Cass.Sez. III n. 42343 del 16 ottobre 2013 (Ud 9 lug 2013)
Pres.Fiale Est.Franco Ric. Pinto
Rifiuti.Abbandono o deposito incontrollato e natura di reato istantaneo
Il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, secondo comma del D.Lgs. 3 aprile 2005, n. 152) ha natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti. (In applicazione del principio, la Corte è pervenuta alla declaratoria di estinzione per prescrizione di una violazione verificatasi nell'anno 2006, reputando irrilevante la circostanza che i rifiuti fossero rimasti nel luogo di irregolare deposito nei due anni successivi).
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 09/07/2013
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2046
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 11885/2013
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
Pinto Vraca Carmelo, nato a Castell'Umberto il 10.9.1955;
avverso la sentenza emessa il 14 novembre 2012 dal giudice del tribunale di Patti;
udita nella pubblica udienza del 9 luglio 2013 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Patti dichiarò Pinto Vraca Carmelo colpevole del reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2, per avere abbandonato e depositato in modo incontrollato materiale vario, fra cui alcune auto, e lo condannò alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda. L'imputato, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 552 c.p.p., comma 2, e art. 557 cod. proc. pen. per mancata indicazione del fatto in forma chiara e precisa e per mancata indicazione degli articoli di legge e nullità assoluta per violazione del diritto di difesa. In particolare manca ogni riferimento alla tipologia di rifiuto (pericoloso o non pericoloso) e all'ipotesi di reato del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, (lett. a) o lett. b)).
2) erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. e art. 533 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla congruità della pena.
3) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 e 158 cod. pen. e art. 531 cod. proc. pen.; estinzione del reato per prescrizione.
4) inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza delle condotte di reato contestate, ossia abbandono e deposito, che non sono conciliabili tra loro, ma che sono state ritenute entrambe sussistenti senza motivazione. Nella specie non è configurabile l'abbandono in quanto non si tratta di area pubblica e nemmeno il deposito in quanto non si tratta del luogo di produzione dei rifiuti. Manca poi la motivazione anche sulla qualificazione di rifiuto, mancando una documentazione fotografica o un accertamento peritale, che accertasse l'attuale percolazione di sostanze liquide nonché lo stato dei veicoli. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il terzo - ed assorbente - motivo è fondato.
Risulta invero dagli atti - che questa Corte può esaminare trattandosi di verificare la causa di estinzione del reato - che l'imputato avrebbe provveduto ad abbandonare e depositare gli oggetti descritti in imputazione già nel 2006.
E difatti: - nella nota prot. 494 del settembre 2006 inoltrata dal Presidente del Conservatorio S. Rosa, ente proprietario del terreno di cui trattasi tra gli altri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, si legge "si è recentemente avuto modo di appurare che il Sig. Pinto utilizza l'immobile dell'ente come deposito di materiale vario, attrezzature, autoveicoli e verosimilmente rifiuti speciali";
- dal decreto penale di condanna e dalla stessa sentenza impugnata risulta che l'imputato è stato iscritto nel registro degli indagati il 3.10.2006 al n. 3197/2006 R.G.N.R..
Ne deriva che è erronea e fuorviante la data di commissione del reato riportata nel capo di imputazione "sino al 9 agosto 2008", la quale fa invece riferimento alla data di emissione dell'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e depositati presso il terreno in questione, trattandosi di dato temporale eventualmente rilevante ai fini della sussistenza delle diversa ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255, comma 3, fattispecie che però non è oggetto di contestazione in questo procedimento.
Il reato contestato all'imputato - l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti - risulta quindi essere stato consumato sino al mese di settembre 2006. Dalla sentenza impugnata non risulta che vi sia stato un qualche ulteriore atto di abbandono o di deposito successivamente a questa data. Poiché si tratta di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti, e non di reato permanente, lo stesso - anche in applicazione del principio del favor rei - risulta essere ampiamente estinto per intervenuta decorrenza del termine prescrizionale già nel settembre 2011, e quindi in una data anteriore a quella di emissione della sentenza impugnata. Dagli atti non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel merito.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione. Gli altri motivi restano assorbiti, in quanto non potrebbe procedersi ad un eventuale annullamento con rinvio stante la già intervenuta causa di estinzione del reato.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2013