La gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi.
di Alberto PIEROBON


La gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi.


di Alberto PIEROBON

già Dirigente e ViceSegretario Generale Enti Locali

già Dirigente e Direttore Generale Azienda Pluricomunale di Servizi Pubblici Locali

Studio di consulenza Bellesia Pierobon
www.pierobon.eu



La prima disciplina organica sugli imballaggi si rinviene nella Direttiva 94/62/CEE del 20 dicembre 1994, che va contestualizzata in un intervento comunitario in materia di rifiuti comprendente la direttiva n.91/156/CEE del 18 marzo 1991 (di modifica della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975) sui rifiuti in generale e la direttiva n.91/689/CEE del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.


L’art.3 (definizioni) della succitata Direttiva 94/62/CE afferma che >: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione>.


La disciplina sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è connessa anche a garantire il funzionamento del mercato interno e a prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.

In altri termini le finalità ambientali non sono disgiunte (e trovano un loro equilibrio) con la finalità del mercato unico europeo e comunque non deve mai creare distorsioni alla concorrenza.

Trattasi quindi di una disciplina parallela,non sovrapponibile a quella dei rifiuti, anzi la disciplina sgli imballaggi sembra essere una disciplina autonoma.


Tanto è stato recepito (anche in attuazione della Legge - delega - 6 febbraio 1996,n.52) con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (cosiddetto “decreto Ronchi”), il quale titolo II°, rubricato assume, per l’appunto, una connotazione di autonomia rispetto alla disciplina sulla .


Il cit. D.Lg. 22/1997 rimane ancora applicabile, quantomeno come del cosiddetto “codice ambientale” di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fino alla sua piena entrata in vigore: in proposito si vedano gli articoli.264 (abrogazione di norme) e 265 (disposizioni transitorie) del medesimo codice.


Principi generali per la gestione degli imballaggi.


L’art.36 del “decreto Ronchi” individuava tra i principi generali cui si informa l’attività gestionale di siffatti beni e materiali:


- l’incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima;

- lo sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi e la promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l’utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;

- la responsabilizzazione degli operatori economici (conformemente al principio e quello della );

- il principio di individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico .


Sono comunque richiamabili (rectius, applicabili) anche taluni principi comunitari:


- anzitutto, l’arcinoto principio di cui all’art.174, comma 2 del Trattato. Si veda anche l’art.15 della Direttiva 156/91 CE che combina il principio con quello , ove ;

- il principio ;

- il principio .


Gli imballaggi e i rifiuti di imballaggi.


L’attuale disciplina della gestione degli imballaggi si rinviene ora nel titolo II° della parte IV^ del codice ambientale. Più esattamente, l’art.217 (campo di applicazione) al comma 1 stabilisce he essa disciplina avviene:

· per prevenirne e ridurne l\'impatto sull\'ambiente;

· assicurare un elevato livello di tutela dell\'ambiente;

· per garantire il funzionamento del mercato;

· per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati;

· per prevenire l\'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza;

· per garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla normativa comunitaria.


L’art.218, comma 1, lett. “a” del D.Lgs. 152/2006 (art.35, comma 1, del cit. D.Lgs. 22/1997: recepente l’art.3 cit. direttiva 94/62/CEE) definisce lo come , mentre (art.218, comma 1, lett.”f”) è .


L’appena accennata normativa, in una interpretazione sistematica e teleologica, stabiliva quindi che, ai fini della qualificazione di un prodotto come imballaggio, assume un ruolo fondamentale la sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione delle merci per consentirne (quali funzioni dell’imballaggio che non vanno intese in senso cumulativo):


· il trasporto;

· la protezione;

· la presentazione.


ciò indipendentemente dalla fase di commercializzazione e dal fatto che la merce imballata sia materia prima, semilavorato o prodotto finito.


La direttiva ha inteso contemplare tutti gli imballaggi immessi sul mercato .


Mentre le misure introdotte dalla Comunità Europea per la gestione dei rifiuti di imballaggio all’inizio degli anni ’80 denotano una disciplina frammentata, riguardante singole tipologie di imballaggio, per esempio la direttiva 27 giugno 1985, n.85/339/CEE sugli imballaggi dei contenitori di liquidi alimentari destinati al consumo umano, eccetera. La direttiva 94/62 è stata emanata per nonché . La direttiva contiene disposizioni in materia di prevenzione dei rifiuti di imballaggio, di riutilizzo degli imballaggi e di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

così P. DELL’ANNO, Manuale di diritto ambientale, Padova, Cedam,2003, pag.512.

Sulla denominazione di non mancano critiche le quali si fondano sul fatto che un siffatto decreto per diventare un codice deve essere acquisito il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell’art.17, comma 25, della Legge 15 maggio 1997, n.127 ove .

Per riciclaggio si intende, essenzialmente, quello da materiali, vari metodi chimici, il riciclaggio di materie prime e quello organico.

Principi cogenti in ragione della posizione di primato occupata dal diritto comunitario, producendosi il cosiddetto effetto utile e, pertanto, dell’efficacia diretta del diritto comunitario nel diritto domestico.

Così Tribunale di Roma, Sez.III^ Civile, 2 maggio 2006, n.10050 e così pure la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sez. II^, Civile, 20 agosto 2007, n.16818.

Così nella parte “motivazione” della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sez. II^, Civile, 20 agosto 2007, n.16818