Cass.Sez. III n. 43142 del 8 novembre 2012 (Ud. 11 lug.2012)
Pres. De Maio Est. Andronio Ric. Campione
Urbanistica. Permesso di costruire ed opere che lo richiedono  

Il permesso di costruire è necessario non soltanto per i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche per le opere di ogni genere con le quali si intervenga sul suolo o nel suolo, indipendentemente dal mezzo tecnico con il quale è stata assicurata la stabilità del manufatto.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 20 settembre 2011, la Corte appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 12 giugno 2009, con cui l'imputato era stato condannato, per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), e art. 1161 c.n., per avere installato paletti in ferro e rete metallica in parte infissi su un muretto in cemento armato e per avere realizzato la costruzione di un prefabbricato delle dimensioni di m 20 x 10 adibito a ricovero attrezzi, arbitrariamente occupando il demanio marittimo, anche mediante il deposito di attrezzi e propri mezzi, per un'area di terreno pari a metri quadrati 6630.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, l'inosservanza del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), sul rilievo che i lavori realizzati consisterebbero di in opere destinate a soddisfare esigenze di carattere improvviso e contingente, legate ad uso precario e temporaneo per fini specifici e cronologicamente individuabili. Si sarebbe trattato, infatti, del deposito temporaneo di attrezzature destinate all'espletamento di lavori in favore della collettività e, in particolare, del completamento del dissalatore di (OMISSIS), in un'area la cui esatta estensione era difficilmente individuabile da parte delle imprese che vi operavano.


CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è inammissibile, perchè basato su un motivo manifestamente infondato, attinente, essenzialmente, alla natura temporanea e precaria del manufatto realizzato.

Deve osservarsi che la sentenza impugnata contiene, sul punto della natura del manufatto, una motivazione ampia e circostanziata sia in fatto, sia in diritto, a fronte della quale i rilievi mossi dalla difesa appaiono come una mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente rigettate. In particolare, la Corte d'appello osserva che: a) il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e), ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione anche l'istallazione di manufatti leggeri prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo; b) nel caso in esame, l'opera realizzata presenta tali caratteristiche, perchè l'edificazione abusiva è pacificamente destinata al ricovero di attrezzi, trattandosi di un prefabbricato di circa 200 m2, con struttura portante in ferro e con l'altezza rilevante ed è corredata di rete metallica e paletti in ferro sopra un cordolo di cemento armato che cingono l'intera superficie occupata, di più di 6000 m2.

La Corte d'appello ha, dunque, compiutamente ricostruito la fattispecie e correttamente applicato il noto e consolidato principio espresso da questa Corte, secondo cui il permesso di costruire è necessario, non soltanto per i manufatti tradizionalmente ricompresi nelle attività murarie, ma anche per le opere di ogni genere con le quali si intervenga sul suolo o nel suolo, indipendentemente dal mezzo tecnico con il quale è stata assicurata la stabilità del manufatto, che può anche essere soltanto infisso o appoggiato al suolo, atteso che la stabilità non va confusa con l'inamovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad esso assegnata; con la conseguenza che la natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della rimozione, ma dalle esigenze che i manufatti sono destinati a soddisfare e cioè dalla stabilità dell'insediamento indicativa dell'impegno effettivo e durevole del territorio (ex plurimis, sez. 3, 25 febbraio 2009, n. 22054; 24 marzo 2010, n. 24242).

Generici risultano, poi, i rilievi difensivi relativi ad una pretesa connessione fra le opere in questione e la realizzazione di un'opera pubblica, nonchè alla difficoltà per l'imputato di individuare con esattezza le aree nelle quali operare, trattandosi, con tutta evidenza, di mere asserzioni non supportate da alcun elemento concreto.

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2012.