Cons. Stato Sez. V sent. 4531 del 31 agosto 2007
Sulla necessità di nuova autorizzazione per le modifiche di un impianto allorché la modifica proposta realizzerebbe un cambiamento sostanziale della funzione dell’impianto, trasformandolo in un vero apparato di eliminazione dei rifiuti, privo dell’originaria vocazione al “recupero” dei rifiuti trattati.

               REPUBBLICA ITALIANA                N.  4531/07 REG. DEC.

           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     N. 11036 REG. RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione Quinta          ANNO 1997 

ha pronunciato la seguente
DECISIONE

sul ricorso in appello n. 11036/1997, proposto dalla S.R.L. SOL rappresentato e difeso dall’ Avv. Paolo Dell'Anno con domicilio eletto in Roma  Via Cicerone, 60 presso il suo studio

contro

Regione Veneto rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Arena con domicilio in Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

Provincia di Treviso rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Munari e Michele Costa con domicilio eletto in Roma Via Bassano del Grappa n. 24 presso lo studio del secondo; 

e nei confronti di

Comune di Sernaglia della Battaglia non costituitosi;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, 17 aprile 1997, n. 1051.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2007, il Consigliere Marco Lipari;

Uditi gli avvocati Dell’Anno e Costa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO

1.    La sentenza impugnata, pronunciandosi su tre ricorsi riuniti, proposti dalla società SOL s.r.l., ha:

-                     respinto il ricorso n. 3812/1995, per l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto, n. 19591 del 28 settembre 1995, concernente la modifica delle autorizzazioni relative ad un impianto di trattamento dei rifiuti speciali, sito nel comune di Sernaglia della Battaglia;

-         in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile il ricorso n. 476/1996, proposto contro il decreto della Provincia di Treviso n. 1676 del 28 dicembre 1995, concernente le prescrizioni modificative dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto;

-         accolto il ricorso n. 2399/1996, proposto contro il decreto del presidente della Provincia di Treviso n. 1779 del 22 maggio 1996.

2.    La società Sol ha appellato la sentenza, contestando i capi della pronuncia ad essa sfavorevoli.

3.    La Regione Veneto e la Provincia di Treviso resistono al gravame.

DIRITTO

1.    La s.r.l SOL, appellante e ricorrente in primo grado, espone di gestire un impianto di trattamento e recupero di solventi esausti, ubicato nel comune di Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso.

2.    Con i provvedimenti impugnati in primo grado, la Regione Veneto e la Provincia di Treviso si sono pronunciati sulla richiesta della SOL, intesa ad ottenere alcune varianti all’approvazione dell’impianto e all’autorizzazione dell’esercizio, concernenti la tipologia dei rifiuti da trattare e l’organizzazione strutturale dei sistemi di stoccaggio.

3.    In particolare:

-         la Regione Veneto ha disatteso l’istanza di ampliamento delle tipologie di rifiuti da trattare e la connessa richiesta di realizzazione di scomparti per lo stoccaggio dei rifiuti solidi;

-         la Provincia ha dettato prescrizioni in ordine alle caratteristiche fisiche del materiale da distillare (“caratteristiche fisiche di liquido pompabile e residuo secco a 105° non superiore al 15%”).

4.    L’appellante contesta, anzitutto, il provvedimento regionale, nella parte in cui ha disatteso la richiesta di ampliamento delle tipologie di rifiuti da trattare, articolando diversi motivi di censura.

5.    A dire dell’appellante, il provvedimento regionale è illegittimo, nella parte in cui esso ritiene che le trasformazioni proposte dall’impresa interessata determinerebbero una sostanziale modifica alla logica funzionale dell’impianto, rendendone necessaria l’autorizzazione ex novo, non surrogabile da una mera integrazione dell’originario titolo abilitativo.

6.    La censura è infondata.

7.    L’istruttoria procedimentale condotta dalla Regione, culminata nella valutazione manifestata dal massimo organo tecnico regionale (C.T.R.A.), ha espresso in modo convincente e logicamente congruente le ragioni che giustificano le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione.

8.    Questo esito resterebbe fermo anche se fosse dimostrata l’assenza di modifiche nelle tecnologie impiegate nell’impianto.

9.    Non rileva nemmeno la circostanza che i tipi di rifiuti trattabili oggetto della richiesta formulata dall’impresa interessata appartengano alla stessa categoria dei rifiuti speciali indicati nell’originario provvedimento autorizzatorio.

10.                       Non è condivisibile neanche l’assunto dell’appellante, secondo cui non occorrerebbe una nuova autorizzazione, perché, in concreto, i rifiuti oggetto della richiesta sarebbero, comunque, del tutto simili a quelli già trattati.

11.                       Infatti, come correttamente osservato dal tribunale, la modifica proposta realizzerebbe un cambiamento sostanziale della funzione dell’impianto, trasformandolo in un vero apparato di eliminazione dei rifiuti, privo dell’originaria vocazione al “recupero” dei rifiuti trattati.

12.                       Dunque, la radicalità dell’innovazione resta ferma anche se è forse esatto, in punto di fatto, che tanto l’originaria autorizzazione quanto la richiesta del 1995 facessero riferimento al trattamento dei rifiuti speciali non tossici nocivi e dei loro residui, anche mediante termodistruzione.

