Cass. Sez. III n. 19129 del 9 maggio 2014 (Cc. 20 mar. 2014)
Pres. Teresi Est. Scarcella Ric. Naponiello
Rifiuti.non equipollenza di autorizzazione diversa da quella prevista dalla normativa sui rifiuti

In assenza di una legittima attività di gestione dei rifiuti non può attribuirsi efficacia surrogatoria del titolo abilitativo, necessario per la gestione, all'asserita legittimità dell'attività commerciale svolta, non ammettendo infatti equipollenti l'autorizzazione prevista dalla normativa in materia di rifiuti né essendo possibile giustificare il degrado ambientale con la legittimità dell'attività  commerciale svolta

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