TAR Campania (NA), Sez. II, n. 4572, del 11 ottobre 2013
Urbanistica.Illegittimità ordinanza rimozione cancello metallico

L'installazione di un cancello, non comportando di norma trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non richiede il rilascio di una concessione edilizia ma di una semplice autorizzazione. La mancanza dell’autorizzazione edilizia (nel caso di specie della D.I.A.), ai sensi degli artt. 2 e 22 commi 1 e 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, non avrebbe comunque consentito di disporre la demolizione, ma l’applicazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04572/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05804/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5804 del 2000, proposto da: 
Condominio Di.Me. di via S. Domenico n.11 - Grumo Nevano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Romano, con domicilio eletto in Napoli, p.zza Trieste e Trento, n. 48;

contro

Il Comune di Grumo Nevano, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto in Napoli, via Cesario Console, n. 3;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 25 prot. n. 3921 del 27.3.2000 con la quale il Comune di Grumo Nevano ha intimato di rimuovere un cancello metallico prospiciente Via S. Domenico;

di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grumo Nevano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il Condominio Di.Me. di via S. Domenico n.11 - Grumo Nevano asserisce di essere proprietario di strada privata denominata vicoletto S. Domenico che confluisce in via s. Domenico nel territorio del Comune di Grumo Nevano.

Con il ricorso in epigrafe il Condominio ha impugnato l’ordinanza n. 25 prot. n. 3921 del 27.3.2000 con la quale il Comune di Grumo Nevano ha intimato di rimuovere un cancello metallico prospiciente Via S. Domenico, che impedisce l’accesso alla suddetta strada privata, al fine di ripristinare l’uso pubblico della superficie.

Sono stati dedotti i seguenti motivi:

violazione e falsa applicazione degli artt. 852, 832 e 841 del codice civile; eccesso di potere per carenza dei presupposti; difetto di istruttoria; sviamento e travisamento.

Il tratto di strada che serve il condominio sarebbe di proprietà privata, in quanto il Comune non lo avrebbe mai espropriato, né la stessa strada risulta nell’elenco delle strade comunali;

violazione e falsa applicazione degli artt. 1168, 1170, 823 comma 2, e 824 del codice civile; eccesso di potere.

La tutela possessoria posta in essere dal Comune sarebbe tardiva, perché è stata esercitata oltre l’anno, come previsto dalle norme menzionate in rubrica, considerato che il cancello sarebbe stato installato 15 anni prima;

2) violazione e falsa applicazione della legge 15 maggio 1997, n. 127.

L’ordine di demolizione sarebbe stato adottato dal dirigente e non dal Sindaco, che sarebbe competente secondo la norma citata;

4) violazione e falsa applicazione delle leggi numero 1150/1942, 765/1967, 10/1977, 47/1985 e 724/1994; erroneità nei presupposti; genericità assoluta; carenza di motivazione.

Nel caso di specie non sussisterebbe alcuna violazione urbanistica, in quanto il cancello sarebbe stato realizzato insieme agli edifici che fanno parte del condominio, sulla base di concessioni edilizie rilasciate negli anni dal 1982 al 1985; né per la realizzazione del cancello sarebbe stato necessario un titolo autorizzatorio.

Il Comune di Grumo Nevano si è costituito in giudizio per resistere ricorso.

Le parti hanno presentato memorie in cui insistono nelle rispettive tesi.

All’udienza pubblica del 20 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Infatti il Collegio ritiene di poter condividere il primo motivo con il quale si evidenzia la carenza dei presupposti necessari per disporre la rimozione del cancello.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai fini dell'attribuzione ad una strada privata del carattere di strada pubblica, è indispensabile dimostrare il sopravvenuto acquisto della proprietà del suolo da parte dell'Ente locale, posto che l'iscrizione della strada negli appositi elenchi delle strade comunali, nel caso di specie comunque non dimostrata, ha un valore dichiarativo e ricognitivo, ma non costitutivo, di tale proprietà.

Il Comune di Grumo Nevano non ha fornito alcun principio di prova atto a dimostrare che il tratto di strada, denominato vicoletto San Domenico, appartenie all’elenco delle strade comunali, nel quale figura invece soltanto via s. Domenico.

Né l’Amministrazione ha dimostrato che il vicolo San Domenico era destinato ad uso pubblico.

Al riguardo non giova quanto eccepito dall’ente locale, secondo cui la rimozione del cancello sarebbe stata disposta sulla base di una accertata violazione delle norme urbanistiche, posto che il cancello sarebbe stato realizzato senza concessione edilizia.

Questa sezione ha già avuto modo di osservare che “l'installazione di un cancello, non comportando di norma trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non richiede il rilascio di una concessione edilizia ma di una semplice autorizzazione” (cfr. TAR Napoli, Sez. II, 11 maggio 2006, n. 4165, che richiama Consiglio Stato sez. II, 12 maggio 1999, n. 720; Sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6293 e 19 giugno 2003, n. 3652).

La mancanza della autorizzazione edilizia (nel caso di specie della D.I.A.), ai sensi degli artt. 2 e 22 commi 1 e 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, non avrebbe comunque consentito di disporre la demolizione, ma l’applicazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001.

Il carattere assorbente delle doglianze esaminate esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento dell’ordinanza n. 25 prot. n. 3921 del 27.3.2000.

Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 25 prot. n. 3921 del 27.3.2000.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carlo d'Alessandro, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)