13.                       A favore della tesi difensiva dell’appellante non rileva nemmeno la circostanza che le nuove tecnologie utilizzate nell’impianto resterebbero “sostanzialmente” le stesse di quelle già presenti. I prospettati aspetti di analogia tecnica e funzionale risultano contraddetti dalle valutazioni espresse dall’organo consultivo regionale.

14.                       Non è appropriato nemmeno il riferimento, compiuto dall’appellante, al criterio interpretativo tratto dalla disciplina dell’albo nazionale, che descrive in modo omogeneo alcune categorie oggettive di materiali trattati negli impianti di recupero o eliminazione dei rifiuti. Infatti, l’unitarietà dell’attività di trattamento dei rifiuti riguarda, in tale contesto, il profilo soggettivo considerato e non l’aspetto oggettivo attinente ai caratteri dell’impianto e alle valutazioni demandate all’autorità di vigilanza.

15.                       In questa prospettiva, non sembra decisiva nemmeno la circostanza che il livello delle emissioni prodotte in seguito alle richieste modifiche dell’impianto resterebbe sostanzialmente immutato, o addirittura migliorerebbe. Questo elemento, pur astrattamente importante in relazione ad un profilo dell’impianto (gli effetti sull’ambiente), non è affatto determinante per stabilire il carattere non innovativo delle modifiche proposte, valutate nella loro globalità.

16.                       Per le stesse ragioni, quindi, è privo di fondamento anche l’altro profilo di censura, relativo all’applicabilità temporale dell’articolo 17 della legge regionale n. 62/1994, su cui il tribunale non si è pronunciato espressamente.

17.                       Infatti, se è vero che la legge regionale è entrata in vigore nell’ottobre del 1994, mentre l’impianto è stato avviato nell’estate del 1993, all’esito del collaudo, occorre considerare che, secondo il giudizio della Regione, le “modifiche” indicate determinano la realizzazione di un impianto del tutto nuovo, il quale richiede una nuova autorizzazione, pienamente soggetta alla disciplina sostanziale di cui alla legge n. 62/1994.

18.                       L’appellante ripropone anche il secondo motivo di censura, con cui si contesta la motivazione del provvedimento regionale, riguardante la mancata dimostrazione della provenienza dei rifiuti dall’ambito territoriale della Regione Veneto.

19.                       Anche tale motivo è infondato.

20.                       Anzitutto, la necessità di tale dichiarazione si basa sulla evidente opportunità di verificare l’incidenza dell’impianto sulla complessiva attività di smaltimento dei rifiuti in ambito regionale.

21.                       In secondo luogo, è difficilmente contestabile che tale dimostrazione avrebbe dovuto collegarsi ad elementi probatori adeguati e non su una semplice dichiarazione, priva di qualsiasi riscontro, ancorché accompagnata da un “impegno”, successivo, a trattare rifiuti di provenienza prevalentemente regionale.

22.                       Né la pretesa della Regione appare illogica, considerando che, verosimilmente, l’interessata, programmando la variazione dell’impianto, avrebbe già potuto delineare i possibili sviluppi della propria attività di impresa.

23.                       L’appellante ripropone, poi, il quarto motivo del ricorso di primo grado, concernente il rigetto dell’istanza di modifica strutturale dell’impianto.

24.                       La censura è priva di pregio. Infatti, il diniego è adeguatamente motivato con riferimento alla approfondita indicazione delle ragioni indicate per respingere l’istanza di ampliamento delle tipologie di rifiuti.

25.                       La connessione logica e funzionale fra i due elementi della richiesta rende evidente la superfluità di un autonomo supporto motivazionale, ancorché si tratti di due oggetti diversi e distinti.

26.                       L’appellante ripropone, poi, il terzo motivo di gravame, concernente il diniego di modifiche strutturali e funzionali dell’impianto, concernenti la richiesta di poter utilizzare le acque solventate per la regolazione della temperatura del forno.

27.                       A dire dell’appellante, la Regione non aveva alcun potere al riguardo, ma aveva l’obbligo di trasmettere l’istanza alla Provincia, come affermato anche dalla CTRA.

28.                       Il motivo è infondato.

29.                       Come correttamente rilevato dalla sentenza appellata, la reiezione dell’istanza non priva la Provincia di adottare le determinazioni di competenza, all’esito della prevista istruttoria.

30.                       Infine, l’appellante ripropone le censure articolate contro il provvedimento della Provincia, nella parte in cui esso prevede il divieto di introdurre nell’impianto rifiuti provenienti da terzi.

31.                       La determinazione provinciale, peraltro, si basa, correttamente, sulle decisioni assunte dalla Regione Veneto.

32.                       Pertanto, l’infondatezza delle censure proposte contro tale atto si estende anche alle doglianze riguardanti il provvedimento provinciale.

33.                       In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

34.                       Le spese possono essere compensate.

Per Questi Motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello, compensando le spese;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2007 , con l'intervento dei signori:
Emidio Frascione                       Presidente
Corrado Allegretta                Consigliere
Cesare Lamberti                       Consigliere

Marco Lipari                             Consigliere Estensore

Marzio Branca                         Consigliere
 

L’ESTENSORE                               IL PRESIDENTE

    f.to Marco Lipari                           f.to Emidio Frascione

 
IL SEGRETARIO
f.to Antonietta Fancello
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il      31-08-2007

(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale