Cass. Sez. III n. 32207 del 7 agosto 2007 (Cc 11 lug. 2007)
Pres. Papa Est. Amoroso Ric. Mantini
Rifiuti. Differenze tra rifiuto e sottoprodotto

Ove i residui della produzione industriale siano ab origine classificati da chi li produce come rifiuti, ciò esprime già quella volontà di dismissione che la lett. a) dell' art. 183, comma l, D.Lv. 152-07 considera qualificante di una sostanza che sia riconducibile alla catalogazione dell' Allegato A al d.lgs. citato (nella specie, categoria di rifiuti Ql: residui di produzione). Tale volontà di dismissione vale poi di risulta ad escludere la configurabilità di un sottoprodotto, tanto più se la sostanza necessita di "trasformazione preliminare" per la sua utilizzabilità in un successivo processo produttivo. E tale è l'operazione di cernita e pulitura che modificano l'identità della sostanza considerato che lo stesso art. 183, comma I, lett. n), prevede la (sola) cernita come operazione che è di per sé qualificabile come di recupero dei rifiuti.

Svolgimento del processo

1. A seguito di segnalazione del responsabile del Consorzio POLIECO (per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene), pervenuta in data 7 marzo 2006 al Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) di Reggio Calabria, con cui si comunicava che la ditta Mantini s.r.l. di Chieti Scalo stava effettuando una esportazione di rifiuti, sotto forma di materie prime secondarie, dal Porto di Gioia Tauro con destinazione verso i Paesi dell’Est, venivano eseguiti dalla polizia giudiziaria opportuni accertamenti presso il terminal container della società Media Center Container Terminal.

Nel corso di detta attività, eseguita dai militari del N.O.E. e da un funzionario dell’Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (A.R.P.A.CA.L.) su richiesta dell’Agenzia delle Dogane, venivano sottoposti a verifica tre contenitori, contenti del Polivinbutirrale, spediti dalla citata ditta Mantini srl alla ditta 000 Pioner Bolshaya Ordynha di Mosca (Russia). Tale controllo consentiva di accertare che la spedizione in questione concerneva rifiuti e in particolare, “scarti di produzione industriale consistenti in ritagli di materiale plastico di probabile uso nella produzione di parabrezza per autoveicoli”. Le spedizioni, inoltre non erano accompagnate dai formulari di identificazione dei rifiuti (RIF), mentre alla bolletta di esportazione risultava allegata una nota del 6 marzo 2006, sottoscritta dall’amministratore della società Mantini S.r.l. in cui si dichiarava che il materiale in oggetto è materiale plastico derivante da attività di recupero effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997 con la precisazione che “il materiale tecnicamente è una materia prima secondaria poiché rispondente alle norme UNI 10667 - Materie Plastiche da riciclo”.

La spedizione in esame, pur riguardando un carico di rifiuti plastici in esportazione verso la Russia, era accompagnata solo da documentazione commerciale fiscale (fatture) e di trasporto interno (DDT), ma era priva della documentazione prevista per il trasporto e per la spedizione dei rifiuti all’interno dello Stato e verso l’estero. Detto materiale, nelle condizioni in cui era stato rinvenuto dalla polizia giudiziaria, rientrava nel concetto di rifiuto, e, alla stregua della normativa vigente (d.lgs. n. 22/97), doveva considerarsi come rifiuto speciale.

Pertanto, in data 6 aprile 2006, personale dell’Agenzia delle Dogane di Gioia Tauro, e del N.O.E. dei Carabinieri di Reggio Calabria sottoponeva a sequestro probatorio, a mente dell’art. 354 c.p.p., in relazione agli artt. 51 e 53. d.lgs. n. 22/97, tre containers, giacenti presso il terminal della società Media Center Container Terminal, sito nel Porto di Gioia Tauro, contenenti n. 84 colli di “scarti di produzione industriale costituiti da ritagli di materiale plastico”, in attesa di essere spediti in Russia.

Il successivo 8 aprile 2006 il P.m., ai sensi dell’art. 355 c.p.p., emetteva decreto di convalida del sequestro operato dalla p.g. sul rilievo che le cose sottoposte a vincolo reale costituivano corpo del reato di cui all’art. 53 d.lgs. n. 22/97 ascritto al Mantini.

Il successivo 27 ottobre 2006 il G.i.p. presso il Tribunale di Palmi, su richiesta del P.m. procedente, convertiva il sequestro probatorio in sequestro preventivo.

2. Avverso detto provvedimento proponeva istanza di riesame la difesa del Mantini deducendo, che l’omonima ditta, che gestiva in Chieti un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, aveva acquistato dalla ditta Pilkington (produttore di vetro e prodotti vetrari) dei ritagli di PVB (classificabili con la sigla C.E.R. 10.11.99 secondo il Formulario identificazione Rifiuti, che prevede “sfridi, scarti e rifiuti di polivinilbutirrale), al fine di porre in essere una transazione commerciale con una ditta di Mosca. Una volta trasferito detto materiale presso lo stabilimento della ditta Mantini per le operazioni di messa in riserva e quelle successive di cernita, per separare fisicamente le diverse componenti presenti nella partita di plastica da selezionare, si otteneva, attraverso un semplice processo di pulitura, il PVB pronto per la sua utilizzazione nei medesimi o analoghi processi produttivi.

I ritagli in questione, pertanto, non erano classificabili come rifiuti, bensì come sottoprodotti e, in quanto tali, non assoggettabili alla disciplina prevista per questi ultimi, ancorché la società Pilkington avesse classificato, per mero errore, i ritagli PVB venduti alla Mantini con il codice CER 20.01.39 (rifiuti di plastica) che, invece, quali scarti di produzione industriale costituiti da ritagli di materiale plastico, andavano classificati con il suddetto codice CER 10.11.99.

