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Sez. 3, Sentenza n. 46680 del 12/10/2004 Ud. (dep. 01/12/2004 ) Rv. 230421
Presidente: Papadia U. Estensore: Gentile M. Relatore: Gentile M. Imputato: Falconi ed altri. P.M. Passacantando G. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Grosseto, 12 Giugno 2003)
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento dei rifiuti - Nozione di rifiuto - Applicabilità dell'art. 14 D.L. 8 luglio 2002, n.138 - Condizioni.
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Massima (Fonte CED Cassazione)
I residui delle atttività di demolizioni edili costituiscono rifiuti speciali ex art. 7 D.Lgs. n 22 del 1997, salvo non sia provato che essi sono destinati ad essere riutilizzati, secondo quanto previsto dall'art. 14 D.L. 8 luglio 2002, n. 138, e cioè risulti certa: a) l'individuazione del produttore e/o detentore dei materiali, b) la provenienza degli stessi, c) la sede ove sono destinati, d) il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 12/10/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 1911
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 38276/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Falconi Marino, nato il 12/06/34;
Governi Maurizio, nato il 17/09/62;
Cicalini Federigo, nato il 04/02/59;
Avverso la sentenza Tribunale di Grosseto, emessa il 12/06/03;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Paolo Appella, sostituto processuale dell'avv. Luigino M. Martellato, difensore di fiducia del ricorrente Governi Maurizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, con sentenza emessa il 12/06/03, dichiarava Falconi Marino, Governi Maurizio, Cicalini Federigo colpevoli del reato di cui all'art. 51, comma 1 lett. a) D.lvo 05/02/97 n 22 e li condannava alla pena di E. 1750,00 di ammenda ciascuno.
Gli interessati proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.. I ricorrenti, sostanzialmente, esponevano:
1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi - soggettivi ed oggettivi - del reato de quo, in riferimento alle singole condotte poste in essere da ciascun imputato;
2. che, comunque, andava applicata la disciplina normativa di cui all'art. 14 DL 138/2002, secondo cui il riutilizzo dei rifiuti speciali non pericolosi in un diverso ciclo produttivo (nella specie l'utilizzo di residui provenienti da demolizioni edili per il riempimento di sottofondazioni di capannoni industriali), non era penalmente rilevante ai fini dell'art. 51, comma 1 D.lvo 22/97. Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/10/04, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Per quanto attiene alla sussistenza della penale responsabilità dei ricorrenti in riferimento alle loro specifiche condotte e posizioni - Falconi Marino, quale autotrasportatore, Governi Maurizio, quale direttore dei lavori della Ditta Motofabbris, Cicalini Federigo, quale proprietario del terreno ove sono stati depositati i residui provenienti da demolizioni edili - la sentenza del Tribunale di Grosseto è congruamente motivata.
In particolare, sono indicate in modo compiuto sia le circostanze di fatto su cui si fonda la responsabilità dei singoli imputati, sia gli atti probatori da cui si ricava la ricostruzione della vicenda in esame, come recepita dal Tribunale.
L'iter argomentativo percorso dal giudice di merito sul punto è privo di errori di diritto e di vizi logici.
Le questioni dedotte nei singoli ricorsi de quibus sulla ricostruzione dei fatti come operata dal Tribunale e sulla sussistenza in concreto della penale responsabilità degli imputati costituiscono nella sostanza censure in punto di fatto. Si chiede al giudice di legittimità, una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la sola prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata alle stesse. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità, perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p. Giurisprudenza consolidata Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97 (ud. 30/04/97) rv 207944; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000 (ud 30/11/99) rv 215745; Cass. Sez. Feriale Sent. n. 36227 del 13/09/04, riv. Rinaldi. Per quanto attiene, invece, alla censura sollevata nei ricorsi di Falconi Marino e Governi Maurizio, relativa alla disapplicazione, da parte del Tribunale di Grosseto, della disciplina di cui all'art. 14 D.L. 08/07/02 n. 138, convertito con Legge 08/08/2002 n. 178, la stessa è fondata.
