Cass. Sez. III n. 3840 del 30 gennaio 2026 (UP 11 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Galluccio
Rifiuti.Natura personale delle autorizzazioni ambientali e disciplina del deposito temporaneo
In tema di reati ambientali, l'autorizzazione allo scarico e quella per le emissioni in atmosfera hanno natura personale ("intuitu personae"), con la conseguenza che il titolare di una nuova impresa subentrante non può giovarsi dei titoli rilasciati al precedente gestore, né la mera richiesta di voltura può considerarsi atto equipollente al prescritto provvedimento espresso. Con riferimento alla gestione dei rifiuti, l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti legali del "deposito temporaneo" spetta a chi ne richiede l'applicazione, trattandosi di disciplina eccezionale e derogatoria; il superamento del limite temporale annuale previsto dall'art. 185-bis d.lgs. 152/2006 trasforma il deposito in stoccaggio illecito sanzionabile penalmente. Ai fini dell'art. 131-bis cod. pen., la reiterata e continuativa compromissione dell'ambiente integra una gravità del fatto ostativa al riconoscimento della particolare tenuità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 08/11/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 17/10/2023 dal Tribunale di Avellino, con la quale Galluccio Nicola era stato dichiarato responsabile dei reati di cui gli artt. 256, comma 1, lett a), 137, comma 1, 269, 279 comma 1, d.lgs 152/2006 e condannato alla pena di mesi cinque di arresto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Galluccio Nicola, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 256, comma 1, lett. A) e 183, comma 1, lett. bb ) d.lgs 152/2006. Argomenta che la Corte di appello aveva ritenuto integrato il reato in questione senza considerare che l'AUA risultava intestata a "Immobiliare Stefanus srl" e non era stata volturata in favore delle Manifatture Conciarie, stante l'archiviazione dell'istanza presentata nel 2018; inoltre, le condotte contestate non potevano integrare lo "stoccaggio illecito" di rifiuti, in quanto il mero decorso del tempo non era sufficiente a trasformare un deposito temporaneo in operazione di gestione illecita. Con il secondo motivo violazione dell'art. 137 d.lgs 152/2006. Argomenta che erroneamente era stato integrato il reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali, in quanto la Corte di appello non aveva considerato che il ricorrente si era attivato per la voltura dell'AUA precedentemente rilasciata all' "Immobiliare Stefanus srl" e si era limitata ad affermare che l'archiviazione del procedimento di voltura era sufficiente ad escludere qualsiasi effetto legittimante, senza interrogarsi sulle cause dell'inerzia dell'amministrazione. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 269 e 279 d.lgs 152/2006. Argomenta che la Corte di appello si era limitata a ritenere non autorizzate le emissioni atmosferiche sulla base del solo mancato accoglimento dell'istanza di voltura dell'AUA, senza accertare se l'attività esercitata dalla Manifatture Conciarie si discostasse, sotto il profilo strutturale o funzionale, da quella autorizzata alla Immobiliare Stefanus srl e se il subentro avesse determinato modifiche significative nella tipologia, quantità o modalità delle emissioni. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. Lamenta che la Corte aveva denegato l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. affermando che le condotte era state poste in essere in modo reiterato ed abituale, limitandosi ad individuare quale dies a quo della condotta illecita il febbraio 2028, data di presentazione dell'istanza di voltura dell'AUA, basandosi su un dato meramente documentale; inoltre, non erano stati valutati le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, la concreta incidenza dei fatti sulla salute pubblica. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili. La Corte territoriale ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che dalle risultanze del controllo ambientale effettuato dai Carabinieri per la Tutela Ambientale-Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, presso lo stabilimento di conceria sito in Solofra in via Masserie (annotazione di Pg del 27.7.2020), era emerso che all'interno del predetto stabilimento operava la società "Manifatture conciarie s.r.l., esercente attività di concia e tintura delle pelli, della quale era legale rappresentante l'attuale ricorrente; dall'esercizio di tale attività derivava un illecito deposito di rifiuti, lo scarico non autorizzato delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ed emissioni non autorizzate nell'atmosfera. Tali risultanze istruttorie, unitamente alle testimonianze assunte nel corso del dibattimento ed alle prove documentali acquisite, comprovavano l'assenza dei necessari provvedimenti autorizzativi e, quindi, la sussistenza dei reati contestati. Con riferimento al reato di cui al capo a) — art 256, comma 1 lett a) dlgs 152/2006 — i Giudici di appello evidenziavano correttamente, a confutazione delle censure difensive qui riproposte, che il deposito dei rifiuti indicati nel capo di imputazione si era protratto per un periodo temporale superiore al limite di un anno normativamente delineato dall'art. 185-bis d.lgs 152/2006 e, quindi, non poteva considerarsi un deposito temporaneo ma una raccolta illecita di rifiuti, in quanto priva di titolo autorizzativo. Va ricordato che ricorre la figura del deposito temporaneo (art. 183, primo comma, lett. bb ), d.lgs. 152/2006, ora art. 185-bis del medesimo