 TAR Calabria (CZ) Sez.I n. 959 del 31 maggio 2010
TAR Calabria (CZ) Sez.I n. 959 del 31 maggio 2010
Rifiuti. Ordinanze urgenti e bonifiche 
L'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento; situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica, che impongono al sindaco di dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare tale strumento “extra ordinem”, la cui “ratio” non consiste tanto nell’imprevedibilità dell’evento, quanto nell’impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi normali offerti dall’ordinamento. Peraltro, siffatto potere non può mai trasmodare in una violazione del principio di legalità e va ancorato ad una serie di principi che devono guidarne l’utilizzo, quali appunto la necessità e l’urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione, ovvero la insussistenza di altri poteri per risolvere la questione: in sostanza, esso presuppone un’oggettiva situazione di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva. Lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente non appare, quindi, legittimamente utilizzabile per disporre in ordine alla bonifica di un sito inquinato. Per queste ipotesi, infatti, l’articolo 244 d.lv. 152/06 appresta una articolata procedura.
N. 00959/2010 REG.SEN.
 N. 00254/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 254 del 2008, proposto da:
 Agenzia del Demanio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale  dello  Stato di Catanzaro, presso la quale è domiciliata per legge in  Catanzaro, via G.  Da Fiore;
 contro
 Comune di Serra D'Aiello;
 
 per l'annullamento dell’ordinanza sindacale di bonifica del sito in agro  di  Serra d’Aiello.
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 il dott. Anna  Corrado e  uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 La Procura della Repubblica di Paola in data 22 dicembre 2007 ha  comunicato a  diversi soggetti pubblici, tra cui il Dirigente Assessorato Ambiente  della  Provincia di Cosenza e il Sindaco del Comune di Serra d’Aiello, che nel  corso di  indagini e campionamenti di suolo in agro di Serra d’Aiello – bacino  fluviale  del fiume Oliva – sx idrauilica- effettuati da tecnici dell’Agenzia  Regionale  per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, per conto dell’Autorità  giudiziaria, è stato accertato il superamento del valore di  concentrazione della  soglia di contaminazione (CSC) per il parametro chimico: rame.
 
 Con ordinanza contingibile ed urgente n. 11/07 del 27 dicembre 2007 il  Sindaco  del Comune di Serra d’Aiello ha ordinato all’Agenzia del demanio, ai  sensi  dell’articolo 244 del decreto legislativo 152/2006, di provvedere alla  bonifica  del sito in agro di Serra d’Aiello – bacino fluviale del fiume Oliva –sx   idraulica.
 
 Detta ordinanza comunale è stata impugnata con il presente ricorso.
 
 Dopo aver premesso alcune considerazioni in ordine alla sussistenza  della  legittimazione passiva del Comune intimato nonché in ordine alla  correttezza  della notifica effettuata presso la casa comunale, l’amministrazione  ricorrente  ha dedotto:
 
 -1 - incompetenza – violazione erronea e falsa interpretazione ed  applicazione  dell’art. 244, 2° comma, D.Lgs. n. 152 del 2006 (recante “norme in  materia  ambientale”). Violazione e falsa applicazione dell’art. 50, 4° e 5°  comma e  dell’art. 54 , 2° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; l’impugnato  provvedimento  sarebbe, infatti, illegittimo, poiché emesso, ai sensi dell’art. 244 del  D. Lgs.  n. 152 del 2006, nell’esercizio di una potestà ascrivibile all’ente  Provincia,  ma non al Sindaco. Inoltre l’ordinanza sindacale sarebbe stata emanata  in  mancanza dei presupposti propri del provvedimento contingibile ed  urgente.
 
 -2 -mancata comunicazione di avvio del procedimento: art. 7 legge  241/1990 e  art. 192, comma 3 d. lgs. n. 152/2006- Violazione del contraddittorio.  Mancanza  assoluta di motivazione del provvedimento. Mancanza assoluta di  istruttoria.  Violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed  efficienza  dell’azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 , l. 241/1990).
 
 L’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in dispregio dei fondamentali   principi inerenti l’azione amministrativa, che presuppongono il rispetto  della  garanzie partecipative, l’onere motivazionale, l’espletamento di idonea e   congrua istruttoria.
 
 - 3- Violazione dell’articolo 244, d. lgs n. 152/2006. Insussistenza dei   presupposti per l’emissione dell’ordine di bonifica del sito nei  confronti  dell’Agenzia del Demanio. Assenza della qualità di proprietario e  gestore  dell’Agenzia fiscale ricorrente del sito da bonificare. In particolare  la  ricorrente afferma che l’ordinanza impugnata fa riferimento ad un bacino   fluviale che non è né gestito né di proprietà dell’Agenzia del Demanio  ricadendo  nell’ambito del demanio idrico la cui proprietà e gestione competono  alla  Regione, ai sensi del d.lgs. 112/1998.
 
 -4 Mancanza assoluta di istruttoria – violazione del principio “chi  inquina  paga”. Violazione dell’art. 244, comma 2, D. Lgvo n. 152 del 2006:  omesso  compimento delle opportune indagini “ volte ad identificare il  responsabile  dell’evento di superamento”.
 
 La P.A. avrebbe illegittimamente posto a carico dell’Agenzia del Demanio  la  bonifica del sito individuato, senza aver previamente accertato la  sussistenza o  meno delle responsabilità dell’Amministrazione per l’inquinamento del  sito.
 
 Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale.
 
 Alla pubblica udienza del 22 aprile 2010 il ricorso è passato in  decisione.
 
 Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
 
 Preliminarmente appare opportuno richiamare il disposto dell’articolo  244 del  D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale, espressamente  richiamato  nell’ordinanza impugnata, a mente del quale: “Le pubbliche  amministrazioni che  nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali  accertino che i  livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione  soglia di  contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al  comune  competenti.
 
 La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver  svolto le  opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di  superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il  responsabile  della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente  titolo.
 
 L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al  proprietario del  sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
 
 Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda  il  proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che  risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente  titolo  sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto  disposto  dall'articolo 250” .
 
 Alla luce di tale disciplina va accolta la doglianza con cui si rileva  la  incompetenza del Comune di Serra d’Aiello..
 
 La competenza ad adottare l’ordinanza finalizzata ad assicurare la  tutela  ambientale è stata infatti assegnata dal legislatore alla Provincia e  non al  Comune, in ragione verosimilmente dei molteplici interessi pubblici  coinvolti in  episodi di inquinamento i quali normalmente trascendono l’ambito  territoriale  comunale. Il Comune, quindi, per come espressamente dispone la norma  richiamata,  non è competente ad emanare l’avversata ordinanza.
 
 Nè detta ordinanza può essere ricondotta, come invece fa l’ente locale,  tra le  ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’articolo 117del D. Lgs.  112/1998 ed  all’articolo 54 del D. Lgs 267/2000, disciplinate dall’ordinamento per  far  fronte ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero per prevenire e  di  eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la  sicurezza  urbana.
 
 L'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco  presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a  situazioni di  natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col  ricorso  agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento; situazioni  eccezionali di  pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica, che impongono  al  sindaco di dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad  usare  tale strumento “extra ordinem”, la cui “ratio” non consiste tanto  nell’imprevedibilità dell’evento, quanto nell’impossibilità di  utilizzare  tempestivamente i rimedi normali offerti dall’ordinamento (ex plurimis:  Cons.  St., Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844). Peraltro, siffatto potere non  può mai  trasmodare in una violazione del principio di legalità e va ancorato ad  una  serie di principi che devono guidarne l’utilizzo, quali appunto la  necessità e  l’urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione, ovvero la  insussistenza  di altri poteri per risolvere la questione: in sostanza, esso presuppone   un’oggettiva situazione di effettivo e concreto pericolo per  l’incolumità  pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di  amministrazione  attiva (ex plurimis: Cons. St., Ad. Plen., 30.7.2007, n. 10; Sez. V,  28.5.2007,  n. 2109; Sez. II, 24.10.2007, n.2210).
 
 Lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente non appare, quindi,  legittimamente utilizzabile nella fattispecie di cui alla presente  controversia,  e cioè per disporre in ordine alla bonifica di un sito inquinato. Per  queste  ipotesi, infatti, l’articolo 244 appresta una articolata procedura che,  in base  a quanto si evince dall’ordinanza, non appare rispettata anche per  quanto  concerne lo specifico profilo della esatta individuazione del  responsabile  dell’inquinamento registrato.
 
 Infatti, nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti  inquinati grava, in primo luogo, sull'effettivo responsabile  dell'inquinamento,  responsabile che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare  ed  individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario  non  responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una  mera  "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di  mancata  individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le  opere  di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art.  250),  salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un  privilegio  speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e  la  qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo  stesso,  onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del  terreno  (art. 253).
 
 Il complesso di questa disciplina, conforme al diritto comunitario,  appare  ispirato al cosiddetto principio del “chi inquina paga”, da intendersi  in senso  sostanzialistico e che consiste, in definitiva, nell’imputazione dei  costi  ambientali al soggetto che ha causato la compromissione ecologica  illecita.
 
 Va quindi precisato, alla luce di tale esigenza di effettività della  protezione  dell’ambiente, che, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati  ad  individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di  contaminazione,  l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive ma  anche per  condotte omissive, prendendo in considerazione elementi di fatto dai  quali  possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a  ritenere  verosimile, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, che si sia  verificato un  inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori. ( cfr.  T.A.R  Calabria – Catanzaro 1118/2009).
 
 Per quanto concerne la fattispecie all’attenzione di questo Collegio si  osserva  che non è stato individuato dall’ente locale il soggetto responsabile  dell’inquinamento, ma la detta responsabilità è stata attribuita  direttamente  all’Agenzia del Demanio in qualità di proprietario, per come individuato  dalla  Provincia di Cosenza senza “aver svolto le opportune indagini volte ad  identificare il responsabile dell'evento di superamento” per come  prevede il  citato articolo 244.
 
 In verità nell’ordinanza si dà atto che “non è stato possibile  individuare il  responsabile dell’evento di superamento di concentrazione soglia di  contaminazione (CSC): rame”; tuttavia se si tiene conto che l’ordinanza è  stata  emessa a distanza di appena 5 giorni dalla comunicazione della Procura  della  Repubblica ( senza considerare le festività natalizie) dal rilevato  inquinamento, l’asserita impossibilità di individuare il responsabile  dell’inquinamento non trova effettivo riscontro in alcuna attività  istruttoria  espletata vista la ristrettezza dei tempi intercosi tra i due atti.
 
 Ne consegue la condivisibilità delle doglianze svolte dalla parte  ricorrente  anche quanto al profilo dell’insufficiente istruttoria e del deficit  motivazionale.
 
 Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso va accolto poiché  fondato.
 
 Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensate.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro  –  Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in  epigrafe, lo  accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile  2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Giuseppe Romeo, Presidente
 Concetta Anastasi, Consigliere
 Anna Corrado, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 31/05/2010
 
                    




