Cass. Sez. III n. 33939 del 10 ottobre 2006 (c.c. 4 lug. 2006)
Pres. Lupo Est. Onorato Ric. Salata
Urbanistica. Ordine di demolizione

Alla mancata inclusione in sentenza dell’ordine di demolizione non si può rimediare attraverso la procedura della correzione dell’errore materiale, ma esclusivamente a mezzo impugnazione del P.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 04/07/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 746
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 9014/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALATA Giovanni, nato a Venezia il 18.3.1964;
avverso la ordinanza resa il 16.1.2006 dal G.I.P. del Tribunale di Venezia;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa De Sandro Anna Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Dopo che con sentenza del 20.9.2005 ex art. 444 c.p.p. aveva applicato a carico di Giovanni Salata la pena patteggiata di due mesi e dieci giorni di arresto e di Euro 2.514,00 di ammenda in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), il G.I.P. del Tribunale di Venezia, su istanza del Pubblico Ministero, con ordinanza camerale del 16.1.2006, disponeva correzione materiale della predetta sentenza, aggiungendovi l'ordine di demolizione delle opere abusive.
2 - Il difensore del Salata ha proposto ricorso per violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., non è applicabile per il caso di omissione della sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione, alla quale si può rimediare solo attraverso lo strumento della impugnazione. 3 - Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte ha già correttamente statuito che alla mancata inclusione nella sentenza dell'ordine di demolizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c., (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9) non si può rimediare attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, ma esclusivamente a mezzo di impugnazione proposta dal pubblico ministero (Sez. 3^, n. 21022 del 24.4.2004, Alberti e altro, rv. 229039). E ciò perché la correzione di errori materiali che inficiano la sentenza, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., è ammessa solo quando la correzione non comporti una modificazione essenziale della sentenza stessa, mentre l'omesso ordine di demolizione integra un vitium in iudicando rettificabile solo dal giudice della impugnazione ritualmente investito da una parte processuale (Sez. 1^, n. 4455 del 21.9.1998, Mancasi, rv. 211601). Non può perciò condividersi l'opposta tesi secondo cui è possibile disporre l'ordine di demolizione con la procedura di correzione dell'errore materiale, perché "si tratta di una sanzione amministrativa esercizio di un potere autonomo del giudice penale e di un atto dovuto" (Sez. 3^, n. 758 del 24.2.1999, Sperandio, rv. 213546. Diversa è invece Sez. 3^, n. 768 del 24.2.1999, P.G. in proc. Scognamiglio, rv. 213669, che attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di ovviare ex art. 130 c.p.p., all'omesso ordine di demolizione quando il Pubblico Ministero abbia impugnato per tale motivo una sentenza di patteggiamento relativa a reato edilizio: in tale caso, invero, la procedura di correzione è stata utilizzata per evitare la demolizione del patto sulla pena, e non già per aggirare la necessità dell'impugnazione). E infatti proprio il fatto che si tratti di una sanzione, benché obbligatoriamente conseguente alla condanna, indica che la sua presenza o la sua mancanza configura un elemento essenziale della decisione, insuscettibile di essere modificato senza un apposito mezzo di impugnazione. P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2006