3. Con ordinanza del 3.2.2007 il tribunale per il riesame di Reggio Calabria rigettava il ricorso.

Osservava il collegio che dagli atti trasmessi dal P.M. procedente (ed in particolare dalle informative dell’Agenzia delle Dogane e del N.O.E. dei Carabinieri, nonché dai pareri tecnici espressi dai predetti organi) emergeva che le cose in sequestro, costituite da “scarti di produzione industriale consistenti in ritagli di materiale plastico verosimilmente utilizzato nella produzione di parabrezza”, dovevano essere classificate come rifiuto e non conte sottoprodotto.

La ditta Mantini, non risultando inserita nel processo industriale per la produzione del vetro stratificato, assumeva conseguentemente il ruolo di soggetto intermedio nella gestione del rifiuto, come tale qualificato dalla stessa azienda produttrice con attribuzione del relativo codice. Non avendo poi la ditta produttrice, cioè la Pilkington Italia S.p.a., manifestato l’intenzione di reimpiegare tali ritagli nella stessa produzione ovvero di immetterli al consumo, cioè commercializzarli, limitandosi a disfarsene, i ritagli in questione assumevano necessariamente la natura di rifiuto.

Con l’attribuzione del codice CER da parte della Piikington Italia S.p.a, produttore e generatore del rifiuto tale dalla stessa classificato, veniva a determinarsi la possibilità di gestione del rifiuto, ma mai del sottoprodotto e, tanto meno, della materia prima secondaria.

4. Avverso questa ordinanza il Mantini ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

 

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui denuncia la violazione dell’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Secondo il ricorrente le acquisizioni investigative mostrerebbero come i ritagli di PVB, oggetto del provvedimento di sequestro, non possano definirsi “rifiuto”.

I ritagli di PVB oggetto di sequestro che, pur non costituendo l’oggetto sono il residuo del taglio di fogli di plastica di dimensioni maggiori, utilizzati nel processo industriale di preparazione di pellicole da applicare a parabrezza per autovetture. Essi sono stati commercializzati a prezzo vantaggioso per l’impresa, e sono destinati all’utilizzo in un identico processo produttivo.

2. Il ricorso è infondato.

L’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, emanato in attuazione legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale, prevede - ripetendo peraltro la definizione già contenuta nell’art. 7 d.lgs. n. 22 del 1997 - che si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. La successiva lett. n) del medesimo art. 183, comma I, cit. poi definisce per sottoprodotto i prodotti dell’attività dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo senza necessità di “trasformazione preliminare”. E poi prosegue la cit. disposizione specificando che non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 i sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi.

Quindi, in disparte la più complessa problematica afferente a queste due nozioni (di rifiuto e di sottoprodotto), è sufficiente considerare, per quanto rileva nella specie in sede di mero controllo di legittimità del sequestro preventivo a art. 325 c.p.p., che, ove i residui della produzione industriale siano ab origine classificati da chi li produce come rifiuti, ciò esprime già quella volontà di dismissione che la lett. a) dell’art. 183, comma 1, cit. considera qualificante di una sostanza che sia riconducibile alla catalogazione dell’Allegato A al d.lgs. n. 152/2006 cit. (nella specie, categoria di rifiuti Q1: residui di produzione). Tale volontà di dismissione vale poi di risulta ad escludere la configurabilità di un sottoprodotto, tanto più se la sostanza necessità di “trasformazione preliminare” per la sua utilizzabilità in un successivo processo produttivo. E tale è l’operazione di cernita e pulitura che modificano l’identità della sostanza considerato che lo stesso art. 183, comma I, lett. n), prevede la (sola) cernita come operazione che è di per sé qualificabile come di recupero dei rifiuti.

Nella specie - come già dello in narrativa - la società Pilkington aveva classificato i ritagli PVB venduti alla Mantini con il codice CER 20.01.39 (rifiuti di plastica) e quindi aveva mostrato la sua inequivoca volontà di disfarsi di tali sostanze talché le stesse dovevano qualificarsi come “rifiuti”. Il tribunale di Reggio Calabria con valutazione di merito non censurabile con ricorso per cassazione stante i limiti dell’impugnativa ex art. 325 c.p.p. ha ritenuto che la società produttrice non aveva manifestato l’intenzione di reimpiegare tale materiale nella stessa produzione ovvero di immetterli al consumo, ma si era limitata a disfarsene. L’attribuzione da parte del produttore del suddetto codice CER dei rifiuti esprime appunto questa volontà di disfarsi di questo materiale.

Inoltre, anche a voler considerare tali sostanze come scarti di produzione industriale costituiti da ritagli di materiale plastico, c’è comunque da considerare che la lett. n) dell’art. 183 cit. prevede che i sottoprodotti non sono soggetti alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 sempre che l’impresa che li produce non abbia deciso di disfarsene. Nella specie la operata classificazione ad opera del produttore dei rifiuti ditali scarti di produzione industriale come rifiuti di plastica esprime appunto la volontà di disfarsi degli stessi e quindi li sottrae alla normativa derogatoria prevista per i sottoprodotti. Disciplina questa che peraltro - come già rilevato - opera a condizione (ulteriore) che non vi sia - come invece vi è stata nella specie - un’operazione di trasformazione preliminare quale appunto è la cernita e la pulitura ditali sostanze che in tal modo acquistano una nuova identità merceologica.

Trovava quindi applicazione, ai fini della legittimità del sequestro preventivo, la disciplina dei rifiuti, e non già quella dei sottoprodotti, come correttamente ha ritenuto l’ordinanza impugnata.

3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.