita il contenuto della gerarchia; non costituisce dunque un principio cogente, ma «il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica» (comma 2). Il principio dell’autosufficienza, di cui all’art. 182 del d.lgs. n. 152 del 2006, implica che la realizzazione o comunque l’ampliamento di una discarica deve corrispondere alle esigenze dell’ambito territoriale sul quale è collocata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 00497/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Il Nuovo Comitato per Belladanza, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Silvia Bianchi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Libori e Claudio Serangeli, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Libori in Perugia, via XIV Settembre, 69;
contro
- Ambito Territoriale Integrato n.1, in persona del Presiodente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bartolini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, corso Vannucci, 10;
- Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Manuali, con la quale è elettivamente domiciliata in Perugia, corso Vannucci, 30;
nei confronti di
Comune di Citta' Di Castello, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione assembleare dell'Ambito Territoriale Integrato n. 1 del 26.4.2012 n. 10, pubblicata in data 16.5.2012 - 31.5.2012, avente ad oggetto l'adozione definitiva del Piano d'Ambito per il servizio di gestione Integrata dei rifiuti dell'ATI.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ambito Territoriale Integrato n.1 e della Regione Umbria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comitato ricorrente, costituitosi nel mese di novembre 2007 con lo scopo di studiare e diffondere le tematiche in difesa dell’ambiente, della salute e della conservazione delle bellezze paesaggistiche, con particolare riferimento alle problematiche del territorio del Comune di Città di Castello, premette di avere, fin dal momento della sua costituzione, assunto varie iniziative per opporsi al piano di fattibilità che prevedeva di ampliare di 410.000 mc. la discarica in località Belladanza.
Impugna in questa sede la deliberazione n. 10 in data 26 aprile 2012 con cui l’ATI n. 1 dell’Umbria ha adottato in via definitiva il piano d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti (essenzialmente mediante smaltimento in discarica), trasmettendolo alla G.R. per la verifica di coerenza.
Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :
1) Eccesso di potere per errore nei presupposti; violazione dell’art. 1, comma 186 bis, della legge 30 dicembre 2009, n. 302.
Il presupposto dell’atto impugnato è la suddivisione del territorio della Regione Umbria in ambiti territoriali; sennonché la norma rubricata (come modificata dalla legge 26 marzo 2010, n. 42) ha previsto che «decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorità d’ambito territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo». Il termine di cui sopra, con scadenza all’1 gennaio 2011, è stato differito prima al 31 marzo 2011 e quindi al 31 dicembre 2012; il provvedimento gravato è stato dunque adottato pur nell’imminenza della soppressione dell’Autorità d’ambito, nel presupposto della gestione dei rifiuti da parte dell’ATI 1, cosa che invece non accadrà. Non ci saranno neppure i tempi tecnici, entro la fine dell’anno, per l’espletamento della gara ed il successivo affidamento.
2) Eccesso di potere per errore nei presupposti; violazione dell’art. 13 della l.r. Umbria 13 maggio 2009, n. 11.
L’impugnato piano d’ambito, adottato il 26 aprile 2012, è intervenuto dopo quasi tre anni dal piano regionale dell’Umbria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 301 del 5 maggio 2009, ben oltre, dunque, il termine di centottanta giorni previsto dalla norma, e comunque in un contesto mutato rispetto alle valutazioni consentite nel piano regionale, tenendo conto di dati non aggiornati rispetto a quelli attuali.
3) Violazione degli artt. 179, 182 e 182 bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
Nella Relazione Generale al Piano, punto 4.6, viene affrontata l’analisi del sistema di recupero e smaltimento al 31 dicembre 2008, ma non viene data adeguata attenzione alla “prevenzione”, alla “preparazione per il riutilizzo” ed al “riciclaggio”, in violazione di quanto previsto dall’art. 179 del d.lgs. n. 152 del 2006. Ed invero, il piano avrebbe dovuto contenere misure finalizzate alla prevenzione, al riutilizzo, al riciclaggio, ed al recupero; al contrario, il piano dà preferenza al criterio di smaltimento in discarica, tanto che si rende necessario un intervento di ampliamento delle discariche esistenti, ed in particolare dell’impianto di Belladanza. Il costo previsto per tale impianto, ammontante ad euro 5.000.000,00, avrebbe potuto essere destinato ad un impianto tipo “Vedelago”, che avrebbe consentito il recupero effettivo del 98% della frazione differenziata ed innescato un circuito virtuoso, consentendo di smistare i rifiuti secchi e rinviarli alle aziende come materie prime, secondo quanto previsto dall’art. 182, comma 2. Si evidenzia, al contrario, un sistema di sfruttamento economico della discarica, di cui unico beneficiario è il gestore.
4) Violazione dei criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica previsti dall’allegato 1 al d.lgs. 12 marzo 2004, n. 59, con riferimento all’ampliamento dell’impianto di Belladanza; violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 120 del 2003 (valutazione di incidenza di impatto ambientale).
Illegittimo è il percorso motivazionale del provvedimento gravato, che si fonda sul criterio dell’ampliamento della preesistente discarica di Belladanza, circostanza che, al contrario, avrebbe dovuto fare orientare le scelte su di un altro sito, atteso che il territorio di Belladanza e l’ambiente circostante sono già pesantemente provati dalla presenza dell’attuale discarica e dall’annessa stazione di trasferenza, entrati in funzione nell’ormai risalente 1990. L’attuale discarica è, significativamente, inserita nell’anagrafe regionale dei siti da sottoporre a procedimento di bonifica ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo quanto si desume dalla deliberazione di G.R. n. 657 del 5 giugno 2012.
Il sito è, tra l’altro, inadatto dal punto di vista geologico, essendo presente una frana a monte della discarica, dal punto di vista idrogeologico, essendo rappresentata una significativa migrazione delle falde costituenti gli alvi fluviali, e non essendo adeguatamente considerate neppure le distanze minime di sicurezza dai corsi d’acqua (il riferimento è al Rio Gracciata e ad un laghetto dall’uso irriguo); non è stato neppure valutato il criterio della distanza dai centri abitati, quali San Marino, Rancale, San Savino, San Donino, già esposti alle fastidiose esalazioni provenienti dall’attuale discarica. Sussistono altresì vincoli di natura paesaggistica, di tipo archeologico e paleontologico, ed a distanza inferiore a due chilometri sussiste un sito appartenente alla Rete Natura 2000, comprensivo di siti di natura comunitaria (SIC).
Si è costituito in giudizio l’Ambito Territoriale Integrato n. 1, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, conseguente alla non lesività dell’atto impugnato ed all’omessa impugnativa del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e comunque la sua infondatezza nel merito.
Con successivo atto è stata impugnata la deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1290 del 23 ottobre 2012, avente ad oggetto la verifica di coerenza del piano d’ambito, nonché la conseguente deliberazione dell’Assemblea dell’A.T.I. n. 1, deducendosi i seguenti motivi aggiunti :
5) Con riguardo alla deliberazione n. 1290 del 23 ottobre 2012: illegittimità derivata dalla invalidità della deliberazione di approvazione del piano d’ambito; violazione dell’art. 2, comma 186 bis, della legge n. 191 del 2009, non tenendo conto la delibera regionale dell’intervenuta soppressione degli ambiti territoriali, prospettando anzi una serie di interventi e prescrizioni finalizzate all’organizzazione della gestione dei rifiuti da parte dell’Autorità, ed al contempo trascurando totalmente che la discarica rientra tra i siti da bonificare.
6) Con riguardo alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2013 dell’ATI 1 Umbria : illegittimità derivata dalla invalidità della delibera di approvazione del piano d’ambito; violazione dell’art. 2, comma 186 bis, della legge n. 191 del 2009, nella considerazione che il provvedimento dell’ATI 1 è stato emesso successivamente al termine previsto per la soppressione delle Autorità d’ambito, ed è dunque nullo; violazione della deliberazione n. 1290 del 23 ottobre 2012 della G.R. Umbria e dell’art. 13 della l.r. n. 11 del 2009, non avendo l’Autorità d’Ambito tenuto conto delle riserve contenute nel provvedimento regionale di verifica di coerenza, specie in tema di riorganizzazione del servizio al fine del raggiungimento degli obiettivi per la raccolta differenziata; violazione dell’art. 205 del codice dell’ambiente e dell’art. 20 della l.r. n. 11 del 2009 in ragione del mancato ossequio alla norma che impone il raggiungimento di siffatti obiettivi di raccolta dei rifiuti.
Si è costituita in giudizio, a seguito della notificazione dei motivi aggiunti, la Regione dell’Umbria eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità per carenza di interesse, e comunque l’infondatezza nel merito degli stessi.
Pressocchè analoghi argomenti difensivi ha svolto sui motivi aggiunti l’ATI n. 1.
All’udienza del 19 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. - Deve essere preliminarmente esaminata l’ancipite eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dall’Ambito Territoriale Integrato-ATI n. 1, per carenza di interesse attuale nella considerazione della non lesività dell’atto impugnato, le cui previsioni hanno natura meramente programmatoria e sono destinate ad assolvere ad una funzione di verifica astratta della fattibilità tecnica ed economica di un’ipotesi localizzativa già prefigurata nel piano regionale, e per omessa impugnazione del sovraordinato piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui alla delibera di Consiglio regionale 5 maggio 2009, n. 301, le cui prescrizioni (in particolare in ordine al potenziamento della discarica di Belladanza) sono state recepite dall’impugnato piano d’ambito.
L’eccezione, nella sua duplice articolazione, non appare meritevole di positiva valutazione.
Secondo il disegno normativo, infatti, il piano d’ambito «comprende il programma degli interventi necessari e la localizzazione dei relativi impianti ed è accompagnato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo» (art. 13, comma 1, della l.r. Umbria 13 maggio 2009, n. 11), mentre il piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti definisce, tra l’altro, «il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire per ciascun ATI l’autosufficienza per le funzioni di pretrattamento dei rifiuti urbani» (art. 11, comma, 3, lett. a), contenendo altresì la «rappresentazione cartografica in scala … delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione …» (art. 11, comma 5).
Non può dunque postularsi, sul piano dei principi, la carenza di lesività del provvedimento di adozione del piano d’ambito, e neppure, alla stregua delle censure dedotte, l’inammissibilità della relativa impugnazione per mancato gravame del presupposto piano regionale per la gestione dei rifiuti, pur dovendosi riconoscere che, nella fattispecie in esame, il piano regionale contiene l’individuazione, in quanto preesistenti, delle discariche da utilizzare (tra cui quella di Belladanza), sebbene sia sviluppata nella “Relazione generale del piano d’ambito” l’analisi di macrolocalizzazione e di microlocalizzazione dell’intervento di potenziamento della discarica di Belladanza e nel “Programma degli interventi” la localizzazione con mappe in scala, nonché l’esatta portata dell’intervento.
2. – Al contempo deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva del Comitato ricorrente, argomentata nell’assunto che dall’atto costitutivo non risulterebbe presidente e legale rappresentante del Comitato stesso la sig.ra Silvia Bianchi, che ha sottoscritto la procura alle liti.
Ed invero dal verbale del “Nuovo Comitato” in data 7 maggio 2013, versato in atti da parte ricorrente, si evince che la sig.ra Bianchi ne è presidente, e tale carica riveste dal 13 marzo 2008.
3. - Priva di pregio è anche l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnativa della determina dirigenziale regionale n. 5862 in data 10 agosto 2011, recante “parere motivato ambientale favorevole comprensivo della valutazione favorevole di incidenza” (ex art. 15 del d.lgs. n. 152 del 2006), in quanto, anche a configurarlo, secondo la prospettazione di parte ricorrente, come parere obbligatorio e vincolante, non ha comunque dato luogo ad un esito decisionale, mantenendosi in una collocazione endoprocedimentale, il cui effetto è stato quello di imporre un adeguamento del piano in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, come si evince dalla stessa delibera gravata.
4. - Procedendo alla disamina del merito del ricorso, con il primo motivo viene dedotta l’illegittimità del piano d’ambito in quanto adottato dall’ATI n. 1 in prossimità della sua soppressione, e nell’erronea presupposizione che la gestione dei rifiuti possa essere effettuata da tale Autorità d’Ambito.
La censura non appare meritevole di positiva valutazione.
Anche a prescindere dalla formale considerazione per cui, al momento dell’emanazione della deliberazione gravata, l’ATI n. 1 era certamente, ad ogni effetto, esistente, atteso che, da ultimo, l’art. 13, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 ha prorogato il termine di cui all’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 al 31 dicembre 2012, la normativa statale evocata mette in luce la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale, ma la disciplina regionale, contenuta nella l.r. 9 luglio 2007, n. 23, all’art. 17, aveva già superato le Autorità d’ambito, enucleando in loro luogo gli ATI-Ambiti territoriali integrati in materia di risorse idriche e rifiuti (cfr. T.A.R Umbria, 9 luglio 2010, n. 402). Solamente con la recente l.r. 17 maggio 2013, n. 11 gli ATI sono stati soppressi, pur prevedendosene la prosecuzione funzionale in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti sino alla data di effettivo insediamento di tutti gli organi all’AURI-Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico, nonché agli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 16, commi 5 e 6.
Non è dunque ravvisabile una precarietà del regime organizzativo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, tale da ergersi ad elemento ostativo all’adozione del piano d’ambito.
5. - Il secondo mezzo allega la violazione dell’art. 13, comma 1, della l.r. n. 11 del 2009, e la conseguente inadeguatezza della delibera (e degli interventi in essa previsti) rispetto ai dati conoscitivi contenuti nel piano regionale, risalente a circa tre anni prima, e dunque divenuti obsoleti.
La censura, basata sull’automatismo tra il carattere non aggiornato della rappresentazione della “situazione esistente” contenuta nel piano regionale, di cui alla delibera n. 301 del 2009, e la sua inattendibilità, deve essere disattesa per la genericità. Non viene infatti indicato, neppure di massima, in che termini sarebbe variata la “situazione esistente” rispetto a quanto previsto dal piano regionale; certamente parziale, e dunque inattendibile, è il riferimento alla crisi del 2008 come elemento di distorsione dei flussi dei rifiuti.
Per quanto riguarda, poi, la violazione dell’art. 13, comma 1, della l.r. n. 11 del 2009, è lo stesso Comitato ricorrente ad escludere la natura perentoria del termine di centottanta giorni previsto dalla norma per l’adozione del piano d’ambito a fare tempo dall’approvazione del piano regionale, e non occorre dunque indugiare su tale questione, se non per sottolineare che tale perentorietà non è declinata dalla norma, nè inferibile in via interpretativa.
6. - Con il terzo motivo si lamenta che il piano d’ambito, in violazione di quanto disposto dagli artt. 179, 182 e 182 bis del cd. codice dell’ambiente, anziché perseguire i criteri gestionali della “prevenzione”, della “preparazione per il riutilizzo”, del “riciclaggio” e del “recupero”, attribuisce prevalenza a quello dello “smaltimento” in discarica, prevedendo conseguentemente l’ampliamento di 410.000 mc. dell’impianto di Belladanza, con un costo di circa euro 5.000.000,00.
Anche tale censura deve essere disattesa.
Va anzitutto premesso che i criteri di priorità del recupero, in senso lato, rispetto allo smaltimento nella gestione dei rifiuti si traduce nell’individuazione della “migliore scelta ambientale”, come lo stesso art. 179 esplicita il contenuto della gerarchia; non costituisce dunque un principio cogente (T.A.R. Veneto, Sez. III, 23 dicembre 2009, n. 3810), ma «il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica» (comma 2). Il principio dell’autosufficienza, di cui all’art. 182 del d.lgs. n. 152 del 2006, implica che la realizzazione o comunque l’ampliamento di una discarica deve corrispondere alle esigenze dell’ambito territoriale sul quale è collocata (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26 maggio 2008, n. 1217).
In ogni modo, e nei limiti della manifesta irragionevolezza, in cui una siffatta scelta può essere sindacata in sede giurisdizionale, giova rilevare come anche la determina dirigenziale n. 5862 del 10 agosto 2011, intervenuta nella procedura di VAS, abbia avuto modo di chiarire che il piano d’ambito ha «modificato l’attuale sistema di raccolta del rifiuto, considerando il modello domiciliare di raccolta come riferimento, per aumentare le percentuali di raccolta differenziata sul territorio».
Le motivazioni e finalità dell’intervento sono evincibili principalmente dal “Programma degli interventi” allegato al piano d’ambito, e si evince una sostanziale coerenza anche rispetto alla pianificazione regionale.
7. - Con il quarto motivo si deduce la violazione dei criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica, osservandosi che militavano plurime ragioni (che vanno dall’aspetto geologico a quello idrogeologico, alla vicinanza ai centri abitati) per non implementare l’impianto di Belladanza, già inserito nell’anagrafe regionale dei siti da sottoporre a procedimento di bonifica.
La censura è fondamentalmente inammissibile, in quanto la scelta di ampliare la discarica di Belladanza discende dal sovraordinato piano regionale, neppure gravato in questa sede, il quale, nelle more della realizzazione di un termovalorizzatore, ha incentrato il sistema di smaltimento dei rifiuti nel conferimento degli stessi presso le preesistenti discariche, definite strategiche, di Belladanza, Borgogiglione (nel Comune di Magione) e delle Crete (nel Comune di Orvieto).