d.lgs. 152/2006, introdotto dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116), nel solo caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all'anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza (Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018, D., Rv. 273965; v. anche Sez. 3, n. 44516 del 17/7/2019, Jannotti Pecci, non mass.), mentre integra il reato di cui all'articolo 256, comma primo, d.lgs. n. 152 del 2006 lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. bb ), (ora, come già ricordato, dell'art. 185-bis, v. Sez. 3, n. 47991 del 24/09/2015, Spinelli, Rv. 265970 — 01; v. anche Sez. 7, Ordinanza n. 17333 del 18/03/2016, Passarelli, Rv. 266912 — 01, e Sez. 3, n. 31398 del 11/05/2018, Capuzzi, Rv. 273687 — 01). Nella specie, la Corte territoriale ha motivatamente escluso la sussistenza dei presupposti per poter ritenere configurabile un "deposito temporaneo" sottolineando la non ricorrenza del prescritto limite temporale; peraltro, incombeva sull'imputato che, aveva invocato l'applicazione della disciplina del deposito temporaneo, l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, poiché, come più volte affermato, l'applicazione di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti fa sì che l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione (v., con riferimento al deposito temporaneo Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Di Stefano, Rv. 267636 — 01, richiamata anche nella motivazione della sentenza impugnata, nonché Sez. 3, n. 15680 del 3/3/2010, Abbatino, non massimata; Sez. 3, n. 21587 del 17/3/2004, Marucci, non massimata; Sez. 3, n. 30647 del 15/06/2004, Dell'Angelo, non massimata). Con riferimento al reato di cui al capo B) — art. 137, comma 1, dlgs 152/2006 — ed al reato di cui al capo C) — art 279, comma 1, d.gs 152/2006 — la Corte territoriale evidenziava che lo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria consortile del comune di Solofra e l'esercizio di attività di concia e tintura delle pelli con emissione atmosferiche, erano state poste in essere in assenza del relativo provvedimento autorizzativo. I Giudici di appello, poi, a confutazione delle censure difensive qui riproposte, evidenziavano, correttamente, come risultasse irrilevante la esistenza di provvedimento autorizzativo intestato alla società Immobiliare Stefanus s.r.l. (precedente titolare dell'attività imprenditoriale), in quanto, nonostante fosse stata presentata istanza di voltura, la pratica risultava archiviata e, pertanto, difettava un provvedimento autorizzativo rilasciato alla società Manifatture conciarie s.r.l. Va ricordato che questa Corte ha già affermato — principio riferito al reato di cui all'art. 137 d.lgs 152/2005 — che il titolare di una nuova impresa, subentrata ad altra, non può giovarsi dell'autorizzazione rilasciata al precedente titolare dell'impresa sostituita ma deve munirsi di nuova specifica autorizzazione (cfr Sez.3, n. 38791 del 02/07/2015, Rv. 264713 — 01, secondo cui l'autorizzazione allo scarico è rilasciata "intuitu personae" e, quindi, chi subentra al precedente titolare è tenuto a munirsi di una nuova e specifica autorizzazione, non potendosi limitare alla mera richiesta di "volturare" a suo favore quella già in essere (Sez. 3, n. 38791 del 02/07/2015 — dep. 24/09/2015, Ragini, Rv. 264713; Sez.3, n. 31261 del 2017, non mass.). Tale principio, di valenza generale, si fonda sulla considerazione che una mera richiesta di voltura non può considerarsi quale richiesta di autorizzazione nè atto equipollente al prescritto provvedimento autorizzativo, che deve essere espresso, specifico ed avere natura personale. Va anche sottolineato che l'art 279, comma 1, d.gs 152/2006 è un reato permanente — per la cui sussistenza è sufficiente l'esercizio di uno stabilimento che produce emissioni in assenza della prescritta autorizzazione (Sez. 3, n. 4250 del 15/01/2019, Francolino, Rv. 274826) — e di pericolo, essendo sufficiente la sola sottrazione dell'attività al preventivo controllo degli organi di vigilanza (Sez. 3, n. 28764 del 09/06/2015, Amoruso e aa., Rv. 264881), senza necessità di verificare se le emissioni in atmosfera in concreto verificatesi superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 48474 del 19/07/2011, Papa, Rv. 251618; Sez. 3, n. 35232 del 28/06/2007, Fongaro, Rv. 237383).; l'art 279, comma 1, d.gs 152/2006, inoltre, quale reato proprio, è riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione (Sez. 3, n. 35572 del 30/05/2017, Favero, Rv. 271302; Sez. 3, n. 48456 del 27/10/2015, Preti, Rv. 266130; Sez. 3, n. 27260 del 11/01/2012, Pastore e a., Rv. 253048), nella specie pacificamente individuato nell'odierno ricorrente, che a tanto non provvedeva. Tanto osservato, il ricorrente, con i motivi in esame, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Le censure, infatti, (peraltro riproponendo i medesimi motivi articolati con l'atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata, cfr ex plurimis, Sez. 3, n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasern, rv. 259456), si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, Rv. 235507; Sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Rv. 235508).
2. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità delle plurime condotte contestate, in relazione alla reiterata e continuativa compromissione dell'ambiente. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 — 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 — 01).
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/12/2025