In particolare va rilevato che il Tribunale di Grosseto, dopo aver ricostruito in concreto la vicenda in esame ed aver individuato il ruolo svolto dai singoli imputati nella commissione dei fatti, ha affermato che - in virtù dell'interpretazione autentica dell'art. 6 lett. a) del D.lvo 22/97 di cui all'art. 14 DL 138/2002 - i residui provenienti dalle demolizioni edili trasportati ed utilizzati dalla vicenda in esame non erano da considerarsi rifiuti. Il giudice di merito ha ritenuto, tuttavia, che la normativa di cui al citato art. 14 D.L. 138/2002 era in contrasto con la nozione di rifiuto elaborata dalla normativa Comunitaria, direttamente applicabile nell'ordinamento interno senza la necessità di alcun atto attuativo interno. Da siffatte premesse il Tribunale è pervenuto alla affermazione che le norme del citato D.L. 138/2002, convertito in Legge 178/2002 andavano disapplicate dal giudice nazionale. Al riguardo va affermato che, in tema di rifiuti, la nuova definizione contenuta nell'art. 14 D.L. 138/2002, convertito con Legge 178/02 quale interpretazione autentica della nozione indicata dall'art. 6 lett. a) D.lvo 22/97, pur modificando la nozione di rifiuto dettata dall'art. 1 della direttiva 91/156 CEE è vincolante per il giudice nazionale, poiché la citata direttiva non è autoapplicabile non avendo le caratteristiche delle direttive cosiddette "self- executing". Non ricorre, peraltro, neanche l'ipotesi di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea onde richiedere alla Corte di Giustizia una interpretazione giudiziale poiché tale procedura attiene solamente al Trattato e/o agli atti delle istituzioni della comunità e non agli atti del legislatore nazionale (conforme Cass. Penale Sez. 3^ Sent. N. 4052 del 29/01/2003 (ud 13/11/02) rv 223532).
Ciò ritenuto in ordine all'efficacia vincolante della normativa di cui all'art. 14 D.L. 138/02, va affermata ugualmente la responsabilità penale dei ricorrenti. Nella vicenda in esame si è verificato che ingente materiale, proveniente da demolizioni edili (calcinacci ed altro), è stato trasportato - a cura di Falconi Marino (autotrasportatore) e su richiesta di Governi Maurizio (direttore dei lavori della Ditta Motofabbris di Cicalini Federigo) - e depositato sul terreno di proprietà di Cicalini Federigo. I residui delle attività di demolizioni edili costituiscono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 7, 3 comma lett. b) D.lvo 22/97. L'art. 14, comma 2 lett. a), D.L. 138/02 statuisce che non vengono considerati rifiuti, beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo, se gli stessi possono e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, o in analogo o diverso ciclo produttivo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente. Orbene affinché si verifichi l'ipotesi di cui sopra è necessario che vi sia certezza in ordine: a) alla individuazione del produttore e/o detentore dei beni /o sostanze de quibus, b) alla provenienza degli stessi; c) alla sede ove sono destinati; d) al riutilizzo dei medesimi in un ulteriore ciclo produttivo vedi anche Corte di Giustizia della Comunità Europea, 6^ Sezione 11/09/03 (C -114/01). Nulla di ciò si è verificato nella vicenda in esame, poiché non si ha certezza alcuna ne' sulla provenienza ne' sulla destinazione dei residui derivanti da attività edilizia, ne' sul riutilizzo degli stessi in un ulteriore ciclo produttivo. Vi è soltanto l'asserito intento da parte degli imputati di utilizzare i predetti residui per il riempimento delle fondazioni dei realizzandi capannoni industriali della proprietà del Cicalini, senza che detta finalità sia stata suffragata da idonei riscontri obiettivi, ossia da validi documenti di trasporto, ivi compresi i formular compilati esaurientemente in tutte le loro parti. In assenza delle riferite condizioni di certezza in ordine a provenienza, destinazione e utilizzo dei beni in questione, va affermato che la condotta dei ricorrenti, nei rispettivi ruoli come precisato in atti, integra la fattispecie criminosa di raccolta, trasporto e smaltimento abusivi di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione edile, ex art. 51, 1 comma D.lvo 22/97.
Per quanto attiene, infine, all'assunto difensivo del Cicalini - secondo cui, in ordine alla sua specifica posizione di proprietario del terreno ove furono depositati i predetti rifiuti di materiale edile, ricorre l'ipotesi di ignoranza incolpevole della legge penale - va rilevato che lo stesso è infondato.
Il Cicalini, invero, fu informato da Maurizio Governi - direttore dei lavori della ditta Motofabbris, di cui il Cicalini medesimo era titolare - del trasporto e del deposito sul terreno di proprietà dello stesso dei citati rifiuti edili; diede il suo consenso, consapevole delle condizioni concrete che rendevano abusivi la raccolta, il trasporto ed il deposito dei predetti rifiuti. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Falconi Marino, Governi Maurizio, Cicalini Federigo, con conseguente condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2004