Peraltro, con riferimento ai contestati criteri costruttivi, va rilevato che la “Relazione tecnica discarica” si è fatta carico di una completa disamina di “fattibilità ambientale” (par. 6), nella quale sono riversati i contenuti degli studi eseguiti sull’area dai tecnici e dei sondaggi effettuati in loco, alla stregua dei quali è risultato, nel rispetto di criteri che dovranno essere utilizzati nelle varie fasi di progettazione, che «l’area oggetto di studio è idonea ad essere utilizzata come ampliamento dei rifiuti di RSU» (pag. 36). In particolare, sono stati valutati gli aspetti geologici, idrogeologici, ed acquisito il parere della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria, come si evince dal parere regionale sulla VAS.
Né sembra assumere rilievo ostativo la circostanza dell’inserimento, da parte della Regione, della discarica di Belladanza nell’anagrafe regionale dei siti da sottoporre a procedimento di bonifica, anche perché, come si desume dal rapporto dell’ARPA Umbria del maggio 2011, il rilevato superamento dei limiti di concentrazione per il ferro ed il manganese non è legato ad interazioni col percolato prodotto dalla decomposizione dei rifiuti nel corpo della discarica.
8. - Alla stregua di quanto esposto, il ricorso introduttivo deve essere respinto.
9. - Procedendo alla disamina dei motivi aggiunti, aventi ad oggetto la delibera di G.R. n. 1290 del 23 ottobre 2012, contenente la verifica di coerenza del piano d’ambito dell’ATI n. 1, e la conseguente delibera assembleare di presa d’atto dell’ATI stessa n. 1 del 30 gennaio 2013, occorre anzitutto scrutinare l’eccezione di irricevibilità, sollevata dalle Amministrazioni resistenti nella considerazione che la delibera n. 1290 è stata depositata in giudizio, ai fini della piena conoscenza, in data 6 dicembre 2012, con conseguente scadenza del termine decadenziale per il relativo gravame al 4 febbraio 2013.
L’eccezione, nonostante la sua problematicità, non appare meritevole di positiva valutazione.
Ed invero, secondo la giurisprudenza prevalente, seppure non univoca, al fine del decorso del termine di impugnazione, la piena conoscenza dell’atto amministrativo non può essere affermata in via meramente presuntiva, ma deve formare oggetto di prova rigorosa da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso, e deve anche trattarsi di conoscenza personale, con la conseguenza che una presunzione di conoscenza non può farsi legittimamente discendere dalla comprovata conoscenza dell’avvocato difensore, trattandosi di atto depositato in giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 2011, n. 3458; Sez. V, 20 ottobre 2010, n. 7574; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 20 novembre 2012, n. 2793).
10. - Il primo motivo aggiunto, avente riguardo alla deliberazione regionale n. 1290 del 2012, sia nella prospettiva dell’illegittimità derivata, che dei vizi propri, è infondato per le ragioni già esposte con riguardo alla delibera di adozione del piano d’ambito, alle quali può dunque, per brevità, farsi rinvio.
11. - Il secondo motivo aggiunto, indirizzato nei confronti della deliberazione n. 1 del 2013 dell’ATI 1, è infondato, per quanto in precedenza esposto, nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 2, comma 186 bis della legge n. 191 del 2009 in ordine alla soppressione dell’Autorità d’ambito territoriale.
I sub-motivi con cui si lamenta il mancato rispetto, da parte dell’ATI n. 1, della delibera regionale di verifica di coerenza “con riserve” (specie in tema di riorganizzazione del servizio per potenziare la raccolta differenziata) sono anch’essi infondato, in quanto, effettivamente, le indicazioni regionali riguardano le modalità della fase attuativa delle previsioni del piano (di cui l’ATI dovrà tenere adeguato conto nella gara per la concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), e non comportano la necessità di una modificazione dello stesso, peraltro non richiesta dalla Regione in sede di verifica di coerenza, neppure sotto la forma dell’assegnazione di un termine per adeguamento alle osservazioni.
12. - In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere disattesi in quanto infondati.
La complessità della vicenda amministrativa costituisce giusto motivo per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale ed i motivi aggiunti.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Paolo Amovilli, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2013
IL SEGRETARIO